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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parma, strada Garibaldi n.1, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alberto De Dominicis, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti ricorrente
E
elettivamente domiciliato in Parma, Strada agli Ospizi Civili n. 2/B, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Berni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Tiranti, giusta delega agli atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concordemente insistevano per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/1/2025, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Parma il 26/02/1984 con , dalla cui unione era nato in data [...] il figlio , ormai Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente. A sostegno del ricorso, la allegava che il Tribunale di Reggio Emilia, in data 27/3/2007, Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo le condizioni concordate dagli stessi. Decorso il termine di legge, poiché le parti non intendevano riconciliarsi, veniva depositato un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di
Reggio Emilia. Il procedimento, iscritto al n. 5399/07 R.G., subiva tuttavia un'anomalia processuale. Infatti, siccome le parti, all'epoca dei fatti, risultavano essere entrambe residenti a
Parma, con ordinanza collegiale del 5/12/2007, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del
16/01/2008, invitando le parti a produrre documentazione comprovante che almeno uno dei coniugi avesse il domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, tale da giustificare la competenza territoriale del Giudice adito.
Tuttavia la Cancelleria, ritenendo erroneamente che il provvedimento ricevuto fosse una sentenza di divorzio, anziché un'ordinanza per integrazione documentale, lo inviava all'Ufficiale dello Stato
Civile di Parma per la sua trascrizione e archiviava il procedimento in essere come concluso. Anche
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parma non si avvedeva dell'errore e provvedeva a registrare il cambio di stato dei due divorziandi, i quali, a quel punto, ritenevano senza colpa di essere divorziati.
Assumeva la ricorrente che dal 2007 i coniugi aveva vissuto separatamente, confidando incolpevolmente nello scioglimento del matrimonio in essere, e non si erano mai riconciliati, tant'è che il marito aveva intrapreso ormai da molti anni una nuova stabile relazione. Solo dopo molti anni, ella si era accorta che vi era stata una modifica di stato, senza tuttavia una idonea pronuncia del Giudice. Infatti, nei primi mesi del 2024, avendo la necessità di richiedere una copia della sentenza di divorzio, aveva scoperto che l'Ufficiale dello Stato Civile di Parma aveva trascritto una sentenza di divorzio in realtà inesistente. Pertanto, volendo regolarizzare una situazione di fatto già in essere dal 2007, aveva deciso di adire nuovamente il Tribunale per chiedere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la allegava che i coniugi Pt_1
erano entrambi economicamente autosufficienti, sicché nessuna pretesa economica poteva essere avanzata.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, , il quale confermava le Controparte_1
circostanze esposte dalla ricorrente e si associava alla richiesta dalla stessa formulata di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. *****
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 27/03/2007.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il vano esperimento del tentativo di conciliazione delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Il carattere necessario della presente pronuncia sul vincolo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parma in data 26/02/1984 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Parma al n. 49, parte 2, S. A anno 1984);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE composto dai seguenti Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2025 vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Parma, strada Garibaldi n.1, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alberto De Dominicis, che la rappresenta e difende, giusta delega agli atti ricorrente
E
elettivamente domiciliato in Parma, Strada agli Ospizi Civili n. 2/B, Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Luca Berni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Maria Tiranti, giusta delega agli atti resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Parma avente per oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/2025 le parti concordemente insistevano per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2/1/2025, adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto in Parma il 26/02/1984 con , dalla cui unione era nato in data [...] il figlio , ormai Controparte_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente indipendente. A sostegno del ricorso, la allegava che il Tribunale di Reggio Emilia, in data 27/3/2007, Pt_1
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, recependo le condizioni concordate dagli stessi. Decorso il termine di legge, poiché le parti non intendevano riconciliarsi, veniva depositato un ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di
Reggio Emilia. Il procedimento, iscritto al n. 5399/07 R.G., subiva tuttavia un'anomalia processuale. Infatti, siccome le parti, all'epoca dei fatti, risultavano essere entrambe residenti a
Parma, con ordinanza collegiale del 5/12/2007, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del
16/01/2008, invitando le parti a produrre documentazione comprovante che almeno uno dei coniugi avesse il domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, tale da giustificare la competenza territoriale del Giudice adito.
Tuttavia la Cancelleria, ritenendo erroneamente che il provvedimento ricevuto fosse una sentenza di divorzio, anziché un'ordinanza per integrazione documentale, lo inviava all'Ufficiale dello Stato
Civile di Parma per la sua trascrizione e archiviava il procedimento in essere come concluso. Anche
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Parma non si avvedeva dell'errore e provvedeva a registrare il cambio di stato dei due divorziandi, i quali, a quel punto, ritenevano senza colpa di essere divorziati.
Assumeva la ricorrente che dal 2007 i coniugi aveva vissuto separatamente, confidando incolpevolmente nello scioglimento del matrimonio in essere, e non si erano mai riconciliati, tant'è che il marito aveva intrapreso ormai da molti anni una nuova stabile relazione. Solo dopo molti anni, ella si era accorta che vi era stata una modifica di stato, senza tuttavia una idonea pronuncia del Giudice. Infatti, nei primi mesi del 2024, avendo la necessità di richiedere una copia della sentenza di divorzio, aveva scoperto che l'Ufficiale dello Stato Civile di Parma aveva trascritto una sentenza di divorzio in realtà inesistente. Pertanto, volendo regolarizzare una situazione di fatto già in essere dal 2007, aveva deciso di adire nuovamente il Tribunale per chiedere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la allegava che i coniugi Pt_1
erano entrambi economicamente autosufficienti, sicché nessuna pretesa economica poteva essere avanzata.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, , il quale confermava le Controparte_1
circostanze esposte dalla ricorrente e si associava alla richiesta dalla stessa formulata di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e veniva esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione orale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. *****
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. n. 55/2015, per farsi luogo alla pronuncia di divorzio, posto che sono decorsi oltre sei mesi dal giorno in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, omologata con decreto del 27/03/2007.
Il Tribunale deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: infatti, il tempo ormai trascorso dalla separazione e il vano esperimento del tentativo di conciliazione delle parti denotano l'irreversibile crisi del vincolo coniugale e il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nulla osta, pertanto, alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Il carattere necessario della presente pronuncia sul vincolo giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Parma in data 26/02/1984 dai coniugi e (atto trascritto nel registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1
Matrimonio del Comune di Parma al n. 49, parte 2, S. A anno 1984);
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)