Art. 2.
In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754 , le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.
In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754 , le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.