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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: URBANO GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3567/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Angelo Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -INTIMAZIONE PAG n. 02820259005228719000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150026987166000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035834302000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021829066000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003004132000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022765521000
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282019000374862000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5060/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistenti: insistono per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259005228719000 notificata in data 17.06.2025, dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, contenente un presunto debito pari ad € 3.482,56 relativo alle cartelle di pagamento n. 02820150026987166000-02820150035834302000-02820170021829066000-
02820180003004132000-02820180022765521000 - 0282019000374862000, presuntamente notificate nel 2012-2014 e 2015, relative ad IVA - diritti Camera di Commercio ed Irpef, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione, la prescrizione dei crediti, - la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti,- la mancata allegazione e/o notifica di alcun verbale di accertamento/di liquidazione,- la mancata sottoscrizione di cui all'art. 42 del D.P.R. 600/73.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Dalla documentazione prodotta risulta la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero la Cartella n. 02820150026987166000 per mancato versamento IVA notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, come da relata del 19.2.2016, deposito al Comune in pari data a seguito di visura anagrafica. "
La Cartella n. 02820150035834302000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio notificata per irreperibilità relativa con deposito alla Casa Comunale, come da relata del 29.2.2016 dopo accessi infruttuosi e visura anagrafica - avviso di deposito al Comune - racc.ta spedita il 02.03.2016, come da prospetto, rimessa al mittente per compiuta giacenza, come da ricevuta racc.ta.
La cartella n. 02820170021829066000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio, notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, dopo accessi infruttuosi, come da relata del 02.08.2018, deposito al Comune in pari data.
La cartella n. 02820180003004132000 per Ritenuta fonte redd lav aut arti e professioni, riguarda altra Giurisdizione.
La cartella n. 02820180022765521000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio, notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, dopo accessi infruttuosi, come da relata del 10.09.2021, deposito al Comune in pari data.
La cartella n.0282019000374862000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio notificata per irreperibilità assoluta con deposito alla Casa Comunale, come da relata del 14.3.2022 dopo accessi,- deposito al Comune in pari data.
Cartelle cui sono seguite l'avviso di intimazione n.02820199009338520000 stante la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 24.3.2022 e avviso deposito del 25.3.2022 e l'avviso di intimazione n.
02820219001524559000 con deposito alla Casa Comunale, stante la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 21.6.2022 e l'avviso deposito del 21.6.2022.
Da tanto ne deriva che i termini di decorrenza della prescrizione sono stati interrotti con la notifica delle cartelle e degli atti di intimazione e preavviso di iscrizione successivi, con conseguente consolidamento delle pretese e dei relativi crediti, ormai certi, liquidi ed esigibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 300 per ciascuna parte costitiuta oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica: URBANO GIACOMO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3567/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Angelo Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: -INTIMAZIONE PAG n. 02820259005228719000 IRPEF-ALTRO 2012
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150026987166000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150035834302000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170021829066000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180003004132000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180022765521000
-CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282019000374862000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5060/2025 depositato il 24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante://
Resistenti: insistono per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259005228719000 notificata in data 17.06.2025, dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, contenente un presunto debito pari ad € 3.482,56 relativo alle cartelle di pagamento n. 02820150026987166000-02820150035834302000-02820170021829066000-
02820180003004132000-02820180022765521000 - 0282019000374862000, presuntamente notificate nel 2012-2014 e 2015, relative ad IVA - diritti Camera di Commercio ed Irpef, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a base dell'intimazione, la prescrizione dei crediti, - la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti,- la mancata allegazione e/o notifica di alcun verbale di accertamento/di liquidazione,- la mancata sottoscrizione di cui all'art. 42 del D.P.R. 600/73.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Dalla documentazione prodotta risulta la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi della prescrizione.
Ed invero la Cartella n. 02820150026987166000 per mancato versamento IVA notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, come da relata del 19.2.2016, deposito al Comune in pari data a seguito di visura anagrafica. "
La Cartella n. 02820150035834302000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio notificata per irreperibilità relativa con deposito alla Casa Comunale, come da relata del 29.2.2016 dopo accessi infruttuosi e visura anagrafica - avviso di deposito al Comune - racc.ta spedita il 02.03.2016, come da prospetto, rimessa al mittente per compiuta giacenza, come da ricevuta racc.ta.
La cartella n. 02820170021829066000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio, notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, dopo accessi infruttuosi, come da relata del 02.08.2018, deposito al Comune in pari data.
La cartella n. 02820180003004132000 per Ritenuta fonte redd lav aut arti e professioni, riguarda altra Giurisdizione.
La cartella n. 02820180022765521000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio, notificata per irreperibilità assoluta con affissione alla Casa Comunale, dopo accessi infruttuosi, come da relata del 10.09.2021, deposito al Comune in pari data.
La cartella n.0282019000374862000 per mancato versamento Diritti annuale Camera di commercio notificata per irreperibilità assoluta con deposito alla Casa Comunale, come da relata del 14.3.2022 dopo accessi,- deposito al Comune in pari data.
Cartelle cui sono seguite l'avviso di intimazione n.02820199009338520000 stante la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 24.3.2022 e avviso deposito del 25.3.2022 e l'avviso di intimazione n.
02820219001524559000 con deposito alla Casa Comunale, stante la irreperibilità assoluta del destinatario, come da relata del 21.6.2022 e l'avviso deposito del 21.6.2022.
Da tanto ne deriva che i termini di decorrenza della prescrizione sono stati interrotti con la notifica delle cartelle e degli atti di intimazione e preavviso di iscrizione successivi, con conseguente consolidamento delle pretese e dei relativi crediti, ormai certi, liquidi ed esigibili.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in euro 300 per ciascuna parte costitiuta oltre accessori di legge se dovuti.