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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al N. R. G. 3283 dell'anno 2020
TRA
e , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Parte_1 Parte_2
Fabrizio Lattanzi, e presso lo stesso elettivamente domiciliate in Roma, alla Via Piave n.66, come da procura in atti;
-ATTRICI
E
IA , in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Marina Tosini, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura provinciale in , al Largo Pioppi n.1, come da procura in atti, CP_1
-CONVENUTA
OGGETTO: Azione di responsabilità per danni.
Discussa all'udienza del 26/9/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 05/3/2020, le sigg.re e Parte_1
convenivano in giudizio, innanzi codesto Tribunale di Salerno, la Parte_2
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., per sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni dalle stesse subiti a seguito del sinistro loro occorso in data 23/7/2018. A sostegno della domanda veniva dedotto che, nella data indicata, alle ore 11,30 circa, le attrici, ciascuna a bordo della propria motocicletta, ed in particolare la Parte_1
conduceva la moto Suzuki targata DP 52684, mentre la
[...] Parte_2 conduceva la moto Kawasaki targata DM 49256, percorrevano la Via Cavalieri di Malta, in
Comune di Scala, con direzione verso Ravello, allorquando:” nei pressi di un tornante le suddette cadevano rovinosamente in terra unitamente ai propri motocicli a causa del manto
1 stradale scivoloso per la presenza di sostanze oleose”. Che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia Municipale di Scala che procedevano a redigere apposito verbale di intervento.
Che a seguito della caduta l'attrice riportava lesioni, in particolare Parte_1
“un trauma disto-contusivo alla spalla destra con sublussazione acromion- claveare”, come da certificati medici e perizia di parte allegati. Che il motociclo Suzuki targato DP 52684, riportava danni per euro 2.986,90, mentre il motociclo Kawasaki targato DM 49256, riportava danni per euro 518,34. Che per far ritorno a casa, atteso che le due moto non erano marcianti, hanno dovuto utilizzare il treno, mentre per le moto è stato necessario il trasporto a Roma con mezzo di soccorso della società Siro Express srl. Hanno, quindi, dedotto una responsabilità della convenuta , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_2 tutti subiti (patrimoniali e non), e quantificati in euro 13.734,36 per la Parte_1
, ed in euro 707,00 per la , vinte le spese di lite.
[...] Parte_2
Si costituiva la che impugnava e contestava la domanda sia in Controparte_2 punto di fatto che di diritto. Eccepiva: 1°) l'improcedibilità della domanda per l'omesso esperimento della negoziazione assistita;
2°) la carenza di legittimazione attiva delle attrici;
3°)
l'infondatezza delle pretese risarcitorie;
4°) l'assenza dei presupposti per l'applicazione sia dell'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c.; 5°) il concorso di colpa o il caso fortuito;
6°) contestava il quantum debeatur. Ed ha concluso per il rigetto delle domande con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova orale, indi, questo giudicante, invitava ad esperire il procedimento di negoziazione assistita, espletato con esito infruttuoso. Infine, la causa è stata rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Discussione tenutasi in modalità cartolare, e la sentenza è stata depositata in Cancelleria.
La domanda è fondata per le ragioni che seguono.
1. Sulla legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni a cose non è necessaria la prova rigorosa della proprietà del bene danneggiato (Cass. 06.07.2000
n. 7583, Cass. 26.03.1997 n. 2701), essendo sufficiente che l'attore fornisca al giudice elementi tali da giustificare il suo convincimento circa l'esistenza di tale diritto e sufficienti ad escludere l'erronea destinazione del pagamento dovuto al danneggiato (Cass. 21.05.2004 n. 9711). E' stato anche precisato che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà, in quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola
2 indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28.05.2015, n. 11124).
Pertanto, la produzione in telematico del libretto di circolazione del veicolo danneggiato (nella specie le due moto), da parte delle attrici, la cui conformità all'originale non è stata disconosciuta in modo specifico e circostanziato, e che indica le parti attrici come proprietarie delle due moto, costituisce elemento di prova sufficiente a suffragare la titolarità del diritto da parte delle attrici.
2. Ciò posto, si ritiene che la fattispecie in esame sia certamente sussumibile sotto il dettato di cui all'art. 2051 c.c.
Recita l'art. 2051 c.c.” Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Ed in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c. a carico dell'ente proprietario del tratto stradale in questione, stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo (Cass. civ. 05/9/2019 n. 22163; Cass civ.
n.7005/2019) della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. La Suprema Corte ha posto in rilievo che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Ebbene, nel caso che qui ci occupa, le parti attrici hanno dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà della ) e che l'ente CP_2 proprietario tenuto alla sua manutenzione ne doveva rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr. Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta sia in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c., sia in relazione alla responsabilità generica prevista dall'art. 2043 c.c.
La strada indicata senza dubbio rientra nel potere di vigilanza e custodia del suo titolare (ente provinciale), il quale non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità di
3 esercitare tale potere, con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. oltre che di quella di cui all'art. 2043 c.c.
3. Precisato quanto precede, deve convenirsi che sussiste l'insita pericolosità ed insidiosità della strada ove è avvenuto il sinistro denunciato, circostanza accertata dall'istruttoria svolta.
Premesso, che benché parte attrice l'abbia citato, non è stato rinvenuto in atti il verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale del Comune di Scala. Tuttavia, dalle deposizioni dei testi escussi risulta provato il fatto storico e le modalità di accadimento dello stesso.
In vero, la teste , presente anch'essa al sinistro, ha confermato che la Testimone_1 caduta delle attrici avveniva per la presenza di olio o, comunque, di sostanza scivolosa sul manto stradale, precisando che anch'essa ne è rimasta coinvolta cadendo a sua volta con la propria moto. Ed ha dichiarato:” Dopo la caduta abbiamo chiamato il vigile del comune di
Scala che era al bar. Il quale con l'auto di servizio ha accompagnato la in Ospedale ad Pt_1
Amalfi, in quanto lamentava dolori alla spalla”.
Anche la teste , presente all'occorso ha confermato la caduta Testimone_2 delle due moto a causa del manto stradale scivoloso per la presenza di sostanza oleosa, ed ha in particolare affermato che:” Non era possibile vedere il materiale scivoloso, c'era qualche schiuma;
Non vi era alcun segnale di pericolo;
Tutte le moto erano a terra e accusava Pt_1 dolori. Anche il vigile che è venuto si è reso conto che si scivolava, ed anch'io non potevo camminare che il piede mi scivolava;
In definitiva può affermarsi che il sinistro è avvenuto in quanto entrambe le parti attrici, a bordo dei rispettivi motocicli, finivano con le ruote anteriori sul tratto di asfalto stradale ricoperto dalla “sostanza viscida”, perdendo il controllo del mezzo e finendo a terra.
Dunque, ostacolo non segnalato e non immediatamente visibile, in quanto- ricordiamo- aveva da poco piovuto e la strada era bagnata. Per cui, appare evidente che, pur usando la normale diligenza, l'utente della strada non poteva facilmente rendersi conto del pericolo, anche perché chi transita su strada pubblica non può mettersi di continuo a perlustrare ed ispezionare il manto stradale.
E, pertanto, risulta provato il fatto storico, e soprattutto parte attrice ha assolto all'onere su di essa incombente. In vero, si ricorda che la regola di riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 2051 c.c. pone, come è ormai acquisito, una regola di responsabilità che può dirsi
“oggettiva”, ossia che prescinde dalla colpa del custode. Ciò significa che, una volta che sia stata fornita la prova (dal danneggiato) della sussistenza del nesso causale tra la cosa ed il danno,
4 compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito. Questa ricostruzione trova conferma proprio nel contenuto della prova liberatoria che non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa, ma richiede, per l'appunto, la prova del caso fortuito, ossia di un elemento esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e che incide autonomamente sul nesso causale. Questa ricostruzione corrisponde anche alla ratio della norma, che attribuisce la responsabilità al custode fino al limite del fortuito in quanto il custode è il soggetto in grado di governare la cosa.
3. La convenuta ha sottolineato la ricorrenza, nella fattispecie, sia Controparte_2 del “caso fortuito”, che la colpa del danneggiato concorrente o esclusiva.
Orbene, accertato che nel tratto stradale percorso dalle moto delle attrici fosse presente una macchia di olio o sostanza viscida, sostiene la che tale situazione era assolutamente CP_2 imprevedibile, e costituisce il c.d. “caso fortuito”. Infatti, ha dedotto che:” La perdita di sostanze oleose da veicoli in transito può essere, invero, un evento inevitabile, dovute a forze e cause estrinseche non oggettivamente prevedibili, che si può anche manifestare con una eccezionalità non prevedibile” (pag. 10 comparsa di costituzione).
Tuttavia, di tale fatto (perdita di sostanza oleosa da veicolo in transito) non è stata fornita alcuna prova, restando, pertanto, una mera enunciazione di principio.
Non è stata data la prova che lo sversamento di sostanza oleosa fosse recente. In sostanza, non doveva essere provato che la macchia d'olio fosse da lì da tempo- anche perché in questo caso
è un fatto favorevole al danneggiato. Si doveva, invece, provare che la macchia era recente, e questa è la prova del fortuito, ossia della impossibilità di evitare l'evento, dato il lasso breve di tempo, e questa prova grava – come è noto- sul danneggiante. Ne consegue che spettava alla convenuta Provincia-per andare esente da responsabilità- provare che la macchia d'olio fosse recente, e non al danneggiato. Il fatto che la macchia sia recente, non avendo il proprietario della strada la possibilità di evitare in tempi brevissimi l'incidente, fa sì che questo sia per lui imprevedibile ed inevitabile, secondo lo schema del caso fortuito. Ciò significa che occorre chiedersi se vi fossero prove che la macchia era recente, non già presumere che lo fosse, per difetto di prove del contrario, spettando, invece, all'ente, anche sulla base di presunzioni semplici, dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all'incidente da non potersi evitare che lo causasse (Cassazione civile sez. III, n. 7361 del 15.3.2019).
In conclusione, la prova della presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque CP_ non evitabile da parte dell' convenuto a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come
5 tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento. Nel caso concreto nessun elemento risulta fornito dalla , neppure indiziario o per presunzioni, per poter ritenere CP_2 che la macchia d'olio presente sul manto stradale fosse di recente formazione, sicché va CP_ affermata la esclusiva responsabilità dell' convenuto nella causazione del sinistro oggetto di causa.
Neppure risulta provata una condotta di guida non consona ai luoghi da parte delle attrici. Sono state formulate solo mere eccezioni dalla convenuta, rimaste, però, del tutto sfornite di supporto probatorio.
4. Affermata, in questi termini, la responsabilità dell'Ente convenuto, e passando alla liquidazione del quantum, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare, la sig.ra , ha riportato, nel sinistro per cui è causa, Parte_1 anche delle lesioni personali che i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1 refertavano come:” modica diastasi-sublussazione- dell'articolazione acromion claveare destra” per cui si procedeva con la immobilizzazione dell'arto, e con prescrizione di gg.20 di riposo assoluto e terapia antidolorifica. A ciò hanno fatto seguito ulteriori trenta giorni di fisioterapia come accertati dalla documentazione medica in atti. Con postumi che si possono quantificare nel 4% della totale.
Trattandosi di lesioni con postumi pari o inferiori al nove per cento della complessiva validità dell'individuo, ai fini di liquidazione del danno in esame, trova applicazione l'art. 139 del codice delle assicurazioni private (cfr. art. 3, D. L. n. 158/2012), secondo cui la liquidazione del danno biologico c.d. «di lieve entità» deve essere liquidato con l'applicazione delle tabelle ministeriali previste dal quarto comma del medesimo articolo.
Pertanto, e sulla base della documentazione in atti, non contestata e pienamente condivisibile, possono ritenersi accertati in favore dell'attrice ed a titolo di danno Parte_1 non patrimoniale biologico: a) un danno da I.T.T. per gg. 20 pari ad euro 1.123,60; b) un danno da I.T.P. al 50% per gg. 30 pari ad euro 842,70; c) ed infine un danno biologico permanente valutato al 4%, pari ad euro 4.233,18. Per un totale di danno non patrimoniale ammontante ad euro 6.199,48. La liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico, deve essere riconosciuta subordinatamente all'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la
6 concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni (Cass. Civ. sent. n. 24075/17, Cass. civ.
n. 25843/20).
Nel caso di specie non risulta assolto tale onere da parte dell'attrice.
In ordine al danno patrimoniale, la ha chiesto il ristoro delle spese Parte_1 del viaggio di ritorno a Roma atteso che la moto non era marciante. A tal fine ha allegato un biglietto ferroviario per la tratta Roma Termini, dal costo di euro 51.00. Il biglietto, CP_1 però, non essendo nominativo non da certezza che lo stesso sia stato acquistato proprio dall' . Parte_1
Va riconosciuto, invece, l'importo di euro 189,00 quel costo per il trasporto della moto incidentata, e di cui alla fattura in atti, n.772/2018 del 02/8/2018, emessa della ditta
“MotoHelp”. Come pure vanno riconosciuti i danni subiti dal motociclo ed evincibili sia dalle foto allegate che dal preventivo in atti, confermato in udienza dal , meccanico Testimone_3 che lo ha redatto. L'importo, però, va riconosciuto detratta l'iva, non essendovi prova delle avvenute riparazioni. Importo che si indica in euro 2.448,28.
Per un totale di danni patrimoniali e non quantificato in euro 8.647,76.
Per l'attrice , vanno riconosciuti i soli danni patrimoniali arrecati alla Parte_2 moto, come provati con le foto allegate e con il preventivo confermato in udienza dal meccanico
, ed anche in questo caso sottraendo l'iva dal detto preventivo in quanto non Testimone_3 vi è prova del relativo esborso, e che si indicano in euro 424,87. A cui aggiungersi euro 189,00 per il trasporto della moto, come emerge dalla indicata fattura della ditta “MotoHelp”. Per un totale di danni patrimoniali quantificato in euro 613,87. Nulla per le spese di viaggio per le stesse motivazioni sopra espresse.
Sugli importi sopra indicati, vanno computati gli interessi legali devalutando la somma alla data del sinistro (23/7/2018) e calcolando gli interessi legali sull'importo di anno in anno rivalutato e sino alla data di pubblicazione della sentenza, e dalla data di pubblicazione della sentenza i soli interessi di mora al saggio legale sino al soddisfo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo a norma del D.M. n. 55 del 10/3/2014, in base allo scaglione di riferimento ed in rapporto all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda
7 proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, ogni altra Controparte_2 istanza disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità della convenuta , la condanna al pagamento, in Controparte_2 favore di , ed a titolo di risarcimento del danno, della complessiva Parte_1 somma di euro 8.647,76, oltre interessi legali, come in motivazione, ed in favore di
, ed a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 613,87 Parte_2 oltre interessi legali, come in motivazione;
- condanna, infine, la convenuta al pagamento in favore delle parti attrici, Controparte_2 delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 6.837,00, di cui euro 237,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, IVA e CNAPAI come per legge, con attribuzione all'avv. Fabrizio Lattanzi per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 01/10/2025. Il Giudice onorario
dott. Francesco Saverio Ruggiero
8