Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 29/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico
AL RA
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 383/2025 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69848 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 12 marzo 2025 e proposto personalmente ai sensi dell’art. 157 c.g.c. dal Sig.
D. P. G. nato a [...], C.F. OMISSIS, ivi residente, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC peppe.dipietro@pec.it - parte ricorrente -
contro COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI -
Direzione di Amministrazione, costituitosi in proprio ai sensi dell’art.
158 c.g.c. in persona del Direttore p.t. Gen. B. Giuseppe Pedullà PEC crm26158@pec.carabinieri.it;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Comitato di verifica per le cause di servizio (C.F. 80415740580), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Lucia SQUICCIARINO, dirigente di 2° fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Federica
LL e dalla dott.ssa FASONE Annamaria, funzionarie del Ministero dell’Economia e Finanze, in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dottoresse SECCIA Claudia e VI ER ER, funzionarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusta la procura speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di costituzione, del dott.
Francesco Paolo SCHIAVO, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale: pec:
dcst.dag@pec.mef.gov.it
-parti resistentiPer l’annullamento del Decreto della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n.650/10 e posizione 68347/A e n.3795/18 e posizione 68347/B del 16/05/2018 (doc. 1 ) notifica del 19/10/ 2010 e in data 28.03.2018 , e parere 30418/2008 notifica del VRIS 19/10/2010 e 68347/B parere 16682018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ,Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con notifica del 21.01.2018, con il quale venivano rigettate le istanze di riconoscimento della dipendenza di causa di servizio ed il conseguente equo indennizzo per le infermità “ SEGNI RM DI PROTUSIONE DISCALI MULTIPLE TRA C3 E C7 E L5-S1 IN ATTO
NON SINTOMATICHE MODESTA LIMITAZIONE ALGO
FUNZIONALE MIOTENSIVA CERVICALE, PERSISTENTE
DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CON SI D'OR DEPRESSO CRONICI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO “ e
“DISCOARTROSI CERVICALE CON RESTRINGIMENTO DEL CANALE VERTEBRALE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE”
(ALL.1) con parere del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina , Commissione Medica Ospedaliera distaccata in Augusta (SR),con verbale modello B n.8768 del 10 maggio 2017 e ritenute ascrivibili la prima alla tabella
“A” categoria 8° , la seconda alla tabella “A” categoria 7° e la terza alla tabella
“B” , come dipendente da causa di servizio, altresì esprimeva il giudizio di pensione privilegiata “ a vita “ con il cumulo di tutte le patologie”.
Esaminati gli atti ed i documenti della causa.
Udita, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, per il Ministero dell’Economia e Finanze la dott.ssa Fasone; Assenti parte ricorrente ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Ritenuto in
F A T T O
I. Con il ricorso introduttivo, il sig. D. P., già Appuntato Scelto Qualifica Speciale dei Carabinieri in pensione, per riforma, dal 08.02.2017, nell’avversare i provvedimenti indicati in epigrafe, ha anzitutto premesso di agire solo per il riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata ordinaria.
Richiamata, inoltre, la disciplina ritenuta applicabile, parte ricorrente ha lamentato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha formulato motivazioni di diniego del tutto generiche, non suffragate da una loro concreta verifica e sganciate dalle reali condizioni in cui ha prestato servizio l’interessato.
Al riguardo, secondo la prospettazione del ricorrente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (d’ora innanzi CVCS) avrebbe formulato motivazioni di diniego del tutto generiche e stereotipate fondate sulla base di mere petizioni mediche di principio, non suffragate da una concreta verifica del servizio svolto, come testimoniato dal mancato esame dell'intera documentazione relativa alla carriera trentennale dello stesso ricorrente nonché della mancata considerazione del fatto che, con riguardo a dette patologie, i fattori eziopatogenetici relativi alle condizioni di servizio agiscono in maniera lenta e progressiva.
Sul punto, il sig. D. P., nell’accennare alle diverse attività espletate, ha contestato, altresì, la completezza dei rapporti informativi che non avrebbero tenuto conto di alcuni servizi ulteriori svolti ed avrebbero fornito una inadeguata descrizione delle reali condizioni e circostanze dei servizi resi durante la carriera del militare.
Nel caso in esame sarebbe stato, altresì, omesso l’invio di parte della documentazione, ostacolando l’apprezzamento di circostanze di fatto rilevanti tali da poter incidere sulla valutazione conclusiva. Tanto sarebbe sufficiente a configurare la violazione del giusto procedimento, di cui all'art.3 della legge n. 241/1990, e di eccesso di potere per palese difetto di istruttoria.
Più in dettaglio, il ricorrente ha contestato la connessione operata dal CVCS tra i fattori dismetabolici ed il progredire dell’età con la comparsa delle patologie indicate.
Analoghe riflessioni sono state sviluppate in ordine al rapporto tra la patologia “Disturbo dell’adattamento” e le difficili condizioni lavorative, ribadendo la carente motivazione dei provvedimenti avversati.
Con riguardo, poi, ai segni di protrusione discali L3 — L4 ed L5-S1, nel richiamare la Circolare Comando Generale Arma Carabinieri —
Direzione di Sanita - del 18 giugno 2008, parte ricorrente ha rimarcato il rapporto etiopatogenico con “...i microtraumi ripetuti, le vibrazioni, il carico articolare e la postura obbligata”.
Poi, il sig. D. P. ha osservato che, anche in ipotesi di predisposizione morbosa — nella fattispecie in esame asseritamente non sussistente -
la stessa non escluderebbe comunque il nesso causale tra patologia e fatti di servizio, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all’art.41 c.p..
Da ultimo, il ricorrente ha richiesto che si disponga una CTU ed ha concluso chiedendo: “In accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, annullare gli atti impugnati, previa declaratoria di illegittimità;
In riferimento alla sentenza 69/2022 di codesta Corte dei Conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 20 gennaio 2022 sul ricorso proposto iscritto al ruolo 66630;
Per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute, ai sensi dell'art.34 comma 1 lett. C ) del cod. Proc. Amm., al riconoscimento delle cause di servizio per le infermità denunziate;
che codesto Giudice emetta ordinanza di accoglimento e riconoscimento della patologia sofferta e certificata dal Dipartimento di Militare di Medicina Legale di Messina, Commissione Medica Ospedaliera distaccata in Augusta, rinunciando all'equo indennizzo , e finalizzata solo per la concessione del NULLA OSTA del godimento di pensione privilegiata ordinaria ,che comunque atteso il tempo trascorso, il richiedente dovrà sottoporsi ad ulteriore accertamenti diagnostici e strumentali per il beneficio richiesto”.
II. Con memoria depositata il 21.10.2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze che, ricostruiti i fatti, ha anzitutto opposto la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo l’estromissione dal presente giudizio. Al riguardo, è stato osservato che detto Dicastero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio, restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente. Il parere del Comitato è quindi un atto endoprocedimentale e, in quanto tale, non dotato di una propria efficacia lesiva.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, inoltre, nel rilevare che non si ha contezza dell’esito del procedimento amministrativo attivato dal ricorrente con l’ente previdenziale in data 20.01.2025, ha opposto l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa della pensione privilegiata all’INPS ex art. 153, lett. b)
c.g.c. e art. 167, co. 2, d.P.R. 1092/1973.
Nell’osservare, poi, che soltanto l’amministrazione d’appartenenza piò essere al corrente dei servizi realmente svolti, il MEF ha osservato come dagli atti risulti lo svolgimento soltanto di ordinari servizi d’istituto.
Nel merito, il CVCS ha, poi, difeso la correttezza del proprio operato, evidenziando la carenza di prova -in violazione di quanto disposto dall’art. 2697 c.c. - della riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo.
Il Ministero ha, altresì, evidenziato l’assenza di un nesso causale tra le citate patologie ed il servizio svolto specie in assenza di fatti di servizio eccezionalmente gravosi rispetto agli ordinari compiti di istituto.
Dopo aver evidenziato l’assenza di prove sulla sussistenza di un nesso causale tra i fatti richiamati dal ricorrente e l’insorgere delle patologie diagnosticate al ricorrente, il Ministero ha contestato il richiamo della decisione n.69/2022 di questa Sezione, in quanto ritenuta non sovrapponibile alla ipotesi in esame.
Da ultimo, il MEF si è opposta all’istanza di CTU ritenendola meramente esplorativa e volta a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare l’inammissibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione del giudice adito sulla domanda finalizzata ad ottenere l’annullamento, previa declaratoria della presunta illegittimità degli atti impugnati;
- sempre in via preliminare, disporre l’estromissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio per carenza di legittimazione passiva;
- nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; - rigettare ogni richiesta istruttoria;
- rigettare la richiesta di condanna alle spese di giudizio”.
III. Il 26 novembre 2025 si è costituito in giudizio il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri che, dopo aver ricostruito i fatti, in via pregiudiziale, ha rilevato l’assenza di un concreto interesse a ricorrere avverso il provvedimento di equo indennizzo, in quanto lo stesso non dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata sui quali si radica la giurisdizione contabile. Da tanto, secondo il Comando deriverebbe sostanzialmente il difetto di giurisdizione contabile.
Nel merito, rilevata la bontà del proprio operato, l’Amministrazione ha rimarcato la natura vincolata dei decreti adottati rispetto ai pareri del CVCS e, al contempo, ha osservato che, secondo la giurisprudenza consolidata, nei procedimenti quali quello qui in considerazione, l’Amministrazione, nel pronunciarsi relativamente alla dipendenza da causa di servizio, può limitarsi a rinviare per la motivazione al parere del Comitato di Verifica, il cui contenuto tecnico discrezionale si impone sulle altre eventuali osservazioni.
Dall’esame congiunto di tutti gli atti contenuti nel fascicolo il Comitato di Verifica avrebbe, pertanto, avuto modo di comprendere le vicende di impiego che hanno riguardato il ricorrente e di vagliarne la potenziale capacità lesiva in ragione del tempo trascorso e della natura del servizio espletato.
Nel caso di cui trattasi, infatti, non sarebbero riscontrabili, secondo parte resistente, situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che possano aver influito - anche solo in forma concausale -
sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente.
In considerazione della compiuta istruttoria, l’Amministrazione non avrebbe, quindi, potuto concludere diversamente il procedimento rispetto a quanto non ha, in concreto, fatto con l’adozione dei decreti impugnati.
Tanto premesso, il Comando generale ha concluso chiedendo: “il ricorso dovrà ritenersi inammissibile già in via pregiudiziale per difetto dell’autorità adita e per la mancanza di una condizione dell’azione, ed in ogni caso infondato nel merito e come tale da respingere unitamente alla richiesta istruttoria”.
IV. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, in assenza del ricorrente e del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’Economia e Finanze ha insistito nei motivi formulati nella comparsa di costituzione ed il giudizio è stato posto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “SEGNI RM DI PROTUSIONE DISCALI MULTIPLE TRA C3 E C7 E L5-S1 IN ATTO NON SINTOMATICHE MODESTA LIMITAZIONE ALGO FUNZIONALE MIOTENSIVA CERVICALE, PERSISTENTE DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CON SI D'OR DEPRESSO CRONICI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO “ e “DISCOARTROSI CERVICALE CON
RESTRINGIMENTO DEL CANALE VERTEBRALE A MODICA
INCIDENZA FUNZIONALE” "– già diagnosticate al sig. D. P. –
Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in congedo, per riforma dal 08.02.2017, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata.
2. In via pregiudiziale, va affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il petitum sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da lui sofferte per l’accesso alla pensione privilegiata. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) che sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D.
1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.
Il ricorrente ha, infatti, espressamente ed a più riprese, chiarito che l’atto introduttivo è diretto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle citate patologie al solo fine dell’accesso (cfr.
“nulla osta”) alla pensione di privilegio.
2.1 Con riguardo, poi, all’affermata carenza di interesse è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato” (Corte di Cassazione, SS.UU., ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur.
Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014;
sent. n. 225 del 18 marzo 2014).
2.2 Sulla rilevata inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 c.g.c., si ritiene sufficiente evidenziare che, ai fini del presente giudizio, assume rilevanza la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della “successiva” attribuzione della pensione di privilegio. Ne costituisce riprova il fatto che il sig. D. P. – con il ricorso personale in esame - non ha richiesto il pagamento di nessun arretrato ma soltanto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale “nulla osta” al godimento di pensione di privilegio. Non assume, pertanto, alcun rilievo la constatazione della mancata conclusione del procedimento conseguente alla domanda di pensione del 20.01.2025.
Il ricorso deve, pertanto, ritenersi ammissibile.
3. Affermata la giurisdizione contabile, la sussistenza dell’interesse a ricorrere e l’ammissibilità del ricorso, può essere affrontata l’eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Al riguardo, si ritiene che la stessa vada respinta considerato che, secondo l’insegnamento costante della Corte di Cassazione, l’accertamento delle condizioni di legittimazione passiva e attiva dell’azione deve essere svolto con riferimento alla ipotetica titolarità, attiva e passiva, dell’azione per come prospettato nel ricorso in quanto l’accertamento della titolarità sostanziale dei diritti e degli obblighi attiene al merito della causa (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Reg.
Siciliana, n. 162/2020 e n. 222/2017).
Sul punto, deve osservarsi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non risulta estraneo alla fattispecie dedotta in giudizio avendo lo stesso Ministero adottato alcuni dei “provvedimenti” formalmente avversati dal ricorrente in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità da lui sofferte e sui quali si incentrano sostanzialmente le censure del ricorrente.
Va pertanto disattesa la richiesta di estromissione dal giudizio.
4. Ai fini del prosieguo della trattazione deve, infine, rammentarsi che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall’Amministrazione, bensì l’accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito),
spingendosi il potere del giudice a sindacare il “rapporto” giuridico anziché il mero “atto”.
Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all’an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).
Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure incidenter tantum, gli atti amministrativi – seppure illegittimi –
compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’Amministrazione di appartenenza (C.d.c.
Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n.
46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App.
n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167;
in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n.
12722/2005). (cfr Corte dei conti Sez. giur. Veneto 33/2021).
Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell’atto avversato ma è teso ad accertare l’effettiva sussistenza del diritto e dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio invocato.
5. Tanto premesso, esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La questione risolutiva della presente controversia – per come prospettata dal ricorrente - consiste nell’accertamento dell’eventuale dipendenza dal servizio delle patologie ("SEGNI RM DI PROTUSIONE DISCALI MULTIPLE TRA C3 E C7 E L5-S1 IN ATTO
NON SINTOMATICHE MODESTA LIMITAZIONE ALGO
FUNZIONALE MIOTENSIVA CERVICALE, PERSISTENTE DISTURBO DELL’ADATTAMENTO CON SI D'OR DEPRESSO CRONICI IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO “ e
“DISCOARTROSI CERVICALE CON RESTRINGIMENTO DEL CANALE VERTEBRALE A MODICA INCIDENZA FUNZIONALE”)
sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l’infermità derivi da fatti di servizio.
Invero, per quanto attiene alla nozione di infermità dipendente da causa di servizio, deve rammentarsi che la dizione utilizzata dal legislatore all’art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore “determinante” quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e “determinante” delle infermità o lesioni riportate.
L’impostazione attorea vorrebbe dimostrare che le patologie citate in precedenza andrebbero ricondotte al servizio prestato in ragione della genericità della motivazione utilizzata dal CVCS, della natura stereotipata delle argomentazioni impiegate e dalla non completezza della documentazione esaminata nonché dei servizi oggetto di esame
(pars destruens) senza, tuttavia, fornire alcuna prospettazione sulle ragioni per le quali dette patologie debbano accertarsi come dipendenti da causa di servizio (pars construens).
Il ricorrente si è, infatti, limitato a rassegnare le attività di servizio svolte, ivi compresi i servizi dichiaratamente svolti sulle motovedette quale “operatore salvamento a nuoto” o presso la Compagnia Speciale di Vibo Valentia, senza individuare specifici eventi o condizioni eccezionali occorse in servizio che siano idonei a costituire causa, o concausa efficiente e determinante, dell’insorgere delle patologie diagnosticate.
Tale ricostruzione, tuttavia, amplierebbe a dismisura la rilevanza causale dei fatti del servizio, posto che, come è evidente, ogni patologia (l’abbassamento della vista, un mal di schiena, una faringite, una diminuzione dell’udito, una gastrite, etc.) dipenderebbe (anche), sotto il profilo strettamente concausale, dallo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente quanto alla sua insorgenza o alla sua evoluzione (basti pensare al necessario utilizzo di un computer e ai relativi effetti sulla vista, alla postura - seduto o in piedi - ai fini dell’insorgenza del mal di schiena, alla inevitabile esposizione all’aria aperta quanto alla faringite, all’esposizione ai rumori dell’ufficio o dell’ambiente esterno con riferimento alla diminuzione dell’udito, agli inevitabili piccoli e grandi stress lavorativi per la gastrite, etc.). (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania - Sezione Terza sent.
01130/2020).
Si ritiene, invece, che il legislatore non abbia inteso conferire ai pubblici dipendenti una sorta di privilegio mediante l’attribuzione automatica in favore dei medesimi di un beneficio economico a fronte dell’insorgenza di qualsivoglia patologia. In assenza di una analitica definizione normativa della nozione “causa di servizio”, appare, infatti, ragionevole presumere che il legislatore si sia voluto riferire a circostanze di natura particolare che, in ragione della loro eccezionalità rispetto all’ordinario, abbiano effettivamente influito in modo significativo sull’insorgenza o sull’evoluzione dell’infermità. Tale interpretazione appare coerente sia con l’esigenza di delimitare in modo equilibrato la latitudine del concetto di “causa di servizio”, la quale, diversamente opinando, sussisterebbe pressoché sempre, sia con l’esigenza di giustificare l’esborso di denaro pubblico solo a fronte di eventi che appaiano effettivamente meritevoli di un riconoscimento in sede amministrativa. (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, Sent., 08/02/2024, n.
1301).
Per quanto il servizio del ricorrente sia stato certamente impegnativo, reputa il giudicante che dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli comunemente richiesti al personale de quo o alcuno specifico evento traumatico o intenso sforzo psicofisico, avvenuto prettamente in servizio e per motivi di servizio, al seguito del quale possano essere sorte le infermità citate.
Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d’istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante
(anche solo in via concausale) dell’insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent.
n. 514/2018), secondo cui «La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa -
fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».
Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata
– in violazione del dettato di cui all’art. 2697 c.c. - né tantomeno argomentata la potenziale sussistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.
La documentazione prodotta non consente a questo giudice di addivenire a conclusioni differenti anche in considerazione del fatto che non vi è prova che i fattori richiamati dal ricorrente abbiano assunto carattere eccezionale e straordinario rispetto al normale servizio, in quanto detti fattori (prolungati turni di servizio a bordo di furgoni trasporto detenuti — piantonamento detenuti presso l'ospedale civile
— pattuglie a piedi — Ordine pubblico ....-Prolungati servizi diurni e notturni in condizioni atmosferiche avverse, con ripetuti sbalzi di temperatura. Spesso é stato costretto a consumare pasti freddi e fuori orario, ecc.) come detto, costituiscono elementi connaturati alla vita militare e acquisiscono valore, ai fini del presente giudizio, soltanto ove assumano carattere straordinario rispetto alle normali condizioni di servizio.
Questo giudice ritiene, pertanto, che - fermi restando il lodevole servizio prestato e le qualità professionali del sig. D. P.– parte ricorrente non abbia fornito elementi di prova sufficienti a testimoniare la presenza di eccezionali elementi di rischio tali da assurgere a fattore determinante per l’insorgere delle patologie sofferte dal ricorrente e a far dubitare della correttezza della valutazione compiuta dal CVCS.
L’assenza di documentazione probatoria significativa circa l’asserita dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente esclude l’utilità di qualsivoglia CTU a riguardo. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., rimettendo l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886 ord. 19631/2020).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra questione.
6. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, tenuto conto della complessità della questione trattata appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice
AL RA
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo,22 dicembre 2025 Pubblicata il 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Giudice
AL RA
(f.to digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di D.P.G. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 29 dicembre 2025 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)