Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00428/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2023, proposto dalla -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Stracci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Silvia Galmozzi in Ancona, via Marsala n. 8;
contro
il Comune di Montecosaro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
per la condanna
-delle resistenti Amministrazioni, in via solidale tra loro o subordinatamente in via sussidiaria, ovvero ancora in via esclusiva, al ripristino dello stato dei luoghi della società ricorrente, nel senso meglio determinato e definito nella relazione peritale dell'ing. -OMISSIS- in atti, resa in sede di accertamento tecnico preventivo nel procedimento civile n. -OMISSIS- di RG, oltreché nella relazione peritale dell'ing. -OMISSIS- in atti, resa nel corso del giudizio civile presso il Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- RG;
-del Comune di Montecosaro e della Regione Marche, quest'ultima per quanto di diritto e di ragione per l'omessa autorizzazione e/o vigilanza nella realizzazione del piano PIP del Comune di Montecosaro, in via solidale tra loro o subordinatamente in via sussidiaria, ovvero ancora in via esclusiva, a risarcire alla ricorrente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati e derivanti dal mancato e intempestivo adempimento delle obbligazioni per cui è giudizio, detratto quanto eventualmente già ottenuto dalla -OMISSIS- s.r.l. all'esito del Giudizio n. -OMISSIS- RG pendente avanti al Tribunale di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecosaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4° bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. CE AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la -OMISSIS- s.r.l. premette:
-di essere proprietaria di un opificio industriale nel Comune di Montecosaro, ove produce e lavora calzature e prodotti per calzature, situato all’interno di un piano di insediamenti produttivi (acronimo P.I.P.) di iniziativa privata denominato “Montecosaro 2000”, approvato dall’Amministrazione comunale nell’anno 1997;
-di avere subìto allagamenti a partire dall’anno 2011 e sino al mese di marzo 2015, constatando ingenti danni all’immobile di proprietà, ai macchinari ivi esistenti, e alla stessa continuità delle attività produttive;
-di avere segnalato le dette problematiche al Comune sin dal marzo 2011, chiedendo all’Ente Locale gli opportuni accertamenti tecnici e, in particolare, la verifica della regolarità urbanistica delle opere realizzate, sui lotti confinanti a quello di proprietà, dalle ditte -OMISSIS- s.n.c. e -OMISSIS-;
-di dubitare, nello specifico, dell’opportunità dell’eliminazione del fosso di scolo posto a monte del proprio opificio, lungo la dividente nord della proprietà delle ditte confinanti, ritenuto strumentale al normale deflusso delle acque meteoriche verso il naturale declivio in direzione valle (est);
-di avere riscontrato che tale eliminazione conseguiva alla realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area produttiva, e alla realizzazione di opere di recinzione eseguite dalle ditte -OMISSIS- & C. snc e -OMISSIS- entro le aree di rispettiva titolarità;
-di avere promosso, avanti al Tribunale di -OMISSIS-, un primo ricorso per accertamento tecnico preventivo (R.G. -OMISSIS-), al fine di accertare lo stato dei luoghi, risalire alle cause delle problematiche insorte, individuare le possibili responsabilità e stabilire i rimedi necessari a scongiurare il loro ripetersi;
-di aver preso atto delle risultanze della C.T.U. espletata nel procedimento appena menzionato, dalle quali essenzialmente emergevano delle carenze istruttorie imputabili al Comune, e riassuntivamente rappresentate: i) dalla mancanza di uno studio idrogeologico/ambientale, in occasione della redazione del P.I.P.; ii) dalla mancanza di controlli da parte di chi ha adottato ed approvato il P.I.P.; iii) dalla negligenza in occasione della progettazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P.; iv) dalla mancanza di un controllo da parte di chi ha approvato il progetto delle dette opere di urbanizzazione; v) dalla realizzazione di un muretto di recinzione, da parte delle ditte -OMISSIS- s.n.c. e -OMISSIS- sui fondi in titolarità, che di fatto avrebbe creato un ostacolo al corretto defluire dell’acqua;
-di aver altresì constatato che, a parere del C.T.U., l’unico rimedio ad analoghi futuri eventi di allagamento sarebbe la realizzazione di un’appropriata opera di raccolta e smaltimento delle acque, da realizzare entro varie proprietà private, tale da riversarle entro il loro ricettore naturale rappresentato dal fosso “Cunicchio”;
-di avere incardinato, all’esito del procedimento sommario, il giudizio di merito avanti al Tribunale di -OMISSIS-, con atto di citazione del 31.07.2017 proposto nei confronti del Comune di Montecosaro, della -OMISSIS- snc e della sig.ra -OMISSIS-.
2. La ricorrente deduce altresì:
-che il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. -OMISSIS-, ha separato la posizione del Comune di Montecosaro da quella degli altri convenuti;
-che con riferimento all’Ente Locale il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a beneficio di quella del Tribunale Amministrativo delle Marche;
-che all’esito dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di -OMISSIS- la Corte d’Appello di Ancora, con sentenza n -OMISSIS- del 2.03.2022, pubblicata il 5.04.2022, ha confermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo rilevando come la domanda di risarcimento del danno proposta dalla -OMISSIS- s.r.l., ivi compresa la richiesta di condanna del Comune, in forma specifica, a realizzare un’opera pubblica di raccolta e smaltimento delle acque meteroriche e alla demolizione del manufatto di proprietà dei soggetti in allora convenuti, attenga alla materia urbanistica ed edilizia e, in particolare, all’esercizio o al mancato esercizio del potere amministrativo riguardante atti, accordi o comportamenti.
3. Tanto premesso in fatto la -OMISSIS- s.r.l., con ricorso notificato il 3.1.2023 e poi depositato il successivo 20.1.2023, ha riassunto avanti al T.A.R. delle Marche il precedente giudizio civile, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ Piaccia all’Ill.mo T.A.R. Marche sede di Ancona, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del presente ricorso voglia così giudicare:
- accertare e dichiarare la sussistenza dell’obbligo al ripristino dello stato del luogo, meglio determinato e definito in atti (in particolare nella relazione peritale dell’Ing. -OMISSIS- in atti resa in sede di accertamento Tecnico Preventivo nel Procedimento Civile n 3750/2015 RG e nella relazione peritale dell’Ing. -OMISSIS- in atti resa nel corso del giudizio n. -OMISSIS- RG pendente presso il Tribunale di -OMISSIS-) in capo alle resistenti in via solidale tra loro o subordinatamente in via sussidiaria, ovvero ancora in via esclusiva, per la mancata attuazione da parte della resistente/resistenti ed il loro inadempimento, in relazione, per quanto rileva in questa sede, alla zona PIP;
- accertare e dichiarare l’illegittimità e l’irregolarità del piano di insediamento produttivo PIP approvato dal Comune di Montecosaro senza le dovute verifiche e i dovuti accertamenti; - accertare e dichiarare l’obbligo del Comune di provvedere alla richiesta della Ricorrente, così come esplicitata dal C.T.U. nella relazione peritale dell’Ing. -OMISSIS- in atti resa in sede di accertamento Tecnico Preventivo nel Procedimento Civile n 3750/2015 RG e nella relazione peritale dell’Ing. -OMISSIS- in atti resa nel corso del giudizio n. 2412/2017 RG pendente presso il Tribunale di -OMISSIS- che devono intendersi qui integralmente trascritte;
- condannare il Comune di Montecosaro in persona del Sindaco pro tempore e la Regione Marche in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, quest’ultima per quanto di diritto e di ragione per l’omessa autorizzazione e/o vigilanza nella realizzazione del piano PIP del Comune di Montecosaro, in via solidale tra loro o subordinatamente in via sussidiaria, ovvero ancora in via esclusiva all’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al punto che precede, secondo quanto previsto nella relazione tecnica peritale come meglio richiamata in atti che saranno meglio dettagliate in corso di giudizio, e, dunque, alla realizzazione, entro breve e prefiggendo termine, di tutte le opere necessarie a ripristinare l’originale stato dei luoghi e tutte le opere di raccolta e smaltimento per le ragioni esposte nel presente ricorso, e/o al pagamento della somma di €. 301.800,00 necessaria per ovviare ai danni conseguenti all’inadempimento evidenziato descritto e quantificato dal CTU nella relazione peritale di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3750/2015 RG Trib -OMISSIS-;
- condannare il Comune di Montecosaro in persona del Sindaco pro tempore e la Regione Marche in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, quest’ultima per quanto di diritto e di ragione per l’omessa autorizzazione e/o vigilanza nella realizzazione del piano PIP del Comune di Montecosaro, in via solidale tra loro o subordinatamente in via sussidiaria, ovvero ancora in via esclusiva a risarcire alla ricorrente tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali derivati e derivanti dal mancato e intempestivo adempimento delle obbligazioni per cui è giudizio, detratto quanto eventualmente già ottenuto dalla -OMISSIS- S.r.l. all’esito del Giudizio n. -OMISSIS- RG pendente avanti al Tribunale di -OMISSIS-.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via Istruttoria:
- si chiede l’acquisizione del fascicolo relativo all’accertamento tecnico preventivo nel Procedimento Civile n. 3750/2015 RG Tribunale di -OMISSIS-.
Ed all’uopo si allegano i seguenti documenti
-omissis-” .
La ricorrente premette di essere legittimata ad agire in base al criterio della “ vicinitas ”, vantando uno stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato. Assume altresì di agire per ottenere l’utilità pratica, diretta ed immediata, della condanna del Comune alla realizzazione delle opere necessarie a ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all’approvazione del P.I.P. e alla realizzazione delle opere conseguenti, ovvero una qualsiasi altra opera di raccolta e smaltimento delle acque che sia idonea a riversarle sul ricettore naturale e al di fuori dei lotti privati, quale accorgimento necessario ad evitare ulteriori allagamenti e danni alla sua proprietà.
In estrema sintesi, secondo la tesi della ricorrente sussisterebbero tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria invocata ossia:
a) l’illegittimità del comportamento del Comune di Montecosaro, che avrebbe approvato, con delibera consiliare n. -OMISSIS-, il piano per gli insediamenti produttivi “Montecosaro 2000”:
-nonostante la mancanza di uno studio idrogeologico, che avrebbe dovuto inquadrare la situazione al contorno del comparto, individuare le vie d’acqua e trovare una zona franca fuori dai lotti privati dove far passare un’opera di smaltimento fino al fosso Cunicchio;
-non controllando la detta situazione al contorno;
-non imponendo, in fase di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria del P.I.P., alcun presidio valido alla raccolta e allo smaltimento delle acque, nonostante fosse evidente la presenza di un “compluvio” che avrebbe veicolato l’acqua piovana da monte verso i lotti del P.I.P.;
-rilasciando, ciononostante, il titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
-non vigilando nell’approvazione degli atti di collaudo;
b) la colpa del Comune di Montecosaro, consistente nella condotta omissiva negligente, in violazione dei propri doveri di vigilanza e di controllo sull’attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione, a quest’ultimo proposito mancando non solo il controllo di congruità del progetto della rete fognaria della lottizzazione, ma pure un collaudo finale atto a certificare l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere di urbanizzazione primaria antecedente alla cessione all’Amministrazione;
c) il nesso di causalità materiale tra le condotte omissive del Comune e gli allagamenti subiti dalla ricorrente.
Il Comune di Montecosaro e la Regione Marche sarebbero entrambi debitori della medesima prestazione di ripristino ambientale dello stato dei luoghi qui richiesta, e dunque sarebbero tenuti a rispondere, in via solidale tra loro, delle omissioni accertate.
Si aggiungerebbero danni:
-patrimoniali, per il dispendio di tempo della ricorrente nel continuo monitoraggio dello stato dei luoghi, nell’emanazione di diffide e nell’esame di osservazioni, istanze, e quant’altro;
-non patrimoniali, atteso che l’attuale stato dei luoghi sarebbe dannoso per la ricorrente e per la sua attività, sottoponendola al continuo pericolo di inondazioni.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Montecosaro per resistere al ricorso.
Questo sarebbe anzitutto irricevibile per tardività di proposizione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 3°, del cod. proc. amm..
L’impugnativa, nella parte tesa ad ordinare al Comune un facere specifico, sarebbe comunque anche inammissibile: i) contrastando con la discrezionalità dell’Ente pubblico in materia di pianificazione urbanistica; ii) impingendo su aree private rispetto alle quali il Comune non potrebbe agire uti dominus; iii) non potendosi pretendere che il Comune, privo di legittimazione passiva, si faccia carico dell’esecuzione di opere di protezione idrogeologica della lottizzazione privata ove insistono gli insediamenti produttivi.
Il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, lamentati dalla ricorrente, sarebbe da ritenersi estinto per prescrizione, essendo decorsi senza interruzioni più di 5 anni dall’evento alluvionale del marzo 2011.
Nel merito, tutti i rilievi di presunte inadempienze del Comune dovrebbero ritenersi infondati: al tempo dell’approvazione del P.I.P. (1997) non sussisteva un obbligo giuridico di effettuare un previo studio idrogeologico dell’area a monte della lottizzazione, non gravata dal vincoli idrogeologici; a quell’epoca nemmeno era stato approvato un piano territoriale di assetto idrogeologico (che interverrà nel 2004); il P.I.P. è risultato conforme alla strumentazione urbanistica sovraordinata; nessun proprietario dei lotti urbanizzati ha lamentato situazioni di pericolo o di danno sino al marzo del 2011; la C.T.U. esperita in fase civile sarebbe contraddittoria; il fosso di canalizzazione sarebbe presente in loco e invece sarebbe imputabile alle ditte -OMISSIS- & C. snc e -OMISSIS- lo straripamento di acqua piovana dal canaletto che corre lungo la dividente nord e il conseguente allagamento della proprietà della ricorrente, causati dalla realizzazione del muro di recinzione; la responsabilità diretta della congruità delle opere dovrebbe ritenersi in capo al Consorzio “Montecosaro 2000” che ha curato l’intera progettazione ed esecuzione delle oo.uu. primaria del Pip; sarebbero infondati anche i rilievi di mancato controllo di congruità della rete fognaria; non sussisterebbe il nesso di causa tra le presunte inadempienze del Comune e l’evento dannoso subito dalla ricorrente; in particolare, gli eventi metereologici del 2011, 2013 e 2015 avrebbero assunto un carattere straordinario tale da essere causa da sola sufficienti a produrre gli eventi alluvionali, e in tal senso varrebbe lo stato di emergenza dichiarato dal Governo.
Il Comune, rilevate le incongruenze della relazione del C.T.U. in sede di A.T.P., per il caso in cui il Tribunale ritenesse non sufficientemente acquisiti gli elementi conoscitivi dello stato dei luoghi alla data dell’approvazione del Pip, delle cause degli eventi alluvionali, della normativa urbanistica all’epoca vigente, ha chiesto che venga disposta una verificazione tecnica. Infine il Comune, da un lato, ha contestato anche la pretesa risarcitoria avanzata dalla ricorrente nel quantum , pure evidenziando che si tratta della medesima richiesta già avanzata dinanzi al Tribunale Civile nei confronti delle ditte -OMISSIS- & C. Snc e -OMISSIS-, e dall’altro lato ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in manleva della propria impresa assicuratrice Generali Italia spa,
5. Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 le parti si sono scambiate le memorie conclusive e di replica insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni di rito e nel merito.
6. Alla detta udienza, dopo la diffusa discussione dei legali delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è irricevibile per tardività.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2°, del cod. proc. amm., “ quando la giurisdizione è declinata dal Giudice amministrativo in favore di altro Giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al Giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato” .
La norma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato dalla quale il Collegio non vede motivo di discostarsi, non comporta che la salvezza degli effetti processuali e sostanziali dell’originaria domanda possa “ spingersi fino al punto di rimettere nei termini un ricorrente che fosse già incorso in una decadenza ”, atteso che “ la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al Giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al Giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza ” (così C.d.S., sez. III, 14 novembre 2023, n. 9744, che richiama: C.d.S., sez. III, 2 ottobre 2023, n. 8599 e indirettamente, nel medesimo orientamento, C.d.S., sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7431, Sezione VII, 19 maggio 2023, n.4990).
Nel caso di specie la ricorrente, come evidenziato nei punti precedenti, ha interesse all’accertamento della illegittimità/irregolarità della condotta tenuta dal Comune di Montecosaro in fase di approvazione, con delibera consiliare n. -OMISSIS-, del P.I.P. “Montecosaro 2000”. E questo al doppio fine di imporre all’Amministrazione comunale un facere specifico, vale a dire il ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione degli interventi legati alla realizzazione del piano urbanistico (o comunque opere di raccolta e smaltimento delle acque atte a riversarle, al di fuori dei lotti privati, entro il ricettore naturale rappresentato dal fosso Cunicchio), e di vedersi riconosciuto l’equivalente monetario del pregiudizio patito a causa di un intervento che presenterebbe gravi carenze a livello istruttorio nelle fasi di progettazione e di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria.
La -OMISSIS- s.r.l. ha pertanto promosso un’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30 del cod. proc. amm., che al comma 2° consente di chiedere non solo la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria, ma pure, sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, il risarcimento del danno in forma specifica.
Ai sensi del comma 3° della citata norma “ la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo ”.
A questo proposito la ricorrente riferisce, nel ricorso e poi nella replica depositata in data 20.2.2026 (pag. 1), che l’espletata procedura di accertamento tecnico preventivo, svoltasi innanzi al Tribunale di -OMISSIS-, le ha consentito in termini certi di risalire alle cause principali degli allagamenti che si sono verificati nella sua proprietà.
La conoscenza dell’evento lesivo, siccome riferibile alla condotta del Comune in rapporto all’approvazione del P.I.P. “Montecosaro 2000”, si è dunque avuta a seguito della relazione peritale del C.T.U. conclusiva del procedimento di A.T.P. del 24.8.2016.
Il Comune ha perciò eccepito la tardività dell’azione risarcitoria, atteso che a fronte del deposito della detta relazione peritale nell’agosto 2016, l’azione risarcitoria è stata promossa solo l’anno successivo, atteso che la citazione in giudizio del Comune, dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, risulta notificata al Comune stesso in data 8.08.2017 (vd. il doc. 5 del Comune).
La ricorrente non ha messo in discussione tali dati temporali, replicando di aver tempestivamente riassunto il giudizio avanti a questo Tribunale, circostanza che tuttavia non vale a rimetterla in termini rispetto all’originaria proposizione dell’azione risarcitoria entro il termine perentorio di 120 gg. fissato dall’art. 30 del cod. proc. amm.
La giurisprudenza, nell’esegesi dell’art. 11 del cod. proc. amm., ha infatti chiarito che “ Tale norma va interpretata nel senso che la rituale riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della prima sentenza, benché astrattamente idonea alla conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda, non impedisce al giudice amministrativo di verificare se l'originaria pretesa, azionata per errore dinanzi al giudice ordinario, sia stata proposta entro il termine di decadenza (con specifico riferimento all'azione risarcitoria: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3031/2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, n. 1354/2012)” (T.A.R. Campania, n. 120/2025).
Il Tribunale poi non dubita del fatto che nel caso in esame venga in rilievo un’azione risarcitoria del danno, anche in forma specifica, per lesione di interessi legittimi, a fronte del rappresentato esercizio del potere (discrezionale) di approvazione di uno strumento urbanistico che, in tesi, sarebbe affetta da profili di illegittimità per eccesso di potere sotto l’aspetto della carenza istruttoria, ovvero, in negativo, sarebbe segnata dall’illegittimo mancato (o lacunoso) esercizio delle verifiche istruttorie del caso. Profili a fronte dei quali si staglia l’interesse legittimo della ricorrente al corretto esercizio dei poteri discrezionali del Comune in materia di gestione urbanistica del territorio azionato nel presente giudizio.
Tanto in linea di continuità rispetto a quanto precisato dallo stesso Giudice civile nella pronuncia che ha declinato la giurisdizione del G.O., ove si afferma che:
“ Nel caso di specie, i comportamenti del Comune di Montecosaro censurati dall'appellante attengono tutti allo studio, progettazione approvazione del PIP, prospettandosi dunque carenze dell'attività istruttoria e decisionale del Comune e vizi di legittimità dei procedimenti concernenti lo strumento urbanistico adottato.
Anche con riferimento alla negligenza omissiva, essa si riferisce alla mancata adozione di provvedimenti amministrativi in materia di gestione ed utilizzo del territorio.
Non si tratta dunque di omessa o carente manutenzione da parte della P.A. sui beni ad essa appartenenti, o di danni derivanti a privati da meri atti esecutivi nella realizzazione di un'opera pubblica, ma di una domanda risarcitoria fondata su presunti vizi o carenze inerenti ad atti e provvedimenti in materia urbanistica;
per altro verso, la domanda è diretta ad ottenere la condanna dell'Ente alla realizzazione di un' opera di raccolta e smaltimento acque appropriata, nonché all'adozione di provvedimenti autoritativi di demolizione di un manufatto realizzato dagli altri convenuti, in quanto detto manufatto costituirebbe ostacolo al deflusso delle acque.
In conclusione la domanda appare fondata:
-su contestazioni inerenti la progettazione e deliberazione di uno strumento urbanistico - il PIP - ed in generale sulla illegittimità di atti e provvedimenti concernenti, anche mediatamente, l'esercizio del potere amministrativo in materia di gestione del territorio;
-su negligenza omissiva, costituita dalla mancata realizzazione di una appropriata opera pubblica di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, o di omessa demolizione di un manufatto di proprietà degli altri convenuti, quale ostacolo al defluire delle acque.
Da ciò discende, ai sensi degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. f) d.lgs.104 del 2010, la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo, trattandosi di controversie in materia di urbanistica ed edilizia, concernenti l'uso del territorio.
La domanda proposta attiene dunque ad un difetto di progettazione dello strumento urbanistico adottato , del quale si chiede un diverso assetto, in conformità alle indicazioni della Ctu, e non anche ad una cattiva esecuzione di un'opera pubblica (vedi al riguardo, Cass. SS.UU. n. 28980 del 2020).
Si osserva al riguardo la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione.
Non si tratta dunque di un'attività materiale della P.A. pregiudizievole
Nel caso di specie, dunque, fonte del danno deve ritenersi il "se" o il "come" dell'opera progettata, e non le sole sue concrete modalità esecutive;
la "causa petendi" involge un comportamento della pubblica amministrazione (o di chi per essa ha agito) che si traduce in manifestazione del potere autoritativo di quella e sussiste pertanto la giurisdizione del Giudice amministrativo sulle pretese del privato basate sull'illegittimità dell'azione pubblica (Cass. SS.UU. 30009 del 2019), sostanziatasi nell'emissione di atti o provvedimenti ricollegabili all'esercizio di poteri discrezionali spettanti alla P.A.(Cass. SS.UU. 25456 del 2017)” (Corte d’Appello di Ancona, sent. n. 368/2022) .
8. In conclusione, l’azione risarcitoria è irricevibile per tardività.
9. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, avuto riguardo alla valutazione complessiva dei fatti di causa e tenuto conto della peculiare natura degli interessi in gioco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS- le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
CE AV, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AV | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.