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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/08/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6534 /2014
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima seZIne civile, in persona del Giudice Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6534 /2014 R.G. introitata in data 09.03.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
98043 - ME AR (ME) - C.F. ; , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 19-07-1962, residente in [...] 98043 - ME AR (ME) - C.F.
; , nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_2
Salario n. 25 - 00199 Roma (RM) - C.F. ; nata ANLL (NA) il C.F._3 Parte_2
15-04-1967, via Fondaco nuovo n. 30 - 98043 ME AR (ME) - C.F. tutti nella C.F._4 qualità di eredi del sig. n. a ME AR (ME) il 28/5/1930 e ivi deceduto l'8.5.2020, Persona_1 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente fra loro, dagli avvocati Paolo Marino ed Enrico Terzi
Lombardo del Foro di Messina, giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
P.VA , rappresentata Controparte_3 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Giuliano Saitta del foro di Messina, come da procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citaZIne del 06.11.2014, ritualmente notificato, conveniva in giudiZI la Parte_3 esponendo: - che l'attore, da oltre vent'anni, possiede uti dominus, in modo Controparte_3 esclusivo, pacifico, pubblico, continuato, ininterrotto e non contestato, un appezzamento di terreno ricadente nel Comune di ME (ME), Via Fondaco Nuovo, confinante lato sud con il Complesso “Golden Sunset”, della superficie complessiva di circa mq 2.392, identificato catastalmente al foglio 2, p.lle 3236 e 3237, entrambe derivanti dalla soppressione degli immobili già graffati al foglio 2, p.lle 242, 2692, 152, 151, 2693,
2691, 149, 11, 144, 2699, 2701, 12, 142 e 2802; -che, infatti, intorno alla fine degli anni ottanta, entrava in possesso del terreno sopra descritto che risultava abbandonato e relitto a seguito della lottizzaZIne del comprensorio funZInale alla realizzaZIne del complesso condominiale “Golden Sunset” di ME;
- che, da allora, il sig. installato un cancello dotato di apposito lucchetto sul quale apponeva, altresì, un cartello CP_1 portante la dicitura “proprietà privata”, si è continuativamente occupato della coltivaZIne del fondo, sopportando ogni relativo onere e spesa sia essa ordinaria che straordinaria;
-che, da visura catastale, le particelle di terreno sopra indicate risultano intestate alla società dichiarata fallita Controparte_3 con sentenza nr. 21/96 emessa dal Tribunale di Messina in data 23/04/1996 (doc. 2), che mai ne ha rivendicato la proprietà.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di: 1) ritenere e dichiarare che il sig. , Parte_3 nato in [...] il, ha avuto il possesso esclusivo e continuato ultraventennale del terreno ricadente nel
Comune di ME (ME), Via Fondaco Nuovo, della superficie complessiva di mq 2.392, identificato catastalmente al foglio 2, p.lle 3236 e 3237, entrambe derivanti dalla soppressione degli immobili già graffati al foglio 2, p.lle 242, 2692, 152, 151, 2693, 2691, 149, 11, 144, 2699, 2701, 12, 142 e 2802 e, conseguentemente, ne ha acquisito il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione;
2) ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Messina di trascrivere la emananda sentenza.
Si costituiva in giudiZI la Curatela la quale, contestata la sussistenza dei presupposti di legge per il verificarsi dell'usucapione, chiedeva il rigetto della domanda attorea svolta nei confronti della stessa.
Istruita la causa mediante c.t.u. e prova per testi, costituitisi i sigg.ri , , Parte_1 CP_1
e tutti nella qualità di eredi del sig. , deceduto nelle more del Controparte_2 Parte_2 Persona_1 giudiZI, la causa veniva rinviata per la precisaZIne delle conclusioni e assunta in decisione in data 09.03.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
°°°°°°°°°°°°°°°
Come confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. - 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso - sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicaZIne della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudiZI ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso. Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogaZIne di spese per il miglior godimento della cosa.
Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è quella secondo la quale colui che agisce in giudiZI al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunZIni, tra le dichiaraZIni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa. (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro,
Sentenza n. 1402/2023 del 19-12-2023).
Recentemente la Suprema Corte ha altresì chiarito che in relaZIne alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivaZIne, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relaZIne materiale fondata su un titolo convenZInale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'eserciZI del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinZIne del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostraZIne dell'intenZIne del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relaZIne materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relaZIne di godimento con il cespite predetto.(Cass. Civ.
Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, CassaZIne con l'ordinanza n. 1121/2024.).
La mera coltivaZIne del fondo quindi “…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'eserciZI del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03.07.2018).
Al fine di verificare se la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per la declaratoria di usucapione come sopra specificati, devono esaminarsi le risultanze istruttorie mettendo a raffronto le deposiZIni acquisite in corso di causa.
Il teste escusso all'udienza del 02.04.2019 , nipote di , ha riferito Testimone_1 Parte_3 testualmente: Non so dire da quanto tempo vedo mio ZI occuparsi del terreno per cui è causa. Mio ZI abita vicino al terreno oggetto di causa sito in ME. Questo terreno, per quanto mi consta, era di proprietà di un vicino di casa di mio ZI. Mio ZI ha iniziato a coltivare il terreno in oggetto ma non so da quando e per quale motivo vi si sia recato la prima volta. Dopo il1997 (ricordo tale anno in quanto mio padre è stato molto male) mi sono recato sul terreno oggetto di causa circa quattro – cinque volte l'anno in quanto mio ZI mi regalava prodotti del terreno che lui aveva coltivato. L'anno scorso mi sono recato due volte ma non so dire quando. L'anno scorso quando mi sono recato sul terreno mi ricordo che c'era un cancello ma non mi ricordo se fosse quello riprodotto nelle foto allegate alla memoria istruttoria attorea che mi vengono esibite. Non ricordo il colore del cancello né se sullo stesso vi fosse la scritta proprietà privata. So che mio ZI ha sempre coltivato il fondo ma non so dire da quando. Deduco ciò in quanto, quando mi recavo sul terreno, vedevo lo stesso coltivato e mio ZI mi dava i prodotti della terra. Le prime volte che ho visto mio ZI coltivare il terreno questi mi disse che il terreno non era suo ma di un terzo soggetto che si chiama .. Ricordo che negli anni CP_3 il cancello non è sempre stato lo stesso. Mio ZI aveva delimitato il cancello per evitare che gli animali da cortile che allevava sul terreno venissero rubati. Non so che rapporti vi fossero tra mio ZI e il sig. . So CP_3 solo che mio ZI coltivava il terreno del e custodiva la villa del che si trovava nel terreno CP_3 CP_3 adiacente. Mio ZI oggi è in pensione e prima era carabiniere. Mio ZI ha cominciato a coltivare il terreno dopo essere andato in pensione. Non so dopo quanti anni dopo il pensionamento ha iniziato a occuparsi del terreno. Non so che età avesse mio ZI (che oggi ha 89 anni) quando è andato in pensione.
Il teste suddetto, in sintesi, dichiara quindi: -che il terreno era di proprietà di un vicino;
- di non ricordare quando lo ZI abbia iniziato a coltivare il terreno o per quali motivo si sia recato sul terreno medesimo per la prima volta;
- che quando ha visto lo ZI coltivare il terreno, questi gli disse che il terreno non era suo ma di un terzo soggetto che si chiama;
- di non sapere che rapporti vi fossero tra lo ZI e il -che sui CP_3 CP_3 luoghi vi era apposto un cancello ma di non ricordare se fosse quello riprodotto nelle foto esibitegli e se sullo stesso vi fosse la scritta proprietà privata. Nulla ha riferito sulla data di collocaZIne del cancello e se lo stesso fosse stato apposto ivi dall'attore.
Il teste all'udienza del 22.07.2019 ha riferito: -che il terreno oggetto di causa è di proprietà della Tes_2
; - che il sig. si occupava del terreno oggetto di causa passando dalla villa Controparte_3 Parte_3 della e ha visto che ha coltivato questo terreno;
- che per recarsi sul terreno in oggetto il sig. Controparte_3 passava dentro la villa di proprietà della di cui aveva le chiavi;
- che ha visto che il CP_1 Controparte_3
Sig. nel corso degli anni ha provveduto alla coltivaZIne e manutenZIne anche del terreno della villa CP_1 della immobiliare che è diverso da quello oggetto di causa;
- che non sa a che titolo il sig. si CP_3 CP_1 occupasse dei due terreni;
- che alla fine degli anni '80 all'ingresso del terreno per cui è causa è stato installato un cancello di ferro rosso che sostituiva un precedente cancello di legno che era marcito;
- di non sapere chi abbia apposto il suddetto cancello né se sul cancello medesimo vi fosse apposto un cartello con la scritta proprietà privata - che ha visto sempre il Sig. e la sua famiglia entrare nel terreno in oggetto ove si CP_1 trattenevano per coltivarlo dalla fine degli anni '80 a cinque sei anni fa;
- che ha visto sempre il Sig. CP_1 accedere al terreno oggetto di causa passando dalla villa di cui la si era riservata la proprietà”. CP_3
Il teste ha dichiarato: Ho iniziato a frequentare la famiglia dell'attore dal 1982-83 e ci Testimone_3 vedevamo circa una volta al meseCon riferimento alla circostanza di cui al punto a) posso dire che la stessa
è vera in quanto ogni volta che mi recavo a trovare la famiglia dell'attore vedevo sempre il sig. Parte_3 coltivare il terreno. Ricordo che mi regalava spesso ortaggi o uova atteso che sul detto terreno allevava galline.
Aveva anche conigli. Quando ho iniziato a frequentare i luoghi all'ingresso del terreno vi era un cancello in legno fatiscente che è stato sostituito più di una volta con cancelli in ferro sul quale veniva apposta la scritta proprietà privata. Il cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate telematicamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è l'ultimo cancello che è stato installato, Non so riferire quando tale ultimo cancello sia stato collocato. E' vera la circostanza di cui al punto c). Ho visto l'attore comprare alberi di ulivo e fichi, e realizzare una baracca per custodire gli animali e gli attrezzi. Il sig. ha dovuto sostituire il CP_1 cancello in legno con uno in ferro per evitare l'ingresso di terzi e tutelare le coltivaZIni effettuate sul fondo.
E' vero che i frutti della coltivaZIne venivano utilizzati per il fabbisogno della famiglia e ribadisco che CP_1 spesso i prodotti venivano anche regalati me. Io ho sempre ritenuto che il sig. fosse il proprietario del CP_1 terreno oggetto di causa e nel corso degli anni, dal 1982 a tutt'oggi non ho ma visto nessuno contestare all'attore il suo possesso. Durante un pic nic sul terreno oggetto di causa ho ascoltato una conversaZIne tra il sig e i figli , e in cui il sig. Parte_3 Controparte_2 Persona_2 Parte_2 Parte_3 disse che il proprietario della villa che si trovava sul lato destro del terreno (non ricordo il nome del proprietario della villa) gli aveva detto che gli regalava il terreno purchè l' controllasse la sicurezza CP_1 della villa.
Il teste ha dichiarato: Ho conosciuto il sig. nel 90-91. Mia madre era Testimone_4 Parte_3 proprietaria di una villa adiacente al terreno oggetto di causa che mi pare fosse di proprietà della
[...]
Poiché in inverno la villa non era abitata mia madre aveva chiesto al sig. Abate di controllare la CP_3
Villa e di occuparsi del terreno coltivandolo. Erano i miei genitori a comprare le materie prime che il sig.
poi impiantava. Non è vero che il sig. abbia collocato un cancello di ferro alla fine degli Parte_3 CP_1 anni 80. Il cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
n. 2 di parte attrice è stato apposto dopo il fallimento della , dopo il 1996. Dopo il 96 mi Controparte_3 sono recato sui luoghi una o due volte dopo la morte di mio padre. Dopo il fallimento, mio padre CP_4 ha continuato a recarsi sui luoghi come custode dei beni e il sig. ha continuato a coltivare il terreno CP_1 CP_ sempre per conto di mio padre. La è sempre stata collegata con il terreno da una cancelletto che restava sempre aperto. Il sig. , credo dopo la morte di mio padre avvenuta il 28.02.2005, ha chiuso il suddetto CP_1 cancelletto per evitare che si potesse accedere al terreno dalla villa. Specifico che non sono in grado di dire con certezza quando il suddetto cancelletto sia stato chiuso in quanto, come sopra detto, dopo il 96 mi sono recato sui luoghi solo un paio di volte. Prima del fallimento della io e la mia famiglia Controparte_3 trascorrevamo tutta l'estate nella villa. Mio padre vi si recava anche nei fine settimana del periodo invernale.
Dopo il fallimento solo mio padre ha continuato a recarsi sui luoghi come custode. Dopo la morte di mio padre mi sono recato sui luoghi per consegnare le chiavi della villa al curatore. Il cancelletto di cui ho sopra riferito che collegava la villa al terreno oggetto di causa al momento in cui ho consegnato le chiavi al curatore non ricordo se fosse aperto o chiuso. Al momento della consegna delle chiavi dissi al curatore che anche il terreno oggetto di causa. faceva parte dei beni della . Controparte_3
Il teste ha dichiarato: Come professionista mi sono occupato del progetto di Testimone_5 lottizzaZIne del complesso Golden Sunset e della direZIne dei lavori. Il complesso suddetto confinava con il terreno oggetto di causa. A D.R. Ho conosciuto il sig. negli anni 81-82 in occasione di alcuni Parte_3 rilievi da me effettuati anche sul terreno oggetto di causa. Il Sig. abitava nei pressi del terreno oggetto CP_1 di causa sul lato frontistante il costruendo complesso Sunset. I lavori di lottizzaZIne hanno avuto iniZI nel CP_ 1983 e sono andati avanti per oltre dieci anni. Dopo l'edificaZIne della completata nel 1993 è capitato che mi recassi sui luoghi insieme al sig. in quanto la moglie era proprietaria della CP_4 Persona_3 Villa. Lo stesso abitava in detta villa. Capitò qualche volta che il sig. chiamasse il sig. CP_4 CP_3 [...]
invitandolo a consegnarmi alcuni prodotti del terreno oggetto di causa. Negli anni successivi il sig. Pt_3 continuò ogni volta che mi vedeva a regalarmi prodotti agricoli. Chiarisco che io sono uno dei creditori CP_1 della e sono insinuato al passivo. So che la proprietà del terreno oggetto di causa era, se Controparte_3 non ricordo male, di in quanto ho curato i fraZInamenti catastali. Ho dedotto che la Persona_3 Per_ proprietaria fosse la sig.ra in base alle risultanze catastali. Non ricordo la presenza del cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice fino al 1993 quando ho cessato la frequentaZIne dei luoghi. Io ricordo la presenza di un cancello precario in legno.
Il teste ha dichiarato: Io abito nei pressi deli luoghi di causa dal 1981. Ricordo che Testimone_6 quando fu effettuata la lottizzaZIne del complesso Golden Sunset (adiacente al terreno oggetto di causa) il detto terreno veniva pulito e coltivato dal sig. . La lottizzaZIne è avvenuta verso la fine degli Parte_3 anni 80. Dalla fine degli anni 80 fino a un paio di anni fa (quando è deceduto) ho visto sempre il sig.
[...]
coltivare il terreno oggetto di causa e occuparsi della manutenZIne dello stesso e della pulitura. Pt_3
Ricordo che nel terreno il sig. custodiva degli animali come galline, conigli e tacchini. Con
Parte_3 riferimento alla circostanza di cui al punto b) ricordo che alla fine degli anni 80 il sig. collocò
Parte_3 un cancello di legno con il cartello “proprietà privata” per evitare che nel terreno oggetto di causa entrassero estranei o animali. Non ricordo il cancello in ferro rappresentato nelle foto 1 e 2 allegate alla memoria istruttoria di parte attrice. A D.R. E' vera la circostanza di cui al punto c). Non ho cogniZIne diretta degli esborsi relativi alla manutenZIne ma posso confermare che ha provveduto il sig. dalla fine
Parte_3 degli anni 80 fino al suo decesso avvenuto un paio di anni fa. E' vera la circostanza di cui al puto d). Non ho mai visto nessun altro oltre l'attore occuparsi del terreno né ho mai visto nessuno contestare all'attore il suo possesso. Il terreno oggetto di causa è adiacente alla . Ricordo che tra il terreno oggetto di causa CP_6 coltivato da e il terreno che circondava la villa di vi era un muro divisorio. Non ricordo
Parte_3 CP_3 se sul detto muro vi fosse un'apertura di collegamento tra i due terreni. Ricordo di aver visto il sig.
[...]
occuparsi della pulitura e dell'attività di giardinaggio del terreno della . Pt_3 CP_6
Tutti i testimoni hanno, in linea di massima, confermato che l' ha provveduto nel corso degli anni CP_1 alla coltivaZIne del terreno.
Non sono, invece, emersi elementi sufficienti per ritenere che l'attore abbia provveduto a “chiudere” il terreno con un cancello al fine di precluderne il libero accesso ai terzi e al proprietario formale del terreno.
I testimoni escussi hanno, invero, confermato esclusivamente la presenza di un cancello senza riferire in maniera certa in ordine all'anno di installaZIne e senza specificare in maniera univoca chi sia stato il soggetto che abbia provveduto a collocarlo. Hanno, altresì, riferito che al terreno in oggetto, l' accedeva CP_1 tramite un varco che collegava il terreno alla “ ” (passano dalla villa) con ciò potendosi escludere CP_6 che l'attore medesimo abbia iniziato a possedere con l'intento di escludere i terzi e, primo fra tutti, il CP_ proprietario della (che come l'attore ha continuato -o potenzialmente avrebbe potuto continuare- ad accedere al terreno tramite il varco medesimo). I testi sono, invece, stati concordi nell'affermare che l'attuale cancello in ferro abbia sostituito un preesistente cancello di vecchia fattura già insistente sui luoghi al momento in cui l' ha iniziato a CP_1 occuparsi del terreno. La presenza del cancello, quindi , semplicemente sostituito e manutenuto nel tempo, non si palesa – comunque- idonea a determinare una interversione nel possesso atteso che alcun mutamento rispetto allo stato originario dei luoghi è stato posto in essere dall' CP_1
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di voliZIne interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestaZIne esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituZIne al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestaZIne deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposiZIne all'eserciZI del possesso da parte sua” (Cass., 13.10.2022, n. 30134).
In conclusione: la mera utilizzaZIne del fondo ( come la coltivaZIne o l'allevamento di animali) non è sufficiente ai fini dell''acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei ad esprimere, in concreto, l'eserciZI della signoria uti dominus sul bene. Nel caso di specie, inoltre, la mera sostituZIne di un manufatto già esistente, non comportando alcuna modifica sostanziale allo stato dei luoghi e, dunque, alcun mutamento effettivo, non integra atto di natura “straordinaria”, tale da far apparire chi opera la sostituZIne - sia agli occhi del proprietario effettivo, sia dei terzi - come possessore uti dominus e non mero detentore.
Dagli elementi acquisiti al presente giudiZI, non emerge, dunque, la prova dell'esistenza dei presupposti necessari ad affermare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore dell'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda di cui all'atto introduttivo del giudiZI.
L'intervenuto mutamento giurisprudenziale nella materia in oggetto giudiZI giustifica l'integrale compensaZIne delle spese di lite ai sensi dell'art.92 c.p.c. secondo comma.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa
Rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di giudiZI.
Così deciso in Messina il 16/08/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima seZIne civile, in persona del Giudice Carolina La Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6534 /2014 R.G. introitata in data 09.03.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
98043 - ME AR (ME) - C.F. ; , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 19-07-1962, residente in [...] 98043 - ME AR (ME) - C.F.
; , nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_2
Salario n. 25 - 00199 Roma (RM) - C.F. ; nata ANLL (NA) il C.F._3 Parte_2
15-04-1967, via Fondaco nuovo n. 30 - 98043 ME AR (ME) - C.F. tutti nella C.F._4 qualità di eredi del sig. n. a ME AR (ME) il 28/5/1930 e ivi deceduto l'8.5.2020, Persona_1 rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente fra loro, dagli avvocati Paolo Marino ed Enrico Terzi
Lombardo del Foro di Messina, giusta procura in atti;
-attori-
CONTRO
P.VA , rappresentata Controparte_3 P.VA_1
e difesa dall'Avv. Giuliano Saitta del foro di Messina, come da procura in atti;
– convenuta –
OGGETTO: usucapione
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citaZIne del 06.11.2014, ritualmente notificato, conveniva in giudiZI la Parte_3 esponendo: - che l'attore, da oltre vent'anni, possiede uti dominus, in modo Controparte_3 esclusivo, pacifico, pubblico, continuato, ininterrotto e non contestato, un appezzamento di terreno ricadente nel Comune di ME (ME), Via Fondaco Nuovo, confinante lato sud con il Complesso “Golden Sunset”, della superficie complessiva di circa mq 2.392, identificato catastalmente al foglio 2, p.lle 3236 e 3237, entrambe derivanti dalla soppressione degli immobili già graffati al foglio 2, p.lle 242, 2692, 152, 151, 2693,
2691, 149, 11, 144, 2699, 2701, 12, 142 e 2802; -che, infatti, intorno alla fine degli anni ottanta, entrava in possesso del terreno sopra descritto che risultava abbandonato e relitto a seguito della lottizzaZIne del comprensorio funZInale alla realizzaZIne del complesso condominiale “Golden Sunset” di ME;
- che, da allora, il sig. installato un cancello dotato di apposito lucchetto sul quale apponeva, altresì, un cartello CP_1 portante la dicitura “proprietà privata”, si è continuativamente occupato della coltivaZIne del fondo, sopportando ogni relativo onere e spesa sia essa ordinaria che straordinaria;
-che, da visura catastale, le particelle di terreno sopra indicate risultano intestate alla società dichiarata fallita Controparte_3 con sentenza nr. 21/96 emessa dal Tribunale di Messina in data 23/04/1996 (doc. 2), che mai ne ha rivendicato la proprietà.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale adito di: 1) ritenere e dichiarare che il sig. , Parte_3 nato in [...] il, ha avuto il possesso esclusivo e continuato ultraventennale del terreno ricadente nel
Comune di ME (ME), Via Fondaco Nuovo, della superficie complessiva di mq 2.392, identificato catastalmente al foglio 2, p.lle 3236 e 3237, entrambe derivanti dalla soppressione degli immobili già graffati al foglio 2, p.lle 242, 2692, 152, 151, 2693, 2691, 149, 11, 144, 2699, 2701, 12, 142 e 2802 e, conseguentemente, ne ha acquisito il diritto di proprietà, per intervenuta usucapione;
2) ordinare al
Conservatore dei RR.II. di Messina di trascrivere la emananda sentenza.
Si costituiva in giudiZI la Curatela la quale, contestata la sussistenza dei presupposti di legge per il verificarsi dell'usucapione, chiedeva il rigetto della domanda attorea svolta nei confronti della stessa.
Istruita la causa mediante c.t.u. e prova per testi, costituitisi i sigg.ri , , Parte_1 CP_1
e tutti nella qualità di eredi del sig. , deceduto nelle more del Controparte_2 Parte_2 Persona_1 giudiZI, la causa veniva rinviata per la precisaZIne delle conclusioni e assunta in decisione in data 09.03.2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Come confermato dalla consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. - 832 c.c. ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso - sotto il profilo del corpus e dell'animus - necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicaZIne della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudiZI ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso. Si richiede, quindi, la prova di un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogaZIne di spese per il miglior godimento della cosa.
Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è quella secondo la quale colui che agisce in giudiZI al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge. Conseguentemente, l'incertezza su taluni elementi, derivante anche da un contrasto non risolvibile attraverso criteri logico - deduttivi, o per presunZIni, tra le dichiaraZIni testimoniali, non consente di attribuire in sede giudiziale la titolarità del bene oggetto di contesa. (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro,
Sentenza n. 1402/2023 del 19-12-2023).
Recentemente la Suprema Corte ha altresì chiarito che in relaZIne alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivaZIne, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relaZIne materiale fondata su un titolo convenZInale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'eserciZI del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinZIne del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostraZIne dell'intenZIne del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relaZIne materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relaZIne di godimento con il cespite predetto.(Cass. Civ.
Sez. 2, n. 1796 del 20/01/2022, CassaZIne con l'ordinanza n. 1121/2024.).
La mera coltivaZIne del fondo quindi “…non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'eserciZI del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6123 del 05.03.2020;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29.07.2013, Cass. Sez. 2, Ordinanza n.17376 del 03.07.2018).
Al fine di verificare se la parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari per la declaratoria di usucapione come sopra specificati, devono esaminarsi le risultanze istruttorie mettendo a raffronto le deposiZIni acquisite in corso di causa.
Il teste escusso all'udienza del 02.04.2019 , nipote di , ha riferito Testimone_1 Parte_3 testualmente: Non so dire da quanto tempo vedo mio ZI occuparsi del terreno per cui è causa. Mio ZI abita vicino al terreno oggetto di causa sito in ME. Questo terreno, per quanto mi consta, era di proprietà di un vicino di casa di mio ZI. Mio ZI ha iniziato a coltivare il terreno in oggetto ma non so da quando e per quale motivo vi si sia recato la prima volta. Dopo il1997 (ricordo tale anno in quanto mio padre è stato molto male) mi sono recato sul terreno oggetto di causa circa quattro – cinque volte l'anno in quanto mio ZI mi regalava prodotti del terreno che lui aveva coltivato. L'anno scorso mi sono recato due volte ma non so dire quando. L'anno scorso quando mi sono recato sul terreno mi ricordo che c'era un cancello ma non mi ricordo se fosse quello riprodotto nelle foto allegate alla memoria istruttoria attorea che mi vengono esibite. Non ricordo il colore del cancello né se sullo stesso vi fosse la scritta proprietà privata. So che mio ZI ha sempre coltivato il fondo ma non so dire da quando. Deduco ciò in quanto, quando mi recavo sul terreno, vedevo lo stesso coltivato e mio ZI mi dava i prodotti della terra. Le prime volte che ho visto mio ZI coltivare il terreno questi mi disse che il terreno non era suo ma di un terzo soggetto che si chiama .. Ricordo che negli anni CP_3 il cancello non è sempre stato lo stesso. Mio ZI aveva delimitato il cancello per evitare che gli animali da cortile che allevava sul terreno venissero rubati. Non so che rapporti vi fossero tra mio ZI e il sig. . So CP_3 solo che mio ZI coltivava il terreno del e custodiva la villa del che si trovava nel terreno CP_3 CP_3 adiacente. Mio ZI oggi è in pensione e prima era carabiniere. Mio ZI ha cominciato a coltivare il terreno dopo essere andato in pensione. Non so dopo quanti anni dopo il pensionamento ha iniziato a occuparsi del terreno. Non so che età avesse mio ZI (che oggi ha 89 anni) quando è andato in pensione.
Il teste suddetto, in sintesi, dichiara quindi: -che il terreno era di proprietà di un vicino;
- di non ricordare quando lo ZI abbia iniziato a coltivare il terreno o per quali motivo si sia recato sul terreno medesimo per la prima volta;
- che quando ha visto lo ZI coltivare il terreno, questi gli disse che il terreno non era suo ma di un terzo soggetto che si chiama;
- di non sapere che rapporti vi fossero tra lo ZI e il -che sui CP_3 CP_3 luoghi vi era apposto un cancello ma di non ricordare se fosse quello riprodotto nelle foto esibitegli e se sullo stesso vi fosse la scritta proprietà privata. Nulla ha riferito sulla data di collocaZIne del cancello e se lo stesso fosse stato apposto ivi dall'attore.
Il teste all'udienza del 22.07.2019 ha riferito: -che il terreno oggetto di causa è di proprietà della Tes_2
; - che il sig. si occupava del terreno oggetto di causa passando dalla villa Controparte_3 Parte_3 della e ha visto che ha coltivato questo terreno;
- che per recarsi sul terreno in oggetto il sig. Controparte_3 passava dentro la villa di proprietà della di cui aveva le chiavi;
- che ha visto che il CP_1 Controparte_3
Sig. nel corso degli anni ha provveduto alla coltivaZIne e manutenZIne anche del terreno della villa CP_1 della immobiliare che è diverso da quello oggetto di causa;
- che non sa a che titolo il sig. si CP_3 CP_1 occupasse dei due terreni;
- che alla fine degli anni '80 all'ingresso del terreno per cui è causa è stato installato un cancello di ferro rosso che sostituiva un precedente cancello di legno che era marcito;
- di non sapere chi abbia apposto il suddetto cancello né se sul cancello medesimo vi fosse apposto un cartello con la scritta proprietà privata - che ha visto sempre il Sig. e la sua famiglia entrare nel terreno in oggetto ove si CP_1 trattenevano per coltivarlo dalla fine degli anni '80 a cinque sei anni fa;
- che ha visto sempre il Sig. CP_1 accedere al terreno oggetto di causa passando dalla villa di cui la si era riservata la proprietà”. CP_3
Il teste ha dichiarato: Ho iniziato a frequentare la famiglia dell'attore dal 1982-83 e ci Testimone_3 vedevamo circa una volta al meseCon riferimento alla circostanza di cui al punto a) posso dire che la stessa
è vera in quanto ogni volta che mi recavo a trovare la famiglia dell'attore vedevo sempre il sig. Parte_3 coltivare il terreno. Ricordo che mi regalava spesso ortaggi o uova atteso che sul detto terreno allevava galline.
Aveva anche conigli. Quando ho iniziato a frequentare i luoghi all'ingresso del terreno vi era un cancello in legno fatiscente che è stato sostituito più di una volta con cancelli in ferro sul quale veniva apposta la scritta proprietà privata. Il cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate telematicamente alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. è l'ultimo cancello che è stato installato, Non so riferire quando tale ultimo cancello sia stato collocato. E' vera la circostanza di cui al punto c). Ho visto l'attore comprare alberi di ulivo e fichi, e realizzare una baracca per custodire gli animali e gli attrezzi. Il sig. ha dovuto sostituire il CP_1 cancello in legno con uno in ferro per evitare l'ingresso di terzi e tutelare le coltivaZIni effettuate sul fondo.
E' vero che i frutti della coltivaZIne venivano utilizzati per il fabbisogno della famiglia e ribadisco che CP_1 spesso i prodotti venivano anche regalati me. Io ho sempre ritenuto che il sig. fosse il proprietario del CP_1 terreno oggetto di causa e nel corso degli anni, dal 1982 a tutt'oggi non ho ma visto nessuno contestare all'attore il suo possesso. Durante un pic nic sul terreno oggetto di causa ho ascoltato una conversaZIne tra il sig e i figli , e in cui il sig. Parte_3 Controparte_2 Persona_2 Parte_2 Parte_3 disse che il proprietario della villa che si trovava sul lato destro del terreno (non ricordo il nome del proprietario della villa) gli aveva detto che gli regalava il terreno purchè l' controllasse la sicurezza CP_1 della villa.
Il teste ha dichiarato: Ho conosciuto il sig. nel 90-91. Mia madre era Testimone_4 Parte_3 proprietaria di una villa adiacente al terreno oggetto di causa che mi pare fosse di proprietà della
[...]
Poiché in inverno la villa non era abitata mia madre aveva chiesto al sig. Abate di controllare la CP_3
Villa e di occuparsi del terreno coltivandolo. Erano i miei genitori a comprare le materie prime che il sig.
poi impiantava. Non è vero che il sig. abbia collocato un cancello di ferro alla fine degli Parte_3 CP_1 anni 80. Il cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate alla seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
n. 2 di parte attrice è stato apposto dopo il fallimento della , dopo il 1996. Dopo il 96 mi Controparte_3 sono recato sui luoghi una o due volte dopo la morte di mio padre. Dopo il fallimento, mio padre CP_4 ha continuato a recarsi sui luoghi come custode dei beni e il sig. ha continuato a coltivare il terreno CP_1 CP_ sempre per conto di mio padre. La è sempre stata collegata con il terreno da una cancelletto che restava sempre aperto. Il sig. , credo dopo la morte di mio padre avvenuta il 28.02.2005, ha chiuso il suddetto CP_1 cancelletto per evitare che si potesse accedere al terreno dalla villa. Specifico che non sono in grado di dire con certezza quando il suddetto cancelletto sia stato chiuso in quanto, come sopra detto, dopo il 96 mi sono recato sui luoghi solo un paio di volte. Prima del fallimento della io e la mia famiglia Controparte_3 trascorrevamo tutta l'estate nella villa. Mio padre vi si recava anche nei fine settimana del periodo invernale.
Dopo il fallimento solo mio padre ha continuato a recarsi sui luoghi come custode. Dopo la morte di mio padre mi sono recato sui luoghi per consegnare le chiavi della villa al curatore. Il cancelletto di cui ho sopra riferito che collegava la villa al terreno oggetto di causa al momento in cui ho consegnato le chiavi al curatore non ricordo se fosse aperto o chiuso. Al momento della consegna delle chiavi dissi al curatore che anche il terreno oggetto di causa. faceva parte dei beni della . Controparte_3
Il teste ha dichiarato: Come professionista mi sono occupato del progetto di Testimone_5 lottizzaZIne del complesso Golden Sunset e della direZIne dei lavori. Il complesso suddetto confinava con il terreno oggetto di causa. A D.R. Ho conosciuto il sig. negli anni 81-82 in occasione di alcuni Parte_3 rilievi da me effettuati anche sul terreno oggetto di causa. Il Sig. abitava nei pressi del terreno oggetto CP_1 di causa sul lato frontistante il costruendo complesso Sunset. I lavori di lottizzaZIne hanno avuto iniZI nel CP_ 1983 e sono andati avanti per oltre dieci anni. Dopo l'edificaZIne della completata nel 1993 è capitato che mi recassi sui luoghi insieme al sig. in quanto la moglie era proprietaria della CP_4 Persona_3 Villa. Lo stesso abitava in detta villa. Capitò qualche volta che il sig. chiamasse il sig. CP_4 CP_3 [...]
invitandolo a consegnarmi alcuni prodotti del terreno oggetto di causa. Negli anni successivi il sig. Pt_3 continuò ogni volta che mi vedeva a regalarmi prodotti agricoli. Chiarisco che io sono uno dei creditori CP_1 della e sono insinuato al passivo. So che la proprietà del terreno oggetto di causa era, se Controparte_3 non ricordo male, di in quanto ho curato i fraZInamenti catastali. Ho dedotto che la Persona_3 Per_ proprietaria fosse la sig.ra in base alle risultanze catastali. Non ricordo la presenza del cancello riprodotto nelle foto esibitemi allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice fino al 1993 quando ho cessato la frequentaZIne dei luoghi. Io ricordo la presenza di un cancello precario in legno.
Il teste ha dichiarato: Io abito nei pressi deli luoghi di causa dal 1981. Ricordo che Testimone_6 quando fu effettuata la lottizzaZIne del complesso Golden Sunset (adiacente al terreno oggetto di causa) il detto terreno veniva pulito e coltivato dal sig. . La lottizzaZIne è avvenuta verso la fine degli Parte_3 anni 80. Dalla fine degli anni 80 fino a un paio di anni fa (quando è deceduto) ho visto sempre il sig.
[...]
coltivare il terreno oggetto di causa e occuparsi della manutenZIne dello stesso e della pulitura. Pt_3
Ricordo che nel terreno il sig. custodiva degli animali come galline, conigli e tacchini. Con
Parte_3 riferimento alla circostanza di cui al punto b) ricordo che alla fine degli anni 80 il sig. collocò
Parte_3 un cancello di legno con il cartello “proprietà privata” per evitare che nel terreno oggetto di causa entrassero estranei o animali. Non ricordo il cancello in ferro rappresentato nelle foto 1 e 2 allegate alla memoria istruttoria di parte attrice. A D.R. E' vera la circostanza di cui al punto c). Non ho cogniZIne diretta degli esborsi relativi alla manutenZIne ma posso confermare che ha provveduto il sig. dalla fine
Parte_3 degli anni 80 fino al suo decesso avvenuto un paio di anni fa. E' vera la circostanza di cui al puto d). Non ho mai visto nessun altro oltre l'attore occuparsi del terreno né ho mai visto nessuno contestare all'attore il suo possesso. Il terreno oggetto di causa è adiacente alla . Ricordo che tra il terreno oggetto di causa CP_6 coltivato da e il terreno che circondava la villa di vi era un muro divisorio. Non ricordo
Parte_3 CP_3 se sul detto muro vi fosse un'apertura di collegamento tra i due terreni. Ricordo di aver visto il sig.
[...]
occuparsi della pulitura e dell'attività di giardinaggio del terreno della . Pt_3 CP_6
Tutti i testimoni hanno, in linea di massima, confermato che l' ha provveduto nel corso degli anni CP_1 alla coltivaZIne del terreno.
Non sono, invece, emersi elementi sufficienti per ritenere che l'attore abbia provveduto a “chiudere” il terreno con un cancello al fine di precluderne il libero accesso ai terzi e al proprietario formale del terreno.
I testimoni escussi hanno, invero, confermato esclusivamente la presenza di un cancello senza riferire in maniera certa in ordine all'anno di installaZIne e senza specificare in maniera univoca chi sia stato il soggetto che abbia provveduto a collocarlo. Hanno, altresì, riferito che al terreno in oggetto, l' accedeva CP_1 tramite un varco che collegava il terreno alla “ ” (passano dalla villa) con ciò potendosi escludere CP_6 che l'attore medesimo abbia iniziato a possedere con l'intento di escludere i terzi e, primo fra tutti, il CP_ proprietario della (che come l'attore ha continuato -o potenzialmente avrebbe potuto continuare- ad accedere al terreno tramite il varco medesimo). I testi sono, invece, stati concordi nell'affermare che l'attuale cancello in ferro abbia sostituito un preesistente cancello di vecchia fattura già insistente sui luoghi al momento in cui l' ha iniziato a CP_1 occuparsi del terreno. La presenza del cancello, quindi , semplicemente sostituito e manutenuto nel tempo, non si palesa – comunque- idonea a determinare una interversione nel possesso atteso che alcun mutamento rispetto allo stato originario dei luoghi è stato posto in essere dall' CP_1
Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di voliZIne interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestaZIne esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituZIne al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestaZIne deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposiZIne all'eserciZI del possesso da parte sua” (Cass., 13.10.2022, n. 30134).
In conclusione: la mera utilizzaZIne del fondo ( come la coltivaZIne o l'allevamento di animali) non è sufficiente ai fini dell''acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione del fondo, essendo necessari atti idonei ad esprimere, in concreto, l'eserciZI della signoria uti dominus sul bene. Nel caso di specie, inoltre, la mera sostituZIne di un manufatto già esistente, non comportando alcuna modifica sostanziale allo stato dei luoghi e, dunque, alcun mutamento effettivo, non integra atto di natura “straordinaria”, tale da far apparire chi opera la sostituZIne - sia agli occhi del proprietario effettivo, sia dei terzi - come possessore uti dominus e non mero detentore.
Dagli elementi acquisiti al presente giudiZI, non emerge, dunque, la prova dell'esistenza dei presupposti necessari ad affermare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in favore dell'attore.
Ne consegue il rigetto della domanda di cui all'atto introduttivo del giudiZI.
L'intervenuto mutamento giurisprudenziale nella materia in oggetto giudiZI giustifica l'integrale compensaZIne delle spese di lite ai sensi dell'art.92 c.p.c. secondo comma.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa
Rigetta le domande attoree.
Compensa tra le parti le spese di giudiZI.
Così deciso in Messina il 16/08/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.