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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4296/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4296/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DIMAURO ALESSANDRO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18/7/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 27.02.2025
“CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione dei coniugi con riferimento al matrimonio celebrato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Torino atto n. 703 parte 1 -anno 1999- Comune di Torino (TO) Ufficio
1
Con vittoria di spese e compensi causa.
In via istruttoria: chiede ammettersi interrogatorio formale e prova diretta ed indiretta sui seguenti mezzi di prova sul capitolo articolati in premessa, indicando sin d'ora come teste
1) sig.ra , residente in [...] Testimone_1
2) sig.ra , residente in [...]”. Testimone_2 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 20.11.1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 703 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], tutti maggiorenni Testimone_1 ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 27.02.2025, chiedeva unicamente a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 19.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 02.07.2025.
All'udienza del 02.07.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4296/2025 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DIMAURO ALESSANDRO che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti ricorrente contro
, nato il [...] a [...] Controparte_1 resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18/7/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 27.02.2025
“CONCLUSIONI
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: Dichiarare la separazione dei coniugi con riferimento al matrimonio celebrato e trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Torino atto n. 703 parte 1 -anno 1999- Comune di Torino (TO) Ufficio
1
Con vittoria di spese e compensi causa.
In via istruttoria: chiede ammettersi interrogatorio formale e prova diretta ed indiretta sui seguenti mezzi di prova sul capitolo articolati in premessa, indicando sin d'ora come teste
1) sig.ra , residente in [...] Testimone_1
2) sig.ra , residente in [...]”. Testimone_2 per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 20.11.1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 703 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], tutti maggiorenni Testimone_1 ed economicamente indipendenti.
Con ricorso depositato il 27.02.2025, chiedeva unicamente a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Con decreto del 19.03.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione delle parti al 02.07.2025.
All'udienza del 02.07.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/7/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.