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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 12719/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12719 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COLLURA Parte_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GAPSERI N. 21 74922 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto depositato il 6/10/2023, il ricorrente, cittadino del MAROCCO nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di
Ravenna, notificato il 6 settembre 2023, con il quale è stata rigettata la
Pagina 1 richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286, presentata in data 13/10/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. CP_2 con condanna di controparte alle spese di lite.
2.Con decreto 9 ottobre 2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermato in sede di udienza il 18 settembre
2024.
3.Il , sebbene ritualmente notiziato della pendenza del Controparte_1 giudizio, non si è costituito.
4.All'udienza del 18 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il difensore ha evidenziato che l'assistito vive fuori regione e svolge regolare attività lavorativa e ha chiesto breve termine per il deposito della documentazione aggiornata relativa all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa con provvedimento del 18 marzo 2025 è stata rimessa sul ruolo in ragione del mutamento del giudice assegnatario del fascicolo. Quindi alla nuova udienza del 3 aprile del 2025 avanti al nuovo giudice la difesa del ricorrente ha chiesto termine per integrare le produzioni documentali già effettuate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione alla successiva udienza del 15/4/2025.
****
Pagina 2 5.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5.1.Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro, ratione temporis applicabile al caso di specie risalendo la domanda di riconoscimento della protezione speciale all'ottobre 2022) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal
Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
5.2 Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale, contemplata dalla nuova normativa, ricalchi la precedente protezione umanitaria per
Pagina 3 integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale
e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio
Pagina 4 nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
6.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.
Nel parere della Commissione Territoriale agli atti si legge in particolare che: “si evidenzia invero come non si ravvisi, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU:
l'istante si trova in Italia dal 2022, dove faceva ingresso con un visto per motivi di lavoro subordinato, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale atteso che si è limitato a produrre una promessa lavorativa ed una dichiarazione di ospitalità”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio l'avvenuto radicamento nel territorio italiano, ove ha una situazione lavorativa ed
Pagina 5 economica stabile e ove ha instaurato una relazione sentimentale (vedi buste paga in atti dalle quali si desume un progressivo incremento della retribuzione che ha raggiunto un livello tale da consentirgli di vivere autonomamente).
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 29, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2022 per ragioni economiche ed è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente è ospite di un connazionale in Gatteo (cfr. dichiarazione di ospitalità) ed è assunto con contratto a tempo determinato dalla ditta
N.R.G. GROUP S.R.L. fino ad aprile 2025 (cfr. contratto di lavoro e proroga).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha lavorato con continuità sin dal suo arrivo, mostrando un'attitudine positiva nella ricerca del lavoro e impegnandosi nello svolgimento di un proficuo percorso di radicamento (cfr. contratti di lavoro).
Il ricorrente ha affermato, in sede di ricorso introduttivo, di aver svolto vari lavori ma di non poter essere formalmente assunto per mancanza del codice fiscale, nonostante i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede cautelare.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 6 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da diversi anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
7.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data 13 ottobre 2022, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria
Pagina 7 applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Nulla sulle spese
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 23 aprile 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice relatore dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 12719 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COLLURA Parte_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ALCIDE DE GAPSERI N. 21 74922 RIMINI presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 12/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto depositato il 6/10/2023, il ricorrente, cittadino del MAROCCO nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di
Ravenna, notificato il 6 settembre 2023, con il quale è stata rigettata la
Pagina 1 richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286, presentata in data 13/10/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. CP_2 con condanna di controparte alle spese di lite.
2.Con decreto 9 ottobre 2023 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermato in sede di udienza il 18 settembre
2024.
3.Il , sebbene ritualmente notiziato della pendenza del Controparte_1 giudizio, non si è costituito.
4.All'udienza del 18 settembre 2024, dinnanzi al giudice designato, il difensore ha evidenziato che l'assistito vive fuori regione e svolge regolare attività lavorativa e ha chiesto breve termine per il deposito della documentazione aggiornata relativa all'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 febbraio 2025 sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La causa con provvedimento del 18 marzo 2025 è stata rimessa sul ruolo in ragione del mutamento del giudice assegnatario del fascicolo. Quindi alla nuova udienza del 3 aprile del 2025 avanti al nuovo giudice la difesa del ricorrente ha chiesto termine per integrare le produzioni documentali già effettuate.
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione alla successiva udienza del 15/4/2025.
****
Pagina 2 5.Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
5.1.Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro, ratione temporis applicabile al caso di specie risalendo la domanda di riconoscimento della protezione speciale all'ottobre 2022) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal
Questore, previo parere della Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
5.2 Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale, contemplata dalla nuova normativa, ricalchi la precedente protezione umanitaria per
Pagina 3 integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani (cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale
e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria, l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: <il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del “radicamento” del migrante nel territorio
Pagina 4 nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art.
8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità”>>.
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
6.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.
Nel parere della Commissione Territoriale agli atti si legge in particolare che: “si evidenzia invero come non si ravvisi, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU:
l'istante si trova in Italia dal 2022, dove faceva ingresso con un visto per motivi di lavoro subordinato, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale atteso che si è limitato a produrre una promessa lavorativa ed una dichiarazione di ospitalità”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del collegio l'avvenuto radicamento nel territorio italiano, ove ha una situazione lavorativa ed
Pagina 5 economica stabile e ove ha instaurato una relazione sentimentale (vedi buste paga in atti dalle quali si desume un progressivo incremento della retribuzione che ha raggiunto un livello tale da consentirgli di vivere autonomamente).
Dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 29, si è allontanato dal paese di provenienza nel 2022 per ragioni economiche ed è giunto in Italia nello stesso anno.
Attualmente è ospite di un connazionale in Gatteo (cfr. dichiarazione di ospitalità) ed è assunto con contratto a tempo determinato dalla ditta
N.R.G. GROUP S.R.L. fino ad aprile 2025 (cfr. contratto di lavoro e proroga).
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha lavorato con continuità sin dal suo arrivo, mostrando un'attitudine positiva nella ricerca del lavoro e impegnandosi nello svolgimento di un proficuo percorso di radicamento (cfr. contratti di lavoro).
Il ricorrente ha affermato, in sede di ricorso introduttivo, di aver svolto vari lavori ma di non poter essere formalmente assunto per mancanza del codice fiscale, nonostante i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede cautelare.
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
È convincimento del Tribunale che la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un titolo per protezione sociale, anche dopo le novità legislative del 2018 e del 2020, non possa prescindere da una valutazione personalizzata che consta di due termini di paragone:
1. La verifica se la situazione obiettiva del paese di provenienza consenta, quanto ai diritti umani, il rispetto quanto meno del livello minimo atto ad assicurare la tutela della dignità umana;
2. Il percorso di integrazione raggiunto sul territorio nazionale, tanto che un suo allontanamento rappresenterebbe un inaccettabile sradicamento, violativo dei suoi diritti fondamentali.
Pagina 6 Nel bilanciamento tra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.E.D.U. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.2.2003, Odievre c. ; Per_1
n. 13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento, nel caso del novellato Per_2 art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da diversi anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente del suo diritto fondamentale alla vita privata e familiare, così delineato dalla normativa e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.
7.Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va ribadito come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in data 13 ottobre 2022, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria
Pagina 7 applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e
1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
DISPIONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
Nulla sulle spese
Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 23 aprile 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 8