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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2955/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2955/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLARONI SILVIA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARUSO SEBASTIANO BRUNO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso il Sig. ha convenuto in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Latina Sezione Lavoro, la società rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'insussistenza dei fatti posti alla base del provvedimento di destituzione nei confronti del signor per inesistenza Parte_1 dei fatti contestati nel luglio 2023 ovvero loro riconducibilità a condotte punibili con sanzione conservativa secondo il RD 148\31, con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) Accertare e dichiarare la nullità della destituzione per nullità del procedimento disciplinare per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare CP_1
.alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento a favore dello
[...] stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) Accertare e dichiarare in particolare la nullità della destituzione per nullità del procedimento disciplinare in quanto basato sull'illegittimo posizionamento di telecamere sul posto di lavoro e conseguente reperimento illegittimo di filmati, non avendo lo stesso aderito all'accordo sindacale che ne consentiva l'istallazione. Con conseguente domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento a favore dello stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali
e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
d) In subordine e salvo gravami, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'ingiustificatezza e la sproporzione del provvedimento di destituzione irrogato e conseguentemente condannare alla corresponsione a favore del ricorrente dell'indennità CP_1 risarcitoria prevista per legge pari a 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto,
o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo”
La , costituitasi in giudizio, ha evidenziato la gravità dei fatti contestati al sig. CP_1 [...]
e ha dedotto la legittimità della sanzione espulsiva comminata nei suoi riguardi in Pt_1 relazione alle condotte da questi poste in essere in quanto idonee a recidere il vincolo fiduciario, risultando la grave negazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro *****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità e/o di nullità dell'opinamento di destituzione irrogato dalla società con missiva del 8.1.2024 con CP_1 conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione o, in subordine, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - è infondata e va rigettata.
3. Occorre premettere che la sanzione disciplinare qui impugnata è stata disposta dalla società convenuta in conseguenza degli esiti delle attività di investigazione preventiva avviate in seguito a tre segnalazioni anonime di illecito ex art. 54bis del d.lgs. 165/2001 ricevute dalla Direzione Generale.
Alla luce degli elementi raccolti, con nota del 12.7.2023 ha sospeso il ricorrente in CP_1 via preventiva dal soldo e dal servizio (doc. 6) e con successiva nota del 19.7.2023 (doc. 7)
e nota di rettifica e integrazione del 21.7.2023 (doc. 8), gli ha contestato le seguenti condotte:
“Ad integrazione della contestazione sopra menzionata, di cui la presente diventa parte integrante, Le rappresentiamo quanto di seguito riportato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro A seguito di approfondite verifiche compiute da questa Società presso il deposito sito in Via Ofanto snc a Latina (LT) ed acquisite dalla Scrivente in data 11.07.2023, è emerso quanto segue: In data sabato 22 Aprile 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), EL, alle ore 05.21 circa, veniva visto entrare nel deposito di Latina a bordo della Sua autovettura - modello Audi A3 nera, targata EJ268YC - e parcheggiarla nel corridoio esterno a fianco alle entrate veicolari dell'officina. Dopo pochi minuti, alle ore 05.25 circa, EL accedeva all'interno dell'officina attraverso un'entrata pedonale che si trova in corrispondenza del corridoio dove era stata parcheggiata l'autovettura. Alle ore 05.27 circa, EL accedeva alla porta veicolare dell'officina con la Sua autovettura Audi A3 e, una volta dentro, richiudeva la serranda alle Sue spalle. Dopo aver spostato una scala per fare spazio alla vettura, posizionava in retromarcia l'autovettura dietro ad un pullman vicino ai banconi da lavoro, alle attrezzature e ad altri materiali. Pochi istanti dopo, alle ore 05.29 circa, EL si dirigeva dall'altro lato dell'officina e prelevava da un carrello un annaffiatoio in plastica, lo svuotava da qualche residuo negli appositi contenitori di liquidi e tornava, poi, all'autovettura. Dopo pochi minuti, alle ore 05.41 circa, EL, a bordo della Sua autovettura, veniva visto ripercorrere la strada a ritroso e dirigersi verso la porta veicolare dell'officina, da dove aveva fatto accesso, aprire la serranda a metà e, dopo essersi accertato che non vi fosse nessuno che avrebbe potuto vederLa, usciva e parcheggiava l'autovettura nel corridoio esterno a fianco all'officina e faceva accesso nuovamente al suo interno alle ore 05.45 circa, attraverso l'entrata pedonale, per poi chiudere la serranda. Dopo qualche minuto, alle ore 05.54 circa, EL veniva notato accedere nuovamente all'officina, attraverso l'entrata pedonale, con abiti da lavoro, e veniva visto risistemare la scala che aveva precedentemente spostato per far spazio alla Sua autovettura e pulire eventuali tracce di residui. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 05.53 e in uscita alle ore 12.00. In data giovedì 04 Maggio 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), alle ore 05.30 circa, EL giungeva a bordo della Sua autovettura Audi A3 nera targata EJ268YC, parcheggiandola nel corridoio esterno, a fianco alle entrate veicolari dell'officina. Dopo pochi minuti, alle ore 05.33 circa, EL accedeva all'interno dell'officina attraverso l'entrata pedonale, che si trova proprio in corrispondenza del corridoio dove aveva, in precedenza, parcheggiato l'autovettura e veniva notato dirigersi verso una porta d'accesso veicolare dell'officina, aprendola per metà. Alle ore 05.34 circa, EL entrava con la Sua auto nell'officina attraverso la porta veicolare e, appena dentro, richiudeva subito la serranda alle Sue spalle. EL, quindi, veniva visto posizionare l'autovettura in retromarcia, in fondo all'officina nell'area dietro il pannello bianco, dove si trovano i banconi da lavoro, le attrezzature e altri materiali. Successivamente, alle ore 05.44 circa, EL si dirigeva alla guida dell'autovettura Audi A3 verso la porta veicolare dell'officina adiacente a quella da cui aveva fatto accesso, aprire la serranda a metà ed uscire con l'auto. Parcheggiava, dunque, l'autovettura nel corridoio esterno posto a fianco e faceva accesso nuovamente all'officina per chiudere definitivamente la serranda ed usciva dalla porta pedonale. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 06.00 e in uscita alle ore 12.21. In data giovedì 11 Maggio 2023, viene visto un furgone Citroen Jumper targato EJ882EB fare accesso all'interno dell'officina. Dalle ore 07.07 circa sino alle ore 08.08 circa, EL, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), assieme ad altri tre Suoi colleghi, l'operaio , il Capo Operatori e il Testimone_1 Pt_2 Per_1
, effettuavate attività di controllo/manutenzione, all'interno dell'officina, sul Parte_3 citato furgone, intestato all' di cui il Suo collega è Controparte_2 Parte_3 Presidente. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 06.00 e in uscita alle ore 12.21. In data sabato 10 Giugno 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), alle ore 05.23 circa, EL veniva visto arrivare al deposito di Latina alla guida della Sua autovettura, modello Audi A3 di colore nero targata EJ268YC e parcheggiare la stessa nel corridoio esterno a fianco all'officina; subito dopo, EL entrava nell'officina attraverso l'ingresso pedonale. Dopo un minuto, alle ore 05.24 circa, EL usciva, saliva a bordo dell'auto e la conduceva all'interno dell'officina attraverso una porta veicolare. Quindi, si dirigeva in fondo all'officina nell'area dietro il pannello bianco, dove si trovano i banconi da lavoro, le attrezzature e altri materiali e una cisterna, parcheggiando l'auto in retromarcia.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In un primo momento, EL andava a prendere due annaffiatoi e si dirigeva verso la cisterna per prelevare dalla stessa il prodotto di rifornimento in essa contenuto e riversarlo, successivamente, nel serbatoio carburante della propria autovettura privata, Audi A3 nera. Di seguito, EL veniva visto riempire sei volte gli annaffiatoi ed altrettante volte svuotarli nel serbatoio carburante della Sua autovettura. Una volta riempito il serbatoio carburante dell'auto, EL svuotava il liquido in eccesso nella cisterna, puliva con uno straccio i residui del liquido lasciati in terra, dopodiché riportava al proprio posto i due annaffiatoi. Alle ore 05.42 circa, saliva a bordo dell'autovettura Audi A3 nera ed usciva dall'officina, allontanandosi. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 0.5.53 e in uscita alle ore 12.20. Alla luce di quanto sopra riportato, emergono fatti che, se accertati, implicherebbero gravi responsabilità a Suo carico, nello specifico, Le contestiamo:
- l'ingresso nei locali aziendali in orario non lavorativo;
- l'appropriazione di beni e materiali aziendali;
- lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'orario di servizio su mezzi non appartenenti all'Azienda e con l'ausilio di strumenti e materiali aziendali;
- la reiterazione in diverse circostanze dei suindicati comportamenti illeciti e illegittimi.
Le circostanze sopra descritte comportano una grave violazione degli obblighi contrattuali;
in particolare, la Sua condotta sarebbe manifestazione di gravissime inadempienze, potendosi dai fatti – se non adeguatamente giustificati - desumersi gravissima scorrettezza e negligenza comportamentale. A seguito della Sua illegittima e illecita condotta nell'espletamento delle Sue mansioni, si precisa, altresì, che permangono a Suo carico le eventuali e conseguenti responsabilità civili e penali. Con la presente, infatti, Le formuliamo, sin d'ora, ogni e più ampia riserva, di azione a tutela dei diritti e interessi della società per il danno da Lei cagionato con la Sua condotta e per quello che dovesse emergere a Suo carico, anche eventualmente a seguito delle ulteriori indagini dell'Autorità giudiziaria e/o degli Organi aziendali preposti, al momento non note. Le comunichiamo che la presente ha valenza di formale contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 53 dell'All. A) al R.D. 148/31 e, quindi, La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni entro 10 giorni dalla ricezione. Stante la rilevanza disciplinare del Suo comportamento e la sua gravità, avuto pure riguardo alla reiterazione della condotta, la Scrivente Società è pervenuta alla decisione di confermare la sospensione preventiva dal soldo e dal lavoro, ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/31, già notificataLe in data 13.07.2023 con lettera protocollo n. 12292 del 12.07.2023, sino alla conclusione del procedimento disciplinare”.
3.1 Ciò posto, non è superfluo evidenziare che per i suddetti fatti pende processo penale a carico del ricorrente e che per addebiti analoghi e del tutto sovrapponibili a quelli per cui è causa, la ha comminato nei confronti di altro dipendente (sig. collega CP_1 Pt_2 del ricorrente) il licenziamento per giusta causa, dichiarato legittimo dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5852/2025 (all.ta alle note di parte res.te del 20.08.2025).
4. Tanto premesso, il sig. -dipendente della società convenuta a tempo Pt_1 indeterminato con decorrenza dal 18.1.2010, inquadrato, da ultimo, nell'Area Professionale
3, parametro 160, con mansioni di Operatore Qualificato- a sostegno della domanda ha eccepito in sintesi:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro a) la nullità della sanzione disciplinare non conservativa per ripetute violazioni del procedimento finalizzato alla sua irrogazione e, specificamente: i) per genericità ed intempestività della contestazione e dell'opinamento; ii) per omessa allegazione, all'opinamento, della relazione di cui all'art 53 RD 148\31; iii) per la mancanza di autorizzazioni valide all'istallazione di telecamere nel posto di lavoro;
b) la invalida (erronea) applicazione dell'art 46 Rd 148\2013;
c) la inesistenza dei fatti contestati nonché la infondatezza degli addebiti.
5. Il primo motivo di doglianza, con le specificazioni innanzi indicate, è infondato.
5.1 Come noto, il procedimento disciplinare per cui è causa è regolato, per i dipendenti di dal R. D. n. 148/1931, sicché non trovano seguito le eccezioni di CP_1 intempestività sollevate nel ricorso sulla base del CCLN Peraltro, il Parte_4 predetto CCNL non risulta depositato in atti né la difesa di parte ricorrente ha ritenuto di indicare le disposizioni pattizie disciplinanti i termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare che si assumono violate, onde la doglianza appare sollevata in termini inammissibilmente generici e del tutto evanescenti.
Il procedimento disciplinare in oggetto è, al contrario, conforme al citato regio decreto risultando altresì redatta tempestivamente la relazione richiesta dall'art. 53 del RD allegato
A n. 148/19316 (cfr. doc 14 all.to memoria res.te).
5.2 Inoltre, la contestazione disciplinare -sia quella espressa con missiva del 19/7/2023 che quella rettificata/integrata del 21/07/2023 (cfr doc 6 e 7 all.ti alla memoria difensiva) non è affatto generica ma presenta una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti addebitati sia in relazione alle condotte materialmente poste in essere dal dipendente, sia avuto riguardo alla loro contestualizzazione rispetto alle correlative condizioni di tempo e di luogo.
Peraltro, risulta documentalmente accertato che dopo l'invio della contestazione CP_1 disciplinare di integrazione del 21.07.2023 ha concesso ulteriore termine di 10 giorni al sig. per presentare le giustificazioni con decorrenza dal ricevimento della stessa. Pt_1
Giustificazioni effettivamente trasmesse sia il 25 che il 27.7.2023 (cfr. doc. 10 e 11 all.ti alla memoria difensiva) con cui il lavoratore ha ritenuto di evidenziare la genericità e contraddittorietà degli addebiti per come contestati.
5.3 Infondato, infine, anche il motivo inerente alla violazione del diritto di difesa per tardivo riscontro all'accesso agli atti avanzato dal difensore del ricorrente in data
19.9.2023, risultando documentalmente accertato che la società, con missiva del 4.10.2023
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro (cfr. doc. 13 all.to memoria res.te) accoglieva l'istanza, autorizzava l'estrazione dei documenti riguardanti il solo sig. e forniva precise istruzioni per effettuare il Pt_1 pagamento delle copie;
pagamento pacificamente effettuato tardivamente dal ricorrente solo in data 9.11.2023.
Ed invero, con successiva missiva del 15.11.2023, la società convocava il ricorrente il giorno 23.11.2023 per la consegna della documentazione richiesta che veniva, contestualmente, inviata anche al legale avv. Claroni, la quale, tuttavia, lamentava la mancata visibilità dei 4 files consegnati. Sulla scorta di ciò la società con successiva pec del
28.11.2023 inviava nuovamente la documentazione richiesta, invitando il a Pt_1 presentarsi il 30.11.2023 (data poi spostata su richiesta del ricorrente al 4.12.2023) presso la Direzione del Personale per la consegna della documentazione su supporto informatico, concedendo ulteriori 5 giorni per presentare eventuali giustificazioni all'esito della visione dei predetti files (cfr doc.ti 18, 19, 20, 21 all.ti alla memoria).
Il visionati i 4 files inerenti alla giornata del 10.6.2023 rendeva ulteriori Pt_1 giustificazioni in data 7.12.2023 evidenziando che nei filmati, egli non era mai identificabile distinguendosi solo una nuca ripresa dall'altro o da dietro e che, per gli episodi contestati, non emergeva alcuna attività di sottrazione di beni e materiali aziendali
(cfr doc 23 all.to alla memoria).
Alla luce del quadro così tracciato appare francamente indubbio che il Sig. fosse Pt_1 pienamente consapevole che le ragioni dell'opinamento risiedessero nelle gravi condotte perpetrate ai danni dell'azienda.
Pertanto, considerato anche l'obiettivo valore illecito dei comportamenti contestati, alcuna violazione del diritto di difesa può essere francamente sostenuta dal ricorrente.
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'insegnamento della EM Corte (richiamata anche dal Tribunale di Roma nella sentenza innanzi citata ed emessa nei confronti dell'altro dipendente sig. secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare, la CP_1 Pt_2 contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa.”
(Cass., sez. L, sent. n. 30271 del 14.10.2022).
5.4 Il deduce, infine, la violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 in cui sarebbe Pt_1 incorsa la società datrice di lavoro per aver installato impianti di videosorveglianza senza i
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro requisiti di autorizzazione previsti dalla norma, non risultando né un accordo sindacale né un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
5.4.1 Ebbene, in materia di controlli difensivi è un punto fermo la statuizione della
EM Corte (Cass. n. 25732/2021) per cui, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 4
L. n. 300/1970, "sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 L. n. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3."
La Cassazione cit. delinea quindi - come orma ben noto- la differenza tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto, i primi qualificati come controlli preventivi generali dell'attività lavorativa, soggetti alle restrizioni dell'art. 4 Stat. Lav., i secondi attivati a seguito di un fondato sospetto su specifici illeciti di un singolo lavoratore che, non avendo ad oggetto la normale attività del dipendente, ricadono al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 4 Statuto, anche nel testo novellato nel 2015 (cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav., 34092/2021, Cass. Civ., Sez. Lav., 18168/2023),
In particolare, è stato specificato e recentemente ribadito (cfr. Cass. 18168/2023 e
10822/2025) che i c.d. controlli difensivi “in senso stretto” sono legittimi:
- se disposti, a tutela del patrimonio aziendale, a fronte di un “fondato/ragionevole” sospetto di commissione di un determinato illecito da parte di un dipendente/gruppo di dipendenti (il fondato sospetto deve basarsi su riscontri oggettivi e non essere una mera rappresentazione soggettiva del datore di lavoro);
- se disposti ex post, a seguito dell'insorgenza del predetto “fondato/ragionevole” sospetto, con conseguente possibilità di utilizzare solo i dati raccolti successivamente all'insorgenza del predetto fondato/ragionevole sospetto (si vuole evitare di rendere retrospettivamente lecito, alla luce dei dati raccolti, in ipotesi comprovanti la commissione di un illecito, un controllo ex ante illegittimo per carenza di presupposti nel momento in cui è stato avviato);
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - se attuati con modalità tali da garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (da un lato, l'interesse del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio, correlato alla libertà d'impresa, e, dall'altro lato, l'interesse del lavoratore alla difesa della propria dignità e riservatezza), secondo le circostanze del caso concreto.
L'onere di allegare e provare i presupposti di legittimità dei controlli in questione incombe sul datore di lavoro, trattandosi dei fatti costitutivi del relativo potere di controllo (Cass.
18168/2023; Cass. 28378/2023).
5.4.2 Nel caso di specie, la società datrice di lavoro ha allegato e provato circostanze oggettive tali da configurare la sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito commesso o in corso di commissione da parte del ricorrente (unitamente ad altri) sussistente prima del momento dell'avvio del controllo. ha, infatti, ricevuto tre segnalazioni anonime di attività illecite (tutte corredate di CP_1 foto), la prima in data 17.12.2022, la seconda in data 4.3.2023 e la terza il 21.4.2023 (doc.
n. 2 allegato alla memoria di parte resistente): di qui l'esigenza che ha determinato il conferimento dell'incarico investigativo ad in data 8.3.2023 -e, dunque CP_3 successivamente alle prime due segnalazioni -, il cui oggetto risulta finalizzato alla verifica di specifici illeciti extracontrattuali che si fondava proprio sulle segnalazioni pervenute alla società (doc. n. 4 di parte resistente).
In applicazione dei principi di diritto innanzi esposti, le indagini condotte dalla società resistente mediante l'ausilio di impianti di video sorveglianza installati all'interno dei locali aziendali, devono essere ricondotte ai controlli difensivi in senso stretto, con conseguente piena utilizzabilità (in sede disciplinare) della relazione investigativa e dei file video/fotogrammi ivi allegati (cfr. all. n. 5 fasc. res.te).
6. Sulla legittimità del licenziamento
6.1 Il licenziamento, come del resto chiarito dalla stessa convenuta anche nella memoria difensiva, è stato intimato per le gravi condotte commesse dal lavoratore e sussumibili nelle ipotesi di cui al n. 2 ("chi ... si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio") e al n. 4 (“chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo), dell'art. 45
All. A) al Regio Decreto n. 148/1931.
6.2 In particolare, da quanto si evince dalla relazione investigativa, il sig. nei Pt_1 giorni 22.4.2023 e 4.5.2023, al di fuori dall'orario di servizio, è entrato con la propria autovettura (Audi A3) nell'officina aziendale – sempre chiudendo dietro di sé la saracinesca dell'officina –e senza svolgere attività preordinata o accessoria allo svolgimento delle prestazioni lavorative lui demandate.
Nella giornata del 11.05.2023, il ricorrente unitamente ai colleghi e Pt_3 Pt_2 ha consentito l'accesso presso l'officina aziendale di un veicolo non di proprietà Tes_1 della società (veicolo Citroen Jumper intestato all'associazione il cui CP_2
Presidente è il collega e superiore gerarchico sig. ) operando sullo stesso Parte_3 veicolo attività (non consentite) di controllo e di manutenzione.
Il giorno 10.6.2023 il -sempre fuori dall'orario di servizio- è entrato all'interno Pt_1 dell'officina con la propria autovettura (Audi A3), si è diretto “verso la cisterna posta nell'area dietro al pannello bianco …. Va a prendere gli annaffiatoi, si dirige poi alla cisterna e, attraverso essi, preleva il liquido dalla cisterna per riversarlo nel serbatoio carburante dell'Audi A3 nera. Riempie sei annaffiatoi. Una volta riempito il serbatoio carburante dell'auto, svuota il liquido in eccesso nella cisterna, pulisce con uno straccio i residui del liquido lasciato in terra, dopodichè riporta al loro posto i due annaffiatoi”
Ebbene, i fatti come contestati risultano pienamente confermati dai file video e dai fotogrammi allegati alla relazione suddetta per come anche visionati nel contraddittorio delle parti all'udienza del 19.03.2025.
Non vi può essere alcun dubbio infatti – almeno con riferimento alla condotta del 10.6.2023
- che il -prima dell'inizio del turno lavorativo- sia entrato nell'officina aziendale Pt_1 ed abbia prelevato, mediante degli annaffiatoti, il materiale contenuto nelle cisterne ivi presenti riversandolo all'interno del serbatoio carburante della propria vettura.
Alle medesime conclusioni si giunge – in termini plausibilmente ragionevoli- anche con riferimento alle condotte contestate per i giorni 22.4 e 4.5.2023 non solo perché le modalità con cui il ricorrente ha agito in tali due giorni appaiono le stesse di quelle poste in essere il successivo 10.06.2023 , ma anche e soprattutto perché la iniziale non visibilità dello spazio in cui il collocava la propria autovettura (nascosta dietro un pannello bianco), è Pt_1 venuta meno avendo la società regolato le telecamere in modo da poter controllare proprio i banconi da lavoro dietro al pannello.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Su tali fatti, del resto, il ricorrente con le giustificazioni rese il 25 ed il 27 luglio 2023 e quelle rese il 7.12.2023 si è limitato a dedure la genericità e la contraddittorietà delle contestazioni, senza offrire spiegazioni alternative alla sua reiterata presenza all'interno dell'officina al di fuori dell'orario di lavoro.
Peraltro, il interrogato liberamente all'udienza del 10.01.2025 ha riferito, quanto Pt_1 all'accesso presso l'officina fuori del turno lavorativo che: “durante i 40 minuti di anticipo non facevo nulla di particolare nell'officina, ma mi è capitato di utilizzare l'annaffiatoio con il quale prendevo materiale di scarto composto da olio, acqua, liquido refrigerante.
Questo materiale veniva messo in un serbatoio nell'attesa di essere successivamente smaltito. Questo materiale di risulta proveniva dai mezzi che venivano sottoposti a manutenzione”; mentre rispetto ai fotogrammi inerenti al giorno 10.6.2023 egli ha chiaramente affermato: “Si, l'ho messo nel serbatoio della mia vettura pensando che fosse un liquido diverso da quello di risulta su descritto, ma che fosse comunque un materiale di scarto. Che io sappia tale liquido per la società non aveva alcun valore, ma era solo materiale di scarto da smaltire.”
Quanto poi all'episodio dell'11.05.2023, in difetto di ogni diversa ricostruzione dei fatti, deve ritenersi confermato l'uso improprio dei locali e degli strumenti aziendali da parte del
(unitamente agli altri colleghi e sul furgone di Pt_1 Pt_2 Tes_1 Pt_3 proprietà di una Onlus di cui il è risultato Presidente, non risultando dirimente la Pt_3 circostanza che il e lo stesso fossero suoi superiori, potendo – al contrario Pt_2 Pt_3
– scegliere di non collaborare a tale non consentita attività manutentiva e/o di consulenza su mezzi privati.
6.3 Alla luce delle risultanze istruttorie e valutato l'ampio compendio documentale deve pertanto ritenersi acquisita la prova delle condotte contestate: dimostrata è infatti la sussistenza di una volontà reiterata del ricorrente di appropriarsi del liquido contenuto nella cisterna dell'officina e di farne uso personale (riversandolo nel serbatoio della propria vettura) accedendo presso i locali aziendali in orari fuori da quelli del proprio turno di lavoro (circostanza da cui certo non può prescindersi per ricostruire in termini di intenzionalità la condotta in esame); dimostrata è altresì la volontà di collaborare, questa volta durante l'orario lavorativo, ad attività di consulenza/manutenzione/controllo su veicoli non appartenenti alla sottraendo, in tal guisa, tempo all'espletamento della CP_1 prestazione lavorativa in favore della datrice di lavoro.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In specie, è stato dimostrato che il sig. abbia posto in essere atti Pt_1 inequivocabilmente diretti ad appropriarsi illegittimamente del liquido contenuto nelle cisterne dell'officina aziendale per farne uso personale (con inserimento nel serbatoio della propria vettura).
Le modalità con cui la condotta è stata perpetrata sono particolarmente significative, poiché, se fosse stato vero che il liquido prelevato era di scarto e di nessun valore, allora non vi sarebbe stato motivo alcuno di recarsi presso l'officina 30/40 minuti prima dell'inizio del turno lavorativo e di mattina presto (quando nessun altro dipendente è presente), di richiudere dietro di sé la saracinesca o di ripulire il pavimento sporco dai residui del trasbordo del liquido. Insomma, il consapevole della illegittimità della Pt_1 propria condotta ha messo in atto una pluralità di accorgimenti idonei ad occultarne le tracce.
In definitiva, le condotte contestate risultano provate sia nella loro consistenza materiale, sia nella loro rilevanza giuridica, quali fatti-inadempimento, per di più di gravità tale da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
esse, in altre parole, integrano un inadempimento grave dei doveri di diligenza che fanno capo al dipendente e ciò (ed in ogni caso) a prescindere dall'entità economica del bene attinto dal comportamento in questione.
6.4 A tal fine, si osserva che ciò che rileva è il fatto oggettivamente considerato, nel senso che deve ritenersi condotta grave e, dunque, idonea a giustificare la reazione espulsiva, quel comportamento che conservi un'efficacia lesiva del vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro, in considerazione dell'aspettativa datoriale rispetto alla corretta conduzione futura del rapporto da parte del lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
23/05/2018, n. 12798: “Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro”).
Tiene il giudicante ad osservare ulteriormente che il disvalore della condotta va stimato non già sulla scorta del costo del bene che ne è oggetto, bensì in base alla natura ed alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tipologia della condotta ed alla sua incidenza sulla fiducia datoriale nel contesto delle concrete mansioni affidate.
In conclusione, risulta dimostrata la sussistenza materiale e giuridica dei fatti contestati, che questo giudice reputa idonei a costituire giusta causa di licenziamento, dovendo ritenersi irrimediabilmente leso l'intuitus personae datoriale, così come dedotto nella missiva di licenziamento.
7. In ordine al dedotto difetto di proporzionalità, quanto sinora osservato sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza di tale motivo di ricorso: la condotta costituita dall'appropriazione dei beni aziendali, quandanche di poco valore, e con le modalità innanzi descritte così come l'attività di consulenza e/o manutenzione su veicoli privati è intrinsecamente grave se a commetterla sia un dipendente per di più addetto alla manutenzione e alla riparazione di mezzi aziendali, in quanto ciò che rileva è la natura del gesto compiuto (e la sua ripercussione sul rapporto di lavoro), del tutto incompatibile con la tipologia di attività lavorativa espletata, e tale da minare irrimediabilmente la fiducia datoriale nell'integrità del comportamento del ricorrente.
Il ha infatti violato le comuni regole di correttezza, di civile convivenza, di Pt_1 diligenza, di onestà e di trasparenza che devono necessariamente essere rispettate nel rapporto tra le parti, non potendo, sotto altro profilo, ritenersi che le condotte contestate siano il frutto di una semplice leggerezza, denotando – al contrario - una evidente insensibilità e disinteresse del lavoratore rispetto ad elementari regole di onestà e rettitudine.
Dunque, anche ai fini della valutazione della proporzionalità quale componente della giusta causa del licenziamento, deve ritenersi che la reazione espulsiva sia commisurata alla gravità della condotta, restando privo di rilievo il valore monetario del bene che ne è stato oggetto.
Ciò rende intollerabile, per la società datrice, la prosecuzione del rapporto di lavoro, il che,
a sua volta, impone di ritenere proporzionata la sanzione espulsiva irrogata.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dal DM 147/2022 in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione nei confronti della società delle spese di CP_1 lite che si liquidano in €3.689 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Latina, 15.09.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 11/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2955/2024 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CLARONI SILVIA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CARUSO SEBASTIANO BRUNO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso il Sig. ha convenuto in giudizio davanti al Parte_1
Tribunale di Latina Sezione Lavoro, la società rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'insussistenza dei fatti posti alla base del provvedimento di destituzione nei confronti del signor per inesistenza Parte_1 dei fatti contestati nel luglio 2023 ovvero loro riconducibilità a condotte punibili con sanzione conservativa secondo il RD 148\31, con condanna alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento a favore dello stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
b) Accertare e dichiarare la nullità della destituzione per nullità del procedimento disciplinare per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto condannare CP_1
.alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al risarcimento a favore dello
[...] stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
c) Accertare e dichiarare in particolare la nullità della destituzione per nullità del procedimento disciplinare in quanto basato sull'illegittimo posizionamento di telecamere sul posto di lavoro e conseguente reperimento illegittimo di filmati, non avendo lo stesso aderito all'accordo sindacale che ne consentiva l'istallazione. Con conseguente domanda di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e di condanna al risarcimento a favore dello stesso dalla somma pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché contributi assistenziali
e previdenziali per il medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
d) In subordine e salvo gravami, accertare e dichiarare l'illegittimità, l'ingiustificatezza e la sproporzione del provvedimento di destituzione irrogato e conseguentemente condannare alla corresponsione a favore del ricorrente dell'indennità CP_1 risarcitoria prevista per legge pari a 24 mensilità dall'ultima retribuzione globale di fatto,
o nella diversa somma di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo”
La , costituitasi in giudizio, ha evidenziato la gravità dei fatti contestati al sig. CP_1 [...]
e ha dedotto la legittimità della sanzione espulsiva comminata nei suoi riguardi in Pt_1 relazione alle condotte da questi poste in essere in quanto idonee a recidere il vincolo fiduciario, risultando la grave negazione degli aspetti essenziali del rapporto di lavoro.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro *****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della
“ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n.
12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità e/o di nullità dell'opinamento di destituzione irrogato dalla società con missiva del 8.1.2024 con CP_1 conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno nella misura pari alla retribuzione globale ultima, dalla data della sospensione preventiva a quella dell'effettiva reintegrazione o, in subordine, pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - è infondata e va rigettata.
3. Occorre premettere che la sanzione disciplinare qui impugnata è stata disposta dalla società convenuta in conseguenza degli esiti delle attività di investigazione preventiva avviate in seguito a tre segnalazioni anonime di illecito ex art. 54bis del d.lgs. 165/2001 ricevute dalla Direzione Generale.
Alla luce degli elementi raccolti, con nota del 12.7.2023 ha sospeso il ricorrente in CP_1 via preventiva dal soldo e dal servizio (doc. 6) e con successiva nota del 19.7.2023 (doc. 7)
e nota di rettifica e integrazione del 21.7.2023 (doc. 8), gli ha contestato le seguenti condotte:
“Ad integrazione della contestazione sopra menzionata, di cui la presente diventa parte integrante, Le rappresentiamo quanto di seguito riportato.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro A seguito di approfondite verifiche compiute da questa Società presso il deposito sito in Via Ofanto snc a Latina (LT) ed acquisite dalla Scrivente in data 11.07.2023, è emerso quanto segue: In data sabato 22 Aprile 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), EL, alle ore 05.21 circa, veniva visto entrare nel deposito di Latina a bordo della Sua autovettura - modello Audi A3 nera, targata EJ268YC - e parcheggiarla nel corridoio esterno a fianco alle entrate veicolari dell'officina. Dopo pochi minuti, alle ore 05.25 circa, EL accedeva all'interno dell'officina attraverso un'entrata pedonale che si trova in corrispondenza del corridoio dove era stata parcheggiata l'autovettura. Alle ore 05.27 circa, EL accedeva alla porta veicolare dell'officina con la Sua autovettura Audi A3 e, una volta dentro, richiudeva la serranda alle Sue spalle. Dopo aver spostato una scala per fare spazio alla vettura, posizionava in retromarcia l'autovettura dietro ad un pullman vicino ai banconi da lavoro, alle attrezzature e ad altri materiali. Pochi istanti dopo, alle ore 05.29 circa, EL si dirigeva dall'altro lato dell'officina e prelevava da un carrello un annaffiatoio in plastica, lo svuotava da qualche residuo negli appositi contenitori di liquidi e tornava, poi, all'autovettura. Dopo pochi minuti, alle ore 05.41 circa, EL, a bordo della Sua autovettura, veniva visto ripercorrere la strada a ritroso e dirigersi verso la porta veicolare dell'officina, da dove aveva fatto accesso, aprire la serranda a metà e, dopo essersi accertato che non vi fosse nessuno che avrebbe potuto vederLa, usciva e parcheggiava l'autovettura nel corridoio esterno a fianco all'officina e faceva accesso nuovamente al suo interno alle ore 05.45 circa, attraverso l'entrata pedonale, per poi chiudere la serranda. Dopo qualche minuto, alle ore 05.54 circa, EL veniva notato accedere nuovamente all'officina, attraverso l'entrata pedonale, con abiti da lavoro, e veniva visto risistemare la scala che aveva precedentemente spostato per far spazio alla Sua autovettura e pulire eventuali tracce di residui. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 05.53 e in uscita alle ore 12.00. In data giovedì 04 Maggio 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), alle ore 05.30 circa, EL giungeva a bordo della Sua autovettura Audi A3 nera targata EJ268YC, parcheggiandola nel corridoio esterno, a fianco alle entrate veicolari dell'officina. Dopo pochi minuti, alle ore 05.33 circa, EL accedeva all'interno dell'officina attraverso l'entrata pedonale, che si trova proprio in corrispondenza del corridoio dove aveva, in precedenza, parcheggiato l'autovettura e veniva notato dirigersi verso una porta d'accesso veicolare dell'officina, aprendola per metà. Alle ore 05.34 circa, EL entrava con la Sua auto nell'officina attraverso la porta veicolare e, appena dentro, richiudeva subito la serranda alle Sue spalle. EL, quindi, veniva visto posizionare l'autovettura in retromarcia, in fondo all'officina nell'area dietro il pannello bianco, dove si trovano i banconi da lavoro, le attrezzature e altri materiali. Successivamente, alle ore 05.44 circa, EL si dirigeva alla guida dell'autovettura Audi A3 verso la porta veicolare dell'officina adiacente a quella da cui aveva fatto accesso, aprire la serranda a metà ed uscire con l'auto. Parcheggiava, dunque, l'autovettura nel corridoio esterno posto a fianco e faceva accesso nuovamente all'officina per chiudere definitivamente la serranda ed usciva dalla porta pedonale. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 06.00 e in uscita alle ore 12.21. In data giovedì 11 Maggio 2023, viene visto un furgone Citroen Jumper targato EJ882EB fare accesso all'interno dell'officina. Dalle ore 07.07 circa sino alle ore 08.08 circa, EL, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), assieme ad altri tre Suoi colleghi, l'operaio , il Capo Operatori e il Testimone_1 Pt_2 Per_1
, effettuavate attività di controllo/manutenzione, all'interno dell'officina, sul Parte_3 citato furgone, intestato all' di cui il Suo collega è Controparte_2 Parte_3 Presidente. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 06.00 e in uscita alle ore 12.21. In data sabato 10 Giugno 2023, comandato sul turno 2016 (h 06.00-12.20), alle ore 05.23 circa, EL veniva visto arrivare al deposito di Latina alla guida della Sua autovettura, modello Audi A3 di colore nero targata EJ268YC e parcheggiare la stessa nel corridoio esterno a fianco all'officina; subito dopo, EL entrava nell'officina attraverso l'ingresso pedonale. Dopo un minuto, alle ore 05.24 circa, EL usciva, saliva a bordo dell'auto e la conduceva all'interno dell'officina attraverso una porta veicolare. Quindi, si dirigeva in fondo all'officina nell'area dietro il pannello bianco, dove si trovano i banconi da lavoro, le attrezzature e altri materiali e una cisterna, parcheggiando l'auto in retromarcia.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In un primo momento, EL andava a prendere due annaffiatoi e si dirigeva verso la cisterna per prelevare dalla stessa il prodotto di rifornimento in essa contenuto e riversarlo, successivamente, nel serbatoio carburante della propria autovettura privata, Audi A3 nera. Di seguito, EL veniva visto riempire sei volte gli annaffiatoi ed altrettante volte svuotarli nel serbatoio carburante della Sua autovettura. Una volta riempito il serbatoio carburante dell'auto, EL svuotava il liquido in eccesso nella cisterna, puliva con uno straccio i residui del liquido lasciati in terra, dopodiché riportava al proprio posto i due annaffiatoi. Alle ore 05.42 circa, saliva a bordo dell'autovettura Audi A3 nera ed usciva dall'officina, allontanandosi. La Sua timbratura risulta essere stata effettuata in entrata alle ore 0.5.53 e in uscita alle ore 12.20. Alla luce di quanto sopra riportato, emergono fatti che, se accertati, implicherebbero gravi responsabilità a Suo carico, nello specifico, Le contestiamo:
- l'ingresso nei locali aziendali in orario non lavorativo;
- l'appropriazione di beni e materiali aziendali;
- lo svolgimento di attività extralavorativa durante l'orario di servizio su mezzi non appartenenti all'Azienda e con l'ausilio di strumenti e materiali aziendali;
- la reiterazione in diverse circostanze dei suindicati comportamenti illeciti e illegittimi.
Le circostanze sopra descritte comportano una grave violazione degli obblighi contrattuali;
in particolare, la Sua condotta sarebbe manifestazione di gravissime inadempienze, potendosi dai fatti – se non adeguatamente giustificati - desumersi gravissima scorrettezza e negligenza comportamentale. A seguito della Sua illegittima e illecita condotta nell'espletamento delle Sue mansioni, si precisa, altresì, che permangono a Suo carico le eventuali e conseguenti responsabilità civili e penali. Con la presente, infatti, Le formuliamo, sin d'ora, ogni e più ampia riserva, di azione a tutela dei diritti e interessi della società per il danno da Lei cagionato con la Sua condotta e per quello che dovesse emergere a Suo carico, anche eventualmente a seguito delle ulteriori indagini dell'Autorità giudiziaria e/o degli Organi aziendali preposti, al momento non note. Le comunichiamo che la presente ha valenza di formale contestazione disciplinare ai sensi dell'art. 53 dell'All. A) al R.D. 148/31 e, quindi, La invitiamo a presentare le Sue giustificazioni entro 10 giorni dalla ricezione. Stante la rilevanza disciplinare del Suo comportamento e la sua gravità, avuto pure riguardo alla reiterazione della condotta, la Scrivente Società è pervenuta alla decisione di confermare la sospensione preventiva dal soldo e dal lavoro, ai sensi dell'art. 46 R.D. 148/31, già notificataLe in data 13.07.2023 con lettera protocollo n. 12292 del 12.07.2023, sino alla conclusione del procedimento disciplinare”.
3.1 Ciò posto, non è superfluo evidenziare che per i suddetti fatti pende processo penale a carico del ricorrente e che per addebiti analoghi e del tutto sovrapponibili a quelli per cui è causa, la ha comminato nei confronti di altro dipendente (sig. collega CP_1 Pt_2 del ricorrente) il licenziamento per giusta causa, dichiarato legittimo dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5852/2025 (all.ta alle note di parte res.te del 20.08.2025).
4. Tanto premesso, il sig. -dipendente della società convenuta a tempo Pt_1 indeterminato con decorrenza dal 18.1.2010, inquadrato, da ultimo, nell'Area Professionale
3, parametro 160, con mansioni di Operatore Qualificato- a sostegno della domanda ha eccepito in sintesi:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro a) la nullità della sanzione disciplinare non conservativa per ripetute violazioni del procedimento finalizzato alla sua irrogazione e, specificamente: i) per genericità ed intempestività della contestazione e dell'opinamento; ii) per omessa allegazione, all'opinamento, della relazione di cui all'art 53 RD 148\31; iii) per la mancanza di autorizzazioni valide all'istallazione di telecamere nel posto di lavoro;
b) la invalida (erronea) applicazione dell'art 46 Rd 148\2013;
c) la inesistenza dei fatti contestati nonché la infondatezza degli addebiti.
5. Il primo motivo di doglianza, con le specificazioni innanzi indicate, è infondato.
5.1 Come noto, il procedimento disciplinare per cui è causa è regolato, per i dipendenti di dal R. D. n. 148/1931, sicché non trovano seguito le eccezioni di CP_1 intempestività sollevate nel ricorso sulla base del CCLN Peraltro, il Parte_4 predetto CCNL non risulta depositato in atti né la difesa di parte ricorrente ha ritenuto di indicare le disposizioni pattizie disciplinanti i termini di avvio e di conclusione del procedimento disciplinare che si assumono violate, onde la doglianza appare sollevata in termini inammissibilmente generici e del tutto evanescenti.
Il procedimento disciplinare in oggetto è, al contrario, conforme al citato regio decreto risultando altresì redatta tempestivamente la relazione richiesta dall'art. 53 del RD allegato
A n. 148/19316 (cfr. doc 14 all.to memoria res.te).
5.2 Inoltre, la contestazione disciplinare -sia quella espressa con missiva del 19/7/2023 che quella rettificata/integrata del 21/07/2023 (cfr doc 6 e 7 all.ti alla memoria difensiva) non è affatto generica ma presenta una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti addebitati sia in relazione alle condotte materialmente poste in essere dal dipendente, sia avuto riguardo alla loro contestualizzazione rispetto alle correlative condizioni di tempo e di luogo.
Peraltro, risulta documentalmente accertato che dopo l'invio della contestazione CP_1 disciplinare di integrazione del 21.07.2023 ha concesso ulteriore termine di 10 giorni al sig. per presentare le giustificazioni con decorrenza dal ricevimento della stessa. Pt_1
Giustificazioni effettivamente trasmesse sia il 25 che il 27.7.2023 (cfr. doc. 10 e 11 all.ti alla memoria difensiva) con cui il lavoratore ha ritenuto di evidenziare la genericità e contraddittorietà degli addebiti per come contestati.
5.3 Infondato, infine, anche il motivo inerente alla violazione del diritto di difesa per tardivo riscontro all'accesso agli atti avanzato dal difensore del ricorrente in data
19.9.2023, risultando documentalmente accertato che la società, con missiva del 4.10.2023
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro (cfr. doc. 13 all.to memoria res.te) accoglieva l'istanza, autorizzava l'estrazione dei documenti riguardanti il solo sig. e forniva precise istruzioni per effettuare il Pt_1 pagamento delle copie;
pagamento pacificamente effettuato tardivamente dal ricorrente solo in data 9.11.2023.
Ed invero, con successiva missiva del 15.11.2023, la società convocava il ricorrente il giorno 23.11.2023 per la consegna della documentazione richiesta che veniva, contestualmente, inviata anche al legale avv. Claroni, la quale, tuttavia, lamentava la mancata visibilità dei 4 files consegnati. Sulla scorta di ciò la società con successiva pec del
28.11.2023 inviava nuovamente la documentazione richiesta, invitando il a Pt_1 presentarsi il 30.11.2023 (data poi spostata su richiesta del ricorrente al 4.12.2023) presso la Direzione del Personale per la consegna della documentazione su supporto informatico, concedendo ulteriori 5 giorni per presentare eventuali giustificazioni all'esito della visione dei predetti files (cfr doc.ti 18, 19, 20, 21 all.ti alla memoria).
Il visionati i 4 files inerenti alla giornata del 10.6.2023 rendeva ulteriori Pt_1 giustificazioni in data 7.12.2023 evidenziando che nei filmati, egli non era mai identificabile distinguendosi solo una nuca ripresa dall'altro o da dietro e che, per gli episodi contestati, non emergeva alcuna attività di sottrazione di beni e materiali aziendali
(cfr doc 23 all.to alla memoria).
Alla luce del quadro così tracciato appare francamente indubbio che il Sig. fosse Pt_1 pienamente consapevole che le ragioni dell'opinamento risiedessero nelle gravi condotte perpetrate ai danni dell'azienda.
Pertanto, considerato anche l'obiettivo valore illecito dei comportamenti contestati, alcuna violazione del diritto di difesa può essere francamente sostenuta dal ricorrente.
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'insegnamento della EM Corte (richiamata anche dal Tribunale di Roma nella sentenza innanzi citata ed emessa nei confronti dell'altro dipendente sig. secondo cui: “In tema di procedimento disciplinare, la CP_1 Pt_2 contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa.”
(Cass., sez. L, sent. n. 30271 del 14.10.2022).
5.4 Il deduce, infine, la violazione dell'art. 4 della L. n. 300/1970 in cui sarebbe Pt_1 incorsa la società datrice di lavoro per aver installato impianti di videosorveglianza senza i
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro requisiti di autorizzazione previsti dalla norma, non risultando né un accordo sindacale né un'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
5.4.1 Ebbene, in materia di controlli difensivi è un punto fermo la statuizione della
EM Corte (Cass. n. 25732/2021) per cui, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 4
L. n. 300/1970, "sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Non ricorrendo le condizioni suddette la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell'art. 4 L. n. 300/1970, in particolare dei suoi commi 2 e 3."
La Cassazione cit. delinea quindi - come orma ben noto- la differenza tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto, i primi qualificati come controlli preventivi generali dell'attività lavorativa, soggetti alle restrizioni dell'art. 4 Stat. Lav., i secondi attivati a seguito di un fondato sospetto su specifici illeciti di un singolo lavoratore che, non avendo ad oggetto la normale attività del dipendente, ricadono al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 4 Statuto, anche nel testo novellato nel 2015 (cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav., 34092/2021, Cass. Civ., Sez. Lav., 18168/2023),
In particolare, è stato specificato e recentemente ribadito (cfr. Cass. 18168/2023 e
10822/2025) che i c.d. controlli difensivi “in senso stretto” sono legittimi:
- se disposti, a tutela del patrimonio aziendale, a fronte di un “fondato/ragionevole” sospetto di commissione di un determinato illecito da parte di un dipendente/gruppo di dipendenti (il fondato sospetto deve basarsi su riscontri oggettivi e non essere una mera rappresentazione soggettiva del datore di lavoro);
- se disposti ex post, a seguito dell'insorgenza del predetto “fondato/ragionevole” sospetto, con conseguente possibilità di utilizzare solo i dati raccolti successivamente all'insorgenza del predetto fondato/ragionevole sospetto (si vuole evitare di rendere retrospettivamente lecito, alla luce dei dati raccolti, in ipotesi comprovanti la commissione di un illecito, un controllo ex ante illegittimo per carenza di presupposti nel momento in cui è stato avviato);
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - se attuati con modalità tali da garantire un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi (da un lato, l'interesse del datore di lavoro alla tutela del proprio patrimonio, correlato alla libertà d'impresa, e, dall'altro lato, l'interesse del lavoratore alla difesa della propria dignità e riservatezza), secondo le circostanze del caso concreto.
L'onere di allegare e provare i presupposti di legittimità dei controlli in questione incombe sul datore di lavoro, trattandosi dei fatti costitutivi del relativo potere di controllo (Cass.
18168/2023; Cass. 28378/2023).
5.4.2 Nel caso di specie, la società datrice di lavoro ha allegato e provato circostanze oggettive tali da configurare la sussistenza di un fondato/ragionevole sospetto di illecito commesso o in corso di commissione da parte del ricorrente (unitamente ad altri) sussistente prima del momento dell'avvio del controllo. ha, infatti, ricevuto tre segnalazioni anonime di attività illecite (tutte corredate di CP_1 foto), la prima in data 17.12.2022, la seconda in data 4.3.2023 e la terza il 21.4.2023 (doc.
n. 2 allegato alla memoria di parte resistente): di qui l'esigenza che ha determinato il conferimento dell'incarico investigativo ad in data 8.3.2023 -e, dunque CP_3 successivamente alle prime due segnalazioni -, il cui oggetto risulta finalizzato alla verifica di specifici illeciti extracontrattuali che si fondava proprio sulle segnalazioni pervenute alla società (doc. n. 4 di parte resistente).
In applicazione dei principi di diritto innanzi esposti, le indagini condotte dalla società resistente mediante l'ausilio di impianti di video sorveglianza installati all'interno dei locali aziendali, devono essere ricondotte ai controlli difensivi in senso stretto, con conseguente piena utilizzabilità (in sede disciplinare) della relazione investigativa e dei file video/fotogrammi ivi allegati (cfr. all. n. 5 fasc. res.te).
6. Sulla legittimità del licenziamento
6.1 Il licenziamento, come del resto chiarito dalla stessa convenuta anche nella memoria difensiva, è stato intimato per le gravi condotte commesse dal lavoratore e sussumibili nelle ipotesi di cui al n. 2 ("chi ... si vale della propria condizione od autorità per recar danno altrui, per procurarsi o far lucrare ad altri premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di servizio") e al n. 4 (“chi nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri si appropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o ad essa affidati per qualsiasi causa;
o scientemente, e nonostante restituzione, defraudi o contribuisca a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro diritti o interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo), dell'art. 45
All. A) al Regio Decreto n. 148/1931.
6.2 In particolare, da quanto si evince dalla relazione investigativa, il sig. nei Pt_1 giorni 22.4.2023 e 4.5.2023, al di fuori dall'orario di servizio, è entrato con la propria autovettura (Audi A3) nell'officina aziendale – sempre chiudendo dietro di sé la saracinesca dell'officina –e senza svolgere attività preordinata o accessoria allo svolgimento delle prestazioni lavorative lui demandate.
Nella giornata del 11.05.2023, il ricorrente unitamente ai colleghi e Pt_3 Pt_2 ha consentito l'accesso presso l'officina aziendale di un veicolo non di proprietà Tes_1 della società (veicolo Citroen Jumper intestato all'associazione il cui CP_2
Presidente è il collega e superiore gerarchico sig. ) operando sullo stesso Parte_3 veicolo attività (non consentite) di controllo e di manutenzione.
Il giorno 10.6.2023 il -sempre fuori dall'orario di servizio- è entrato all'interno Pt_1 dell'officina con la propria autovettura (Audi A3), si è diretto “verso la cisterna posta nell'area dietro al pannello bianco …. Va a prendere gli annaffiatoi, si dirige poi alla cisterna e, attraverso essi, preleva il liquido dalla cisterna per riversarlo nel serbatoio carburante dell'Audi A3 nera. Riempie sei annaffiatoi. Una volta riempito il serbatoio carburante dell'auto, svuota il liquido in eccesso nella cisterna, pulisce con uno straccio i residui del liquido lasciato in terra, dopodichè riporta al loro posto i due annaffiatoi”
Ebbene, i fatti come contestati risultano pienamente confermati dai file video e dai fotogrammi allegati alla relazione suddetta per come anche visionati nel contraddittorio delle parti all'udienza del 19.03.2025.
Non vi può essere alcun dubbio infatti – almeno con riferimento alla condotta del 10.6.2023
- che il -prima dell'inizio del turno lavorativo- sia entrato nell'officina aziendale Pt_1 ed abbia prelevato, mediante degli annaffiatoti, il materiale contenuto nelle cisterne ivi presenti riversandolo all'interno del serbatoio carburante della propria vettura.
Alle medesime conclusioni si giunge – in termini plausibilmente ragionevoli- anche con riferimento alle condotte contestate per i giorni 22.4 e 4.5.2023 non solo perché le modalità con cui il ricorrente ha agito in tali due giorni appaiono le stesse di quelle poste in essere il successivo 10.06.2023 , ma anche e soprattutto perché la iniziale non visibilità dello spazio in cui il collocava la propria autovettura (nascosta dietro un pannello bianco), è Pt_1 venuta meno avendo la società regolato le telecamere in modo da poter controllare proprio i banconi da lavoro dietro al pannello.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Su tali fatti, del resto, il ricorrente con le giustificazioni rese il 25 ed il 27 luglio 2023 e quelle rese il 7.12.2023 si è limitato a dedure la genericità e la contraddittorietà delle contestazioni, senza offrire spiegazioni alternative alla sua reiterata presenza all'interno dell'officina al di fuori dell'orario di lavoro.
Peraltro, il interrogato liberamente all'udienza del 10.01.2025 ha riferito, quanto Pt_1 all'accesso presso l'officina fuori del turno lavorativo che: “durante i 40 minuti di anticipo non facevo nulla di particolare nell'officina, ma mi è capitato di utilizzare l'annaffiatoio con il quale prendevo materiale di scarto composto da olio, acqua, liquido refrigerante.
Questo materiale veniva messo in un serbatoio nell'attesa di essere successivamente smaltito. Questo materiale di risulta proveniva dai mezzi che venivano sottoposti a manutenzione”; mentre rispetto ai fotogrammi inerenti al giorno 10.6.2023 egli ha chiaramente affermato: “Si, l'ho messo nel serbatoio della mia vettura pensando che fosse un liquido diverso da quello di risulta su descritto, ma che fosse comunque un materiale di scarto. Che io sappia tale liquido per la società non aveva alcun valore, ma era solo materiale di scarto da smaltire.”
Quanto poi all'episodio dell'11.05.2023, in difetto di ogni diversa ricostruzione dei fatti, deve ritenersi confermato l'uso improprio dei locali e degli strumenti aziendali da parte del
(unitamente agli altri colleghi e sul furgone di Pt_1 Pt_2 Tes_1 Pt_3 proprietà di una Onlus di cui il è risultato Presidente, non risultando dirimente la Pt_3 circostanza che il e lo stesso fossero suoi superiori, potendo – al contrario Pt_2 Pt_3
– scegliere di non collaborare a tale non consentita attività manutentiva e/o di consulenza su mezzi privati.
6.3 Alla luce delle risultanze istruttorie e valutato l'ampio compendio documentale deve pertanto ritenersi acquisita la prova delle condotte contestate: dimostrata è infatti la sussistenza di una volontà reiterata del ricorrente di appropriarsi del liquido contenuto nella cisterna dell'officina e di farne uso personale (riversandolo nel serbatoio della propria vettura) accedendo presso i locali aziendali in orari fuori da quelli del proprio turno di lavoro (circostanza da cui certo non può prescindersi per ricostruire in termini di intenzionalità la condotta in esame); dimostrata è altresì la volontà di collaborare, questa volta durante l'orario lavorativo, ad attività di consulenza/manutenzione/controllo su veicoli non appartenenti alla sottraendo, in tal guisa, tempo all'espletamento della CP_1 prestazione lavorativa in favore della datrice di lavoro.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro In specie, è stato dimostrato che il sig. abbia posto in essere atti Pt_1 inequivocabilmente diretti ad appropriarsi illegittimamente del liquido contenuto nelle cisterne dell'officina aziendale per farne uso personale (con inserimento nel serbatoio della propria vettura).
Le modalità con cui la condotta è stata perpetrata sono particolarmente significative, poiché, se fosse stato vero che il liquido prelevato era di scarto e di nessun valore, allora non vi sarebbe stato motivo alcuno di recarsi presso l'officina 30/40 minuti prima dell'inizio del turno lavorativo e di mattina presto (quando nessun altro dipendente è presente), di richiudere dietro di sé la saracinesca o di ripulire il pavimento sporco dai residui del trasbordo del liquido. Insomma, il consapevole della illegittimità della Pt_1 propria condotta ha messo in atto una pluralità di accorgimenti idonei ad occultarne le tracce.
In definitiva, le condotte contestate risultano provate sia nella loro consistenza materiale, sia nella loro rilevanza giuridica, quali fatti-inadempimento, per di più di gravità tale da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario;
esse, in altre parole, integrano un inadempimento grave dei doveri di diligenza che fanno capo al dipendente e ciò (ed in ogni caso) a prescindere dall'entità economica del bene attinto dal comportamento in questione.
6.4 A tal fine, si osserva che ciò che rileva è il fatto oggettivamente considerato, nel senso che deve ritenersi condotta grave e, dunque, idonea a giustificare la reazione espulsiva, quel comportamento che conservi un'efficacia lesiva del vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro, in considerazione dell'aspettativa datoriale rispetto alla corretta conduzione futura del rapporto da parte del lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
23/05/2018, n. 12798: “Per stabilire se sussiste la giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro”).
Tiene il giudicante ad osservare ulteriormente che il disvalore della condotta va stimato non già sulla scorta del costo del bene che ne è oggetto, bensì in base alla natura ed alla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro tipologia della condotta ed alla sua incidenza sulla fiducia datoriale nel contesto delle concrete mansioni affidate.
In conclusione, risulta dimostrata la sussistenza materiale e giuridica dei fatti contestati, che questo giudice reputa idonei a costituire giusta causa di licenziamento, dovendo ritenersi irrimediabilmente leso l'intuitus personae datoriale, così come dedotto nella missiva di licenziamento.
7. In ordine al dedotto difetto di proporzionalità, quanto sinora osservato sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la fondatezza di tale motivo di ricorso: la condotta costituita dall'appropriazione dei beni aziendali, quandanche di poco valore, e con le modalità innanzi descritte così come l'attività di consulenza e/o manutenzione su veicoli privati è intrinsecamente grave se a commetterla sia un dipendente per di più addetto alla manutenzione e alla riparazione di mezzi aziendali, in quanto ciò che rileva è la natura del gesto compiuto (e la sua ripercussione sul rapporto di lavoro), del tutto incompatibile con la tipologia di attività lavorativa espletata, e tale da minare irrimediabilmente la fiducia datoriale nell'integrità del comportamento del ricorrente.
Il ha infatti violato le comuni regole di correttezza, di civile convivenza, di Pt_1 diligenza, di onestà e di trasparenza che devono necessariamente essere rispettate nel rapporto tra le parti, non potendo, sotto altro profilo, ritenersi che le condotte contestate siano il frutto di una semplice leggerezza, denotando – al contrario - una evidente insensibilità e disinteresse del lavoratore rispetto ad elementari regole di onestà e rettitudine.
Dunque, anche ai fini della valutazione della proporzionalità quale componente della giusta causa del licenziamento, deve ritenersi che la reazione espulsiva sia commisurata alla gravità della condotta, restando privo di rilievo il valore monetario del bene che ne è stato oggetto.
Ciò rende intollerabile, per la società datrice, la prosecuzione del rapporto di lavoro, il che,
a sua volta, impone di ritenere proporzionata la sanzione espulsiva irrogata.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 come modificato
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro dal DM 147/2022 in considerazione del valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e con applicazione dei valori tariffari minimi e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente alla refusione nei confronti della società delle spese di CP_1 lite che si liquidano in €3.689 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Latina, 15.09.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro