TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8046/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BERTIN VALERIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 3 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti hanno contratto matrimonio a Rufisque in data 26 maggio 2005 e sono genitori di , nata il [...]. Persona_1
1 La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente al versamento di un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Per mezzo dell'Agenzia delle Entrate, sono state acquisite le dichiarazioni tributarie del resistente, prodotte in data 14 gennaio 2025.
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed è stata fissata udienza di discussione.
La causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi. Non viene emesso ordine di trascrizione della presente sentenza, perché non risulta che l'atto di matrimonio sia presente nei registri di stato civile italiani.
In conformità all'istanza attorea, l'affidamento della figlia sarà condiviso.
La minore resterà presso la casa coniugale, assieme alla madre, che ne diverrà assegnataria.
La figlia è ormai prossima alla maggiore età, sicché potrà scegliere se e quando vedere il padre, prendendo direttamente accordi con lo stesso.
Mentre la ricorrente si dichiara disoccupata, il resistente è dotato di impiego e, nel
2023, ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro
1.480,25. Egli dovrà, quindi, contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di euro 300,00 mensili, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
3.
Tenuto conto della mancata opposizione del convenuto, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida la figlia ad entrambi i genitori;
3. dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a Castegnato (BS), via Pianera, n° 11;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente, con termine per il rilascio, da parte del resistente, sino al 3 marzo 2025;
5. dispone che la figlia frequenti il padre prendendo direttamente accordi con lo stesso;
6. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al
50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
7. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8046/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. BERTIN VALERIA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 3 febbraio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti hanno contratto matrimonio a Rufisque in data 26 maggio 2005 e sono genitori di , nata il [...]. Persona_1
1 La ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione, l'affidamento condiviso della figlia, l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del resistente al versamento di un assegno di euro 300,00 mensili per il mantenimento della figlia.
Il resistente non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Per mezzo dell'Agenzia delle Entrate, sono state acquisite le dichiarazioni tributarie del resistente, prodotte in data 14 gennaio 2025.
Con ordinanza del 31 gennaio 2025 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed è stata fissata udienza di discussione.
La causa è stata, infine, rimessa al Collegio per la decisione.
2.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi. Non viene emesso ordine di trascrizione della presente sentenza, perché non risulta che l'atto di matrimonio sia presente nei registri di stato civile italiani.
In conformità all'istanza attorea, l'affidamento della figlia sarà condiviso.
La minore resterà presso la casa coniugale, assieme alla madre, che ne diverrà assegnataria.
La figlia è ormai prossima alla maggiore età, sicché potrà scegliere se e quando vedere il padre, prendendo direttamente accordi con lo stesso.
Mentre la ricorrente si dichiara disoccupata, il resistente è dotato di impiego e, nel
2023, ha percepito un reddito mensile medio netto, calcolato su dodici mensilità, di euro
1.480,25. Egli dovrà, quindi, contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno di euro 300,00 mensili, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
3.
Tenuto conto della mancata opposizione del convenuto, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
2
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida la figlia ad entrambi i genitori;
3. dispone che la figlia conservi la residenza abituale presso la casa coniugale, sita a Castegnato (BS), via Pianera, n° 11;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente, con termine per il rilascio, da parte del resistente, sino al 3 marzo 2025;
5. dispone che la figlia frequenti il padre prendendo direttamente accordi con lo stesso;
6. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno di euro 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al
50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data
14 luglio 2016;
7. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3