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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/12/2024, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n.788/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 788/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.05.1978, e residente in [...], Contrada San Martinico n. 1, e Parte_2
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._2
Civita di Oricola (AQ), via Collefiorito n. 22, entrambi assistiti congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Salzetta e dall'avv. Simone Salzetta, con studio professionale in Roma, Viale Angelico 92, giusta procura in calce al ricorso congiunto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo sottoscritto a seguito di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014, conv. in l.
162/2014, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
1 Civile di Avezzano con provvedimento del 30/08/2021 (reg. negoziazioni assistite n.
24/2021), nel quale è stato disposto quanto segue:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• La IG.ra continuerà a vivere all'interno della casa coniugale (abbandonata Parte_2 dal marito in data 15.10.2020) unitamente al figlio minore Per_1
• Il IG. potrà prendere con se' il figlio ogni qual volta Parte_1 Persona_2 sarà possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, previo accordo da prendere con la madre;
• il sig. continuerà a versare (come da accordi presi in sede di separazione) Parte_1 entro il 5 di ogni mese alla sig.ra la somma complessiva di Euro 400,00 Parte_2
(quattrocentoeuro/00) – Euro 200/00 ciascuno – per il mantenimento di entrambi i figli non ancora autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente, sulla base degli indici Istat, nonché' il 50% di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive dei figli;
• l'immobile familiare sito in Civita di Oricola (AQ), Via Collefiorito snc, identificato al catasto al foglio 6 part. 853 sub. 5 e 6, ex casa coniugale ed in comproprietà dei coniugi, continuerà ad essere assegnato alla sig.ra come da accordi presi in sede di separazione, ove la medesima Pt_2 continuerà a risiedere, unitamente al figlio minore sino al raggiungimento Persona_2 dell'indipendenza economica di entrambi i figli e dell'uscita degli stessi dalla casa coniugale;
• entrambi i coniugi, autosufficienti, provvederanno al proprio mantenimento;
• Le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verranno pagate per intero dal marito sig. sino ad estinzione”. (All.2) Parte_1
Chiedono, quindi, di ottenere la seguente modifica delle precedenti condizioni:
“- il figlio minore continuerà a vivere con la madre presso l'immobile che dalla stessa Pt_2 sarà individuato all'interno del circondario del Comune o comunque nel raggio chilometrico non superiore a km 30 ove è oggi sita la casa coniugale oggi oggetto di promessa di vendita, con espressa facoltà del padre di mantenere un rapporto costante e con facoltà di pernotto presso la casa paterna secondo le esigenze e volontà del minore;
- attesa l'indipendenza di il IG. si obbliga a versare previa Per_3 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento del figlio oggi non ancora autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di Euro 8.000,00
(ottomilaeuro/00). Nello specifico la somma di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) verrà
2 corrisposta tramite il consenso del IG. a consentire la ripartizione della somma Parte_1 residua dalla vendita della casa coniugale in comproprietà tramite il versamento della somma maggiorata di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) rispetto al 50% dell'importo totale in favore della moglie (diconsi Euro 60.750,00 in favore della IG.ra ed Euro 44.750,00 Parte_2 in favore del IG. in favore della IG.ra Le parti riconoscono che Parte_1 Pt_2
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- con il versamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomilaueuro/00) anzidetta la IG.ra Pt_2 entro giorni dieci dalla ricezione della somma, provvederà alla remissione della querela sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 cp nei confronti del IG. Parte_1 originante il procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano Proc. 180/2024, con espressa rinuncia ad ogni forma di costituzione a parte civile nell'eventuale procedimento penale instauratosi nei confronti del IG. Parte_1
- entrambe le parti si impegnano a provvedere nel sostenimento nella misura del 50% cadauno di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive del figlio minore, purché' preventivamente concordate tra gli stessi;
- Con integrale compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, e Parte_2 [...]
hanno adìto l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni Parte_1 previste nell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in data 30 agosto 2021.
Infatti, le mutate condizioni della figlia divenuta economicamente indipendente Per_3
avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato, con inquadramento da addetta alla cassa, presso la “Gruppo Argenti Srl”, e le difficoltà economiche del padre che hanno reso necessaria la vendita dell'abitazione familiare, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nel decreto di omologa.
Le parti, quindi, hanno previsto che versi in un'unica soluzione, ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di
3 Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) come liquidazione dei diritti di mantenimento del figlio minore nato il [...]) e con conseguente remissione della querela Per_1
sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 c.c. da Parte_2 nei confronti di Parte_1
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA gli accordi di modifica intervenuti con riferimento alle condizioni relative al mantenimento del figlio minore, nonché alla collocazione e affidamento dello stesso, prendendo atto delle restanti, e DISPONE che le condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Civile di Avezzano (RGE 24/2021) con provvedimento del 30.08.2021, vengano modificate come segue:
“- il figlio minore continuerà a vivere con la madre presso l'immobile che dalla stessa Pt_2 sarà individuato all'interno del circondario del Comune o comunque nel raggio chilometrico non superiore a km 30 ove è oggi sita la casa coniugale oggi oggetto di promessa di vendita, con espressa facoltà del padre di mantenere un rapporto costante e con facoltà di pernotto presso la casa paterna secondo le esigenze e volontà del minore;
- attesa l'indipendenza di il IG. si obbliga a versare previa Per_3 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento del figlio oggi non ancora autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di Euro 8.000,00
(ottomilaeuro/00). Nello specifico la somma di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) verrà
4 corrisposta tramite il consenso del IG. a consentire la ripartizione della somma Parte_1 residua dalla vendita della casa coniugale in comproprietà tramite il versamento della somma maggiorata di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) rispetto al 50% dell'importo totale in favore della moglie (diconsi Euro 60.750,00 in favore della IG.ra ed Euro 44.750,00 Parte_2 in favore del IG. in favore della IG.ra Le parti riconoscono che Parte_1 Pt_2
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- con il versamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomilaueuro/00) anzidetta la IG.ra Pt_2 entro giorni dieci dalla ricezione della somma, provvederà alla remissione della querela sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 cp nei confronti del IG. Parte_1 originante il procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano Proc. 180/2024, con espressa rinuncia ad ogni forma di costituzione a parte civile nell'eventuale procedimento penale instauratosi nei confronti del IG. Parte_1
- entrambe le parti si impegnano a provvedere nel sostenimento nella misura del 50% cadauno di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive del figlio minore, purché' preventivamente concordate tra gli stessi”.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 788/2024 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.05.1978, e residente in [...], Contrada San Martinico n. 1, e Parte_2
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente in
[...] C.F._2
Civita di Oricola (AQ), via Collefiorito n. 22, entrambi assistiti congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Domenico Salzetta e dall'avv. Simone Salzetta, con studio professionale in Roma, Viale Angelico 92, giusta procura in calce al ricorso congiunto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti, con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, chiedono congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo sottoscritto a seguito di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 d.l. 132/2014, conv. in l.
162/2014, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
1 Civile di Avezzano con provvedimento del 30/08/2021 (reg. negoziazioni assistite n.
24/2021), nel quale è stato disposto quanto segue:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• La IG.ra continuerà a vivere all'interno della casa coniugale (abbandonata Parte_2 dal marito in data 15.10.2020) unitamente al figlio minore Per_1
• Il IG. potrà prendere con se' il figlio ogni qual volta Parte_1 Persona_2 sarà possibile, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, previo accordo da prendere con la madre;
• il sig. continuerà a versare (come da accordi presi in sede di separazione) Parte_1 entro il 5 di ogni mese alla sig.ra la somma complessiva di Euro 400,00 Parte_2
(quattrocentoeuro/00) – Euro 200/00 ciascuno – per il mantenimento di entrambi i figli non ancora autosufficienti, importo che verrà rivalutato annualmente, sulla base degli indici Istat, nonché' il 50% di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive dei figli;
• l'immobile familiare sito in Civita di Oricola (AQ), Via Collefiorito snc, identificato al catasto al foglio 6 part. 853 sub. 5 e 6, ex casa coniugale ed in comproprietà dei coniugi, continuerà ad essere assegnato alla sig.ra come da accordi presi in sede di separazione, ove la medesima Pt_2 continuerà a risiedere, unitamente al figlio minore sino al raggiungimento Persona_2 dell'indipendenza economica di entrambi i figli e dell'uscita degli stessi dalla casa coniugale;
• entrambi i coniugi, autosufficienti, provvederanno al proprio mantenimento;
• Le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verranno pagate per intero dal marito sig. sino ad estinzione”. (All.2) Parte_1
Chiedono, quindi, di ottenere la seguente modifica delle precedenti condizioni:
“- il figlio minore continuerà a vivere con la madre presso l'immobile che dalla stessa Pt_2 sarà individuato all'interno del circondario del Comune o comunque nel raggio chilometrico non superiore a km 30 ove è oggi sita la casa coniugale oggi oggetto di promessa di vendita, con espressa facoltà del padre di mantenere un rapporto costante e con facoltà di pernotto presso la casa paterna secondo le esigenze e volontà del minore;
- attesa l'indipendenza di il IG. si obbliga a versare previa Per_3 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento del figlio oggi non ancora autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di Euro 8.000,00
(ottomilaeuro/00). Nello specifico la somma di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) verrà
2 corrisposta tramite il consenso del IG. a consentire la ripartizione della somma Parte_1 residua dalla vendita della casa coniugale in comproprietà tramite il versamento della somma maggiorata di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) rispetto al 50% dell'importo totale in favore della moglie (diconsi Euro 60.750,00 in favore della IG.ra ed Euro 44.750,00 Parte_2 in favore del IG. in favore della IG.ra Le parti riconoscono che Parte_1 Pt_2
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- con il versamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomilaueuro/00) anzidetta la IG.ra Pt_2 entro giorni dieci dalla ricezione della somma, provvederà alla remissione della querela sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 cp nei confronti del IG. Parte_1 originante il procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano Proc. 180/2024, con espressa rinuncia ad ogni forma di costituzione a parte civile nell'eventuale procedimento penale instauratosi nei confronti del IG. Parte_1
- entrambe le parti si impegnano a provvedere nel sostenimento nella misura del 50% cadauno di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive del figlio minore, purché' preventivamente concordate tra gli stessi;
- Con integrale compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024, e Parte_2 [...]
hanno adìto l'intestato tribunale per ivi sentir modificare le condizioni Parte_1 previste nell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Avezzano in data 30 agosto 2021.
Infatti, le mutate condizioni della figlia divenuta economicamente indipendente Per_3
avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato, con inquadramento da addetta alla cassa, presso la “Gruppo Argenti Srl”, e le difficoltà economiche del padre che hanno reso necessaria la vendita dell'abitazione familiare, hanno determinato le parti a richiedere un adeguamento delle previsioni economiche stabilite nel decreto di omologa.
Le parti, quindi, hanno previsto che versi in un'unica soluzione, ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di
3 Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) come liquidazione dei diritti di mantenimento del figlio minore nato il [...]) e con conseguente remissione della querela Per_1
sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 c.c. da Parte_2 nei confronti di Parte_1
Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
2. Il Collegio, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, ritiene che nulla osti alla modifica concordata dalle parti e, dunque, ne recepisce integralmente le condizioni come sopra riportate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
OMOLOGA gli accordi di modifica intervenuti con riferimento alle condizioni relative al mantenimento del figlio minore, nonché alla collocazione e affidamento dello stesso, prendendo atto delle restanti, e DISPONE che le condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario Civile di Avezzano (RGE 24/2021) con provvedimento del 30.08.2021, vengano modificate come segue:
“- il figlio minore continuerà a vivere con la madre presso l'immobile che dalla stessa Pt_2 sarà individuato all'interno del circondario del Comune o comunque nel raggio chilometrico non superiore a km 30 ove è oggi sita la casa coniugale oggi oggetto di promessa di vendita, con espressa facoltà del padre di mantenere un rapporto costante e con facoltà di pernotto presso la casa paterna secondo le esigenze e volontà del minore;
- attesa l'indipendenza di il IG. si obbliga a versare previa Per_3 Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti di mantenimento del figlio oggi non ancora autosufficiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, la somma complessiva di Euro 8.000,00
(ottomilaeuro/00). Nello specifico la somma di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) verrà
4 corrisposta tramite il consenso del IG. a consentire la ripartizione della somma Parte_1 residua dalla vendita della casa coniugale in comproprietà tramite il versamento della somma maggiorata di Euro 8.000,00 (ottomilaeuro/00) rispetto al 50% dell'importo totale in favore della moglie (diconsi Euro 60.750,00 in favore della IG.ra ed Euro 44.750,00 Parte_2 in favore del IG. in favore della IG.ra Le parti riconoscono che Parte_1 Pt_2
l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita naturale durante e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
- con il versamento della somma di Euro 8.000,00 (ottomilaueuro/00) anzidetta la IG.ra Pt_2 entro giorni dieci dalla ricezione della somma, provvederà alla remissione della querela sporta per mancata assistenza agli obblighi familiari ex art. 570 cp nei confronti del IG. Parte_1 originante il procedimento innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano Proc. 180/2024, con espressa rinuncia ad ogni forma di costituzione a parte civile nell'eventuale procedimento penale instauratosi nei confronti del IG. Parte_1
- entrambe le parti si impegnano a provvedere nel sostenimento nella misura del 50% cadauno di tutte le spese straordinarie, universitarie e sportive del figlio minore, purché' preventivamente concordate tra gli stessi”.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 29 novembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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