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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 3 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Diletta Fulcheri
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: finanziamenti pubblici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in concordato preventivo ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 9610/2021 la quale:
a) ha accertato che la – per effetto della fusione con la Parte_1 [...]
nata a [...] volta dalla scissione parziale della Controparte_3 Parte_1
- è subentrata alla (oggi ) nei rapporti relativi al Parte_1 Controparte_4 finanziamento ex lege n. 808 del 1985 concesso in relazione al programma denominato
“Sviluppo di tecnologie per la realizzazione di Thrust Reverser in materiale composito per nuovi velivoli business jet”;
b) ha accertato che la è obbligata a restituire il finanziamento a suo Parte_1 tempo ricevuto dalla secondo le scadenze e l'ammontare delle quote previsti Parte_1 dal piano di rimborso di cui all'art. 3 del decreto di concessione del finanziamento del 7 dicembre 2005 (prot. n. 70677-15);
c) per l'effetto - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal
- ha condannato la al pagamento in Controparte_2 Parte_1 favore del della somma di 586.764,00 € (corrispondente a 12 annualità – maturate CP_2 dal 2008 al 2019 - dell'importo di 48.897,00 € ciascuna), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalle scadenze al saldo;
d) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in relazione alla presunta responsabilità del per la mancata attuazione del programma CP_2 denominato “Thrust Reverser”;
e) ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal con riferimento ai CP_2 finanziamenti ex lege n. 808 del 1985 relativi al programma denominato “Pavimento inferiore della sezione centrale di fusoliera del velivolo A380”;
f) ha compensato tra le parti le spese processuali.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il programma denominato “Thrust Reverser” (con i relativi diritti ed obblighi) non è mai stato trasferito alla per effetto della scissione Controparte_3 parziale della (oggi ) e dunque non può essere Parte_1 Controparte_4 confluito in capo alla ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. a seguito della Parte_1 fusione tra quest'ultima e la Controparte_3
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che il programma denominato “Thrust
Reverser” fosse ancora attivo, benché esso non figuri nell'elenco dei rapporti che con il decreto dirigenziale del del 16 settembre 2011 sono stati Controparte_2 trasferiti in capo alla (poi divenuta a Controparte_5 CP_4
2 seguito del mutamento di denominazione sociale della Parte_1
3) il tribunale ha erroneamente accolto la domanda riconvenzionale formulata dal per la restituzione delle rate erogate nell'ambito del Controparte_2 progetto denominato “Thrust Reverser” (condannando l'attrice al pagamento della somma di
586.764,00 € oltre accessori), dal momento che l'art. 3 del decreto ministeriale del 7 dicembre
2005 con cui è stato concesso il finanziamento prevede espressamente che il finanziamento di
4.074.750,00 € venga rimborsato con rate progressive calcolate in base agli incassi delle vendite realizzate sull'intero programma, presupponendo quindi che il programma sia stato realizzato e che vi sia stato un ricavato dalle vendite (ciò che nel caso di specie non si è verificato);
4) pur avendo ritenuto che la sia subentrata nei diritti e negli Parte_1 obblighi già facenti capo alla il tribunale ha erroneamente respinto la Parte_1 domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata dall'attrice, nonostante sia provato che l'impossibilità di realizzare il progetto denominato “Thrust Reverser” e di realizzare un prodotto da vendere sul mercato sia dipesa dalla condotta colposa del , CP_2 che dal 2006 al 2008 ha omesso di convocare i comitati previsti dalla legge n. 808 del 1985, impedendo l'erogazione dei finanziamenti necessari a completare il programma.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata -
l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il (oggi Controparte_2 [...]
), domandando il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta Controparte_1 appello incidentale condizionato avverso il capo della sentenza che ha escluso che l'attrice abbia mai prestato il proprio consenso al trasferimento in capo ad essa dei diritti ed obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser” (avendone fatto espressa richiesta con lettera del 13 novembre 2015 e avendo prestato acquiescenza avverso il decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disposto tale trasferimento).
Intervenuto il fallimento dell'appellante, si è costituita in giudizio la Curatela del fallimento riportandosi alle conclusioni già formulate dalla società Parte_1 in bonis.
I primi due motivi dell'appello principale – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto diretti a contestare il capo della sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della per le obbligazioni nascenti dal finanziamento Parte_1 concesso alla con il decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive Parte_1 del 7 dicembre 2005, prot. n. 70677 - sono nel loro complesso infondati.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che i diritti e gli obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser” si siano trasferiti in capo alla ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. (per effetto della fusione con Parte_1
3 la . Controparte_3
Ad avviso dell'appellante i diritti e gli obblighi nascenti dal programma denominato
“Thrust Reverser” non sono stati trasferiti alla per Controparte_3 effetto della scissione parziale della (oggi ) e Parte_1 Controparte_4 dunque non possono essere confluiti in capo alla ai sensi dell'art. 2504- Parte_1 bis c.c. a seguito della fusione tra quest'ultima e la Controparte_3
[...]
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che il programma denominato “Thrust Reverser” fosse ancora attivo, benché esso non figuri nell'elenco dei rapporti che sono stati trasferiti, con il decreto dirigenziale del
[...]
del 16 settembre 2011, in capo alla Controparte_2 Controparte_5
(poi divenuta a seguito del mutamento di denominazione sociale della
[...] CP_4
Parte_1
A sostegno della propria tesi l'appellante deduce che:
a) al momento della scissione parziale il programma “Thrust Reverser” era già chiuso e non poteva quindi essere trasferito alla società nata dalla scissione (pag. 7 dell'atto di appello);
b) per effetto della scissione parziale, i rapporti di cui era parte la ai Parte_1 sensi della legge n. 808 del 1985 sono rimasti in capo alla mentre alla Parte_1 sono stati assegnati solo gli asset produttivi (pag. Controparte_3
7 dell'atto di appello);
c) il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 - con cui il Controparte_2
ha trasferito in capo alla (poi divenuta
[...] Controparte_5
i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di finanziamento intercorsi con la CP_4
- prevede il trasferimento dei soli diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di Parte_1 finanziamento costituito per la realizzazione del “Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380” e non anche il trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust Reverser” di cui si discute in questo giudizio (pag.
11 e 12 dell'atto di appello).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il tribunale ha correttamente escluso sia che la abbia mai prestato Parte_1 il proprio consenso al trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust
Reverser”, sia che tale trasferimento possa essere avvenuto in forza del decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il ha Controparte_2 disposto unilateralmente tale trasferimento.
Al riguardo non può essere condivisa la tesi – esposta dal Controparte_2
nel motivo su cui si fonda l'appello incidentale condizionato proposto – secondo
[...] cui l'attrice avrebbe prestato il proprio consenso al trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser”, avendone fatto espressa richiesta con
4 lettera del 13 novembre 2015 e avendo prestato acquiescenza avverso il decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il ha Controparte_2 disposto tale trasferimento.
Con la lettera del 13 novembre 2015 (erroneamente indicata dal tribunale come lettera del 3 novembre 2015) la (già e prima CP_4 Controparte_5 ancora e la hanno chiesto al Parte_1 Parte_1 Controparte_2
il trasferimento in capo alla dei rapporti costituiti ai sensi
[...] Pt_1 Parte_1 della legge n. 808 del 1985 con la Parte_1
Come si evince dal contenuto della lettera, la volontà delle due società non era tuttavia quella di trasferire in capo alla tutti i rapporti di finanziamento sorti in Parte_1 capo alla nel corso del tempo, ma i soli rapporti di finanziamento a cui si fa Parte_1 espressamente riferimento nella lettera (e cioè quelli aventi ad oggetto la realizzazione del
“Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380”).
In tal senso si deve infatti intendere il riferimento – contenuto nella lettera del 13 Cont novembre 2015 - ai rapporti già “trasferiti” in capo alla Controparte_5 con il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 del
[...] Controparte_2
(documento n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice) e iscritti nel bilancio di
[...] esercizio dell'anno 2014 della (documento n. 19 allegato al fascicolo di Parte_1 parte attrice).
Quanto al decreto dirigenziale del 15 marzo 2016, con cui il Controparte_2
ha trasferito in capo alla tutti i diritti e gli obblighi nascenti
[...] Parte_1 dai rapporti di finanziamento a suo tempo costituiti con la (documento n. 9 Parte_1 allegato al fascicolo di parte attrice), trattasi di un provvedimento inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica dell'odierna appellante, non avendo il il potere autoritativo di CP_2 trasferire tali diritti ed obblighi in capo ad un soggetto terzo rispetto all'originario concessionario.
Pur avendo escluso che i diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust Reverser” si siano effettivamente trasferiti in capo alla su base volontaria o in forza Pt_1 Parte_1 di un provvedimento autoritativo della p.a., il tribunale ha nondimeno ritenuto che tale trasferimento vi sia stato per effetto delle vicende societarie che hanno interessato le società del gruppo facente capo alla famiglia motivando la propria decisione come segue Pt_1
(v. pag. 5 della sentenza impugnata):
“L'attrice era stata interessata da operazioni di fusione con altre Parte_1 società del gruppo, tra le quali la (lettera del Controparte_3
3.11.2015).
Ebbene, la - come risulta dalla medesima Controparte_3 lettera - era a sua volta nata dalla scissione parziale della e in essa, come Parte_1 testualmente rappresentato anche nell'atto di citazione, erano confluiti tutti i programmi attivi oggetto di finanziamento ex L. 808/1985 di cui era originariamente titolare la Parte_2
[...
[...] tra i quali, per le ragioni di seguito illustrate, deve intendersi compreso anche quello
[...] ancora attivo riguardante il programma “Thrust Reverser”.
Dunque, dal momento che la si era fusa Controparte_6 con l'odierna attrice, non c'è dubbio che essa, in forza dell'art. 2504 bis c.c., sia divenuta titolare anche del rapporto di finanziamento collegato al programma “Thrust Reverser”.
L'art. 2504-bis c.c., infatti, stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti delle società partecipanti alla fusione.
Deve dunque concludersi che la sia attualmente titolare anche Parte_1 del rapporto di cui al programma Thrust Reverser”.
Il tribunale è giunto a tale conclusione sul presupposto che - contrariamente a quanto affermato dall'attrice – anche il rapporto avente ad oggetto la realizzazione del programma
“Thrust Reverser” fosse stato trasferito alla per Controparte_3 effetto della scissione parziale della trattandosi di un rapporto ancora attivo Parte_1
“dal momento che mai vi fu adempimento del relativo debito, né una risoluzione consensuale delle parti in ordine allo stesso ovvero, ancora, altra fattispecie idonea ad estinguerlo, quale, in ipotesi, la comunicazione della impossibilità di realizzare o portare a termine il programma per il quale era stato ottenuto il finanziamento relativo al programma Thrust
Reverser” (pag. 6 della sentenza impugnata).
La decisione cui giunge il tribunale è condivisibile, pur essendo necessario integrare la motivazione come segue.
Nel caso di specie si tratta di stabilire chi sia il soggetto passivo dell'obbligazione avente ad oggetto la restituzione del finanziamento concesso alla con il Parte_1 decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive del 7 dicembre 2005
(finanziamento avente ad oggetto il programma denominato “Thrust Reverser”).
Come risulta dalla visura storica in atti, con delibera del 5 maggio 2009 la Parte_1 ha approvato la scissione parziale della società in favore della beneficiaria
[...] [...]
la quale si è successivamente fusa con l'appellante Controparte_3 [...]
Parte_1
Premesso che per effetto della fusione la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.), al fine di stabilire quali siano le obbligazioni assunte dalla a seguito della fusione Parte_1 con la occorre stabilire quali siano le obbligazioni Controparte_3 trasferite a quest'ultima per effetto della scissione parziale della deliberata il 5 Parte_1 maggio 2009.
Il regime delle obbligazioni sorte in capo alla società scissa è regolato dalla legge come segue:
a) degli elementi del passivo attribuiti con il progetto di scissione risponde la società a cui il debito è stato attribuito (arg. ex art. 2506-bis c.c.);
b) degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto di
6 scissione rispondono in solido – in caso di scissione parziale – la società scissa e la società beneficiaria, quest'ultima nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito (art. 2506-bis, terzo comma, c.c.);
c) sia la società scissa che le società beneficiarie della scissione rispondono solidalmente dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore del patrimonio netto ad esse attribuito (le società beneficiarie) o rimasto (la società scissa) e in via sussidiaria (art. 2506-quater, terzo comma c.c.).
Al fine di provare che l'obbligazione avente ad oggetto la restituzione del finanziamento concesso alla per l'attuazione del programma denominato “Thrust Reverser” Parte_1 non fa capo alla quest'ultima avrebbe dunque dovuto depositare il Parte_1 progetto di scissione approvato con delibera del 5 maggio 2009.
Non essendovi prova del fatto che il rapporto di finanziamento sia rimasto in capo alla società scissa, trova dunque applicazione il criterio legale che pone a carico della beneficiaria
- in solido con la scissa – le Controparte_3 Parte_1 obbligazioni de quibus, aventi ad oggetto la restituzione del finanziamento del programma denominato “Thrust Reverser” concesso con il decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive del 7 dicembre 2005: obbligazioni di cui, per effetto della successiva operazione di fusione, è chiamata oggi a rispondere la Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi infondati gli argomenti posti a sostegno del primo e del secondo motivo di appello, in quanto:
a) il fatto che al momento della scissione parziale il programma “Thrust Reverser” fosse già chiuso (recte: ormai non più realizzabile, secondo quanto riferito dall'appellante), non estingue l'obbligazione di restituzione del finanziamento ricevuto (il decreto con cui è stato concesso il finanziamento prevede infatti che la concessionaria avrebbe dovuto restituire le somme ricevute sia nel caso in cui il programma avesse avuto piena attuazione, sia nel caso in cui l'Amministrazione avesse provveduto alla revoca o all'interruzione del finanziamento per grave inadempimento della concessionaria);
b) non vi è prova – non essendo stato depositato il progetto di scissione – che i rapporti di finanziamento di cui era parte la ai sensi della legge n. 808 del 1985 siano Parte_1 rimasti tutti in capo a quest'ultima;
c) il fatto che il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 abbia trasferito in capo alla
(poi divenuta i soli diritti ed obblighi Controparte_5 CP_4 nascenti dal rapporto di finanziamento costituito con la per la realizzazione Parte_1 del programma denominato “Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380” dimostra semmai che con la scissione deliberata il 5 maggio 2009 il rapporto avente ad oggetto il finanziamento del programma “Thrust Reverser” era stato assegnato alla beneficiaria Controparte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e il secondo motivo dell'appello principale sono infondati.
7 Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale formulata dal per la Controparte_2 restituzione delle rate erogate nell'ambito del progetto denominato “Thrust Reverser”, condannando l'attrice al pagamento della somma di 586.764,00 € oltre accessori.
L'appellante afferma al riguardo che l'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre
2005 (con cui è stato concesso il finanziamento) prevede espressamente che l'importo finanziato (inizialmente previsto nella misura di 4.074.750,00 € e successivamente erogato a consuntivo nella misura di 3.988.349,08 €) venga rimborsato con rate progressive calcolate in base agli incassi delle vendite realizzate sull'intero programma, presupponendo quindi che il programma sia stato realizzato e che vi sia stato un ricavato dalle vendite: poiché nel caso di specie il programma “Thrust Reverser” non è stato portato a termine e non è stato venduto alcun prodotto, non sussisterebbero i presupposti per la restituzione del finanziamento ricevuto dalla Parte_1
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre 2005 prevede che “il finanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere rimborsato – a partire dall'anno successivo al completamento delle liquidazioni, previsto per l'anno 2007 – mediante rate progressive calcolate sulla base degli incassi totali relativi alle vendite – realizzate sull'intero programma – di thrust reverse, secondo i seguenti scaglioni di avanzamento degli incassi
[...]” (segue tabella con le aliquote progressive da applicare sugli scaglioni di avanzamento degli incassi).
La decisione del tribunale di quantificare in 48.897,00 € l'anno la misura del rimborso cui è tenuta la a decorrere dal 2008 (anno successivo al completamento Parte_1 dell'erogazione del finanziamento dietro presentazione del consuntivo di spesa) non è stata contestata dall'Amministrazione appellata e dev'essere condivisa, dal momento che corrisponde all'importo della rata annuale da restituire, secondo la tabella allegata all'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre 2005, nell'ipotesi in cui l'importo degli “incassi dalle vendite” non fosse superiore a 3.225.000,00 € (rientrando in tale scaglione anche il caso in cui gli incassi – come nel caso di specie – fossero stati pari a zero).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale – pur avendo ritenuto che la sia subentrata nei diritti e negli obblighi già facenti capo alla Parte_1
- abbia respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in via Parte_1 subordinata dall'attrice, la quale lamenta che l'impossibilità di realizzare il progetto denominato “Thrust Reverser” e di produrre un prodotto da vendere sul mercato sia dipesa dalla condotta colposa del , che dal 2006 al 2008 ha omesso di convocare i comitati CP_2 previsti dalla legge n. 808 del 1985, impedendo l'erogazione dei finanziamenti necessari a completare il programma.
Anche questo motivo è infondato, dal momento che l'intero finanziamento è stato erogato alla entro l'anno 2007 (l'importo erogato – sulla base del consuntivo Parte_1
8 presentato dalla società beneficiaria - è stato pari a 3.988.349,08 € a fronte di un finanziamento inizialmente previsto nella misura di 4.074.750,00 €: la circostanza, allegata dal nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio Controparte_2 di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalla , sì che non vi Parte_1
è alcun correlazione tra la mancata realizzazione del progetto e la mancanza dei mezzi finanziari lamentata dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla Parte_1 va dunque integralmente respinto.
[...]
Al rigetto dell'appello principale segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal . CP_2
Al rigetto dell'appello principale segue infine la condanna della Curatela del fallimento della al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9610/2021;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal
[...]
; Controparte_2
3) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore del , liquidandole in Controparte_1 CP_1 complessivi 10.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4050 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 3 dicembre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Diletta Fulcheri
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: finanziamenti pubblici
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in concordato preventivo ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 9610/2021 la quale:
a) ha accertato che la – per effetto della fusione con la Parte_1 [...]
nata a [...] volta dalla scissione parziale della Controparte_3 Parte_1
- è subentrata alla (oggi ) nei rapporti relativi al Parte_1 Controparte_4 finanziamento ex lege n. 808 del 1985 concesso in relazione al programma denominato
“Sviluppo di tecnologie per la realizzazione di Thrust Reverser in materiale composito per nuovi velivoli business jet”;
b) ha accertato che la è obbligata a restituire il finanziamento a suo Parte_1 tempo ricevuto dalla secondo le scadenze e l'ammontare delle quote previsti Parte_1 dal piano di rimborso di cui all'art. 3 del decreto di concessione del finanziamento del 7 dicembre 2005 (prot. n. 70677-15);
c) per l'effetto - in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal
- ha condannato la al pagamento in Controparte_2 Parte_1 favore del della somma di 586.764,00 € (corrispondente a 12 annualità – maturate CP_2 dal 2008 al 2019 - dell'importo di 48.897,00 € ciascuna), oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalle scadenze al saldo;
d) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice in relazione alla presunta responsabilità del per la mancata attuazione del programma CP_2 denominato “Thrust Reverser”;
e) ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal con riferimento ai CP_2 finanziamenti ex lege n. 808 del 1985 relativi al programma denominato “Pavimento inferiore della sezione centrale di fusoliera del velivolo A380”;
f) ha compensato tra le parti le spese processuali.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il programma denominato “Thrust Reverser” (con i relativi diritti ed obblighi) non è mai stato trasferito alla per effetto della scissione Controparte_3 parziale della (oggi ) e dunque non può essere Parte_1 Controparte_4 confluito in capo alla ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. a seguito della Parte_1 fusione tra quest'ultima e la Controparte_3
2) il tribunale ha erroneamente ritenuto che il programma denominato “Thrust
Reverser” fosse ancora attivo, benché esso non figuri nell'elenco dei rapporti che con il decreto dirigenziale del del 16 settembre 2011 sono stati Controparte_2 trasferiti in capo alla (poi divenuta a Controparte_5 CP_4
2 seguito del mutamento di denominazione sociale della Parte_1
3) il tribunale ha erroneamente accolto la domanda riconvenzionale formulata dal per la restituzione delle rate erogate nell'ambito del Controparte_2 progetto denominato “Thrust Reverser” (condannando l'attrice al pagamento della somma di
586.764,00 € oltre accessori), dal momento che l'art. 3 del decreto ministeriale del 7 dicembre
2005 con cui è stato concesso il finanziamento prevede espressamente che il finanziamento di
4.074.750,00 € venga rimborsato con rate progressive calcolate in base agli incassi delle vendite realizzate sull'intero programma, presupponendo quindi che il programma sia stato realizzato e che vi sia stato un ricavato dalle vendite (ciò che nel caso di specie non si è verificato);
4) pur avendo ritenuto che la sia subentrata nei diritti e negli Parte_1 obblighi già facenti capo alla il tribunale ha erroneamente respinto la Parte_1 domanda di risarcimento del danno formulata in via subordinata dall'attrice, nonostante sia provato che l'impossibilità di realizzare il progetto denominato “Thrust Reverser” e di realizzare un prodotto da vendere sul mercato sia dipesa dalla condotta colposa del , CP_2 che dal 2006 al 2008 ha omesso di convocare i comitati previsti dalla legge n. 808 del 1985, impedendo l'erogazione dei finanziamenti necessari a completare il programma.
L'appellante ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata -
l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito in giudizio il (oggi Controparte_2 [...]
), domandando il rigetto dell'appello e proponendo a sua volta Controparte_1 appello incidentale condizionato avverso il capo della sentenza che ha escluso che l'attrice abbia mai prestato il proprio consenso al trasferimento in capo ad essa dei diritti ed obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser” (avendone fatto espressa richiesta con lettera del 13 novembre 2015 e avendo prestato acquiescenza avverso il decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha disposto tale trasferimento).
Intervenuto il fallimento dell'appellante, si è costituita in giudizio la Curatela del fallimento riportandosi alle conclusioni già formulate dalla società Parte_1 in bonis.
I primi due motivi dell'appello principale – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto diretti a contestare il capo della sentenza che ha riconosciuto la responsabilità della per le obbligazioni nascenti dal finanziamento Parte_1 concesso alla con il decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive Parte_1 del 7 dicembre 2005, prot. n. 70677 - sono nel loro complesso infondati.
Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che i diritti e gli obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser” si siano trasferiti in capo alla ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. (per effetto della fusione con Parte_1
3 la . Controparte_3
Ad avviso dell'appellante i diritti e gli obblighi nascenti dal programma denominato
“Thrust Reverser” non sono stati trasferiti alla per Controparte_3 effetto della scissione parziale della (oggi ) e Parte_1 Controparte_4 dunque non possono essere confluiti in capo alla ai sensi dell'art. 2504- Parte_1 bis c.c. a seguito della fusione tra quest'ultima e la Controparte_3
[...]
Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che il programma denominato “Thrust Reverser” fosse ancora attivo, benché esso non figuri nell'elenco dei rapporti che sono stati trasferiti, con il decreto dirigenziale del
[...]
del 16 settembre 2011, in capo alla Controparte_2 Controparte_5
(poi divenuta a seguito del mutamento di denominazione sociale della
[...] CP_4
Parte_1
A sostegno della propria tesi l'appellante deduce che:
a) al momento della scissione parziale il programma “Thrust Reverser” era già chiuso e non poteva quindi essere trasferito alla società nata dalla scissione (pag. 7 dell'atto di appello);
b) per effetto della scissione parziale, i rapporti di cui era parte la ai Parte_1 sensi della legge n. 808 del 1985 sono rimasti in capo alla mentre alla Parte_1 sono stati assegnati solo gli asset produttivi (pag. Controparte_3
7 dell'atto di appello);
c) il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 - con cui il Controparte_2
ha trasferito in capo alla (poi divenuta
[...] Controparte_5
i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di finanziamento intercorsi con la CP_4
- prevede il trasferimento dei soli diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di Parte_1 finanziamento costituito per la realizzazione del “Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380” e non anche il trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust Reverser” di cui si discute in questo giudizio (pag.
11 e 12 dell'atto di appello).
Al riguardo si osserva quanto segue.
Il tribunale ha correttamente escluso sia che la abbia mai prestato Parte_1 il proprio consenso al trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust
Reverser”, sia che tale trasferimento possa essere avvenuto in forza del decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il ha Controparte_2 disposto unilateralmente tale trasferimento.
Al riguardo non può essere condivisa la tesi – esposta dal Controparte_2
nel motivo su cui si fonda l'appello incidentale condizionato proposto – secondo
[...] cui l'attrice avrebbe prestato il proprio consenso al trasferimento dei diritti ed obblighi nascenti dal programma denominato “Thrust Reverser”, avendone fatto espressa richiesta con
4 lettera del 13 novembre 2015 e avendo prestato acquiescenza avverso il decreto dirigenziale del 15 marzo 2016 - prot. n. 1773/2016, con cui il ha Controparte_2 disposto tale trasferimento.
Con la lettera del 13 novembre 2015 (erroneamente indicata dal tribunale come lettera del 3 novembre 2015) la (già e prima CP_4 Controparte_5 ancora e la hanno chiesto al Parte_1 Parte_1 Controparte_2
il trasferimento in capo alla dei rapporti costituiti ai sensi
[...] Pt_1 Parte_1 della legge n. 808 del 1985 con la Parte_1
Come si evince dal contenuto della lettera, la volontà delle due società non era tuttavia quella di trasferire in capo alla tutti i rapporti di finanziamento sorti in Parte_1 capo alla nel corso del tempo, ma i soli rapporti di finanziamento a cui si fa Parte_1 espressamente riferimento nella lettera (e cioè quelli aventi ad oggetto la realizzazione del
“Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380”).
In tal senso si deve infatti intendere il riferimento – contenuto nella lettera del 13 Cont novembre 2015 - ai rapporti già “trasferiti” in capo alla Controparte_5 con il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 del
[...] Controparte_2
(documento n. 2 allegato al fascicolo di parte attrice) e iscritti nel bilancio di
[...] esercizio dell'anno 2014 della (documento n. 19 allegato al fascicolo di Parte_1 parte attrice).
Quanto al decreto dirigenziale del 15 marzo 2016, con cui il Controparte_2
ha trasferito in capo alla tutti i diritti e gli obblighi nascenti
[...] Parte_1 dai rapporti di finanziamento a suo tempo costituiti con la (documento n. 9 Parte_1 allegato al fascicolo di parte attrice), trattasi di un provvedimento inidoneo a produrre effetti nella sfera giuridica dell'odierna appellante, non avendo il il potere autoritativo di CP_2 trasferire tali diritti ed obblighi in capo ad un soggetto terzo rispetto all'originario concessionario.
Pur avendo escluso che i diritti ed obblighi nascenti dal programma “Thrust Reverser” si siano effettivamente trasferiti in capo alla su base volontaria o in forza Pt_1 Parte_1 di un provvedimento autoritativo della p.a., il tribunale ha nondimeno ritenuto che tale trasferimento vi sia stato per effetto delle vicende societarie che hanno interessato le società del gruppo facente capo alla famiglia motivando la propria decisione come segue Pt_1
(v. pag. 5 della sentenza impugnata):
“L'attrice era stata interessata da operazioni di fusione con altre Parte_1 società del gruppo, tra le quali la (lettera del Controparte_3
3.11.2015).
Ebbene, la - come risulta dalla medesima Controparte_3 lettera - era a sua volta nata dalla scissione parziale della e in essa, come Parte_1 testualmente rappresentato anche nell'atto di citazione, erano confluiti tutti i programmi attivi oggetto di finanziamento ex L. 808/1985 di cui era originariamente titolare la Parte_2
[...
[...] tra i quali, per le ragioni di seguito illustrate, deve intendersi compreso anche quello
[...] ancora attivo riguardante il programma “Thrust Reverser”.
Dunque, dal momento che la si era fusa Controparte_6 con l'odierna attrice, non c'è dubbio che essa, in forza dell'art. 2504 bis c.c., sia divenuta titolare anche del rapporto di finanziamento collegato al programma “Thrust Reverser”.
L'art. 2504-bis c.c., infatti, stabilisce che la società risultante dalla fusione o quella incorporante prosegue in tutti i rapporti delle società partecipanti alla fusione.
Deve dunque concludersi che la sia attualmente titolare anche Parte_1 del rapporto di cui al programma Thrust Reverser”.
Il tribunale è giunto a tale conclusione sul presupposto che - contrariamente a quanto affermato dall'attrice – anche il rapporto avente ad oggetto la realizzazione del programma
“Thrust Reverser” fosse stato trasferito alla per Controparte_3 effetto della scissione parziale della trattandosi di un rapporto ancora attivo Parte_1
“dal momento che mai vi fu adempimento del relativo debito, né una risoluzione consensuale delle parti in ordine allo stesso ovvero, ancora, altra fattispecie idonea ad estinguerlo, quale, in ipotesi, la comunicazione della impossibilità di realizzare o portare a termine il programma per il quale era stato ottenuto il finanziamento relativo al programma Thrust
Reverser” (pag. 6 della sentenza impugnata).
La decisione cui giunge il tribunale è condivisibile, pur essendo necessario integrare la motivazione come segue.
Nel caso di specie si tratta di stabilire chi sia il soggetto passivo dell'obbligazione avente ad oggetto la restituzione del finanziamento concesso alla con il Parte_1 decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive del 7 dicembre 2005
(finanziamento avente ad oggetto il programma denominato “Thrust Reverser”).
Come risulta dalla visura storica in atti, con delibera del 5 maggio 2009 la Parte_1 ha approvato la scissione parziale della società in favore della beneficiaria
[...] [...]
la quale si è successivamente fusa con l'appellante Controparte_3 [...]
Parte_1
Premesso che per effetto della fusione la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.), al fine di stabilire quali siano le obbligazioni assunte dalla a seguito della fusione Parte_1 con la occorre stabilire quali siano le obbligazioni Controparte_3 trasferite a quest'ultima per effetto della scissione parziale della deliberata il 5 Parte_1 maggio 2009.
Il regime delle obbligazioni sorte in capo alla società scissa è regolato dalla legge come segue:
a) degli elementi del passivo attribuiti con il progetto di scissione risponde la società a cui il debito è stato attribuito (arg. ex art. 2506-bis c.c.);
b) degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto di
6 scissione rispondono in solido – in caso di scissione parziale – la società scissa e la società beneficiaria, quest'ultima nei limiti del patrimonio netto ad essa attribuito (art. 2506-bis, terzo comma, c.c.);
c) sia la società scissa che le società beneficiarie della scissione rispondono solidalmente dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore del patrimonio netto ad esse attribuito (le società beneficiarie) o rimasto (la società scissa) e in via sussidiaria (art. 2506-quater, terzo comma c.c.).
Al fine di provare che l'obbligazione avente ad oggetto la restituzione del finanziamento concesso alla per l'attuazione del programma denominato “Thrust Reverser” Parte_1 non fa capo alla quest'ultima avrebbe dunque dovuto depositare il Parte_1 progetto di scissione approvato con delibera del 5 maggio 2009.
Non essendovi prova del fatto che il rapporto di finanziamento sia rimasto in capo alla società scissa, trova dunque applicazione il criterio legale che pone a carico della beneficiaria
- in solido con la scissa – le Controparte_3 Parte_1 obbligazioni de quibus, aventi ad oggetto la restituzione del finanziamento del programma denominato “Thrust Reverser” concesso con il decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive del 7 dicembre 2005: obbligazioni di cui, per effetto della successiva operazione di fusione, è chiamata oggi a rispondere la Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi infondati gli argomenti posti a sostegno del primo e del secondo motivo di appello, in quanto:
a) il fatto che al momento della scissione parziale il programma “Thrust Reverser” fosse già chiuso (recte: ormai non più realizzabile, secondo quanto riferito dall'appellante), non estingue l'obbligazione di restituzione del finanziamento ricevuto (il decreto con cui è stato concesso il finanziamento prevede infatti che la concessionaria avrebbe dovuto restituire le somme ricevute sia nel caso in cui il programma avesse avuto piena attuazione, sia nel caso in cui l'Amministrazione avesse provveduto alla revoca o all'interruzione del finanziamento per grave inadempimento della concessionaria);
b) non vi è prova – non essendo stato depositato il progetto di scissione – che i rapporti di finanziamento di cui era parte la ai sensi della legge n. 808 del 1985 siano Parte_1 rimasti tutti in capo a quest'ultima;
c) il fatto che il decreto dirigenziale del 16 settembre 2011 abbia trasferito in capo alla
(poi divenuta i soli diritti ed obblighi Controparte_5 CP_4 nascenti dal rapporto di finanziamento costituito con la per la realizzazione Parte_1 del programma denominato “Pavimento cargo floor e deck floor grid della sez. 15 della fusoliera del velivolo A380” dimostra semmai che con la scissione deliberata il 5 maggio 2009 il rapporto avente ad oggetto il finanziamento del programma “Thrust Reverser” era stato assegnato alla beneficiaria Controparte_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e il secondo motivo dell'appello principale sono infondati.
7 Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale formulata dal per la Controparte_2 restituzione delle rate erogate nell'ambito del progetto denominato “Thrust Reverser”, condannando l'attrice al pagamento della somma di 586.764,00 € oltre accessori.
L'appellante afferma al riguardo che l'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre
2005 (con cui è stato concesso il finanziamento) prevede espressamente che l'importo finanziato (inizialmente previsto nella misura di 4.074.750,00 € e successivamente erogato a consuntivo nella misura di 3.988.349,08 €) venga rimborsato con rate progressive calcolate in base agli incassi delle vendite realizzate sull'intero programma, presupponendo quindi che il programma sia stato realizzato e che vi sia stato un ricavato dalle vendite: poiché nel caso di specie il programma “Thrust Reverser” non è stato portato a termine e non è stato venduto alcun prodotto, non sussisterebbero i presupposti per la restituzione del finanziamento ricevuto dalla Parte_1
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre 2005 prevede che “il finanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere rimborsato – a partire dall'anno successivo al completamento delle liquidazioni, previsto per l'anno 2007 – mediante rate progressive calcolate sulla base degli incassi totali relativi alle vendite – realizzate sull'intero programma – di thrust reverse, secondo i seguenti scaglioni di avanzamento degli incassi
[...]” (segue tabella con le aliquote progressive da applicare sugli scaglioni di avanzamento degli incassi).
La decisione del tribunale di quantificare in 48.897,00 € l'anno la misura del rimborso cui è tenuta la a decorrere dal 2008 (anno successivo al completamento Parte_1 dell'erogazione del finanziamento dietro presentazione del consuntivo di spesa) non è stata contestata dall'Amministrazione appellata e dev'essere condivisa, dal momento che corrisponde all'importo della rata annuale da restituire, secondo la tabella allegata all'art. 3 del decreto dirigenziale del 7 dicembre 2005, nell'ipotesi in cui l'importo degli “incassi dalle vendite” non fosse superiore a 3.225.000,00 € (rientrando in tale scaglione anche il caso in cui gli incassi – come nel caso di specie – fossero stati pari a zero).
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il tribunale – pur avendo ritenuto che la sia subentrata nei diritti e negli obblighi già facenti capo alla Parte_1
- abbia respinto la domanda di risarcimento del danno formulata in via Parte_1 subordinata dall'attrice, la quale lamenta che l'impossibilità di realizzare il progetto denominato “Thrust Reverser” e di produrre un prodotto da vendere sul mercato sia dipesa dalla condotta colposa del , che dal 2006 al 2008 ha omesso di convocare i comitati CP_2 previsti dalla legge n. 808 del 1985, impedendo l'erogazione dei finanziamenti necessari a completare il programma.
Anche questo motivo è infondato, dal momento che l'intero finanziamento è stato erogato alla entro l'anno 2007 (l'importo erogato – sulla base del consuntivo Parte_1
8 presentato dalla società beneficiaria - è stato pari a 3.988.349,08 € a fronte di un finanziamento inizialmente previsto nella misura di 4.074.750,00 €: la circostanza, allegata dal nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio Controparte_2 di primo grado, non è stata in alcun modo contestata dalla , sì che non vi Parte_1
è alcun correlazione tra la mancata realizzazione del progetto e la mancanza dei mezzi finanziari lamentata dall'appellante.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dalla Parte_1 va dunque integralmente respinto.
[...]
Al rigetto dell'appello principale segue l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dal . CP_2
Al rigetto dell'appello principale segue infine la condanna della Curatela del fallimento della al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in Parte_1 complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9610/2021;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal
[...]
; Controparte_2
3) condanna la al pagamento delle Parte_1 spese processuali in favore del , liquidandole in Controparte_1 CP_1 complessivi 10.000,00 € oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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