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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 04/08/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 12 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. TENTINDO FRANCESCO VIA Parte_1 P.IVA_1
MARSALA, 19 60100 ANCONA C/O AVV. A. BORGOGNONI
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
E con l'Avv. PAZZI C.F._2 Controparte_3 C.F._3
LUDOVICO C/O AVV. A. SANTUCCI VIA MATTEOTTI 54 ANCONA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 397/2022 del 25/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 poi fallita, ha richiesto contro le appellate un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di Parte_1
demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà delle stesse per euro 29.008,56, oltre accessori.
Le ingiunte hanno opposto il decreto ed il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, CP_1 Parte_2 Controparte_3
pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2016, respingendo le domande proposte dal
Parte_1
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 Parte_2
;
[...] Controparte_3
3) condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre Controparte_3
rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico del Parte_1
Ha proposto tempestivo appello il fallimento;
si sono costituite le appellate resistendo.
Con unico, articolato motivo, il fallimento lamenta che il primo giudice ha fondato la sua motivazione, ritenendo di compensare il credito dell'impresa con la penale dalla stessa dovuta per il ritardo nella conclusione dei lavori, omettendo di ammettere le prove testimoniali con le quali la Parte_1
avrebbe inteso dimostrare che il ritardo (sette mesi) era dipeso dalla richiesta delle committenti di procurarsi direttamente il materiale edile necessario alla esecuzione dei lavori.
In verità le prove per testi articolate a tale scopo dall'appellante, non sono ammissibili, come esattamente deciso dal primo giudice.
Infatti, in disparte la genericità della capitolazione, non essendo specificato quale in concreto sarebbe la portata ed entità e importanza delle prestazioni aggiuntive asseritamente richieste dalle committenti, se cioè tali da comportare "notevoli modificazioni della natura dell'opera", nonché la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo, è dirimente considerare che, al capitolo 6) è chiesto di confermare “Vero che, per reperire i materiali di cui sopra, e consegnarli alla impiegavano oltre due mesi?” Pt_1
Ora, considerando che il ritardo totale è di sette mesi (incontestati termine finale e data di completamento), e che all'art.9 del contratto è prevista una penale pari all'1x1000 dell'importo stabilito
(euro 335.600,00) per ogni giorno di ritardo, quindi 335,600, anche considerando (in ipotesi di esito favorevole della prova richiesta) solo cinque mesi di ritardo (150 giorni) si avrebbe una penale di
50.340,00, comunque superiore al massimo del 10% del corrispettivo pari ad euro 33.560: e limitando a tale ultimo importo la penale da compensare, viene azzerato il credito dell'impresa.
Rimane quindi assorbito ogni altro argomento e segnatamente:
pagina 2 di 3 la prova del corrispettivo, che se pure fosse raggiunta verrebbe sterilizzata dalla compensazione, la inconsistenza dei difetti dell'opera, che determina un credito verso il fallimento da far valere in sede concorsuale, la regolarità contributiva, che solo legittimerebbe il pagamento laddove fosse dovuto (ma non lo è per quanto appena scritto).
In definitiva l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
E così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese a favore delle appellate, considerate unica parte, che liquida, per tre fasi, in euro 6.946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 12 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con l'Avv. TENTINDO FRANCESCO VIA Parte_1 P.IVA_1
MARSALA, 19 60100 ANCONA C/O AVV. A. BORGOGNONI
APPELLANTE
CONTRO
- Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
E con l'Avv. PAZZI C.F._2 Controparte_3 C.F._3
LUDOVICO C/O AVV. A. SANTUCCI VIA MATTEOTTI 54 ANCONA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n. 397/2022 del 25/05/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 poi fallita, ha richiesto contro le appellate un decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di Parte_1
demolizione e ricostruzione del fabbricato di proprietà delle stesse per euro 29.008,56, oltre accessori.
Le ingiunte hanno opposto il decreto ed il Tribunale ha così deciso:
1) accoglie l'opposizione proposta da e, CP_1 Parte_2 Controparte_3
pertanto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 483/2016, respingendo le domande proposte dal
Parte_1
2) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 Parte_2
;
[...] Controparte_3
3) condanna il a rifondere a Parte_1 Controparte_1 Parte_2
le spese di lite, che si liquidano in €.7.254,00 per compenso professionale, oltre Controparte_3
rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico del Parte_1
Ha proposto tempestivo appello il fallimento;
si sono costituite le appellate resistendo.
Con unico, articolato motivo, il fallimento lamenta che il primo giudice ha fondato la sua motivazione, ritenendo di compensare il credito dell'impresa con la penale dalla stessa dovuta per il ritardo nella conclusione dei lavori, omettendo di ammettere le prove testimoniali con le quali la Parte_1
avrebbe inteso dimostrare che il ritardo (sette mesi) era dipeso dalla richiesta delle committenti di procurarsi direttamente il materiale edile necessario alla esecuzione dei lavori.
In verità le prove per testi articolate a tale scopo dall'appellante, non sono ammissibili, come esattamente deciso dal primo giudice.
Infatti, in disparte la genericità della capitolazione, non essendo specificato quale in concreto sarebbe la portata ed entità e importanza delle prestazioni aggiuntive asseritamente richieste dalle committenti, se cioè tali da comportare "notevoli modificazioni della natura dell'opera", nonché la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale già in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo, è dirimente considerare che, al capitolo 6) è chiesto di confermare “Vero che, per reperire i materiali di cui sopra, e consegnarli alla impiegavano oltre due mesi?” Pt_1
Ora, considerando che il ritardo totale è di sette mesi (incontestati termine finale e data di completamento), e che all'art.9 del contratto è prevista una penale pari all'1x1000 dell'importo stabilito
(euro 335.600,00) per ogni giorno di ritardo, quindi 335,600, anche considerando (in ipotesi di esito favorevole della prova richiesta) solo cinque mesi di ritardo (150 giorni) si avrebbe una penale di
50.340,00, comunque superiore al massimo del 10% del corrispettivo pari ad euro 33.560: e limitando a tale ultimo importo la penale da compensare, viene azzerato il credito dell'impresa.
Rimane quindi assorbito ogni altro argomento e segnatamente:
pagina 2 di 3 la prova del corrispettivo, che se pure fosse raggiunta verrebbe sterilizzata dalla compensazione, la inconsistenza dei difetti dell'opera, che determina un credito verso il fallimento da far valere in sede concorsuale, la regolarità contributiva, che solo legittimerebbe il pagamento laddove fosse dovuto (ma non lo è per quanto appena scritto).
In definitiva l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Controparte_2
E così provvede: Controparte_3
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese a favore delle appellate, considerate unica parte, che liquida, per tre fasi, in euro 6.946,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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