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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa il mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio R.G. n. 1337/2024, promosso con ricorso depositato in data 13.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Falvo e dall'avv. Michele Angelo Lupoi giusta mandati allegati telematicamente al ricorso e alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Bologna, via Altabella n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Battilana giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Mogliano Veneto, via Pia n.
1/A; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 19.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
A parziale modifica della precedente regolamentazione stabilita dal Tribunale di Treviso:
1) a far data dal mese di gennaio 2025, revoca del contributo paterno al mantenimento di versato dal signor Per_1
alla signora Pt_1 Controparte_1
2) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente;
in particolare, il padre provvederà al mantenimento diretto di e la madre a quello di con la precisazione che tale forma di mantenimento del Per_1 Per_2
figlio si fonda sul presupposto che il ragazzo, avendo redditi propri, può contribuire alle esigenze di casa e quelle Per_2
correlate al suo mantenimento ordinario;
3) qualora dovesse lasciare il lavoro per ragioni a lui non riconducibili o per la scelta di frequentare un corso Per_2
universitario incompatibile con lo status di studente lavoratore, il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di
€ 400,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che
DR fornirà;
4) le spese straordinarie per entrambi i figli, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno ripartite in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora Controparte_1
6) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025, il signor conveniva in giudizio la signora Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del
[...]
14.11.2017 così come modificato dal decreto del Tribunale di Treviso del 24.10.2023 sotto il profilo dei doveri di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma Per_2 Per_1
non economicamente autosufficienti.
Con decreto del 14.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 19.5.2025 la signora contrastando la domanda di Controparte_1
modifica formulata dal ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 19.6.2025, dopo lunga discussione, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora pienamente autosufficienti e Per_2
Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica dei provvedimenti Parte_1 Controparte_1
3 contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del 14.11.2017 così come modificato dal decreto del
Tribunale di Treviso del 24.10.2023, così provvede:
1) a far data dal mese di gennaio 2025, revoca il contributo paterno al mantenimento di versato Per_1
dal signor alla signora Pt_1 Controparte_1
2) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio convivente;
in particolare, il padre provvederà al mantenimento diretto di e la madre a quello di con la precisazione Per_1 Per_2
che tale forma di mantenimento del figlio si fonda sul presupposto che il ragazzo, avendo Per_2
redditi propri, può contribuire alle esigenze di casa e quelle correlate al suo mantenimento ordinario;
3) dà atto che, qualora dovesse lasciare il lavoro per ragioni a lui non riconducibili o per la scelta Per_2
di frequentare un corso universitario incompatibile con lo status di studente lavoratore, il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che fornirà; Per_2
4) le spese straordinarie per entrambi i figli, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno ripartite in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora Controparte_1
6) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la modifica delle disposizioni circa il mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio R.G. n. 1337/2024, promosso con ricorso depositato in data 13.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Falvo e dall'avv. Michele Angelo Lupoi giusta mandati allegati telematicamente al ricorso e alla comparsa di costituzione di ulteriore difensore, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Bologna, via Altabella n. 15;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lisa Battilana giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Mogliano Veneto, via Pia n.
1/A; c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 19.6.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
A parziale modifica della precedente regolamentazione stabilita dal Tribunale di Treviso:
1) a far data dal mese di gennaio 2025, revoca del contributo paterno al mantenimento di versato dal signor Per_1
alla signora Pt_1 Controparte_1
2) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio convivente;
in particolare, il padre provvederà al mantenimento diretto di e la madre a quello di con la precisazione che tale forma di mantenimento del Per_1 Per_2
figlio si fonda sul presupposto che il ragazzo, avendo redditi propri, può contribuire alle esigenze di casa e quelle Per_2
correlate al suo mantenimento ordinario;
3) qualora dovesse lasciare il lavoro per ragioni a lui non riconducibili o per la scelta di frequentare un corso Per_2
universitario incompatibile con lo status di studente lavoratore, il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di
€ 400,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che
DR fornirà;
4) le spese straordinarie per entrambi i figli, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno ripartite in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora Controparte_1
6) spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.3.2025, il signor conveniva in giudizio la signora Pt_1 CP_1
chiedendo la modifica dei provvedimenti contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del
[...]
14.11.2017 così come modificato dal decreto del Tribunale di Treviso del 24.10.2023 sotto il profilo dei doveri di contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli e entrambi maggiorenni ma Per_2 Per_1
non economicamente autosufficienti.
Con decreto del 14.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
Si costituiva in giudizio in data 19.5.2025 la signora contrastando la domanda di Controparte_1
modifica formulata dal ricorrente ma altresì chiedendo, a sua volta, l'accoglimento delle conclusioni indicate nella propria memoria.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
All'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 19.6.2025, dopo lunga discussione, le parti raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni sopra epigrafate.
Dopo discussione orale della causa, nella quale i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Il Tribunale ritiene che possano essere accolte le condizioni concordate, posto che le stesse appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali delle parti, come documentate in atti, nonché conformi all'interesse dei figli maggiorenni ma non ancora pienamente autosufficienti e Per_2
Per_1
Anche l'integrale compensazione delle spese di lite è congrua, stante l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di a parziale modifica dei provvedimenti Parte_1 Controparte_1
3 contenuti nel decreto del Tribunale di Treviso del 14.11.2017 così come modificato dal decreto del
Tribunale di Treviso del 24.10.2023, così provvede:
1) a far data dal mese di gennaio 2025, revoca il contributo paterno al mantenimento di versato Per_1
dal signor alla signora Pt_1 Controparte_1
2) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio convivente;
in particolare, il padre provvederà al mantenimento diretto di e la madre a quello di con la precisazione Per_1 Per_2
che tale forma di mantenimento del figlio si fonda sul presupposto che il ragazzo, avendo Per_2
redditi propri, può contribuire alle esigenze di casa e quelle correlate al suo mantenimento ordinario;
3) dà atto che, qualora dovesse lasciare il lavoro per ragioni a lui non riconducibili o per la scelta Per_2
di frequentare un corso universitario incompatibile con lo status di studente lavoratore, il padre verserà direttamente al figlio la somma mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese alle coordinate bancarie che fornirà; Per_2
4) le spese straordinarie per entrambi i figli, individuate e disciplinate come da protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, saranno ripartite in ragione dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
5) l'Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla signora Controparte_1
6) spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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