TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Dell'Unto Marta Giudice
Dott.ssa Maglioni Carla Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 427/2025 V.G. promossa congiuntamente da nato a Bagno a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
Trento n. 17/A,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simone Benvenuti del Foro di Siena (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Poggibonsi (SI), viale Marconi n. 20;
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 05.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_1 Parte_2 esponevano: di aver contratto matrimonio civile in data 16.02.2013 in San Gimignano (SI), scegliendo il regime della comunione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. 1 anno 2013; che dall'unione è nata il [...] in [...] la IG (c.f. Persona_1
); che i coniugi hanno posto l'abitazione coniugale nell'immobile sito in Poggibonsi (SI), C.F._4 via Trento n. 17/A, bene personale di piena proprietà della sig.ra ; che il rapporto coniugale è Parte_2 andato man mano deteriorandosi nel corso degli ultimi mesi, e insanabili divergenze tra i coniugi hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che a novembre 2024, i coniugi hanno deciso di comune accordo di vivere separatamente,; che i coniugi sono economicamente indipendenti, non hanno beni immobili o mobili da dividere, e quanto ad eventuali altri rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti hanno provveduto o provvederanno in separata sede stragiudiziale.
In vista dell'udienza cartolare del 17.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e ascolto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, e fermo il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento fino a quando la IG non avrà raggiunto una propria autonomia economica o Per_1 patrimoniale.
2) La casa familiare posta in Poggibonsi (SI), via Trento n. 17/A, contraddistinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 73, particella 37, sub 34, categoria A/3, classe 5, vani 3,5, bene personale di piena proprietà della sig.ra con tutti i beni mobili di arredo, sarà assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_2 che ivi abiterà unitamente alla IG . Per_1
3) La IG minore è affidata ad entrambi i genitori in modo congiunto, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nei termini di cui al successivo art.
4. Di conseguenza la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo fra i genitori, i quali dovranno decidere di concerto le questioni di maggiore importanza relative alla educazione, formazione, istruzione e salute della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG. I genitori potranno invece esercitare anche separatamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni sottostanti. La domiciliazione e residenza della IG
sarà presso la residenza della madre. Per_1
4) I sig.ri e riconoscono come primario il diritto della IG di avere il più ampio e sereno Pt_1 Pt_2 rapporto con entrambe le figure genitoriali. I genitori concordano che la IG starà presso la madre per n. 5 giorni settimanali (di regola lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica) e con il padre per n. 2 giorni settimanali (di regola mercoledì e giovedì), con pernottamento. Nei giorni in cui starà presso la Per_1 madre, il padre potrà frequentarla per due pomeriggi, compatibilmente con le esigenze di vita della IG. In ogni caso rimane comunque ferma la facoltà dei genitori di concordare, di volta in volta, diverse modalità di frequentazione della IG in relazione alle rispettive esigenze lavorative ovvero in relazione alle necessità della minore che dovessero emergere. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, garantire all'altro la possibilità di contatti telefonici quotidiani con la IG.
5) Salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà i giorni del 24 e del 25 dicembre, nonché le altre Per_1 festività, con ciascun genitore in alternanza fra loro. Compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con la IG almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. Tali settimane dovranno essere concordate con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni. Entrambi i genitori dovranno essere sempre informati con anticipo relativamente al luogo in cui la bambina verrà a trovarsi per motivi di vacanza e, in generale, per ogni spostamento dal Comune di residenza. La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno e quelli relativi ad altri avvenimenti importanti nella vita della stessa con entrambi i genitori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IG, tenuto conto anche delle aspettative e dei desideri di quest'ultima. 6) I genitori si impegnano a non ostacolare e a facilitare la frequentazione di anche con i nonni Per_1 materni e paterni ed in generale con le rispettive famiglie di origine. Ciascun genitore prende atto e accetta che, per la cura e le esigenze della IG – inclusa quella di prelevarla dall'abitazione, di condurla a scuola e riprenderla, di accompagnarla a svolgere attività sportiva/ricreativa – l'altro genitore venga supportato dai rispettivi genitori, baby-sitter ovvero da persone di sua fiducia.
7) Il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della IG , Pt_1 Pt_2 Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, la somma annua di € 3.600,00, da versare in 12 rate mensili di euro 300,00 ciascuna, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a decorrere dal gennaio 2027. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
(IBAN: [...]). Salvo diverso accordo scritto tra le parti, gli assegni unici Pt_2 spetteranno in misura del 100% alla sig.ra Parte_2
8) Le spese straordinarie riguardanti la IG faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini della determinazione delle voci costituenti le spese straordinarie, e della necessità di preventivo accordo in relazione alle medesime, le parti concordano nel recepire il contenuto dell'art. 3 dell'Allegato B al Protocollo di Famiglia adottato il 27.07.2018 dal Tribunale di Siena di concerto con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, di cui si riportano a titolo esemplificativo le voci rilevanti: “1.
Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. … 2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori: Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.” Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo e-mail, Whatsapp, od altra modalità scritta idonea) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
9) In considerazione dell'esigenza preservare la serenità della IG minore, ciascun coniuge si impegna a presentare eventuali nuovi partner ad solo dopo averne dato comunicazione all'altro genitore. Per_1
10) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di conseguenza Parte_1 Parte_2 rinunciano reciprocamente a richieste di carattere economico per il rispettivo sostentamento.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 05.02.2025 ed ha espresso parere favorevole in data 05.03.2025.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati nell'intestazione Parte_1 Parte_2 della presente sentenza), che in data 16.02.2013 in San Gimignano (SI) hanno contratto matrimonio civile, scegliendo il regime della comunione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. 1 anno 2013, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Gimignano (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18.04.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Dell'Unto Marta Giudice
Dott.ssa Maglioni Carla Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 427/2025 V.G. promossa congiuntamente da nato a Bagno a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. C.F._1
e nata a [...] il [...], C.F. residente in [...] C.F._2
Trento n. 17/A,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simone Benvenuti del Foro di Siena (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Poggibonsi (SI), viale Marconi n. 20;
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: atti trasmessi in data 05.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e Parte_1 Parte_2 esponevano: di aver contratto matrimonio civile in data 16.02.2013 in San Gimignano (SI), scegliendo il regime della comunione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. 1 anno 2013; che dall'unione è nata il [...] in [...] la IG (c.f. Persona_1
); che i coniugi hanno posto l'abitazione coniugale nell'immobile sito in Poggibonsi (SI), C.F._4 via Trento n. 17/A, bene personale di piena proprietà della sig.ra ; che il rapporto coniugale è Parte_2 andato man mano deteriorandosi nel corso degli ultimi mesi, e insanabili divergenze tra i coniugi hanno reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che a novembre 2024, i coniugi hanno deciso di comune accordo di vivere separatamente,; che i coniugi sono economicamente indipendenti, non hanno beni immobili o mobili da dividere, e quanto ad eventuali altri rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorrenti hanno provveduto o provvederanno in separata sede stragiudiziale.
In vista dell'udienza cartolare del 17.04.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle seguenti condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e ascolto e con reciproca facoltà di fissare ognuno dove più riterrà opportuno la propria residenza, e fermo il reciproco obbligo di comunicarsi ogni eventuale cambiamento fino a quando la IG non avrà raggiunto una propria autonomia economica o Per_1 patrimoniale.
2) La casa familiare posta in Poggibonsi (SI), via Trento n. 17/A, contraddistinta al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 73, particella 37, sub 34, categoria A/3, classe 5, vani 3,5, bene personale di piena proprietà della sig.ra con tutti i beni mobili di arredo, sarà assegnata alla sig.ra Parte_2 Parte_2 che ivi abiterà unitamente alla IG . Per_1
3) La IG minore è affidata ad entrambi i genitori in modo congiunto, con collocazione prevalente Per_1 presso la madre nei termini di cui al successivo art.
4. Di conseguenza la responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo fra i genitori, i quali dovranno decidere di concerto le questioni di maggiore importanza relative alla educazione, formazione, istruzione e salute della minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IG. I genitori potranno invece esercitare anche separatamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione, fermo l'obbligo di comunicare all'altro genitore le decisioni prese e le motivazioni sottostanti. La domiciliazione e residenza della IG
sarà presso la residenza della madre. Per_1
4) I sig.ri e riconoscono come primario il diritto della IG di avere il più ampio e sereno Pt_1 Pt_2 rapporto con entrambe le figure genitoriali. I genitori concordano che la IG starà presso la madre per n. 5 giorni settimanali (di regola lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica) e con il padre per n. 2 giorni settimanali (di regola mercoledì e giovedì), con pernottamento. Nei giorni in cui starà presso la Per_1 madre, il padre potrà frequentarla per due pomeriggi, compatibilmente con le esigenze di vita della IG. In ogni caso rimane comunque ferma la facoltà dei genitori di concordare, di volta in volta, diverse modalità di frequentazione della IG in relazione alle rispettive esigenze lavorative ovvero in relazione alle necessità della minore che dovessero emergere. Entrambi i genitori dovranno, inoltre, garantire all'altro la possibilità di contatti telefonici quotidiani con la IG.
5) Salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà i giorni del 24 e del 25 dicembre, nonché le altre Per_1 festività, con ciascun genitore in alternanza fra loro. Compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambe le parti, ciascun genitore, inoltre, trascorrerà con la IG almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. Tali settimane dovranno essere concordate con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, onde evitare sovrapposizioni. Entrambi i genitori dovranno essere sempre informati con anticipo relativamente al luogo in cui la bambina verrà a trovarsi per motivi di vacanza e, in generale, per ogni spostamento dal Comune di residenza. La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno e quelli relativi ad altri avvenimenti importanti nella vita della stessa con entrambi i genitori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della IG, tenuto conto anche delle aspettative e dei desideri di quest'ultima. 6) I genitori si impegnano a non ostacolare e a facilitare la frequentazione di anche con i nonni Per_1 materni e paterni ed in generale con le rispettive famiglie di origine. Ciascun genitore prende atto e accetta che, per la cura e le esigenze della IG – inclusa quella di prelevarla dall'abitazione, di condurla a scuola e riprenderla, di accompagnarla a svolgere attività sportiva/ricreativa – l'altro genitore venga supportato dai rispettivi genitori, baby-sitter ovvero da persone di sua fiducia.
7) Il sig. orrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della IG , Pt_1 Pt_2 Per_1 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, la somma annua di € 3.600,00, da versare in 12 rate mensili di euro 300,00 ciascuna, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat a decorrere dal gennaio 2027. I versamenti dovranno essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...]
(IBAN: [...]). Salvo diverso accordo scritto tra le parti, gli assegni unici Pt_2 spetteranno in misura del 100% alla sig.ra Parte_2
8) Le spese straordinarie riguardanti la IG faranno carico ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Ai fini della determinazione delle voci costituenti le spese straordinarie, e della necessità di preventivo accordo in relazione alle medesime, le parti concordano nel recepire il contenuto dell'art. 3 dell'Allegato B al Protocollo di Famiglia adottato il 27.07.2018 dal Tribunale di Siena di concerto con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, di cui si riportano a titolo esemplificativo le voci rilevanti: “1.
Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori: Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il 25% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. … 2. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori: Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
f) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.” Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare all'altro genitore (a mezzo e-mail, Whatsapp, od altra modalità scritta idonea) la richiesta di rimborso corredata della relativa documentazione. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
9) In considerazione dell'esigenza preservare la serenità della IG minore, ciascun coniuge si impegna a presentare eventuali nuovi partner ad solo dopo averne dato comunicazione all'altro genitore. Per_1
10) I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di conseguenza Parte_1 Parte_2 rinunciano reciprocamente a richieste di carattere economico per il rispettivo sostentamento.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 05.02.2025 ed ha espresso parere favorevole in data 05.03.2025.
Posto che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Istruttore, ai fini della relativa pronuncia;
a ciò si provvederà con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra e (generalizzati nell'intestazione Parte_1 Parte_2 della presente sentenza), che in data 16.02.2013 in San Gimignano (SI) hanno contratto matrimonio civile, scegliendo il regime della comunione dei beni, atto trascritto al Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al n. 2 P. 1 anno 2013, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Gimignano (SI) di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia di divorzio. Così deciso in Siena, camera di consiglio del 18.04.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi