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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa LA IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 22.10.2025, nella causa civile iscritta al n.1740/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in Ascoli Piceno, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Rico Di Gennaro, giusta procura conferita ed allegata al fascicolo telematico ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in TE UO (Rm), alla Via Dei Pini, 27– Attrice Contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Alba Adriatica alla via Adda n.10- Convenuto contumace.
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in giudizio, , premesso di aver Parte_1 trascorso, ad agosto 20202, un periodo di vacanza presso l'Hotel “IP” di Alba
Adriatica, insieme ad altre persone, usufruendo anche del servizio spiaggia della società convenuta, deduceva che: in data 4.7.22 alle ore 11 circa nel camminare lungo la passerella della spiaggia, gestita dalla la società Controparte_1 per dirigersi verso l'ombrellone, a causa di una pedana non
[...] allineata, inciampava urtando sulla stessa con il piede e rovinando a terra, procurandosi lesioni fisiche;
la pedana di colore alterno, bianco e blu, con presenza di sabbia, non era perfettamente allineata, presentando un piccolo dislivello;
nel camminare inciampava sulla stessa e urtava con il piede sulla pedana rialzata ma non visibile per presenza di sabbia lungo il tratto, rovinando a terra;
dopo
1 l'incidente, veniva soccorsa da persone che si trovavano con lei e che avevano condiviso quel periodo di vacanza;
dopo la caduta, veniva trasportata al pronto soccorso “Ospedale di Giulianova “U.O.S. Dipartimentale Pronto Soccorso OBI” ove le veniva diagnosticata “frattura epifisi prossimale omero sn – frattura chiusura di parte non specificata dell'omero” con prognosi di gg. 30 – come da certificato prodotto in atti;
di aver rivendicato l'incidente con lettera di richiesta di risarcimento dei danni fisici all'Hotel IP (come da allegato in atti), pensando che fosse l'Hotel anche il gestore della spiaggia;
di aver ricevuto la risposta dell'Hotel con la comunicazione “per la passerella doveva far riferimento al gestore della spiaggia, ovvero la società ; di aver, quindi, proceduto con la Controparte_1 rivendicazione del danno alla società Controparte_1 senza alcun esito, neppure con richiesta inoltrata alla compagnia di assicurazione indicata dalla società convenuta.
Tanto premesso conveniva in giudizio la società Controparte_1
chiedendo “In via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art
[...]
2051 c.c. della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante, nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra in Parte_1 data 4.7.2022; Accertare altresì i danni tutti subiti dall'odierna attrice in conseguenza del sopra descritto sinistro, e per l'effetto condannare il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno fisico in
[...] favore della Sig.ra della somma di € 11.709,34, di cui e 102,00 a Parte_1 titolo di spese mediche sostenute ovvero in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino a quello dell'effettivo soddisfo;
condannare altresì
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese di lite, della fase stragiudiziale espletata con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, costituito;
condannare altresì la Controparte_1 al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, costituito”.
Nel corso del giudizio, la società convenuta, nonostante la regolarità della notifica della citazione, non si costituiva né compariva, per cui veniva dichiarata contumace.
Istruita la causa a mezzo testimoni e consulenza tecnica, la stessa veniva rinviava per la discussione ex art. 189 cpc
La domanda risulta sufficientemente fondata e va accolta.
Preliminarmente, nonostante regolare notifica dell'interrogatorio formale al legale
2 rappresentante della società convenuta, nessuno si presentava a renderla. Detto comportamento ben può essere valutato ai sensi dell'art.232 c.p.c., per cui la mancata risposta può ritenersi quale conferma di tutte le circostanze di cui al capitolato.
Le dichiarazioni testimoniali inoltre confermavano la ricostruzione dei fatti della parte attrice. Ed invero, emergeva che cadeva a causa della Parte_1 pedana non correttamente posizionata e nemmeno visibile, per il dislivello e per presenza di sabbia.
Il teste confermava di trovarsi con il gruppo di amici dell'attrice Testimone_1
a trascorrere le vacanze presso l'Hotel IP di Alba Adriatica e di essere stato presente al sinistro occorso alla di averla vista cadere a causa della pedana Pt_1 non allineata, il cui dislivello era reso invisibile a causa della presenza della sabbia.
Riferiva il teste di averla soccorsa immediatamente, portandola in ospedale a
Giulianova. Anche la teste , indifferente alle parti, confermava Testimone_2 quanto narrato dall'attrice e ribadito dal teste . Tes_1
In assenza di qualunque contestazione o presa di posizione sui fatti dedotti in giudizio da parte della convenuta, nonché dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, dalla documentazione fotografica offerta e dai testimoni escussi, la dinamica del sinistro risulta provata.
Il danno subito dall'attrice a causa della caduta così come ricostruita nel c orso del giudizio, è stato causato dalle peculiari condizioni della passarella - posta all'interno dello stabilimento balneare gestito dalla convenuta - su cui stava transitando l'attrice.
Sussiste quindi la responsabilità del custode disciplinata dall'art.2051 cc che ha carattere oggettivo avendo dimostrato l'attrice il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre il convenuto non ha provato il caso fortuito, inteso quale fattore che, alla stregua dei principi di regolarità o adeguatezza causale, escluda il nesso eziologico tra cosa e danno.
Nel caso in esame, in particolare, non risulta ascrivibile all'attrice alcuna condotta colposa proprio in considerazione del peculiare stato dei luoghi (dislivello) e della copertura dalla sabbia della passerella confermata anche dagli altri testi sentiti nel corso del giudizio.
In relazione al quantum debeatur, l'evento dannoso ha determinato un danno non patrimoniale che dovrà essere risarcito unitariamente secondo la lettura
3 costituzionalmente orientata dell'art.2059 cc.
Tale danno, conformemente alla giurisprudenza dell'ufficio, va liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano considerando gli insegnamenti indicati recentemente dalla Cassazione civile sez.III, n.25164/2020:
“In tema di danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia
Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo
(costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella”.
Sulla personalizzazione del danno non vi è alcuna prova, mentre può ritenersi sussistente il danno dinamico-relazionale e il danno morale.
In relazione ai postumi subiti, il consulente tecnico dott. così Persona_1 conclude, con riferimento al danno fisico subito: alle lesioni è conseguito un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 30, un periodo di Inabilità temporanea al 50% di 40 giorni. Residuano postumi che integrano un danno biologico valutabile nella misura del 6% senza alcuna incidenza negativa sulla vita di relazione… dalla lettura degli atti, sono state esibite spese mediche pertineti con l'evento e congrue con le comuni tariffe vigenti.
Pertanto, si può quantificare il danno nel seguente modo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 86 anni
Percentuale di invalidità permanente 6%
Punto base danno permanente € 963,40
Giorni di invalidità temporanea totale 0
4 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 56,18
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 6.092,54
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.123,60
Totale danno biologico temporaneo € 2.387,65
Danno morale (33,33%) € 2.826,45
Spese mediche € 254,00
TOTALE GENERALE: € 11.560,64
Conseguentemente applicando le ultime tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, riconosciuti i parametri sopraindicati, non risultando provato alcun elemento tale da giustificare una maggiorazione a titolo di personalizzazione, va riconosciuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno l'importo di €.11.560,64 comprensivo di rivalutazione ed interessi.
In conclusione, la società convenuta deve essere dichiarata tenuta e condannata a liquidare alla signora in relazione ai danni oggetto di causa Parte_1 la somma complessiva di € 11.560,64.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate applicando i parametri medi, ritenendo il valore della controversia da €.5.0001,00 a €.26.000,00 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.
Parimenti le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
5 -accoglie la domanda attrice e , per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare all'attrice la somma complessiva di € 11.560,64 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo;
-condanna la società convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge ed esborsi, da versarsi in favore dell'avv. Rico Di Gennaro che si è dichiarato antistatario;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu.
Così deciso in Teramo il 22 novembre 2025
La giudice onoraria
(LA IN)
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