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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6681 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Raffaella Filoni Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1914/2021 r.g., posta in decisione dal 10 ottobre 2025 e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Panama n. 26, presso lo Studio dell'avv. M. Cristina Pieretti (c.f.
[...]
; pec ), che lo C.F._2 Email_1 giusta
Appellante e
c.f. rappresentata e difesa nel Controparte_1 C.F._3 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro De Luca (c.f.
ed elettivamente domiciliata ai fini del corrente giudizio C.F._4 atore con studio in Roma – Piazza San Pietro in Vincoli n. 10 (comunicazioni presso il seguente n. di fax: 06.4819484 oppure mediante PEC:
) Email_2
Appellato CONCLUSIONI:
per parte appellante : “ Voglia la Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- valutata la fondatezza dell'appello proposto dal dott. al Pt_1 solo fine della liquidazione delle spese legali, condannare controparte al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui non si ritenga cessata la materia del contendere, accogliere l'appello proposto dal dott. , Pt_1 richiamandosi integralmente le conclusioni, anche in via istruttoria, rassegnate alla pg. 28 dell'atto di appello, con condanna della controparte al pagamento delle spese dei due gradi.”
per parte appellata : “Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. In via principale, dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di appello, per intervenuto pagamento da parte dell'appellante della cartella esattoriale oggetto del giudizio di primo grado;
per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, condannare l'appellante, Dott.
, alla rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore della Sig.ra oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
3. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenga cessata la materia del contendere, si chiede l'accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, da intendersi ivi integralmente trascritte.”
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3178/2021, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 23.02.2021, notificata telematicamente in data 23.02.2021, a definizione del giudizio R.G. n. 34915/17
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§1- Va, preliminarmente, rilevato che, come sopra indicato, nelle rispettive conclusioni, concordemente, i procuratori delle parti hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuto pagamento da parte dell'appellante della cartella esattoriale oggetto del giudizio di primo grado, estinguendo il debito di nei confronti dell' Controparte_1 [...]
(cfr. ricevuta pagamento versata in atti il 05.12.2023), Controparte_2 permanendo, tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le rispettive domande di refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Già con atto di citazione nel giudizio di primo grado ha Controparte_1 convenuto in giudizio, l'ex coniuge, ivi chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare che il convenuto si era reso inadempiente, per fatto e colpa allo stesso attribuibile, all'obbligo assunto con decreto di omologa della separazione n.1101/2014 del 20.1.2014, rg. N. 47560/2013 Tribunale di Roma, così come indicato nel verbale di separazione consensuale sottoscritto dalle parti, in particolare relativamente alla rateizzazione e quindi pagamento del debito / CP_3
di cui alla cartella esattoriale n. 09720100348653030 di originarie 16.846,86 CP_4 ed alla data del 4.4.2017 per complessivi euro 24.102,98; con richiesta, per l'effetto, di condanna di al pagamento in favore dell'attrice, della Parte_1
pag. 2/11 complessiva somma di euro 24.102,98 oltre interessi e rivalutazione dal 4.4.2017, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (lucro cessante) da parte attrice in relazione al palese inadempimento contrattuale e quantificato in complessive euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione da quantificarsi dal 4 aprile 2014 e fino al soddisfo, nonchè la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite oltre iva e cap, nonché la condanna ex art. 96 cpc .
Con sentenza n. 3178/2021, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 23.02.2021, in parziale accoglimento della domanda proposta da CP_1
, previo accertamento dell'inadempimento di con
[...] Parte_1 riferimento alla citata obbligazione di pagamento della cartella esattoriale n. 09720100348653030 di cui al decreto di omologa n. 1101/2014 del Tribunale di Roma, il convenuto è stato condannato al pagamento di € 24.102,98, oltre interessi legali dal 17/5/2017 fino all'effettivo soddisfo ( con rigetto altresì delle domande risarcitorie da lucro cessante e da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzate da parte attrice ) e condanna di a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.110,00 di cui € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Giova osservare, per una compiuta ricostruzione dei fatti, che , come risulta indicato nella motivazione delle citata sentenza, qui oggetto di gravame, è documentalmente provato che, con decreto del Tribunale di Roma n. 1101/2014 del 20/01/2014, sono state omologate le condizioni di separazione consensuale tra le parti contenute nel verbale del 23/12/2013, ed in particolare ivi risulta indicato
“il sig. si impegna a tenere indenne la moglie da qualsiasi pretesa creditoria Pt_1 relativa a debiti che la moglie ha sottoscritto in suo nome e per suo conto” e che “altrettanto vale per il debito in essere con che si impegna comunque a rateizzare entro marzo CP_3
2014”.
Osserva il giudice di prime cure al riguardo che “è pacifico che la e il CP_1
abbiano concluso, in sede di separazione, un patto di manleva e dunque un Pt_1 contratto atipico individuato dalla giurisprudenza, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo a un altro soggetto che garantisce il creditore, con obbligo del garante di tenerne indenne il manlevato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 30/05/2013, n.13613).
In sostanza con la stipula di tale contratto, si era impegnato a tenere Parte_1 indenne la moglie dalla pretesa creditoria relativa alla suddetta cartella esattoriale n. 09720100348653030, e dunque ad accollarsene il pagamento, tramite una rateizzazione da ottenere entro la data del 31/03/2014. “
E' altresì documentalmente provato che, con lettera di del 27/5/2014, è CP_4 stata accolta l'istanza di rateizzazione presentata da in 60 rate Controparte_1 della cartella esattoriale n. 09720100348653030 di € 16.846,86; l'estratto di ruolo attestava l'ammontare del debito di per complessivi € 23.953,18 alla data CP_4 del 19/1/2017; la ricevuta di consegna dell'istanza di rottamazione della cartella pag. 3/11 del 4/4/2017 attesta l'ammontare complessivo del debito con per € CP_4
24.102,98.
Venendo ai fatti in effettiva contestazione, emerge dalla sentenza appellata che “ il convenuto non ha contestato il proprio inadempimento - che ha anche ammesso in sede di interrogatorio ove ha dichiarato: “è vero che non ho mai corrisposto alcunché a ripianamento del debito esistente” (cfr. verbale d'udienza del 3/7/2019) - ma ha sostenuto di non aver pagato perché la gli avrebbe reso impossibile l'adempimento CP_1 dapprima con comportamenti dilatori e poi chiedendo una rateizzazione di soli 60 mesi invece che quella concordata a 120 mesi. “
Ora, il giudice di prime cure, per un verso, ha ritenuto che parte convenuta, qui appellante, abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare Parte_1
l'assenza di colpa, per il mancato ottenimento della rateizzazione entro il termine concordato del 31/03/2014, posto che l'istanza di rateizzazione presentata dalla
[...] si colloca nel maggio 2014, sulla base delle comunicazioni scambiate tra CP_1 da cui risultava che aveva invitato e diffidato sua Parte_1 moglie, diverse volte, prima dello scadere del suddetto termine, affinché si rendesse disponibile in tal senso (all. nn. 10, 11, 12, 13 al fascicolo parte convenuta), mentre qui parte appellata, invero, solo in data 09/05/2014 (quindi Controparte_1 dopo la scadenza del termine concordato), si recò insieme al marito presso CP_4 per chiedere informazioni sull'istanza di rateizzazione della cartella (cfr fascicolo parte convenuta e 8 al fascicolo di parte attrice); nel contempo, tuttavia non ha ritenuto dimostrato, che vi fosse accordo sulla rateizzazione in 120 mesi come sostiene il ma solo che quest'ultimo pretendeva dalla moglie una tale modalità di Pt_1 dilazione e che la asseriva, invece, che vi fosse un accordo per una rateazione in CP_1
60 mesi (cfr. all. 6 al fascicolo parte convenuta) anche se, dopo essere andati alla CP_3
l'attrice aveva acconsentito - evidentemente dietro l'insistenza del marito - a richiedere il modello ISEE necessario per la domanda di rateizzazione in 120 mesi (cfr. all. 14 al fascicolo di parte convenuta) salvo poi richiedere e ottenere, verosimilmente a seguito di un ulteriore litigio con il medesimo (cfr. all. 9 al fascicolo di parte attrice), in data 27/05/2014, la rateizzazione in 60 mesi (v. all. 2 fascicolo di parte attrice). “
Risulta ancora, sul punto, dalla motivazione della sentenza appellata che nulla prevedeva il verbale di separazione in merito al numero di rate che dovesse essere richiesto per soddisfare il debito nei confronti di , di tal ché non può CP_4 ritenersi che la fosse tenuta a domandare una dilazione per un periodo di ben CP_1
120 mesi.
Né poteva ritenersi che l'obbligo di cooperazione richiesto all'attrice per agevolare l'adempimento del patto di manleva da parte del , potesse spingersi fino a dover Pt_1 domandare una rateizzazione della durata di ben dieci anni (120 rate mensili).
Risulta sul punto “Appare infatti evidente che proporre una istanza comportante il perdurare del debito nei confronti dell'ER per un periodo così lungo, andasse ben al di là di un apprezzabile sacrificio anche considerando che si trattava, comunque, di un debito che faceva pacificamente capo al , anche se era formalmente a carico della Pt_1 CP_1
pag. 4/11 Sulla base di tali elementi il mancato pagamento della cartella esattoriale da parte di successivamente alla rateizzazione in 60 mesi, ottenuta Parte_1 dall'attrice, non è stato ritenuto in alcun modo giustificato.
Né è stata ritenuta configurabile un'impossibilità sopravvenuta della prestazione : “ Giova infatti rammentare che, secondo la Suprema Corte, l'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere, e cioè con una qualsiasi causa che renda più oneroso l'adempimento, ma consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che, alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit, può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (Cass. 16/3/1987 n. 2691; Cass. 17/6/1980 n. 3844; Cass. 15/7/1968 n. 2555; nello stesso senso Cass. 30/4/2012 n. 6594).
E' stata quindi accolta la domanda avanzata dall'attrice, relativa alla rifusione di quanto dovuto in forza della citata cartella: “Va infatti rilevato che proprio perché il patto di manleva assolve la funzione di trasferire le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo a un altro soggetto e quindi, in definitiva, serve a sterilizzare gli effetti di una eventuale condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto, ben può ammettersi che il mallevadore sia condannato a corrispondere al garantito quanto quest'ultimo deve al terzo”.
Per l'effetto, in assenza di prova del maggior danno, è stato Parte_1 condannato al pagamento della cartella esattoriale n. 0 nella misura di € 24.102,98 oltre interessi legali dalla data della domanda (notifica della citazione in data 17/5/2017) e fino al soddisfo, senza rivalutazione.
E' stata invece rigettata la domanda della qui parte appellata, di CP_1 risarcimento da lucro cessante formulata “in relazione al palese inadempimento contrattuale e quantificato in complessivi € 20.000,00…”, sul rilievo che, nonostante l'allegazione di danni subiti e subendi, parte attrice non abbia in realtà fornito alcun dato concreto e specifico atto a dimostrare l'effettività né dell'uno né degli altri, nonché la domanda ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. , non risultando provato che abbia agito con mala fede (dolo) o colpa grave (cioè consistente nella Pt_1 consapevolezza, o nell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio), né è stata fornita dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
§2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1 deducendo, quali motivi di appello l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui:
- è stato ritenuto che il mallevadore potesse essere condannato a corrispondere al garantito quanto quest'ultimo deve al terzo, mentre, con il patto di manleva, il dott. si è obbligato a tenere indenne dalle pretese creditorie del terzo la Pt_1 [...]
5/11 CP_5 attraverso l'impegno a rateizzare la cartella esattoriale, e non si è invece CP_1 affatto obbligato a versare direttamente alla ex coniuge l'importo indicato nella cartella;
l'impegno assunto dall'appellante consiste nel “tenere indenne” l'appellata dalla pretesa creditoria erariale, non nel pagare alla stessa l'ammontare della cartella, così che un eventuale inadempimento del all'impegno assunto – ove Pt_1 configurabile - potrebbe dunque condurre ad una condanna dell'appellante a corrispondere al terzo creditore quanto dovuto, oppure al risarcimento degli esborsi sostenuti (e documentati) dalla per aver dovuto far fronte direttamente al pagamento, in CP_1 conseguenza della condotta omissiva dell'ex coniuge;
le finalità dell'accordo, non erano quelli di far incassare alla sig.ra 24 mila euro, ma miravano a CP_1 concordare una modalità estintiv con l' Controparte_2 compatibile con le possibilità economiche dell'appellante;
- non è stata dichiarata l'estinzione dell'obbligazione per novazione, sul rilievo che la signora con la richiesta di adesione alla rottamazione presentata il CP_1
04.04.2017, ha sostituito la precedente obbligazione con un'altra, di diverso contenuto, con effetto novativo;
-è stato ritenuto non provato l'accordo circa la rateizzazione della cartella esattoriale in 120 rate, nonostante risultasse un comportamento posto in essere dalle parti, concludente in tal senso, e lo stesso Tribunale non abbia ammesso la prova testimoniale di teste decisivo perché presente, proprio su Testimone_1 tale circostanza;
-non è stato ritenuto un dovere di cooperazione più pregnante, al fine di non aggravare la prestazione posta a carico del mallevadore;
- non è stata considerata da un lato, la buona fede del dott. e non è stato Pt_1 tenuto conto della mala fede della signora con conseguente abuso del CP_1 diritto da parte di quest'ultima, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore;
-non si è tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al numero di rate (120) e della situazione debitoria del dott. e del dovere della Pt_1 [...] di collaborare per rendere possibile l'adempimento dell'obbligazione; CP_1
-non è stata ritenuta configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
-pur essendo stata solo parzialmente accolta la domanda della , CP_1 rilevando l'assenza di colpa del dott. nel contempo è stata disposta la Pt_1 condanna di alla refusione delle spese di lite. Parte_1
§3 Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha eccepito, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.. e nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Con provvedimento assunto in data 29 settembre 2021 la Corte ha respinto l'istanza inibitoria e ha rinviato per precisazione delle conclusioni al 25.2.2024 , poi pag. 6/11 rinviata all'udienza dell'11 settembre 2025. Nelle note scritte di trattazione della predetta udienza, concordemente i Difensori hanno dato atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuto pagamento della citata cartella esattoriale da parte di rassegnando le rispettive Parte_1 conclusioni, e chiedendo valutarsi, al solo fine della liquidazione delle spese legali, la soccombenza virtuale, e la Corte con ordinanza del 9.10.2025 ha riservato la causa in decisione, senza assegnazione dei termini ex art 352 cpc.
§4 Preliminarmente deve osservarsi che è documentalmente provato ed è stato concordemente dato atto che previo accordo tra le parti e Controparte_1 con l'impegno di al tempestivo pagamento del dovuto, ha Parte_1 aderito alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all' ovvero della cartella n. Controparte_6
09720100348653030000, il cui pagamento è oggetto del contendere nel presente giudizio: l'originario debito di € 16.852,02, maggiorato di interessi di mora (€ 7.214,41) e oneri di riscossione (2.171,84) per un totale dovuto, alla data del 21.07.2023, di € 26.238,27 è stato ridotto per la definizione agevolata, a € 10.918,04; in data 10.10.2023 il dott. ha eseguito il pagamento di € Pt_1
10.918,04, estinguendo il debito di nei confronti dell' Controparte_1 [...]
(cfr. ricevuta pagamento versata in atti il 05.12.2023), Controparte_2 oggetto della cartella esattoriale n. 09720100348653030000.
E' cessata, quindi, la materia del contendere e il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma.
§5 Ciò posto, l'appello proposto da ai fini della valutazione Parte_1 della soccombenza virtuale non è fondato.
Preliminarmente deve osservarsi che le doglianze, così come formulate nell'atto di appello, rispetto alla sentenza appellata, non appaiono connotate da profili di inammissibilità ex art 348 bis cpc.
Deve nel contempo osservarsi che si coglie la sostanziale censura, di parte appellante consistente nel non aver considerato raggiunta la Parte_1 prova dell'intervenuto accordo di rateizzazione in 120 rate e l'impossibilità sopravvenuta non imputabile al Il principio della "ragione più liquida" Pt_1 postula che essa, pur essendo log subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio e le diverse ragioni si caratterizzano per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitori reciprocamente sovrapponibili.
Ebbene con il primo motivo parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui è stato ritenuto che il mallevadore potesse essere condannato a corrispondere al garantito quanto quest'ultimo deve al terzo.
pag. 7/11 Deve osservarsi che è documentalmente provato che il non si sia obbligato Pt_1
a pagare direttamente alla la somma oggetto della cartella esattoriale, CP_1 come sopra indicato.
Tuttavia è provato che l'obbligo assunto dal consistesse nel tenere indenne Pt_1 la moglie da qualsiasi pretesa creditoria relativa a debiti che la moglie ha sottoscritto in suo nome e per suo conto” e che “altrettanto vale per il debito in essere con che si impegna CP_3 comunque a rateizzare entro marzo 2014”.
Inoltre l'inadempimento dell'obbligo di manleva così assunto è stato ammesso dallo stesso in sede di interrogatorio (cfr. pag. 5 ultimo capoverso – sentenza 1^ Pt_1 grado), ed è provato che sia stata emessa la citata cartella esattoriale nei confronti di senza che fosse intervenuto un pagamento dal parte del Controparte_1
Pt_1
Per l'effetto è stato, previamente, accertato che tale obbligo sia stato violato da parte del e per l'effetto quest'ultimo è stato condannato al risarcimento dei Pt_1 danni, su corrispondente all'importo indicato nella predetta CP_1 cartella esattoriale che è stata emessa per il mancato pagamento.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non è stata dichiarata l'estinzione per novazione, a seguito della rottamazione della citata cartella esattoriale.
Ebbene, non risulta che tale deduzione sia stata oggetto del giudizio di prime cure, né l'istanza di rottamazione successiva al mancato pagamento, costituisce novazione della precedente obbligazione agli effettivi estintivi della manleva tra le parti.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato il punto della sentenza appellata, nella parte in cui non è stato ritenuto provato l'accordo circa la rateizzazione della cartella esattoriale in 120 rate, nonostante risultasse un comportamento posto in essere dalle parti, concludente in tal senso, e lo stesso Tribunale non abbia ammesso la prova testimoniale di teste Testimone_1 decisivo perché presente, proprio su tale circostanza.
Si osserva che è incontestato e documentale che, al momento della formazione dell'obbligazione, le parti non abbiano stabilito, espressamente, che la rateizzazione dovesse pagarsi in 120 rate, tuttavia , come osservato correttamente nella sentenza di primo grado qui appellata, le e-mail allegate in atti denotano come Parte_1 insistesse nella richiesta di rateizzazione in 120 rate e la non
[...] CP_1 ccordo a rateizzare il pagamento in tale arco temporale, vato che la abbia presentato in data 27 maggio 2014 istanza di rateizzazione CP_1 in 60 rate dopo tali discussioni tra le parti.
La ricostruzione del giudice di primo grado, contenuta nella sentenza appellata sul punto, appare corretta e condivisibile, perché incentrata sulle risultanze, già, documentali.
pag. 8/11 Ebbene, anche le richieste istruttorie nuovamente sollecitate nel presente giudizio, appaiono dunque, inammissibili, oltre che, di fatto, prive di fondamento, atteso che gli elementi istruttori valutati dal giudice di primo grado risultano, già su base documentale, essere completi ed esaustivi.
Parimenti appaiono infondati il quarto e il quinto motivo di appello.
Con tali motivi di appello parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui non è stato ritenuto un dovere di cooperazione più pregnante, da parte della al fine di non aggravare la prestazione posta a carico del mallevadore, CP_1
e nella parte in cui non è stata considerata da un lato, la buona fede di e Pt_1 non è stato tenuto conto della mala fede della con conseguente abuso CP_1 del diritto da parte di quest'ultima, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore.
Ebbene, appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui, è stato ritenuto assolto l'obbligo di cooperazione da parte della che deve essere valutato e rapportato al CP_1 contenuto dell'obbligo di manleva.
Come sopra indicato l'accordo di manleva, stabiliva una richiesta di rateizzazione da presentare entro marzo 2014, ma non indicava l'arco temporale di rateizzazione;
è documentato dalle e-mail che tra i due ex coniugi siano nate discussioni sui tempi della rateizzazione e insisteva per una rateizzazione a 120 mesi, Parte_1 che non trovava adesione nella che, al termine di queste discussioni, CP_1 presentava una rateizzazione a 60 mesi.
Correttamente nella sentenza appellata viene indicato che “Ebbene non può ritenersi che l'obbligo di cooperazione richiesto all'attrice per agevolare l'adempimento del patto di manleva da parte del , potesse spingersi fino a dover domandare una rateizzazione Pt_1 della durata di ben dieci anni (120 rate mensili). Appare infatti evidente che proporre una istanza comportante il perdurare del debito nei confronti dell'ER per un periodo così lungo, andasse ben al di là di un apprezzabile sacrificio anche considerando che si trattava, comunque, di un debito che faceva pacificamente capo al , anche se era formalmente Pt_1
a carico della ” CP_1
Assume valore centrale il fatto che in assenza di prova dell'accordo di rateizzazione a 120 mesi, una rateizzazione di fatto a dieci anni avrebbe comportato in capo alla una posizione debitoria verso l'ER , anche se assistita dalla manleva CP_1 di Parte_1
Parimenti appaiono infondati il sesto e settimo motivo di appello.
Con tali motivi parte appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui non si è tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine al numero di rate (120) e della situazione debitoria di e del dovere della Parte_1 [...] di collaborare per rendere ento dell'obbligazion CP_1 nella parte in cui non è stata ritenuta configurabile l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. pag. 9/11 Ora deve richiamarsi quanto già indicato nell'esame dei precedenti motivi di appello, circa l'insussistenza della prova di un accordo tra le parti in ordine ad una rateizzazione con 120 rate e circa il contenuto dell'obbligo di cooperazione della
CP_1
Né può ritenersi provata una impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al il quale ha dedotto che la gli avrebbe reso impossibile Pt_1 CP_1
l'a nto: nel caso di specie, dev he il Tribunale di Roma, con motivazione puntuale in merito a tutti gli aspetti oggetto di contestazione, ha correttamente ed autonomamente sottoposto a vaglio critico il quadro probatorio emerso pervenendo poi, in modo condivisibile, alla conclusione della insussistenza di una impossibilità sopravvenuta non imputabile a non solo Parte_1 indicando il principio in base al quale non può configurarsi una impossibilità sopravvenuta con riferimento all'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, ma altresì, ritenendo condivisibilmente che sulla base delle risultanze istruttorie predette non sia configurabile la sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisca definitivamente l'adempimento.
In definitiva, le valutazioni e conclusioni espresse nella sentenza impugnata appaiono assistite da congrue e logiche argomentazioni in ordine a tutti gli aspetti oggetto di contestazione in questa sede.
Va poi disattesa, sulla base di tale complessiva ricostruzione dei fatti, la doglianza in ordine alla condanna alla refusione delle spese di lite nel giudizio di primo grado sul rilievo del parziale accoglimento delle domande di parte attrice, qui appellata, dovendosi osservare che, seppur in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice possa, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, tuttavia occorre valutare il principio della soccombenza con riguardo all'esito globale del processo.
L'appello pertanto, nella predetta valutazione della virtuale fondatezza ai fini della regolazione delle spese, non appare fondato.
§6- Le spese del grado seguono, quindi, la soccombenza e, fatta applicazione dei medesimi principi, valutato lo svolgimento del giudizio di appello e l'esito complessivo, devono essere compensate nella misura del 50% tra le parti, per cui, vanno poste a carico della parte appellante e vanno liquidate in favore della parte appellata costituita come da dispositivo, e in ragione della complessità dell'opera prestata, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
pag. 10/11 1) Dichiara cessata la materia del contendere
2) pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e, previa compensazione nella misura del 50%, le liquida in € 992,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% , in favore della parte appellata costituita.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
Il Consigliere rel. Dott.ssa Raffaella Filoni
La presidente Dr.ssa Marianna D'Avino
pag. 11/11