Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2024, n. 33352
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Sentenza 19 dicembre 2024

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L'assegno ad personam previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto interministeriale del 18 aprile 2002 in favore del personale delle Forze Armate transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, ex art. 930 del d.lgs. n. 66 del 2010, durante il periodo di vigenza del c.d. blocco stipendiale stabilito dell'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, va determinato senza tenere conto dei miglioramenti economici dei quali tale personale avrebbe beneficiato, al momento del transito, in assenza del predetto blocco stipendiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2024, n. 33352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33352
    Data del deposito : 19 dicembre 2024

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