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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6622/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151107114000 TASSA POSSESSO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/4/25.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico nella persona del dr. Todisco e ha fissato per la trattazione dell'istanza di sospensiva l'udienza dell'8/7/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza dell'8/7/25, a causa di un impedimento del giudice monocratico, il procedimento è stato rinviato al 7/10/25.
Il fascicolo è stato, quindi, riassegnato al giudice monocratico indicato in epigrafe. All'udienza del 7/10/25 il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e il procedimento è stato rinviato al 9/12/25 per la trattazione del merito.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto per l'omessa indicazione dei veicoli sottoposti a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, osserva che l'atto è adeguatamente motivato. La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto alla doglianza che attiene alla mancata notifica degli atti prodromici, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, per quanto concerne il veicolo tg. Targa_1, la Regione Campania ha documentato che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata (n. 734181927044) è stato notificato in data 16/11/20. Un ulteriore avviso di accertamento (n. 734342539846) risulterebbe notificato per compiuta giacenza in data 26/6/23. Detta notifica, però, non risulta rituale. Invero, la Suprema Corte a sezioni unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità̀ delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del subprocedimento e, peraltro, solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. (cfr., in motivazione, Cass.
Sez. U. n. 10012/2021 cit.). In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che un atto a mezzo del servizio postale, allorchè dall'avviso di ricevimento risulti che l'agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso del termine di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.>> (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Si comprende, quindi, che l'immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale assolve all'essenziale funzione di informare il destinatario dell'avvenuto tentativo di recapito e del conseguente deposito del piego presso l'ufficio postale, dove potrà avvenire il ritiro: in mancanza di questo adempimento, quindi, l'iter notificatorio non può dirsi concluso. Orbene, nel caso di specie difetta la prova che l'agente postale abbia assolto a tale adempimento (difettando qualsiasi annotazione al riguardo sulla busta contenente l'avviso), per cui l'iter notificatorio non si è ritualmente concluso. A ciò si aggiunge un altro profilo di nullità della notifica, legato alla mancata indicazione della causa del mancato recapito, che ha condotto al deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Infatti, l'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”; e la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di tale indicazione impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. 14717/24). Infine, rileva questo Giudice che manca sulla busta la firma dell'agente postale: al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione
l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. n. 17373 del 19 agosto 2020, Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146).
Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti, posto che l'unico atto interruttivo della prescrizione risale al 16/11/20, il relativo termine triennale risulterebbe decorso il 26/11/23. Sul punto, però, va richiamato il disposto dell'art. 68 D.L. 18/20 laddove sancisce che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate dato che la norma richiamata prevede: - al comma 1), che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”;
- al comma 2), che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In sostanza, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione (31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Tanto premesso, osserva questo Giudice come la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell'alveo di operatività della citata normativa emergenziale. Infatti, nel caso di specie il termine originario di prescrizione scadeva, come detto, il 16/11/23, per cui si versa nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12: quindi, va aggiunto un periodo di n. 542 giorni, sicchè risulta tempestiva la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 16/1/25. Infondata risulta anche la doglianza relativa al difetto di motivazione, dato che nella cartella impugnata è chiaramente indicato il numero di targa del veicolo sottoposto a tassazione.
Targa_2Per quanto concerne, invece, il veicolo tg. , appare fondata la censura che attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso.
Infatti, la Regione Campania documenta la notifica di due avvisi di accertamento, uno (n.
734051332803) in data 20/11/20 ed un altro (n. 734352027456) in data 26/6/23.
Tuttavia, in entrambi i casi la notifica non risulta rituale per gli stessi motivi sopra illustrati. Infatti, entrambi gli avvisi sono stati notificati per compiuta giacenza, ma per l'avviso n.
734051332803 mancano la firma del notificante (con conseguente inesistenza della notifica) e l'indicazione della causa del mancato recapito, mentre per l'avviso n. 734352027456 difetta anche la prova dell'immissione dell'avviso di ricevimento nella cassetta postale.
Pertanto, in relazione al veicolo tg. Targa_2 si impone l'annullamento dell'atto impugnato
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate Così deliberato in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO PR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6622/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240151107114000 TASSA POSSESSO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 05/01/2026 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la Regione Campania e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio l'8/4/25.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico nella persona del dr. Todisco e ha fissato per la trattazione dell'istanza di sospensiva l'udienza dell'8/7/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza dell'8/7/25, a causa di un impedimento del giudice monocratico, il procedimento è stato rinviato al 7/10/25.
Il fascicolo è stato, quindi, riassegnato al giudice monocratico indicato in epigrafe. All'udienza del 7/10/25 il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e il procedimento è stato rinviato al 9/12/25 per la trattazione del merito.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto per l'omessa indicazione dei veicoli sottoposti a tassazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione;
quindi, osserva che l'atto è adeguatamente motivato. La Regione Campania controdeduce di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto alla doglianza che attiene alla mancata notifica degli atti prodromici, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, per quanto concerne il veicolo tg. Targa_1, la Regione Campania ha documentato che l'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata (n. 734181927044) è stato notificato in data 16/11/20. Un ulteriore avviso di accertamento (n. 734342539846) risulterebbe notificato per compiuta giacenza in data 26/6/23. Detta notifica, però, non risulta rituale. Invero, la Suprema Corte a sezioni unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”. Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità̀ delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del subprocedimento e, peraltro, solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. (cfr., in motivazione, Cass.
Sez. U. n. 10012/2021 cit.). In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che un atto a mezzo del servizio postale, allorchè dall'avviso di ricevimento risulti che l'agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso del termine di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l'invio della comunicazione di avvenuto deposito cd.
CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio, così determinando la compiuta giacenza;
in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l'ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l'ufficio postale, opera la presunzione di cui all'art. 1335 c.c.>> (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022). Si comprende, quindi, che l'immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale assolve all'essenziale funzione di informare il destinatario dell'avvenuto tentativo di recapito e del conseguente deposito del piego presso l'ufficio postale, dove potrà avvenire il ritiro: in mancanza di questo adempimento, quindi, l'iter notificatorio non può dirsi concluso. Orbene, nel caso di specie difetta la prova che l'agente postale abbia assolto a tale adempimento (difettando qualsiasi annotazione al riguardo sulla busta contenente l'avviso), per cui l'iter notificatorio non si è ritualmente concluso. A ciò si aggiunge un altro profilo di nullità della notifica, legato alla mancata indicazione della causa del mancato recapito, che ha condotto al deposito dell'atto presso l'ufficio postale. Infatti, l'Allegato A alla Delibera AG.COM. n. 385/13/CONS del 20.06.2013 all'art. 23 dispone che “gli invii restituiti al mittente perché non è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”; e la Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di tale indicazione impedisce la formazione della presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 cod.civ., con conseguente nullità della notificazione (cfr. Cass. Civ. 14717/24). Infine, rileva questo Giudice che manca sulla busta la firma dell'agente postale: al riguardo, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “in tema di notificazione per mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Consegue che la mancanza di sottoscrizione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente e non soltanto nulla la notificazione, rappresentando la sottoscrizione
l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente postale (Cass. n. 17373 del 19 agosto 2020, Cass. 08/11/2013, n. 25138; Cass. 21/05/1992, n. 6146).
Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione.
Infatti, posto che l'unico atto interruttivo della prescrizione risale al 16/11/20, il relativo termine triennale risulterebbe decorso il 26/11/23. Sul punto, però, va richiamato il disposto dell'art. 68 D.L. 18/20 laddove sancisce che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate dato che la norma richiamata prevede: - al comma 1), che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”;
- al comma 2), che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
In sostanza, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12 DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione (31/12/2023); se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 542 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
Tanto premesso, osserva questo Giudice come la fattispecie in esame rientri a pieno titolo nell'alveo di operatività della citata normativa emergenziale. Infatti, nel caso di specie il termine originario di prescrizione scadeva, come detto, il 16/11/23, per cui si versa nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12: quindi, va aggiunto un periodo di n. 542 giorni, sicchè risulta tempestiva la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 16/1/25. Infondata risulta anche la doglianza relativa al difetto di motivazione, dato che nella cartella impugnata è chiaramente indicato il numero di targa del veicolo sottoposto a tassazione.
Targa_2Per quanto concerne, invece, il veicolo tg. , appare fondata la censura che attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso.
Infatti, la Regione Campania documenta la notifica di due avvisi di accertamento, uno (n.
734051332803) in data 20/11/20 ed un altro (n. 734352027456) in data 26/6/23.
Tuttavia, in entrambi i casi la notifica non risulta rituale per gli stessi motivi sopra illustrati. Infatti, entrambi gli avvisi sono stati notificati per compiuta giacenza, ma per l'avviso n.
734051332803 mancano la firma del notificante (con conseguente inesistenza della notifica) e l'indicazione della causa del mancato recapito, mentre per l'avviso n. 734352027456 difetta anche la prova dell'immissione dell'avviso di ricevimento nella cassetta postale.
Pertanto, in relazione al veicolo tg. Targa_2 si impone l'annullamento dell'atto impugnato
L'accoglimento parziale del ricorso costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva. Spese compensate Così deliberato in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IO PR