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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/11/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 04/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 13.10.2025 e dalla parte resistente il
10.09.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2000 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
LI (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Agnello che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in Palermo, viale del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'avv. SA CA, giusta procura generale alle liti in notaio dott. Persona_1 del 19.01.2023 (rep. n. 2536, racc. n. 1915) in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 05 luglio 2022 la sig.ra contestava la Parte_1 valutazione dell' che, a seguito di visita medica, con provvedimento del 29.08.2019, aveva CP_1 accertato, in conseguenza dell'infortunio (n. 515446391) occorsole il 02.05.2019, la sussistenza di
1 “esiti di frattura malleolo peroneale Dx e lesione marginale del legamento PAA” e aveva riconosciuto il 3% di invalidità.
Deduceva l'erroneità della valutazione, in quanto “l'infortunio, invece, deve essere valutato con anchilosi della caviglia in posizione favorevole cod. 293, come responsabili di un danno biologico nella misura del 12%”, e chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- ritenere e dichiarare che il signor per le malattie e patologie di cui è affetto ha Parte_1 un'inabilità permanente valutabile nella misura del 06%; - ovvero nella misura che sarà determinata in istruttoria;
- conseguentemente, condannare l' a indennizzare il CP_1 ricorrente in rapporto alla diminuita capacità lavorativa;
- conseguentemente condannare
l' a corrispondere al Sig. l'indennizzo in rendita o in capitale dovuto ex lege a CP_1 Parte_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa: arretrati ed accessori come per legge;
- condannando l' convenuto, al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore”.
L' in persona del per la Sicilia e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 ottobre 2023 memoria con cui eccepiva, “in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione di una formale opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”, e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con la conferma del grado di inabilità nella misura riconosciuta del 3%.
Con memoria depositata il 29 gennaio 2024 si costituiva per il resistente l'avv. CP_1
SA CA in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 28 marzo 2024 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., il giudice, “viste le notifiche dell'opposizione amministrativa effettuate in data 5 luglio 2022” rigettava l'eccezione di improcedibilità e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, nominando la dott.ssa , che in data 08 ottobre 2024 depositava Persona_2 la relazione di consulenza.
Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione per il giorno 01 aprile 2025, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico effettuato da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. In via preliminare, deve confermarsi l'infondatezza e il rigetto - già espressi dal precedente
2 giudice nell'udienza del 28 marzo 2024 - dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' CP_1 con la memoria di costituzione, risultando dalla documentazione versata agli atti dall'opponente, sia in sede di iscrizione a ruolo che in allegato alle note depositate il 14.03.2024, l'avvenuta notifica all , a mezzo pec del 05.07.2022, del ricorso amministrativo previsto dall'art. 104 CP_1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
3. Nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Al solo fine di “accertare gli eventuali postumi invalidanti in relazione all'infortunio Pt_ denunciato” dalla sig.ra - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, la dott.ssa , consulente tecnico d'ufficio, sulla base della disamina Persona_2 della documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico ha accertato che “le lesioni derivanti dal trauma distorsivo T-T dx con infrazione dell'apice del malleolo peroneale, non appaiono rilevanti per ciò che attiene alla sintomatologia rilevata e riferita dalla ricorrente e che indica una sofferenza post traumatica con persistenza del dolore riferito ai movimenti della caviglia dx. Infatti all'esame obiettivo si riscontra una lieve limitazione nei movimenti della caviglia dx di flessione, estensione, prono supinazione, limitati di circa un quarto”; ha riconosciuto che “gli esiti di trauma distorsivo T-T dx con infrazione dell'apice del malleolo peroneale, configurano un quadro clinico di "esiti permanenti a carico della caviglia dx" in relazione alla mansione svolta di collaboratrice domestica”; e ha, quindi concluso, ritenendo che “i Postumi di T-T dx, sono quantificabili in misura pari al 3%, in riferimento alle Tabelle del D.M,. 12. luglio 2000 al cod. 293 che pone l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole con danno biologico nella misura fino al 12%, trattandosi, nel nostro caso, di lieve anchilosi della caviglia con movimenti della caviglia dx di flessione, estensione, prono supinazione, limitati di circa un quarto si ritiene quantificare il danno nella misura del
3%” (v. pag. 5 relazione ctu).
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, con particolare riferimento alla voce tabellare utilizzata e alla percentuale riconosciuta, perché immuni da vizi logico-giuridici e fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportato dalla sig.ra , quale conseguenza Pt_1 dell'infortunio sul lavoro, nella misura del 3% già riconosciuta dall' CP_1
3 3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti, mentre quelle della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 05/11/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ST
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
ST, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 04/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 13.10.2025 e dalla parte resistente il
10.09.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2000 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
LI (AG) ed elettivamente domiciliata in Agrigento, via Manzoni n. 17, presso lo studio dell'avv. Francesco Agnello che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
Controparte_1
(c.f.: - p.iva: con sede in Roma, in
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 persona del Direttore Regionale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto in Palermo, viale del Fante n. 58/D, rappresentato e difeso dall'avv. SA CA, giusta procura generale alle liti in notaio dott. Persona_1 del 19.01.2023 (rep. n. 2536, racc. n. 1915) in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 05 luglio 2022 la sig.ra contestava la Parte_1 valutazione dell' che, a seguito di visita medica, con provvedimento del 29.08.2019, aveva CP_1 accertato, in conseguenza dell'infortunio (n. 515446391) occorsole il 02.05.2019, la sussistenza di
1 “esiti di frattura malleolo peroneale Dx e lesione marginale del legamento PAA” e aveva riconosciuto il 3% di invalidità.
Deduceva l'erroneità della valutazione, in quanto “l'infortunio, invece, deve essere valutato con anchilosi della caviglia in posizione favorevole cod. 293, come responsabili di un danno biologico nella misura del 12%”, e chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di “- ritenere e dichiarare che il signor per le malattie e patologie di cui è affetto ha Parte_1 un'inabilità permanente valutabile nella misura del 06%; - ovvero nella misura che sarà determinata in istruttoria;
- conseguentemente, condannare l' a indennizzare il CP_1 ricorrente in rapporto alla diminuita capacità lavorativa;
- conseguentemente condannare
l' a corrispondere al Sig. l'indennizzo in rendita o in capitale dovuto ex lege a CP_1 Parte_1 decorrere dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa: arretrati ed accessori come per legge;
- condannando l' convenuto, al pagamento delle spese, CP_1 competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore”.
L' in persona del per la Sicilia e legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 17 ottobre 2023 memoria con cui eccepiva, “in via pregiudiziale, l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione di una formale opposizione ex art. 104 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”, e resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con la conferma del grado di inabilità nella misura riconosciuta del 3%.
Con memoria depositata il 29 gennaio 2024 si costituiva per il resistente l'avv. CP_1
SA CA in sostituzione dell'avv. Antonio Giaquinta, cancellatosi dall'albo professionale.
Alla prima udienza di trattazione, tenutasi il 28 marzo 2024 nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., il giudice, “viste le notifiche dell'opposizione amministrativa effettuate in data 5 luglio 2022” rigettava l'eccezione di improcedibilità e disponeva l'espletamento di consulenza tecnica medico legale, nominando la dott.ssa , che in data 08 ottobre 2024 depositava Persona_2 la relazione di consulenza.
Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione per il giorno 01 aprile 2025, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico effettuato da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.11.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. In via preliminare, deve confermarsi l'infondatezza e il rigetto - già espressi dal precedente
2 giudice nell'udienza del 28 marzo 2024 - dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall' CP_1 con la memoria di costituzione, risultando dalla documentazione versata agli atti dall'opponente, sia in sede di iscrizione a ruolo che in allegato alle note depositate il 14.03.2024, l'avvenuta notifica all , a mezzo pec del 05.07.2022, del ricorso amministrativo previsto dall'art. 104 CP_1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
3. Nel merito, il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Al solo fine di “accertare gli eventuali postumi invalidanti in relazione all'infortunio Pt_ denunciato” dalla sig.ra - non essendo l'an debeatur oggetto di contestazione tra le parti - è stata disposta CTU medico legale.
Orbene, la dott.ssa , consulente tecnico d'ufficio, sulla base della disamina Persona_2 della documentazione sanitaria riportata in atti e di quanto emerso nel corso dell'accertamento clinico ha accertato che “le lesioni derivanti dal trauma distorsivo T-T dx con infrazione dell'apice del malleolo peroneale, non appaiono rilevanti per ciò che attiene alla sintomatologia rilevata e riferita dalla ricorrente e che indica una sofferenza post traumatica con persistenza del dolore riferito ai movimenti della caviglia dx. Infatti all'esame obiettivo si riscontra una lieve limitazione nei movimenti della caviglia dx di flessione, estensione, prono supinazione, limitati di circa un quarto”; ha riconosciuto che “gli esiti di trauma distorsivo T-T dx con infrazione dell'apice del malleolo peroneale, configurano un quadro clinico di "esiti permanenti a carico della caviglia dx" in relazione alla mansione svolta di collaboratrice domestica”; e ha, quindi concluso, ritenendo che “i Postumi di T-T dx, sono quantificabili in misura pari al 3%, in riferimento alle Tabelle del D.M,. 12. luglio 2000 al cod. 293 che pone l'anchilosi della caviglia in posizione favorevole con danno biologico nella misura fino al 12%, trattandosi, nel nostro caso, di lieve anchilosi della caviglia con movimenti della caviglia dx di flessione, estensione, prono supinazione, limitati di circa un quarto si ritiene quantificare il danno nella misura del
3%” (v. pag. 5 relazione ctu).
Le conclusioni del C.T.U. devono essere condivise, con particolare riferimento alla voce tabellare utilizzata e alla percentuale riconosciuta, perché immuni da vizi logico-giuridici e fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti, per cui non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, avendo il C.T.U. confermato la valutazione del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica riportato dalla sig.ra , quale conseguenza Pt_1 dell'infortunio sul lavoro, nella misura del 3% già riconosciuta dall' CP_1
3 3. Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c in atti, mentre quelle della C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca ST, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento il 05/11/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ST
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