Articolo 2 della Legge 26 aprile 1949, n. 265
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 giugno 1949
Art. 2.
In deroga al disposto dell'art. 157 del citato regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754 , le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.
Entrata in vigore il 7 giugno 1949