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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 312/2019 R.G.A.C.
tra
in proprio e nella sua qualità di r.l.p.t. della cessata Parte_1 Part ditta SO.SE.V. di e (C.F.: Parte_1 Parte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Romaniello (c.f. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in Palazzo San Gervasio (PZ) alla Via Sebenico n. 19;
appellante
e
nella persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Molinari (C.F.: ) elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza (PZ) alla Via del Gallitello n. 116/b;
appellato
nonché
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_4 Parte_4
); (c.f.: ); C.F._5 CP_3 Parte_5 C.F._6
(c.f.: ); Parte_6 C.F._7 Parte_7
( ) in qualità di eredi di C.F._8 Persona_1
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ponchione (c.f.: ) C.F._9 elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in Asti (T), al Corso Alfieri n.195;
appellati
OGGETTO: Risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 1043/2018 emessa del Tribunale di Potenza, nella persona del G.O.T. Avv. Chiara Malerba, pubblicata il 14/12/2018 e mai notificata.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.09.1993 conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il er sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni causati alla propria cantina, meglio descritta in atti, dalle acque di scarico della rete fognante.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1
infondata e, ad ogni modo, di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa
SO.S.E.V. quale società cui era stata appaltata la manutenzione della rete fognaria.
L'ente locale sosteneva l'infondatezza della domanda e, in via subordinata, deduceva la responsabilità esclusiva in capo alla società chiamata in causa in virtù del predetto contratto di appalto.
Si costituiva anche la SO.SE.V. chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni non avendo competenza se non per la manutenzione della rete fognaria ed essendo il danno riconducibile, piuttosto, ad un guasto di tubature risalenti.
Il giudizio di primo grado, istruito con prove documentali e costituende, si è concluso con la sentenza n. 1043/2018 con cui il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, ha accertato la responsabilità del i sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. condannandolo al risarcimento del danno in misura pari ad euro 4.000,00 (somma oggetto della proposta conciliativa sottoposta alle parti nel corso del giudizio di
2 primo grado). ll giudice di prime cure ha inoltre condannato la società terza chiamata a manlevare il da tutti gli importi dovuti all'attore in forza della pronuncia di CP_1
condanna al risarcimento del danno.
In sintesi, il Tribunale, ritenuta la prova delle infiltrazioni, attesa la riconducibilità di esse all'insufficiente smaltimento dell'acqua nella rete fognaria pubblica, ha acclarato la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente locale, avendo questi la disponibilità della res nonostante il contratto di appalto stipulato con la società terza chiamata.
Ancora, atteso il difetto di manutenzione degli impianti da parte della società chiamata in causa ne ha riconosciuto il conseguente obbligo di manleva in favore dell'ente locale.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello principale , Parte_1
anche in qualità di l.r.p.t. della cessata ditta SO.SE.V. chiedendone la riforma nella parte in cui ha sancito a suo carico l'obbligo di manleva in favore del In CP_1
sintesi, ha lamentato che il contratto intercorso con il avesse ad oggetto solo CP_1
la manutenzione e non già la riparazione della conduttura per vetustà, e, pertanto, derivando il danno proprio dalla vetustà delle tubature non sarebbe stato configurabile un onere manutentivo inadempiuto da parte dell'appellante.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato e, al contempo, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa al danno liquidato di cui ha contestato l'ammontare sproporzionato e, ad ogni modo, l'assenza di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione dello stesso.
Con ordinanza del 22.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio disponendo la notifica dell'appello incidentale nei confronti di . Persona_1
Si sono costituiti quindi gli eredi di questi instando per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
3 Il giudizio di gravame, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 22 aprile 2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'appello incidentale relativo alla quantificazione del danno.
L'ordine logico di trattazione impone la preliminare disamina delle doglianze del in ordine all'insussistenza di prova relativamente alla quantificazione del CP_1
danno lamentato. Difatti, laddove si acclarasse il denunciato deficit probatorio, ciò assorbirebbe l'ulteriore e successiva indagine in ordine all'individuazione del soggetto responsabile ed alle contestazioni dell'appellante principale inerenti l'obbligo di manleva.
Come detto, il giudice di prime cure ha accertato e quantificato il danno in euro
4.000,00, somma corrispondente alla somma di cui alla proposta conciliativa del
18.05.2016 accettata dalla parte attrice.
Tale somma, così determinata, è stata censurata dall'appellante incidentale perché sproporzionata e non sorretta da riscontri in ordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato dell'immobile.
La doglianza non è fondata.
Giova premettere come nel caso di specie si verta in ipotesi di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. Trattasi di una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode e impone in capo al danneggiato l'onere di provare il solo nesso causale tra la cosa e il danno (“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
4 Ciò premesso, come sottolineato dal giudice di prime cure, risulta acclarata la prova del danno lamentato dall'attore alla luce delle risultanze testimoniali nonché della perizia tecnica effettuata in data 11.08.1993 e prodotta documentalmente dall'attore. Si tratta di relazione tecnica che ha attribuito con certezza la causa delle infiltrazioni alla fognatura pubblica ed ha quantificato il danno in £ 9.030.000
(fascicolo di parte SO.SE.V.).
Al contempo, dalla testimonianza di (udienza 29.06.2018) è Testimone_1
emerso che i muri dell'abitazione dell'attore in primo grado ( ) fossero Persona_1
impregnati di acque luride e che vi era la rottura di un tubo, poi riparato dal teste (“è
Per_ vero che dal 1991-1992 l'abitazione del subiva allagamenti di acque luride sui propri
Per_ locali con cattivo odore”. Ancora, “il tombino di ispezione davanti l'abitazione di era otturato perché la tubazione comunale era rotta ed io venni incaricato dal Comune di effettuare lavori di ripristino della tubazione”. Infine, “si trattava di vecchie tubazioni le cui giunture non reggevano il carico e quindi fuoriusciva l'acqua”).
Di contro, l'appellante incidentale non ha specificatamente contestato tali risultanze peritali né ha provato con ragionevole probabilità che la perdita potesse essere dovuta ad altra causa o, comunque, che fosse a lui non imputabile, con la conseguenza che l'onere probatorio dell'attore di primo grado risulta assolto e la decisione del giudice in ordine alla sussistenza del danno risulta ragionevole.
Ancora, non sono specifiche le censure in ordine alla pretesa sproporzione del danno liquidato e del mancato ripristino dello stato dei luoghi in quanto articolate in modo generico e senza concreti elementi utili ad una diversa quantificazione del danno. La quantificazione operata dal giudice di prime cure, infatti, ha trovato conforto in una perizia di parte.
Sull'appello principale
Quanto all'appello principale, si osserva quanto segue. Come detto, la parte appellante si duole del riconoscimento di una responsabilità a proprio carico assumendo come, in forza del contratto di appalto, la propria competenza fosse circoscritta alla sola manutenzione degli impianti e non anche alla riparazione di eventuali guasti.
5 L'appello principale è infondato.
Viene in rilievo la previsione contrattuale sul punto. All'art. 1 della scrittura del contratto di appalto del 1991 viene definito l'oggetto dell'appalto consistente nella
“manutenzione della rete fognante”.
Come noto, l'obbligo di manutenzione include l'onere di adoperarsi al fine di mantenere in buono stato le condutture in modo da prevenire eventuali guasti come nel caso di specie. La società appellante, quindi, avrebbe potuto andare esente da responsabilità laddove avesse dimostrato la produzione del danno in conseguenza di un evento diverso dall'inadempimento dell'obbligo manutentivo e tale evento eccezionale non può ravvisarsi, come l'appellante pretende, nella rottura della tubazione in quanto verosimilmente conseguente alla mancata manutenzione della stessa.
In conclusione, la in quanto titolare di un generale potere di Parte_8
sorveglianza in ordine all'intera rete fognaria, indispensabile per operare una manutenzione costante della stessa, era obbligato ad effettuare un continuo monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
Alla luce delle considerazioni suesposte sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, gli ulteriori motivi assorbiti e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, nei rapporti tra l'appellante principale ed il appellato sono poste a definitivo carico dell'appellante CP_1
soccombente atteso il rigetto del gravame. Nei rapporti tra il appellante CP_1
incidentale, e gli appellati, sono poste a definitivo carico del in quanto CP_1
soccombente.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna , in proprio e nella sua qualità di r.l.p.t. della cessata Parte_1
ditta di e , al pagamento delle spese Parte_8 Parte_1 Parte_3
di lite in favore del he si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre Controparte_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna il l pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, Controparte_1
in solido tra loro, che si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
7
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott. Mariadomenica Marchese Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 312/2019 R.G.A.C.
tra
in proprio e nella sua qualità di r.l.p.t. della cessata Parte_1 Part ditta SO.SE.V. di e (C.F.: Parte_1 Parte_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Romaniello (c.f. C.F._1
, elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo sito in Palazzo San Gervasio (PZ) alla Via Sebenico n. 19;
appellante
e
nella persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Antonio Molinari (C.F.: ) elettivamente C.F._3 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Potenza (PZ) alla Via del Gallitello n. 116/b;
appellato
nonché
(c.f.: ); (c.f.: Controparte_2 CodiceFiscale_4 Parte_4
); (c.f.: ); C.F._5 CP_3 Parte_5 C.F._6
(c.f.: ); Parte_6 C.F._7 Parte_7
( ) in qualità di eredi di C.F._8 Persona_1
1 rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Ponchione (c.f.: ) C.F._9 elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in Asti (T), al Corso Alfieri n.195;
appellati
OGGETTO: Risarcimento danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. – appello avverso sentenza n. cronol. 1043/2018 emessa del Tribunale di Potenza, nella persona del G.O.T. Avv. Chiara Malerba, pubblicata il 14/12/2018 e mai notificata.
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30.09.1993 conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il er sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni causati alla propria cantina, meglio descritta in atti, dalle acque di scarico della rete fognante.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda perché Controparte_1
infondata e, ad ogni modo, di essere autorizzato a chiamare in giudizio l'impresa
SO.S.E.V. quale società cui era stata appaltata la manutenzione della rete fognaria.
L'ente locale sosteneva l'infondatezza della domanda e, in via subordinata, deduceva la responsabilità esclusiva in capo alla società chiamata in causa in virtù del predetto contratto di appalto.
Si costituiva anche la SO.SE.V. chiedendo il rigetto delle avverse deduzioni non avendo competenza se non per la manutenzione della rete fognaria ed essendo il danno riconducibile, piuttosto, ad un guasto di tubature risalenti.
Il giudizio di primo grado, istruito con prove documentali e costituende, si è concluso con la sentenza n. 1043/2018 con cui il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, ha accertato la responsabilità del i sensi dell'art. 2051 Controparte_1
c.c. condannandolo al risarcimento del danno in misura pari ad euro 4.000,00 (somma oggetto della proposta conciliativa sottoposta alle parti nel corso del giudizio di
2 primo grado). ll giudice di prime cure ha inoltre condannato la società terza chiamata a manlevare il da tutti gli importi dovuti all'attore in forza della pronuncia di CP_1
condanna al risarcimento del danno.
In sintesi, il Tribunale, ritenuta la prova delle infiltrazioni, attesa la riconducibilità di esse all'insufficiente smaltimento dell'acqua nella rete fognaria pubblica, ha acclarato la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente locale, avendo questi la disponibilità della res nonostante il contratto di appalto stipulato con la società terza chiamata.
Ancora, atteso il difetto di manutenzione degli impianti da parte della società chiamata in causa ne ha riconosciuto il conseguente obbligo di manleva in favore dell'ente locale.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello principale , Parte_1
anche in qualità di l.r.p.t. della cessata ditta SO.SE.V. chiedendone la riforma nella parte in cui ha sancito a suo carico l'obbligo di manleva in favore del In CP_1
sintesi, ha lamentato che il contratto intercorso con il avesse ad oggetto solo CP_1
la manutenzione e non già la riparazione della conduttura per vetustà, e, pertanto, derivando il danno proprio dalla vetustà delle tubature non sarebbe stato configurabile un onere manutentivo inadempiuto da parte dell'appellante.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello in quanto Controparte_1
infondato e, al contempo, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte relativa al danno liquidato di cui ha contestato l'ammontare sproporzionato e, ad ogni modo, l'assenza di qualsiasi prova in ordine alla quantificazione dello stesso.
Con ordinanza del 22.10.2024 la Corte ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio disponendo la notifica dell'appello incidentale nei confronti di . Persona_1
Si sono costituiti quindi gli eredi di questi instando per il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
3 Il giudizio di gravame, non istruito se non documentalmente, è stato quindi trattenuto in decisione all'udienza del 22 aprile 2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sull'appello incidentale relativo alla quantificazione del danno.
L'ordine logico di trattazione impone la preliminare disamina delle doglianze del in ordine all'insussistenza di prova relativamente alla quantificazione del CP_1
danno lamentato. Difatti, laddove si acclarasse il denunciato deficit probatorio, ciò assorbirebbe l'ulteriore e successiva indagine in ordine all'individuazione del soggetto responsabile ed alle contestazioni dell'appellante principale inerenti l'obbligo di manleva.
Come detto, il giudice di prime cure ha accertato e quantificato il danno in euro
4.000,00, somma corrispondente alla somma di cui alla proposta conciliativa del
18.05.2016 accettata dalla parte attrice.
Tale somma, così determinata, è stata censurata dall'appellante incidentale perché sproporzionata e non sorretta da riscontri in ordine alle spese sostenute per il ripristino dello stato dell'immobile.
La doglianza non è fondata.
Giova premettere come nel caso di specie si verta in ipotesi di responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.. Trattasi di una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode e impone in capo al danneggiato l'onere di provare il solo nesso causale tra la cosa e il danno (“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
4 Ciò premesso, come sottolineato dal giudice di prime cure, risulta acclarata la prova del danno lamentato dall'attore alla luce delle risultanze testimoniali nonché della perizia tecnica effettuata in data 11.08.1993 e prodotta documentalmente dall'attore. Si tratta di relazione tecnica che ha attribuito con certezza la causa delle infiltrazioni alla fognatura pubblica ed ha quantificato il danno in £ 9.030.000
(fascicolo di parte SO.SE.V.).
Al contempo, dalla testimonianza di (udienza 29.06.2018) è Testimone_1
emerso che i muri dell'abitazione dell'attore in primo grado ( ) fossero Persona_1
impregnati di acque luride e che vi era la rottura di un tubo, poi riparato dal teste (“è
Per_ vero che dal 1991-1992 l'abitazione del subiva allagamenti di acque luride sui propri
Per_ locali con cattivo odore”. Ancora, “il tombino di ispezione davanti l'abitazione di era otturato perché la tubazione comunale era rotta ed io venni incaricato dal Comune di effettuare lavori di ripristino della tubazione”. Infine, “si trattava di vecchie tubazioni le cui giunture non reggevano il carico e quindi fuoriusciva l'acqua”).
Di contro, l'appellante incidentale non ha specificatamente contestato tali risultanze peritali né ha provato con ragionevole probabilità che la perdita potesse essere dovuta ad altra causa o, comunque, che fosse a lui non imputabile, con la conseguenza che l'onere probatorio dell'attore di primo grado risulta assolto e la decisione del giudice in ordine alla sussistenza del danno risulta ragionevole.
Ancora, non sono specifiche le censure in ordine alla pretesa sproporzione del danno liquidato e del mancato ripristino dello stato dei luoghi in quanto articolate in modo generico e senza concreti elementi utili ad una diversa quantificazione del danno. La quantificazione operata dal giudice di prime cure, infatti, ha trovato conforto in una perizia di parte.
Sull'appello principale
Quanto all'appello principale, si osserva quanto segue. Come detto, la parte appellante si duole del riconoscimento di una responsabilità a proprio carico assumendo come, in forza del contratto di appalto, la propria competenza fosse circoscritta alla sola manutenzione degli impianti e non anche alla riparazione di eventuali guasti.
5 L'appello principale è infondato.
Viene in rilievo la previsione contrattuale sul punto. All'art. 1 della scrittura del contratto di appalto del 1991 viene definito l'oggetto dell'appalto consistente nella
“manutenzione della rete fognante”.
Come noto, l'obbligo di manutenzione include l'onere di adoperarsi al fine di mantenere in buono stato le condutture in modo da prevenire eventuali guasti come nel caso di specie. La società appellante, quindi, avrebbe potuto andare esente da responsabilità laddove avesse dimostrato la produzione del danno in conseguenza di un evento diverso dall'inadempimento dell'obbligo manutentivo e tale evento eccezionale non può ravvisarsi, come l'appellante pretende, nella rottura della tubazione in quanto verosimilmente conseguente alla mancata manutenzione della stessa.
In conclusione, la in quanto titolare di un generale potere di Parte_8
sorveglianza in ordine all'intera rete fognaria, indispensabile per operare una manutenzione costante della stessa, era obbligato ad effettuare un continuo monitoraggio delle condizioni degli impianti, dovendo disporre tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari.
Alla luce delle considerazioni suesposte sia l'appello principale che l'appello incidentale devono essere rigettati, gli ulteriori motivi assorbiti e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite, così come liquidate in dispositivo, nei rapporti tra l'appellante principale ed il appellato sono poste a definitivo carico dell'appellante CP_1
soccombente atteso il rigetto del gravame. Nei rapporti tra il appellante CP_1
incidentale, e gli appellati, sono poste a definitivo carico del in quanto CP_1
soccombente.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale e di quello incidentale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
3. condanna , in proprio e nella sua qualità di r.l.p.t. della cessata Parte_1
ditta di e , al pagamento delle spese Parte_8 Parte_1 Parte_3
di lite in favore del he si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre Controparte_1
spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4. condanna il l pagamento delle spese di lite in favore degli appellati, Controparte_1
in solido tra loro, che si liquidano in complessivi euro 1.923,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
5. dichiara l'obbligo a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Pasquale Cristiano
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