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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 17661/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 17661/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Federica Benvenuti Presidente est.
Dott. ssa Anna Battaglia Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice nella causa iscritta al N. 17661/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 28/11/2023 da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con l'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Motta, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. Cat A12/2023/Imm.543/MAdB, del 03/11/23, notificato il 22/11/24, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di un permesso di soggiorno per CP_1
pagina 1 di 7 “protezione speciale” sulla base di un parere negativo reso in data 31/10/2023 dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
Il ricorrente richiama l'attenzione sulla propria integrazione in Italia e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. lgs 286-1998.
Il ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto del 22/12/23 ritenuto che “che gli elementi offerti in comunicazione (documentazione lavorativa, contratti di lavoro e buste paga) siano tali da comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano”.
L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con note depositate il 19/05/25, producendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 22/05/25, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento pagina 2 di 7 della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI
(introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d- bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità”. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione pagina 3 di 7 del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) “il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche
(rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020);
d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione pagina 4 di 7 può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass.
Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n.
130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di Venezia in data 09/02/22
(come da provvedimento impugnato), opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata, e che deve ritenersi offerta dal sig. la prova del suo radicamento professionale e relazionale sul territorio italiano. Pt_1
Per quanto qui di interesse, v'è da rilevare che, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale come emerge dalla documentazione in atti. In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione:
- scansione permessi di soggiorno del fratello del ricorrente, di sua moglie e del loro figlio;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 17/02/23;
- buste paga 2023 (marzo, euro 1146; aprile, euro 1221; maggio, euro 1189; giugno, euro 1571; luglio euro
1185; agosto, euro 1278; settembre, euro 1179; ottobre, euro 1188);
pagina 5 di 7 - buste paga 2024 (aprile, euro 1311; maggio, euro 1278; luglio, euro 1284; agosto, euro 1363; settembre, euro 1271; ottobre, euro 1273; novembre, euro 1344; dicembre, euro 1431);
- contratto di locazione ad uso abitativo dal 01/07/24 e relativa registrazione;
-certificato di residenza Comune di Montegrotto Terme (PD), 15/01/25;
Il ricorrente ha documentato un suo inserimento lavorativo fin dal febbraio 2023, producendo documentazione lavorativa dalla quale emerge il suo attuale impiego, in forza di un contratto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha inoltre prodotto buste paga comprovanti dei buoni stipendi mensili che gli consentono di vivere un'esistenza dignitosa ed autonoma in Italia, dove egli ha stabilito la propria residenza in virtù di un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il ricorrente ha inoltre documentato che il fratello e il suo nucleo familiare soggiornano regolarmente in
Italia.
Ciò premesso, a parer di questo Collegio il ricorrente ha dunque dato prova del suo percorso di integrazione sociale che andrà valorizzato e non interrotto in quanto un suo allontanamento dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Non sussistono infine ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il rimpatrio del ricorrente. Non consta, infatti, che il richiedente abbia riportato condanne definitive, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza, con assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando nella causa n. 17661/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro il , ogni altra diversa domanda ed Controparte_2
eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3/6/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 17661/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Federica Benvenuti Presidente est.
Dott. ssa Anna Battaglia Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice nella causa iscritta al N. 17661/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 28/11/2023 da:
(C.F. ) nato in [...] il [...], con l'Avv. Luca Parte_1 C.F._1
Motta, ricorrente, contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. Cat A12/2023/Imm.543/MAdB, del 03/11/23, notificato il 22/11/24, della Questura di che ha rigettato la sua domanda di un permesso di soggiorno per CP_1
pagina 1 di 7 “protezione speciale” sulla base di un parere negativo reso in data 31/10/2023 dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di CP_1
Il ricorrente richiama l'attenzione sulla propria integrazione in Italia e insiste affinché sia riconosciuto il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ex art. 19 del D. lgs 286-1998.
Il ricorrente ha presentato, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento che veniva accolta con decreto del 22/12/23 ritenuto che “che gli elementi offerti in comunicazione (documentazione lavorativa, contratti di lavoro e buste paga) siano tali da comprovare il positivo avvio di un percorso di integrazione del ricorrente sul territorio italiano”.
L'Amministrazione statale convenuta si è costituita con note depositate il 19/05/25, producendo la documentazione utilizzata nella fase amministrativa e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza di discussione che si è svolta in modalità cartolare in data 22/05/25, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa, quindi, è stata riservata in decisione al Collegio.
In punto di diritto, è opportuno procedere preliminarmente ad un inquadramento del panorama normativo applicabile. Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti «gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano. La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento pagina 2 di 7 della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI
(introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d- bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità”. La disciplina del d.lgs. 25/2008 e del d.lgs. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n.
173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”) il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione pagina 3 di 7 del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
a) “il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
b) il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
c) il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche
(rapporti di locazione immobiliare), che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020);
d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione pagina 4 di 7 può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass.
Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n.
130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente, che ha presentato istanza alla Questura di Venezia in data 09/02/22
(come da provvedimento impugnato), opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n. 130/2020.
Le coordinate normative e giurisprudenziali sopra rappresentate assicurano e garantiscono, in definitiva, una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le fattispecie di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata, e che deve ritenersi offerta dal sig. la prova del suo radicamento professionale e relazionale sul territorio italiano. Pt_1
Per quanto qui di interesse, v'è da rilevare che, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale come emerge dalla documentazione in atti. In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione:
- scansione permessi di soggiorno del fratello del ricorrente, di sua moglie e del loro figlio;
- contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 17/02/23;
- buste paga 2023 (marzo, euro 1146; aprile, euro 1221; maggio, euro 1189; giugno, euro 1571; luglio euro
1185; agosto, euro 1278; settembre, euro 1179; ottobre, euro 1188);
pagina 5 di 7 - buste paga 2024 (aprile, euro 1311; maggio, euro 1278; luglio, euro 1284; agosto, euro 1363; settembre, euro 1271; ottobre, euro 1273; novembre, euro 1344; dicembre, euro 1431);
- contratto di locazione ad uso abitativo dal 01/07/24 e relativa registrazione;
-certificato di residenza Comune di Montegrotto Terme (PD), 15/01/25;
Il ricorrente ha documentato un suo inserimento lavorativo fin dal febbraio 2023, producendo documentazione lavorativa dalla quale emerge il suo attuale impiego, in forza di un contratto a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha inoltre prodotto buste paga comprovanti dei buoni stipendi mensili che gli consentono di vivere un'esistenza dignitosa ed autonoma in Italia, dove egli ha stabilito la propria residenza in virtù di un contratto di locazione ad uso abitativo.
Il ricorrente ha inoltre documentato che il fratello e il suo nucleo familiare soggiornano regolarmente in
Italia.
Ciò premesso, a parer di questo Collegio il ricorrente ha dunque dato prova del suo percorso di integrazione sociale che andrà valorizzato e non interrotto in quanto un suo allontanamento dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Non sussistono infine ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico tali da giustificare il rimpatrio del ricorrente. Non consta, infatti, che il richiedente abbia riportato condanne definitive, né sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza, con assorbimento di ogni altra domanda.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando nella causa n. 17661/2023 R.G. promossa da Parte_1
contro il , ogni altra diversa domanda ed Controparte_2
eccezione respinta:
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale;
2) compensa le spese di lite;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 3/6/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Federica Benvenuti
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