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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 2639 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 16.4.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In persona del G.O. dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2639/2024 R.G.
Oggetto: Assegno - pensione vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FRANCESCO TRUGLIO
- ricorrente -
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28, presso CP_1 P.IVA_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo CP_2
- resistente -
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame il ricorrente, ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della nota del 19.9.2024 con la quale l' ha richiesto la restituzione dell'indebito relativo a CP_1
invalidità civile;
ha eccepito la prescrizione, la non percezione delle somme, la carenza di motivazione, la decadenza art. 13 l. 412/1991 e l'assenza di dolo.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso variamente argomentando. CP_1
La causa è stata discussa mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con il deposito della seguente sentenza.
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Si osserva che "Poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio...." (Cass. sez. lav. sent. n. 6610 del 29.3.2005). E ancora: "La revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, ai sensi dell'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 20 giugno 1996 n.323 (convertito con legge 8 agosto 1996 n. 425) e dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, richiamato dall'art. 52, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,n. 449, dalla data della visita di verifica e, in caso di mancata immediata sospensione delle prestazioni, gli ulteriori versamenti costituiscono pagamenti indebiti, ripetibili dalla pubblica amministrazione, anche in ipotesi di mancato rispetto, da parte di quest'ultima, dell'obbligo di sospendere i pagamenti ed emanare il provvedimento di revoca entro termini prefissati" (Cass. sez. lav. sent. n. 12759 del 1.9.2003).
Trattandosi di prestazione assistenziale trova dunque applicazione la regola generale vigente in materia di indebito ex art. 2033 cc atteso che "nello specifico ambito delle prestazioni economiche di natura assistenziale - e così di quella corrisposta agli invalidi civili - la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate deve essere rinvenuta nella normativa appositamente dettata in materia;
mentre non può trovare applicazione in via analogica - e neppure in via di interpretazione estensiva, stante il carattere derogatorio, nei riguardi della generale norma civilistica di cui all'art. 2033 c.c., proprio delle disposizioni di questo genere in tema di ripetibilità dell'indebito - la specifica disciplina avente ad oggetto le pensioni, od altri trattamenti di natura previdenziale..."" (Cass. sez. lav. sent. n. 19574/2004).
Tuttavia, pur condividendo l'orientamento della Corte di Cassazione, nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dall' si evince che non sussiste alcuna CP_1
condotta dolosa da parte della ricorrente che sia idonea “a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”, non avendo lo stesso
Istituto provato di avere comunicato alla ricorrente la revoca della prestazione sanitaria per il venir meno del requisito sanitario;
né risulta comunicato il verbale di visita di revisione che ha determinato il venir meno del requisito sanitario.
Ne deriva che l'affidamento riposto dal ricorrente nella legittima erogazione degli importi effettuati dallo stesso appare certamente tutelabile. CP_2
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e va quindi dichiarato che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'indebito in oggetto nei confronti dell' CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) accoglie il ricorso e, conseguentemente, dichiara irripetibili le somme richieste dall' CP_1
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in CP_1
euro 886,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala il 17.04.2025
il Giudice
Monica D'Angelo