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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9279/2024 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 9279/2024 R.G.
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 11,00 innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Sondra GIANINO per e Parte_1 [...]
Parte_2
- l'avv. Tiziana FOTI per Controparte_1
E' pure presente Parte_1
Il giudice invita le parti a procedere alla discussione finale.
I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese riportandosi agli atti già depositati in atti e richiamano le conclusioni già formalizzate;
i difensori ribadiscono che l'immobile è già stato rilasciato e sul punto è cessata la materia del contendere;
l'avv. GIANINO rassegna che fino alla data odierna nulla è stato corrisposto, neanche a scomputo parziale del debito per canoni;
dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9279/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio CASALINI;
Parte_3 P.IVA_1
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Sondra GIANINO, C.F._1
opposto nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Sondra GIANINO, C.F._2 opposta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tiziana FOTI, Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso in opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_3
di convalida di sfratto n. 10552/2024 del 05.09.2024 emessa nell'ambito del procedimento pagina 2 di 16 iscritto al n. 8661/2024 R.G. tra e Parte_1 [...]
da un lato e dall'altro. Parte_2 Controparte_1
La difesa della società opponente lamentava violazione del contraddittorio ed esponeva che:
- aveva stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso commerciale con i signori in data 20.10.2023; Pt_1
- successivamente, in data 30.04.2024, aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda (esercitato nei locali predetti) con la società Controparte_1
- i signori avevano intimato sfratto per morosità (relativa ai canoni di luglio Pt_1
e agosto 2024) esclusivamente a ottenendo la convalida con CP_1
ordinanza del 05.09.2024 (proc. nrg. 8661/2024);
- pur rimanendo coobbligata in solido per il canone di locazione ai Parte_3
sensi dell'art. 36 L. 392/78, era venuta a conoscenza della morosità e del procedimento di sfratto solo in data 01.09.2024, a seguito di una propria richiesta di informazioni ai locatori , e dell'ordinanza di convalida solo il 06.09.2024, Pt_1
senza essere mai stata coinvolta nel procedimento né messa in condizione di sanare la morosità;
- l'ordinanza di convalida prevedeva il rilascio dell'immobile entro il 23.09.2024.
Ciò premesso, la difesa della opponente sosteneva che:
a) sussisteva interesse giuridico di all'opposizione ex art. 404 c.p.c., in Parte_3
quanto l'ordinanza pregiudicava direttamente i suoi diritti, essendo coobbligata solidale e avendo un interesse diretto al mantenimento dell'immobile quale "bene strumentale" per l'azienda affittata;
b) era stato violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa (artt. 24 e 111
Cost.), non essendo stata coinvolta quale parte del procedimento di Parte_3
sfratto;
pagina 3 di 16 c) era stato violato il beneficium ordinis previsto dall'art. 36 L. 392/1978, in quanto i locatori avrebbero dovuto prima escutere il conduttore cessionario ( Pt_1 [...]
e solo successivamente agire nei confronti del cedente ( , previa CP_1 Parte_3
formale constatazione dell'inadempimento;
d) evidenziava inoltre che, trattandosi di affitto e non di cessione d'azienda, e potenzialmente non essendo inclusa la cessione del contratto di locazione nel contratto di affitto d'azienda, doveva considerarsi unica controparte contrattuale dei Parte_3
per la locazione immobiliare. Pt_1
e) il comportamento processuale di appariva anomalo e potenzialmente Controparte_1
collusivo con i locatori.
f) sussisteva il fumus boni iuris per la fondatezza delle ragioni esposte e il periculum in mora, dato l'imminente rilascio dell'immobile (23.09.2024) che avrebbe causato un danno grave e irreparabile all'avviamento aziendale (valore stimato euro 480.000), difficilmente risarcibile dalla (società con capitale sociale di euro Controparte_1
2.000).
Tutto ciò premesso, la difesa di chiedeva: Parte_3
A1. - in via preliminare e d'urgenza: disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto;
A2. - nel merito: dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'ordinanza di Parte_3
convalida di sfratto;
A3. - in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente inefficacia nei confronti di CP_2
- condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
[...]
§§§§§
pagina 4 di 16 Con provvedimento reso inaudita altera parte in data 21.09.2024 veniva sospesa la efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto e fissata udienza per la comparizione delle parti.
§§§§§
e si costituivano Parte_1 Parte_2
in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione di terzo proposta da e la Parte_3
conferma dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa nei confronti di con Controparte_1
revoca della sospensiva concessa inaudita altera parte.
La difesa di e Parte_1 Parte_2
esponeva che:
- essi avevano stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale con Pt_3
in data 20.10.2023;
[...]
- contestualmente all'affitto di un ramo d'azienda a Parte_3 Controparte_1
(atto del 30.04.2024), aveva comunicato formalmente ai locatori , con pec Pt_1
del 02.05.2024, di aver ceduto e trasferito alla stessa anche il Controparte_1
contratto di locazione del 20.10.2023, ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978.
- era quindi subentrata come nuova e unica conduttrice, pagando il Controparte_1
canone di giugno 2024:
- successivamente, si rendeva morosa per i canoni da luglio 2024 in Controparte_1
poi;
- i locatori diffidavano (31.07.2024) e, persistendo la Pt_1 Controparte_1
morosità, intimavano sfratto (iscritto al n. 8661/2024 R.G.) esclusivamente nei confronti di quest'ultima, quale unica conduttrice;
- veniva informata della morosità e dell'avvio della procedura di sfratto Parte_3
con pec dell'01.09.2024;
- all'udienza di convalida del 05.09.2024, si costituiva ma non Controparte_1
contestava la morosità né si opponeva alla convalida.
pagina 5 di 16 - il Tribunale convalidava lo sfratto con ordinanza del 05.09.2024, fissando il rilascio per il 23.09.2024; l'ordinanza veniva comunicata anche a (quale Pt_3
coobbligata non liberata) il 06.09.2024;
- aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ottenendo la Parte_3
sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza sulla base di una rappresentazione dei fatti ritenuta incompleta e capziosa dalla difesa . Pt_1
Ciò premesso, la difesa dei due opposti eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'opposizione di per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire ex Parte_3
art. 404 c.p.c. in quanto, a seguito della cessione del contratto di locazione, perfezionatasi con la comunicazione del 02.05.2024 (contenente tutti gli elementi identificativi), aveva Pt_3
perso la qualifica di conduttrice, che era passata esclusivamente a con la Controparte_1
conseguenza che non era quindi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile Pt_3
pregiudicato dall'ordinanza di sfratto emessa contro l'attuale conduttrice.
Inoltre, la difesa sosteneva che non sussisteva litisconsorzio necessario tra cedente ( Pt_3
e cessionario ( 80) nell'azione di sfratto, potendo il locatore agire unicamente contro il CP_1
cessionario subentrato nel contratto.
Ancora, veniva sostenuta la infondatezza della violazione del beneficium ordinis, evidenziando che tale principio afferiva alla responsabilità sussidiaria del cedente per il pagamento del canone (se non liberato), ma non incideva sulla legittimazione passiva nell'azione di risoluzione e rilascio, che spettava unicamente al conduttore attuale ( 80). CP_1
La difesa degli opposti evidenziava che la morosità di era pacifica, provata Controparte_1
e non contestata dalla stessa nel giudizio di sfratto, così legittimando pienamente la convalida e la risoluzione contrattuale (anche in virtù di clausola risolutiva espressa).
Quanto al periculum in mora lamentato da ne veniva sostenuta la insussistenza Pt_3
mentre il danno derivava semmai dall'inadempimento di (società con capitale CP_1
pagina 6 di 16 minimo, scelta da stessa come affittuaria/cessionaria) e non dall'esecuzione dello Pt_3
sfratto; peraltro, l'attività commerciale era già cessata da mesi.
Infine, veniva sostenuta la inammissibilità dell'opposizione era anche per mancanza di conclusioni relative alla fase rescissoria del giudizio.
La difesa dei signori concludeva chiedendo Pt_1
1. ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata l'opposizione di terzo proposta da Parte_3
2. per l'effetto, revocare il decreto inaudita altera parte del 23.09.2024;
3. confermare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 05.09.2024, ordinando a il rilascio immediato dell'immobile; Controparte_1
4. in subordine, ritenere e dichiarare risolto ipso iure (ex art. 1456 c.c. o 1453 c.c.) il contratto di locazione del 20.10.2023 per grave inadempimento di Controparte_1
ordinandone il rilascio immediato;
5. condannare al pagamento dei canoni scaduti (euro 32.000,00 fino a Controparte_1
ottobre 2024) e a scadere fino al rilascio, oltre interessi e maggior danno;
6. condannare e in solido al pagamento delle spese e Parte_3 Controparte_1
compensi del giudizio.
§§§§§
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
ed esponeva che: Parte_3
- aveva stipulato con un contratto di affitto di ramo d'azienda (e non Parte_3
una cessione) per l'attività sita nell'immobile di viale XX Settembre 64, con un canone pattuito per il ramo d'azienda di euro 10.000,00 mensili;
pagina 7 di 16 - solo verbalmente e successivamente alla stipula, omunicava l'esistenza di Pt_3
un contratto di locazione immobiliare sottostante con i proprietari , per un Pt_1
canone di euro 8.000,00 mensili;
- non forniva documentazione completa né trasparenza sull'effettiva Parte_3
situazione economica del ramo (incassi pregressi, avviamento) e sulla situazione dei dipendenti (solo 2 su 8 regolarizzati), inducendo 80 in errore. CP_1
- gli incassi effettivi (euro 20.000/mese) non erano sufficienti a coprire i costi primari, incluso il canone di locazione dell'immobile (euro 8.000), a causa del canone di affitto del ramo d'azienda (euro 10.000) pattuito con delle altre passività Pt_3
taciute o create da quest'ultima;
- trovatasi nell'impossibilità di pagare il canone di locazione immobiliare, CP_1
subiva l'intimazione di sfratto per morosità da parte dei proprietari;
Pt_1
- pur informata della procedura di sfratto, non era intervenuta né aveva Parte_3
sanato la morosità.
Ciò premesso, la difesa di sosteneva che: CP_1
- nell'affitto di ramo d'azienda, i contratti strumentali all'esercizio dell'impresa (come la locazione dell'immobile) si trasferiscono automaticamente all'affittuario ( CP_1
[...
), che ne diventa il soggetto passivamente legittimato per la durata dell'affitto, anche senza un accordo specifico tra le parti originarie.
- era quindi l'unico soggetto legittimato passivo nel procedimento di Controparte_1
sfratto avviato dai locatori , in quanto attuale detentore ed utilizzatore Pt_1
dell'immobile in virtù dell'affitto del ramo d'azienda;
- le contestazioni di erano pretestuose;
se avesse voluto Parte_3 Pt_3
evitare lo sfratto (essendo coobbligata sussidiaria verso il locatore ), Pt_1
avrebbe potuto e dovuto sanare la morosità di cosa che non aveva Controparte_1
fatto;
pagina 8 di 16 - l'art. 36 L. 392/1978, pur prevedendo la responsabilità sussidiaria del cedente
( , non esclude la legittimazione passiva primaria del cessionario/affittuario Pt_3
(MOLO 80) nell'azione di rilascio e nelle obbligazioni correnti.
e chiedeva:
1. rigettare l'opposizione proposta da Parte_3
2. confermare integralmente l'ordinanza di convalida di sfratto;
3. con vittoria di spese e compensi del giudizio.
§§§§§
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, le difese ribadivano le rispettive posizioni e, con ordinanza del 13.01.2025, persistendo ed anzi aggravatasi la morosità, veniva revocato il provvedimento di sospensione del 05.09.2024.
Le parti opposte depositavano memorie conclusive e, alla odierna udienza, rassegnavano le conclusioni come da verbale.
§§§§§
Va premesso che il giudizio di opposizione ex art.404 c.p.c. è caratterizzato da due fasi, quella rescindente e quella rescissoria, funzionali la prima alla verifica in ordine alle censure procedurali lamentate dall'opponente, la seconda, eventuale (in caso di positivo superamento della prima), alla verifica del merito.
§§§§§
Ciò posto, parte opponente ha lamentato il mancato coinvolgimento nella fase sommaria di convalida di sfratto.
Appare necessario puntualizzare i rapporti giuridici sottostanti al contenzioso portato alla attenzione del Tribunale.
I contratti rilevanti ai fini del presente giudizio sono due:
1) contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 20.10.2023, con il quale i signori e Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 16 avevano concesso, quali proprietari pro indiviso, a '…l'unità Parte_3
immobiliare sita in Catania, al piano terra del V.le XX Settembre 64, in catasto al fg.69, part.6128 sub 6, Cat.C/1 […]';
2) contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato in data 30.04.2024, con il quale aveva concesso a il '…ramo di azienda corrente in Parte_3 Controparte_1
Catania, viale XX Settembre n.64, avente a oggetto attività di ristorazione con somministrazione, esercitata in forza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.) presentata presso l di Catania in data cinque aprile 2022'. CP_3
Risulta altresì documentato che con pec del 02.05.2024 aveva comunicato al Parte_3 locatore che '…in data 30/04/2024 ha stipulato contratto Parte_1
di affitto di ramo di azienda e con esso ha trasferito il contratto di locazione con la SS.VV. stipulato in data 20/10/2023 […] alla società Controparte_1
Va evidenziato che alla comunicazione in questione non risulta allegato né il contratto di affitto di ramo di azienda né atto di cessione del contratto di locazione.
§§§§§
Operata la superiore premessa sulla base documentale e contrattuale rilevante per la definizione del presente giudizio, vanno operate, seppur sinteticamente, considerazioni giuridiche con riguardo alla posizione di locatore, originario conduttore (poi 'concedente') e affittuario con riguardo al procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Nel contratto di affitto di ramo di azienda del 30.04.2024 non risulta alcun riferimento al contratto di locazione dei locali di viale XX Settembre n.64 nei quali avrebbe dovuto svolgersi la attività di impresa.
In atti non risulta alcun riscontro documentale del 'trasferimento' del contratto di locazione (si richiama la comunicazione di ai signori : '…con esso ha trasferito il Parte_3 Pt_1 contratto di locazione con la SS.VV. stipulato in data 20/10/2023 […] alla società CP_1 [...]
CP_1
pagina 10 di 16 Ora, se in ipotesi di cessione di azienda il cessionario subentra ex art.2558 c.c. nell'eventuale contratto di locazione dei locali in cui si svolge l'attività (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2013
n.4986), in ipotesi di affitto di azienda non opera successione automatica dell'affittuario (nel nostro caso ma il subentro può presumersi fino a prova contraria (Cass. civ., Controparte_1
sez. III, 16 maggio 2017 n.12016).
Inoltre, ai sensi dell'art.36 legge n.392/78 'il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento'.
Può richiamarsi, in linea con quanto sopra esposto, il più recente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte:
Nella disciplina di cui all'art. 36 della l. n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce
l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione, la cui esistenza peraltro si presume fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all'art. 2558 c.c., salvo che le parti, nello stipulare il contratto di affitto di azienda, non abbiano espressamente disciplinato le sorti di quello di locazione dell'immobile, nel qual caso la predetta presunzione non opera
Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017 n.12016; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013 n.11967).
Inoltre, non è necessario che il contratto di affitto di azienda e la cessione del contratto di locazione siano stipulati contemporaneamente, “essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale” (Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2010 n.685; in senso conforme, ex multis, Cass. n.7091/1997 e Cass. n.9509/1995).
pagina 11 di 16 Nella interpretazione di un contratto e nella qualifica quale cessione di contratto di locazione o di sublocazione rilevano le vicende relative al pagamento del canone, nel senso che 'la ricorrenza di una cessione del contratto di locazione, anziché di una sublocazione è evincibile dalla circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del canone direttamente in suo favore, così aderendo alla costituzione del rapporto con l'affittuario dell'azienda' (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009 n.2491; va evidenziato che la sentenza in questione, fermo il principio interpretativo riportato, costituisce una delle ultime pronunce della Suprema Corte che interpretava, con orientamento ormai superato, l'art.2558 c.c. come applicabile analogicamente anche alle ipotesi di affitto di azienda).
In punto di fatto, inoltre, con bonifico del 06.06.2024 ha provveduto al Controparte_1
pagamento del canone (euro 8.000,00) per il mese di giugno 2024 direttamente nei confronti dei locatori (cfr. all.11 alla comparsa di costituzione ). Pt_1
Coniugando i principi sopra esposti con la situazione contrattuale e di fatto incontestabilmente venutasi a creare, deve verificarsi e qualificarsi la situazione dei tre protagonisti della vicenda con riguardo al contratto di locazione (in concreto, se vi sia stata cessione del contratto di locazione o sublocazione).
Ebbene, risulta dagli atti che:
1) nelle comunicazioni con i locatori signori , ha sostenuto Parte_3 Pt_1
essere intervenuto trasferimento (id est: cessione) del contratto di locazione (cfr. pec del 02.05.2024, all.10 alla comparsa ); Pt_1
2) (sebbene ritenendo che la cessione fosse conseguenza necessaria Controparte_1
del contratto di affitto di ramo di azienda) ha, parimenti, ritenuto essere intervenuta cessione del contratto di locazione (cfr. difese svolte con la comparsa di costituzione nel presente giudizio oltre che nel giudizio di convalida di sfratto);
3) i locatori , sulla base della formale comunicazione a mezzo pec del Pt_1
02.05.2024 hanno inteso essere intervenuta cessione del contratto di locazione (cfr.
pagina 12 di 16 difese svolte con la comparsa di costituzione nel presente giudizio oltre che nel giudizio di convalida di sfratto);
4) con bonifico del 06.06.2024 ha provveduto al pagamento del Controparte_1
canone per il mese di giugno 2024 direttamente nei confronti dei locatori (cfr. all.11 alla comparsa di costituzione ). Pt_1
Deve pertanto concludersi nel senso che il contratto di locazione dell'immobile di viale XX
Settembre n.64
A) non è incluso nel contratto di affitto di azienda;
B) non ha costituito oggetto di sublocazione
C) ha costituito oggetto di cessione di contratto, quanto alla posizione di conduttore, da a Parte_3 Controparte_1
§§§§§
Così ricostruita la vicenda in fatto ed in diritto, discende che avendo ceduto il Parte_3
contratto di locazione, non aveva legittimazione passiva a resistere nel procedimento di sfratto per morosità per contrastare la domanda di risoluzione.
Deve anche rilevarsi che i signori avevano informato del prossimo Pt_1 Parte_3
svolgimento dell'udienza di convalida e, nonostante ciò, non aveva ritenuto di Parte_3
dovere operare intervento (peraltro, dopo avere effettuato accesso chiedendo 'visibilità': cfr. all.19 della produzione della difesa dei signori ). Pt_1
Va anche puntualizzato che i profili patrimoniali che in caso di cessione del contratto di locazione vedono l'originario conduttore esposto al pagamento dei canoni in caso di inadempimento dell'affittuario, e ciò sia in ipotesi di cessione di azienda che di affitto di azienda (art.36 comma 1 ult. prop. legge n.392/78: 'nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte'), sono distinti dalla posizione sostanziale di parte del contratto di locazione.
pagina 13 di 16 Ed invero, in caso di affitto di azienda e connessa sublocazione, l'originario conduttore rimane tale nei rapporti con l'originario locatore e deve considerarsi legittimato passivo nel giudizio di risoluzione del contratto (sia ove avviato con intimazione di sfratto che con ricorso per ordinario giudizio di merito), posto che, essendo ancora 'conduttore', ha interesse giuridicamente rilevante alla difesa della permanenza del vincolo contrattuale e, quindi, ad opporsi alla convalida e, pertanto, alla risoluzione del contratto di locazione.
Diversamente, l'originario conduttore non ha alcuna legittimazione né in ipotesi di cessione di azienda (in cui fosse ricompreso un contratto di locazione di immobile), né, come nel caso in esame, di affitto di azienda con connessa cessione del contratto di locazione, diversamente dalla ipotesi in cui al contratto di affitto di azienda si fosse affiancato un contratto di sublocazione dei locali.
Ma, come detto, nel caso specifico, sulla base della stessa prospettazione di (così Parte_3
come delle altre parti) nonché del pagamento del canone di euro 8.000,00 (diverso ed ulteriore rispetto a quello di euro 10.000,00 previsto dall'affitto di ramo di azienda) direttamente nei confronti dei locatori, deve affermarsi che il contratto di locazione è stato 'ceduto' da Pt_3
a
[...] Controparte_1
Da ciò discende la infondatezza dei motivi di opposizione ex art.404 c.p.c. svolti da Pt_3
che, come ben evidenziato dalle difese delle due parti opposte, peraltro ha concretamente mostrato disinteresse alle sorti del contratto non contestando nel merito la morosità né provvedendo in alcun modo, nemmeno in parte, alla estinzione del debito.
§§§§§
In dipendenza della infondatezza dei motivi di opposizione nei termini anzidetti, la definizione della fase rescindente con conferma del provvedimento di convalida già adottato osta alla prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria, in relazione alla quale va comunque evidenziata la totale mancanza di argomentazioni da parte di Parte_3
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento.
pagina 14 di 16 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ognuna delle due parti opposte come da dispositivo secondo i valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale;
per la difesa degli opposti va anche operato, come da nota spese, aumento ex art.4 Pt_1
comma 1 bis nella misura del 30% risultando l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT mentre, stante la identità delle posizioni dei due signori , non può riconoscersi il chiesto ulteriore Pt_1
aumento ex art.4 comma 2.
Sussistono altresì i presupposti per pronunciare condanna ex art. 96 c. p. c., sollecitata da entrambe le difese delle parti opposte. Al riguardo deve rilevarsi che, trattandosi di ipotesi di condanna che sottende interessi pubblici, applicabile d'ufficio (Cass. 20018/2020), nessuna preclusione opera al riguardo, assumendo l'istanza di parte valore di mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare l'illecito comportamento processuale tenuto da parte attrice, la quale, abusando della propria potestas agendi, ha incardinato il presente giudizio lamentando la violazione del contraddittorio sostenendo interesse a 'salvare' il contratto di locazione, salvo poi non solo non effettuare alcun pagamento per estinguere un debito del quale potrà comunque essere chiamata a rispondere, ma anche decidendo di non svolgere più alcuna difesa.
L'azione proposta da parte opponente può, pertanto, ritenersi intrapresa con dolo o, quanto meno, con colpa grave, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per le controparti e per il sistema giustizia in generale.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna di al pagamento di una Parte_3
somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate, che tenuto conto della gravità della condotta processuale del convenuto e della durata del processo, va fissata in euro 1.000,00 per ognuna delle due parti opposte.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, rigetta la opposizione ex art.404 proposta da avverso la ordinanza di convalida di sfratto. Parte_3
10552/2024 del 05.09.2024 (n.8661/2024 R.G.); condanna al pagamento delle Parte_3
spese processuali che liquida, in favore di e di Parte_1 [...]
in solido, in euro 4.416,10 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese Parte_2
generali ed in favore di in ulteriori euro 3.397,00 oltre IVA, CP e rimborso Controparte_1
forfetario spese generali;
condanna al pagamento ex art.96 c.p.c., in favore di Parte_3
e di in solido, della Parte_1 Parte_2
somma di euro 1.000,00 ed in favore di della somma di ulteriori euro Controparte_1
1.000,00.
Letto in udienza.
Catania, 1 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 9279/2024 R.G.
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 11,00 innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Sondra GIANINO per e Parte_1 [...]
Parte_2
- l'avv. Tiziana FOTI per Controparte_1
E' pure presente Parte_1
Il giudice invita le parti a procedere alla discussione finale.
I procuratori delle parti illustrano le rispettive difese riportandosi agli atti già depositati in atti e richiamano le conclusioni già formalizzate;
i difensori ribadiscono che l'immobile è già stato rilasciato e sul punto è cessata la materia del contendere;
l'avv. GIANINO rassegna che fino alla data odierna nulla è stato corrisposto, neanche a scomputo parziale del debito per canoni;
dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9279/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fabio CASALINI;
Parte_3 P.IVA_1
opponente contro
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Sondra GIANINO, C.F._1
opposto nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Sondra GIANINO, C.F._2 opposta
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Tiziana FOTI, Controparte_1 P.IVA_2
opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto ricorso in opposizione di terzo ex art.404 c.p.c. avverso l'ordinanza Parte_3
di convalida di sfratto n. 10552/2024 del 05.09.2024 emessa nell'ambito del procedimento pagina 2 di 16 iscritto al n. 8661/2024 R.G. tra e Parte_1 [...]
da un lato e dall'altro. Parte_2 Controparte_1
La difesa della società opponente lamentava violazione del contraddittorio ed esponeva che:
- aveva stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso commerciale con i signori in data 20.10.2023; Pt_1
- successivamente, in data 30.04.2024, aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda (esercitato nei locali predetti) con la società Controparte_1
- i signori avevano intimato sfratto per morosità (relativa ai canoni di luglio Pt_1
e agosto 2024) esclusivamente a ottenendo la convalida con CP_1
ordinanza del 05.09.2024 (proc. nrg. 8661/2024);
- pur rimanendo coobbligata in solido per il canone di locazione ai Parte_3
sensi dell'art. 36 L. 392/78, era venuta a conoscenza della morosità e del procedimento di sfratto solo in data 01.09.2024, a seguito di una propria richiesta di informazioni ai locatori , e dell'ordinanza di convalida solo il 06.09.2024, Pt_1
senza essere mai stata coinvolta nel procedimento né messa in condizione di sanare la morosità;
- l'ordinanza di convalida prevedeva il rilascio dell'immobile entro il 23.09.2024.
Ciò premesso, la difesa della opponente sosteneva che:
a) sussisteva interesse giuridico di all'opposizione ex art. 404 c.p.c., in Parte_3
quanto l'ordinanza pregiudicava direttamente i suoi diritti, essendo coobbligata solidale e avendo un interesse diretto al mantenimento dell'immobile quale "bene strumentale" per l'azienda affittata;
b) era stato violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa (artt. 24 e 111
Cost.), non essendo stata coinvolta quale parte del procedimento di Parte_3
sfratto;
pagina 3 di 16 c) era stato violato il beneficium ordinis previsto dall'art. 36 L. 392/1978, in quanto i locatori avrebbero dovuto prima escutere il conduttore cessionario ( Pt_1 [...]
e solo successivamente agire nei confronti del cedente ( , previa CP_1 Parte_3
formale constatazione dell'inadempimento;
d) evidenziava inoltre che, trattandosi di affitto e non di cessione d'azienda, e potenzialmente non essendo inclusa la cessione del contratto di locazione nel contratto di affitto d'azienda, doveva considerarsi unica controparte contrattuale dei Parte_3
per la locazione immobiliare. Pt_1
e) il comportamento processuale di appariva anomalo e potenzialmente Controparte_1
collusivo con i locatori.
f) sussisteva il fumus boni iuris per la fondatezza delle ragioni esposte e il periculum in mora, dato l'imminente rilascio dell'immobile (23.09.2024) che avrebbe causato un danno grave e irreparabile all'avviamento aziendale (valore stimato euro 480.000), difficilmente risarcibile dalla (società con capitale sociale di euro Controparte_1
2.000).
Tutto ciò premesso, la difesa di chiedeva: Parte_3
A1. - in via preliminare e d'urgenza: disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto;
A2. - nel merito: dichiarare l'inefficacia nei confronti di dell'ordinanza di Parte_3
convalida di sfratto;
A3. - in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, con conseguente inefficacia nei confronti di CP_2
- condannare le controparti al pagamento delle spese di lite.
[...]
§§§§§
pagina 4 di 16 Con provvedimento reso inaudita altera parte in data 21.09.2024 veniva sospesa la efficacia esecutiva della ordinanza di convalida di sfratto e fissata udienza per la comparizione delle parti.
§§§§§
e si costituivano Parte_1 Parte_2
in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione di terzo proposta da e la Parte_3
conferma dell'ordinanza di convalida di sfratto emessa nei confronti di con Controparte_1
revoca della sospensiva concessa inaudita altera parte.
La difesa di e Parte_1 Parte_2
esponeva che:
- essi avevano stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale con Pt_3
in data 20.10.2023;
[...]
- contestualmente all'affitto di un ramo d'azienda a Parte_3 Controparte_1
(atto del 30.04.2024), aveva comunicato formalmente ai locatori , con pec Pt_1
del 02.05.2024, di aver ceduto e trasferito alla stessa anche il Controparte_1
contratto di locazione del 20.10.2023, ai sensi dell'art. 36 L. 392/1978.
- era quindi subentrata come nuova e unica conduttrice, pagando il Controparte_1
canone di giugno 2024:
- successivamente, si rendeva morosa per i canoni da luglio 2024 in Controparte_1
poi;
- i locatori diffidavano (31.07.2024) e, persistendo la Pt_1 Controparte_1
morosità, intimavano sfratto (iscritto al n. 8661/2024 R.G.) esclusivamente nei confronti di quest'ultima, quale unica conduttrice;
- veniva informata della morosità e dell'avvio della procedura di sfratto Parte_3
con pec dell'01.09.2024;
- all'udienza di convalida del 05.09.2024, si costituiva ma non Controparte_1
contestava la morosità né si opponeva alla convalida.
pagina 5 di 16 - il Tribunale convalidava lo sfratto con ordinanza del 05.09.2024, fissando il rilascio per il 23.09.2024; l'ordinanza veniva comunicata anche a (quale Pt_3
coobbligata non liberata) il 06.09.2024;
- aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., ottenendo la Parte_3
sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza sulla base di una rappresentazione dei fatti ritenuta incompleta e capziosa dalla difesa . Pt_1
Ciò premesso, la difesa dei due opposti eccepiva in via preliminare la inammissibilità dell'opposizione di per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire ex Parte_3
art. 404 c.p.c. in quanto, a seguito della cessione del contratto di locazione, perfezionatasi con la comunicazione del 02.05.2024 (contenente tutti gli elementi identificativi), aveva Pt_3
perso la qualifica di conduttrice, che era passata esclusivamente a con la Controparte_1
conseguenza che non era quindi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile Pt_3
pregiudicato dall'ordinanza di sfratto emessa contro l'attuale conduttrice.
Inoltre, la difesa sosteneva che non sussisteva litisconsorzio necessario tra cedente ( Pt_3
e cessionario ( 80) nell'azione di sfratto, potendo il locatore agire unicamente contro il CP_1
cessionario subentrato nel contratto.
Ancora, veniva sostenuta la infondatezza della violazione del beneficium ordinis, evidenziando che tale principio afferiva alla responsabilità sussidiaria del cedente per il pagamento del canone (se non liberato), ma non incideva sulla legittimazione passiva nell'azione di risoluzione e rilascio, che spettava unicamente al conduttore attuale ( 80). CP_1
La difesa degli opposti evidenziava che la morosità di era pacifica, provata Controparte_1
e non contestata dalla stessa nel giudizio di sfratto, così legittimando pienamente la convalida e la risoluzione contrattuale (anche in virtù di clausola risolutiva espressa).
Quanto al periculum in mora lamentato da ne veniva sostenuta la insussistenza Pt_3
mentre il danno derivava semmai dall'inadempimento di (società con capitale CP_1
pagina 6 di 16 minimo, scelta da stessa come affittuaria/cessionaria) e non dall'esecuzione dello Pt_3
sfratto; peraltro, l'attività commerciale era già cessata da mesi.
Infine, veniva sostenuta la inammissibilità dell'opposizione era anche per mancanza di conclusioni relative alla fase rescissoria del giudizio.
La difesa dei signori concludeva chiedendo Pt_1
1. ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque infondata l'opposizione di terzo proposta da Parte_3
2. per l'effetto, revocare il decreto inaudita altera parte del 23.09.2024;
3. confermare l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 05.09.2024, ordinando a il rilascio immediato dell'immobile; Controparte_1
4. in subordine, ritenere e dichiarare risolto ipso iure (ex art. 1456 c.c. o 1453 c.c.) il contratto di locazione del 20.10.2023 per grave inadempimento di Controparte_1
ordinandone il rilascio immediato;
5. condannare al pagamento dei canoni scaduti (euro 32.000,00 fino a Controparte_1
ottobre 2024) e a scadere fino al rilascio, oltre interessi e maggior danno;
6. condannare e in solido al pagamento delle spese e Parte_3 Controparte_1
compensi del giudizio.
§§§§§
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
ed esponeva che: Parte_3
- aveva stipulato con un contratto di affitto di ramo d'azienda (e non Parte_3
una cessione) per l'attività sita nell'immobile di viale XX Settembre 64, con un canone pattuito per il ramo d'azienda di euro 10.000,00 mensili;
pagina 7 di 16 - solo verbalmente e successivamente alla stipula, omunicava l'esistenza di Pt_3
un contratto di locazione immobiliare sottostante con i proprietari , per un Pt_1
canone di euro 8.000,00 mensili;
- non forniva documentazione completa né trasparenza sull'effettiva Parte_3
situazione economica del ramo (incassi pregressi, avviamento) e sulla situazione dei dipendenti (solo 2 su 8 regolarizzati), inducendo 80 in errore. CP_1
- gli incassi effettivi (euro 20.000/mese) non erano sufficienti a coprire i costi primari, incluso il canone di locazione dell'immobile (euro 8.000), a causa del canone di affitto del ramo d'azienda (euro 10.000) pattuito con delle altre passività Pt_3
taciute o create da quest'ultima;
- trovatasi nell'impossibilità di pagare il canone di locazione immobiliare, CP_1
subiva l'intimazione di sfratto per morosità da parte dei proprietari;
Pt_1
- pur informata della procedura di sfratto, non era intervenuta né aveva Parte_3
sanato la morosità.
Ciò premesso, la difesa di sosteneva che: CP_1
- nell'affitto di ramo d'azienda, i contratti strumentali all'esercizio dell'impresa (come la locazione dell'immobile) si trasferiscono automaticamente all'affittuario ( CP_1
[...
), che ne diventa il soggetto passivamente legittimato per la durata dell'affitto, anche senza un accordo specifico tra le parti originarie.
- era quindi l'unico soggetto legittimato passivo nel procedimento di Controparte_1
sfratto avviato dai locatori , in quanto attuale detentore ed utilizzatore Pt_1
dell'immobile in virtù dell'affitto del ramo d'azienda;
- le contestazioni di erano pretestuose;
se avesse voluto Parte_3 Pt_3
evitare lo sfratto (essendo coobbligata sussidiaria verso il locatore ), Pt_1
avrebbe potuto e dovuto sanare la morosità di cosa che non aveva Controparte_1
fatto;
pagina 8 di 16 - l'art. 36 L. 392/1978, pur prevedendo la responsabilità sussidiaria del cedente
( , non esclude la legittimazione passiva primaria del cessionario/affittuario Pt_3
(MOLO 80) nell'azione di rilascio e nelle obbligazioni correnti.
e chiedeva:
1. rigettare l'opposizione proposta da Parte_3
2. confermare integralmente l'ordinanza di convalida di sfratto;
3. con vittoria di spese e compensi del giudizio.
§§§§§
All'udienza fissata per la comparizione delle parti, le difese ribadivano le rispettive posizioni e, con ordinanza del 13.01.2025, persistendo ed anzi aggravatasi la morosità, veniva revocato il provvedimento di sospensione del 05.09.2024.
Le parti opposte depositavano memorie conclusive e, alla odierna udienza, rassegnavano le conclusioni come da verbale.
§§§§§
Va premesso che il giudizio di opposizione ex art.404 c.p.c. è caratterizzato da due fasi, quella rescindente e quella rescissoria, funzionali la prima alla verifica in ordine alle censure procedurali lamentate dall'opponente, la seconda, eventuale (in caso di positivo superamento della prima), alla verifica del merito.
§§§§§
Ciò posto, parte opponente ha lamentato il mancato coinvolgimento nella fase sommaria di convalida di sfratto.
Appare necessario puntualizzare i rapporti giuridici sottostanti al contenzioso portato alla attenzione del Tribunale.
I contratti rilevanti ai fini del presente giudizio sono due:
1) contratto di locazione per uso commerciale, stipulato in data 20.10.2023, con il quale i signori e Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 16 avevano concesso, quali proprietari pro indiviso, a '…l'unità Parte_3
immobiliare sita in Catania, al piano terra del V.le XX Settembre 64, in catasto al fg.69, part.6128 sub 6, Cat.C/1 […]';
2) contratto di affitto di ramo di azienda, stipulato in data 30.04.2024, con il quale aveva concesso a il '…ramo di azienda corrente in Parte_3 Controparte_1
Catania, viale XX Settembre n.64, avente a oggetto attività di ristorazione con somministrazione, esercitata in forza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(S.C.I.A.) presentata presso l di Catania in data cinque aprile 2022'. CP_3
Risulta altresì documentato che con pec del 02.05.2024 aveva comunicato al Parte_3 locatore che '…in data 30/04/2024 ha stipulato contratto Parte_1
di affitto di ramo di azienda e con esso ha trasferito il contratto di locazione con la SS.VV. stipulato in data 20/10/2023 […] alla società Controparte_1
Va evidenziato che alla comunicazione in questione non risulta allegato né il contratto di affitto di ramo di azienda né atto di cessione del contratto di locazione.
§§§§§
Operata la superiore premessa sulla base documentale e contrattuale rilevante per la definizione del presente giudizio, vanno operate, seppur sinteticamente, considerazioni giuridiche con riguardo alla posizione di locatore, originario conduttore (poi 'concedente') e affittuario con riguardo al procedimento di convalida di sfratto per morosità.
Nel contratto di affitto di ramo di azienda del 30.04.2024 non risulta alcun riferimento al contratto di locazione dei locali di viale XX Settembre n.64 nei quali avrebbe dovuto svolgersi la attività di impresa.
In atti non risulta alcun riscontro documentale del 'trasferimento' del contratto di locazione (si richiama la comunicazione di ai signori : '…con esso ha trasferito il Parte_3 Pt_1 contratto di locazione con la SS.VV. stipulato in data 20/10/2023 […] alla società CP_1 [...]
CP_1
pagina 10 di 16 Ora, se in ipotesi di cessione di azienda il cessionario subentra ex art.2558 c.c. nell'eventuale contratto di locazione dei locali in cui si svolge l'attività (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2013
n.4986), in ipotesi di affitto di azienda non opera successione automatica dell'affittuario (nel nostro caso ma il subentro può presumersi fino a prova contraria (Cass. civ., Controparte_1
sez. III, 16 maggio 2017 n.12016).
Inoltre, ai sensi dell'art.36 legge n.392/78 'il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento'.
Può richiamarsi, in linea con quanto sopra esposto, il più recente ed ormai consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte:
Nella disciplina di cui all'art. 36 della l. n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce
l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio di sublocazione o di cessione del contratto di locazione, la cui esistenza peraltro si presume fino a prova contraria, alla stregua dei principi di cui all'art. 2558 c.c., salvo che le parti, nello stipulare il contratto di affitto di azienda, non abbiano espressamente disciplinato le sorti di quello di locazione dell'immobile, nel qual caso la predetta presunzione non opera
Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017 n.12016; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2013 n.11967).
Inoltre, non è necessario che il contratto di affitto di azienda e la cessione del contratto di locazione siano stipulati contemporaneamente, “essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale” (Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2010 n.685; in senso conforme, ex multis, Cass. n.7091/1997 e Cass. n.9509/1995).
pagina 11 di 16 Nella interpretazione di un contratto e nella qualifica quale cessione di contratto di locazione o di sublocazione rilevano le vicende relative al pagamento del canone, nel senso che 'la ricorrenza di una cessione del contratto di locazione, anziché di una sublocazione è evincibile dalla circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del canone direttamente in suo favore, così aderendo alla costituzione del rapporto con l'affittuario dell'azienda' (Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2009 n.2491; va evidenziato che la sentenza in questione, fermo il principio interpretativo riportato, costituisce una delle ultime pronunce della Suprema Corte che interpretava, con orientamento ormai superato, l'art.2558 c.c. come applicabile analogicamente anche alle ipotesi di affitto di azienda).
In punto di fatto, inoltre, con bonifico del 06.06.2024 ha provveduto al Controparte_1
pagamento del canone (euro 8.000,00) per il mese di giugno 2024 direttamente nei confronti dei locatori (cfr. all.11 alla comparsa di costituzione ). Pt_1
Coniugando i principi sopra esposti con la situazione contrattuale e di fatto incontestabilmente venutasi a creare, deve verificarsi e qualificarsi la situazione dei tre protagonisti della vicenda con riguardo al contratto di locazione (in concreto, se vi sia stata cessione del contratto di locazione o sublocazione).
Ebbene, risulta dagli atti che:
1) nelle comunicazioni con i locatori signori , ha sostenuto Parte_3 Pt_1
essere intervenuto trasferimento (id est: cessione) del contratto di locazione (cfr. pec del 02.05.2024, all.10 alla comparsa ); Pt_1
2) (sebbene ritenendo che la cessione fosse conseguenza necessaria Controparte_1
del contratto di affitto di ramo di azienda) ha, parimenti, ritenuto essere intervenuta cessione del contratto di locazione (cfr. difese svolte con la comparsa di costituzione nel presente giudizio oltre che nel giudizio di convalida di sfratto);
3) i locatori , sulla base della formale comunicazione a mezzo pec del Pt_1
02.05.2024 hanno inteso essere intervenuta cessione del contratto di locazione (cfr.
pagina 12 di 16 difese svolte con la comparsa di costituzione nel presente giudizio oltre che nel giudizio di convalida di sfratto);
4) con bonifico del 06.06.2024 ha provveduto al pagamento del Controparte_1
canone per il mese di giugno 2024 direttamente nei confronti dei locatori (cfr. all.11 alla comparsa di costituzione ). Pt_1
Deve pertanto concludersi nel senso che il contratto di locazione dell'immobile di viale XX
Settembre n.64
A) non è incluso nel contratto di affitto di azienda;
B) non ha costituito oggetto di sublocazione
C) ha costituito oggetto di cessione di contratto, quanto alla posizione di conduttore, da a Parte_3 Controparte_1
§§§§§
Così ricostruita la vicenda in fatto ed in diritto, discende che avendo ceduto il Parte_3
contratto di locazione, non aveva legittimazione passiva a resistere nel procedimento di sfratto per morosità per contrastare la domanda di risoluzione.
Deve anche rilevarsi che i signori avevano informato del prossimo Pt_1 Parte_3
svolgimento dell'udienza di convalida e, nonostante ciò, non aveva ritenuto di Parte_3
dovere operare intervento (peraltro, dopo avere effettuato accesso chiedendo 'visibilità': cfr. all.19 della produzione della difesa dei signori ). Pt_1
Va anche puntualizzato che i profili patrimoniali che in caso di cessione del contratto di locazione vedono l'originario conduttore esposto al pagamento dei canoni in caso di inadempimento dell'affittuario, e ciò sia in ipotesi di cessione di azienda che di affitto di azienda (art.36 comma 1 ult. prop. legge n.392/78: 'nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte'), sono distinti dalla posizione sostanziale di parte del contratto di locazione.
pagina 13 di 16 Ed invero, in caso di affitto di azienda e connessa sublocazione, l'originario conduttore rimane tale nei rapporti con l'originario locatore e deve considerarsi legittimato passivo nel giudizio di risoluzione del contratto (sia ove avviato con intimazione di sfratto che con ricorso per ordinario giudizio di merito), posto che, essendo ancora 'conduttore', ha interesse giuridicamente rilevante alla difesa della permanenza del vincolo contrattuale e, quindi, ad opporsi alla convalida e, pertanto, alla risoluzione del contratto di locazione.
Diversamente, l'originario conduttore non ha alcuna legittimazione né in ipotesi di cessione di azienda (in cui fosse ricompreso un contratto di locazione di immobile), né, come nel caso in esame, di affitto di azienda con connessa cessione del contratto di locazione, diversamente dalla ipotesi in cui al contratto di affitto di azienda si fosse affiancato un contratto di sublocazione dei locali.
Ma, come detto, nel caso specifico, sulla base della stessa prospettazione di (così Parte_3
come delle altre parti) nonché del pagamento del canone di euro 8.000,00 (diverso ed ulteriore rispetto a quello di euro 10.000,00 previsto dall'affitto di ramo di azienda) direttamente nei confronti dei locatori, deve affermarsi che il contratto di locazione è stato 'ceduto' da Pt_3
a
[...] Controparte_1
Da ciò discende la infondatezza dei motivi di opposizione ex art.404 c.p.c. svolti da Pt_3
che, come ben evidenziato dalle difese delle due parti opposte, peraltro ha concretamente mostrato disinteresse alle sorti del contratto non contestando nel merito la morosità né provvedendo in alcun modo, nemmeno in parte, alla estinzione del debito.
§§§§§
In dipendenza della infondatezza dei motivi di opposizione nei termini anzidetti, la definizione della fase rescindente con conferma del provvedimento di convalida già adottato osta alla prosecuzione del giudizio per la fase rescissoria, in relazione alla quale va comunque evidenziata la totale mancanza di argomentazioni da parte di Parte_3
§§§§§
In conclusione, la opposizione non può trovare accoglimento.
pagina 14 di 16 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di ognuna delle due parti opposte come da dispositivo secondo i valori medi per fase studio, introduttiva e decisionale;
per la difesa degli opposti va anche operato, come da nota spese, aumento ex art.4 Pt_1
comma 1 bis nella misura del 30% risultando l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT mentre, stante la identità delle posizioni dei due signori , non può riconoscersi il chiesto ulteriore Pt_1
aumento ex art.4 comma 2.
Sussistono altresì i presupposti per pronunciare condanna ex art. 96 c. p. c., sollecitata da entrambe le difese delle parti opposte. Al riguardo deve rilevarsi che, trattandosi di ipotesi di condanna che sottende interessi pubblici, applicabile d'ufficio (Cass. 20018/2020), nessuna preclusione opera al riguardo, assumendo l'istanza di parte valore di mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare l'illecito comportamento processuale tenuto da parte attrice, la quale, abusando della propria potestas agendi, ha incardinato il presente giudizio lamentando la violazione del contraddittorio sostenendo interesse a 'salvare' il contratto di locazione, salvo poi non solo non effettuare alcun pagamento per estinguere un debito del quale potrà comunque essere chiamata a rispondere, ma anche decidendo di non svolgere più alcuna difesa.
L'azione proposta da parte opponente può, pertanto, ritenersi intrapresa con dolo o, quanto meno, con colpa grave, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per le controparti e per il sistema giustizia in generale.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna di al pagamento di una Parte_3
somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate, che tenuto conto della gravità della condotta processuale del convenuto e della durata del processo, va fissata in euro 1.000,00 per ognuna delle due parti opposte.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, rigetta la opposizione ex art.404 proposta da avverso la ordinanza di convalida di sfratto. Parte_3
10552/2024 del 05.09.2024 (n.8661/2024 R.G.); condanna al pagamento delle Parte_3
spese processuali che liquida, in favore di e di Parte_1 [...]
in solido, in euro 4.416,10 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese Parte_2
generali ed in favore di in ulteriori euro 3.397,00 oltre IVA, CP e rimborso Controparte_1
forfetario spese generali;
condanna al pagamento ex art.96 c.p.c., in favore di Parte_3
e di in solido, della Parte_1 Parte_2
somma di euro 1.000,00 ed in favore di della somma di ulteriori euro Controparte_1
1.000,00.
Letto in udienza.
Catania, 1 aprile 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16