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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/10/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2538/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2538/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Niccolò
Valiani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Loc. Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per e l'Avv. Niccolo Valiani concludeva chiedendo Parte_1 Parte_2 pronunciarsi sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, di seguito riprodotte:
1. I Sig.ri e continuando a mantenere ogni obbligo di reciproco rispetto Pt_1 Pt_2 attualmente sussistente fra loro, vivranno separati come di seguito: il Sig. Parte_2 2 / 5
continuerà a vivere presso l'abitazione ad egli esclusivamente intestata sita in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via Benvenuti n. 9, composta da n. 7 vani e 2 bagni, censita al N.C.E.U. del Comune di Colle di Val d'Elsa al Foglio 31,part. 247 sub. 3, Cat.A/2 Rendita Catastale par ad € 859,00; la Sig.ra , invece, vivrà casa di sua proprietà sita in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Parte_1 del Refenero 6/B, composta da n. 7,5 vani e 2 bagni, censita al N.C.E.U. del Comune di Colle di
Val d'Elsa al Foglio 99 part. 1576 sub. 3, 1578, 1604 sub. 9 e 10, Cat.A/2 Rendita Catastale par ad € 852,15; Per 2. I Sig.ri e concordano che i figli minori ed verranno loro affidati in Pt_1 Pt_2 Per_1 maniera condivisa, ma la residenza abituale dei due minori verrà collocata presso quella della madre, la quale,come già anticipato, vivrà presso l'abitazione sopraindicata sita in Colle di Val
d'Elsa, Via del Refenero 6/B. Durante la settimana, la madre prenderà a scuola i figli i giorni di lunedì e martedì, mentre il padre farà ugualmente nei giorni di mercoledì e giovedì; a fine settimana alternati (ovvero nei giorni di venerdì, sabato e domenica), invece, i figli staranno alternativamente con i propri genitori odierni comparenti. Resta inteso che, nel tempo, crescendo entrambi i bambini i genitori potranno concordare diversamente il diritto di visita del padre anche in via bonaria, con accordo sottoscritto da entrambi i genitori senza la necessaria obbligatorietà di ricorrere alla modifica in via giudiziale.
3. I figli potranno trascorrere i periodi di ferie con entrambi i genitori, i quali avranno modo di concordare le modalità effettive delle stesse con congruo preavviso reciproco, accordandosi quindi di volta in volta tenendo sempre conto delle esigenze di entrambi i figli. Sempre seguendo la regola dell'alternanza, i genitori prenderanno accordi in occasione delle Festività Natalizie
e/o AL (come altre relative al compleanno e/o onomastico a titolo esemplificativo), salvi comunque diversi accordi. Resta inteso che entrambi i genitori si assicurano vicendevolmente che i figli – anche durante i predetti periodi di vacanza – potranno essere contattati quotidianamente dall'altro genitore senza alcuna restrizione. Chiaramente, a fronte di un comune accordo dei genitori e nel pieno rispetto delle esigenze dei figli, sia nei periodi di vacanza che nelle occasioni delle predette festività, i figli potranno trascorrere i suddetti periodi in compagnia di entrambi i genitori. Ad ogni modo, in via generale, quest'ultimi si impegnano e si obbligano ad avere cura di entrambi i figli ed a mantenere le loro attuali abitudini educative e di svago. Le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione,formazione, istruzione e salute dei figli dovranno essere prese dai genitori di comune accordo, mentre 3 / 5
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore che in quel preciso momento si trova insieme ai figli, fermo l'obbligo di comunicare senza dilazione all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Entrambi i genitori riconoscono altresì il diritto dei figli ad avere rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
in tale prospettiva i coniugi – come già stanno facendo – concorderanno di volta in volta, le frequentazioni con i rispettivi familiari.
4. Dal punto di vista economico, sino a che i due figli non saranno economicamente autosufficienti il mantenimento sarà affidato in parti eguali ad entrambi: pertanto, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei propri figli nei rispettivi periodi di frequentazione, facendosi invece carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche, scolastiche/extrascolastiche, e straordinarie, sulla base del protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Siena.
5. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.
6. In considerazione del fatto che ambedue i coniugi sono economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, espressamente e reciprocamente rinunciano l'uno l'altro a qualsiasi forma di mantenimento nei rispettivi confronti.
7. Si dà atto che i coniugi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, gli stessi non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o ragione.
8. I coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio dei relativi passaporti e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. Altresì, acconsentono reciprocamente al Per rilascio del passaporto di entrambi i figli ed , acconsentendo fin d'ora al loro Per_1 eventuale espatrio.
9. Le spese del presente giudizio sono da intendersi tra le parti integralmente compensate.
Pubblico Ministero: visto in data 28.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.7.2025, e esponevano che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio in data 17.7.2010 in Colle di Val d'Elsa (SI), regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Colle di Val d'Elsa Anno 2010, Atto 14 Parte II,
Serie A, Uff. 1, e che dal matrimonio era nati i figli , a Poggibonsi in data 18.4.2012, ed Per_1 4 / 5
Per
, a Poggibonsi in data 15.2.2014, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 23.3.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Cessazione Pt_1 Pt_2 degli effetti civili del matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 23.3.2021 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F. ), celebrato in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
17.7.2010 in Colle di Val d'Elsa (SI) e regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Colle di Val d'Elsa Anno 2010, Atto 14 Parte II, Serie A, Uff. 1 alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di Colle Val d'Elsa di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 5 / 5
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2538/2025 V.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Niccolò
Valiani, presso il cui studio in Poggibonsi (SI), Loc. Salceto n. 91, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, per e l'Avv. Niccolo Valiani concludeva chiedendo Parte_1 Parte_2 pronunciarsi sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, di seguito riprodotte:
1. I Sig.ri e continuando a mantenere ogni obbligo di reciproco rispetto Pt_1 Pt_2 attualmente sussistente fra loro, vivranno separati come di seguito: il Sig. Parte_2 2 / 5
continuerà a vivere presso l'abitazione ad egli esclusivamente intestata sita in Colle di Val
d'Elsa (SI), Via Benvenuti n. 9, composta da n. 7 vani e 2 bagni, censita al N.C.E.U. del Comune di Colle di Val d'Elsa al Foglio 31,part. 247 sub. 3, Cat.A/2 Rendita Catastale par ad € 859,00; la Sig.ra , invece, vivrà casa di sua proprietà sita in Colle di Val d'Elsa (SI), Via Parte_1 del Refenero 6/B, composta da n. 7,5 vani e 2 bagni, censita al N.C.E.U. del Comune di Colle di
Val d'Elsa al Foglio 99 part. 1576 sub. 3, 1578, 1604 sub. 9 e 10, Cat.A/2 Rendita Catastale par ad € 852,15; Per 2. I Sig.ri e concordano che i figli minori ed verranno loro affidati in Pt_1 Pt_2 Per_1 maniera condivisa, ma la residenza abituale dei due minori verrà collocata presso quella della madre, la quale,come già anticipato, vivrà presso l'abitazione sopraindicata sita in Colle di Val
d'Elsa, Via del Refenero 6/B. Durante la settimana, la madre prenderà a scuola i figli i giorni di lunedì e martedì, mentre il padre farà ugualmente nei giorni di mercoledì e giovedì; a fine settimana alternati (ovvero nei giorni di venerdì, sabato e domenica), invece, i figli staranno alternativamente con i propri genitori odierni comparenti. Resta inteso che, nel tempo, crescendo entrambi i bambini i genitori potranno concordare diversamente il diritto di visita del padre anche in via bonaria, con accordo sottoscritto da entrambi i genitori senza la necessaria obbligatorietà di ricorrere alla modifica in via giudiziale.
3. I figli potranno trascorrere i periodi di ferie con entrambi i genitori, i quali avranno modo di concordare le modalità effettive delle stesse con congruo preavviso reciproco, accordandosi quindi di volta in volta tenendo sempre conto delle esigenze di entrambi i figli. Sempre seguendo la regola dell'alternanza, i genitori prenderanno accordi in occasione delle Festività Natalizie
e/o AL (come altre relative al compleanno e/o onomastico a titolo esemplificativo), salvi comunque diversi accordi. Resta inteso che entrambi i genitori si assicurano vicendevolmente che i figli – anche durante i predetti periodi di vacanza – potranno essere contattati quotidianamente dall'altro genitore senza alcuna restrizione. Chiaramente, a fronte di un comune accordo dei genitori e nel pieno rispetto delle esigenze dei figli, sia nei periodi di vacanza che nelle occasioni delle predette festività, i figli potranno trascorrere i suddetti periodi in compagnia di entrambi i genitori. Ad ogni modo, in via generale, quest'ultimi si impegnano e si obbligano ad avere cura di entrambi i figli ed a mantenere le loro attuali abitudini educative e di svago. Le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione,formazione, istruzione e salute dei figli dovranno essere prese dai genitori di comune accordo, mentre 3 / 5
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore che in quel preciso momento si trova insieme ai figli, fermo l'obbligo di comunicare senza dilazione all'altro genitore la decisione presa e le motivazioni della stessa. Entrambi i genitori riconoscono altresì il diritto dei figli ad avere rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine;
in tale prospettiva i coniugi – come già stanno facendo – concorderanno di volta in volta, le frequentazioni con i rispettivi familiari.
4. Dal punto di vista economico, sino a che i due figli non saranno economicamente autosufficienti il mantenimento sarà affidato in parti eguali ad entrambi: pertanto, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento dei propri figli nei rispettivi periodi di frequentazione, facendosi invece carico nella misura del 50% ciascuno delle spese mediche, scolastiche/extrascolastiche, e straordinarie, sulla base del protocollo d'intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Siena.
5. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di residenza o di domicilio.
6. In considerazione del fatto che ambedue i coniugi sono economicamente autosufficienti e che ciascuno provvederà al proprio mantenimento, espressamente e reciprocamente rinunciano l'uno l'altro a qualsiasi forma di mantenimento nei rispettivi confronti.
7. Si dà atto che i coniugi hanno definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi e che, pertanto, gli stessi non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o ragione.
8. I coniugi si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio dei relativi passaporti e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio. Altresì, acconsentono reciprocamente al Per rilascio del passaporto di entrambi i figli ed , acconsentendo fin d'ora al loro Per_1 eventuale espatrio.
9. Le spese del presente giudizio sono da intendersi tra le parti integralmente compensate.
Pubblico Ministero: visto in data 28.7.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.7.2025, e esponevano che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio in data 17.7.2010 in Colle di Val d'Elsa (SI), regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Colle di Val d'Elsa Anno 2010, Atto 14 Parte II,
Serie A, Uff. 1, e che dal matrimonio era nati i figli , a Poggibonsi in data 18.4.2012, ed Per_1 4 / 5
Per
, a Poggibonsi in data 15.2.2014, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del 23.3.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti anno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Cessazione Pt_1 Pt_2 degli effetti civili del matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 23.3.2021 con cui il Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F. ), celebrato in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
17.7.2010 in Colle di Val d'Elsa (SI) e regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Colle di Val d'Elsa Anno 2010, Atto 14 Parte II, Serie A, Uff. 1 alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di Colle Val d'Elsa di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri. 5 / 5
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini