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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO OV, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 614/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2§tiscali.it - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara - Corso Risorgimento 26 28100 Novara NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti insistono sui rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 614/2024, la Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1, e dal Dr. Difensore_2, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara n. 51/2024 pronunciata il 30/05/2024 e depositata in segreteria il 11/06/2024, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n.
T7U010300110/2022 relativo all'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Novara, con il quale l'Ufficio contestava quanto segue.
1) La deduzione fiscale da parte dell'appellante dell'indennità di mancato preavviso pagata alla Società_3 per avere interrotto il proprio rapporto di lavoro con la stessa senza averne dato il necessario preavviso previsto contrattualmente per Euro 75.352,55; importi rimborsati dalla Società_2 spa e sottoposti dall'appellante a tassazione a titolo di ricavi.
2) La deduzione fiscale dell'acquisto di vestiario di cui alla fattura n. 2018/RV/000355 emessa da Società_1
spa in data 06/10/2018 per Euro 227,79.
L'Ufficio riprende quindi a tassazione le predette somme accertando a carico dell'Appellante una maggiore
Imposta IRPEF di Euro 32.499,00, una maggiore addizionale regionale IRPEF di Euro 2.517,00 ed una maggiore addizionale comunale IRPEF di Euro 605,00 , oltre a sanzioni ed interessi.
I motivi di appello ripropongono sostanzialmente le eccezioni non accolte in primo grado e possono essere così riassunti.
1) mancata violazione del principio di inerenza;
2) deducibilità dal reddito di impresa dell'inadempimento contrattuale;
3) deducibilità dal reddito di impresa dei costi pari a € 227,79 relativi all'acquisto di vestiario di cui alla fattura 2018/RV/00035 emessa da Società_1 spa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara evidenziando che le doglianze dell'appellante sarebbero prive di fondamento, poiché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado ha correttamente ritenuto fondato il recupero operato dell'Ufficio, per “ palese violazione del principio di inerenza”. Inoltre, secondo l'appellata ciò che conta non sarebbe la natura della predetta indennità, ma che la stessa è stata corrisposta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente per violazione del patto di stabilità sottoscritto dalla sig.ra Ricorrente_1 e dalla Società_3, che in quanto tale non può costituire un componente negativo del reddito di impresa, non essendo funzionale alla sua produzione. Infine, viene rilevato che i costi per l'acquisto degli abiti utilizzati da un promotore finanziario non sono deducibili, in quanto non se ne ravvisa l'inerenza per lo svolgimento dell'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai controlli effettuati in Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2018, risultava che la sig.ra Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale avente partita iva n. P.IVA_1 ed esercente dal 27/04/2018 l'attività di “promotore finanziario” (codice attività 661921) aveva presentato il Modello Unico PF dichiarando un reddito d'impresa pari a € 118.056,00. L'Ufficio Controlli con invito n. I00095/2022 prot. n. 2022/8095, richiedeva alla signora Ricorrente_1, la produzione di documentazione giustificativa del reddito e dei costi dedotti. Detto invito era rimasto inevaso, per cui veniva notificato, a mezzo pec in data 07/03/2022,
l'invito n. T7UI10300063/2022 ad instaurare il contraddittorio, in data 30/03/2022, per attivare il procedimento di accertamento con adesione.
L'Ufficio evidenziava nel corso del contraddittorio, ribadendolo nell'avviso di accertamento che l'indennità di mancato preavviso richiesta alla dipendente Ricorrente_1 da Società_3 per inadempimento contrattuale (violazione del patto di stabilità stipulato in data 12.02.2016) nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente in essere non potesse costituire per la dr.ssa Ricorrente_1 componente negativo di reddito deducibile dal reddito d'impresa prodotto nell'ambito del rapporto di agenzia con Società_2 S.p.A..
Fermo restando quanto innanzi esposto in merito all'indeducibilità dell'importo di € 75.352,55 imputato al conto 63.05.51 “Spese generali varie” ed illegittimamente dedotto in violazione dell'art. 109 del D.P.R.
917/1986 ai fini della determinazione del reddito d'impresa, esaminata la documentazione prodotta in data
30/03/2022, l'Ufficio rilevava in merito ai restanti componenti negativi di reddito dedotti l'indebita deduzione dell'importo di € 227,79 imputato al medesimo conto n. 63.05.51 “Spese generali varie”, relativo alla fattura n. 2018/RV/0000355 emessa da “Società_1 S.p.A.” in data 06/10/2018, relativa ad acquisti non inerenti ( vestiario).
Essendo questi i fatti, questo Collegio osserva che l'indennità di mancato preavviso pagata in occasione delle dimissioni rassegnate il 04/05/2018 dal lavoratore dipendente, Signora Ricorrente_1 alla Società_3 a seguito del patto di stabilità stipulato fra il lavoratore e il datore di lavoro il 12.02.2016 non è deducibile dal reddito d'impresa, derivante dalla sottoscrizione, immediatamente dopo, da parte della stessa Signora
Ricorrente_1 con Società_2, di un contratto di collaborazione quale consulente finanziario con Partita IVA e stipulando con la stessa Società_2 un piano integrativo provvigionale che prevedeva, tra l'altro, un "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) riconosciuto a fronte di costi/oneri e/o impegni economici di inizio di attività.
E ciò per la diversa natura delle diverse somme erogate a titolo di risarcimento danno per mancato preavviso e di "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) riconosciuto a fronte di costi/oneri e/o impegni economici di inizio di attività di promotore finanziario in forza alla Società_2. Invero, la somma pagata dal dipendente all'ex datore di lavoro (la Società_3) ha natura risarcitoria per il mancato rispetto dell'obbligo contrattuale di preavviso e non può configurarsi come un costo inerente all'attività d'impresa successivamente iniziata attraverso il contratto di collaborazione stipulato con Società_2.
Anche dal punto di vita temporale non esiste un collegamento fra i due importi, atteso che l'indennità di preavviso è stata puntualmente e dettagliatamente prevista e disciplinata, attraverso il patto di stabilità concordato e sottoscritto il 12.02.2016 - a nulla rilevando l'effettiva erogazione venuta ad opera della contribuente in occasione delle dimissioni rassegnate il 04.05.2018 – mentre il "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) è stato erogato e concordato due anni e tre mesi dopo, in occasione delle dimissioni e dell'ingresso in Società_2 della Signora Ricorrente_1.
E non vale obiettare che le due somme erano perfettamente corrispondenti e, quindi, che l'indennità erogata da Società_2 era stata riconosciuta a fronte di costi/oneri e/o impegni economici derivanti dalle dimissioni rassegnate in qualità di lavoratore dipendente di Società_3, costituendo, quindi, la contropartita per l'indennità di mancato preavviso versato, atteso che non vi è un collegamento oggettivamente funzionale tra le due erogazioni. In tema di collegamento negoziale, deve distinguersi tra contratto plurilaterale o complesso, nel quale lo scopo comune rileva direttamente sulla causa concreta del contratto che resta unica,
e contratti collegati, nel senso che non esiste un nesso teleologico con determinazione di un'unica causa dei due negozi ,dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli atti. Nel caso al nostro esame si sono realizzati due negozi strutturalmente distinti e solo occasionalmente - e non funzionalmente – collegati, retti da autonoma causa, rispetto ai quali non può configurarsi un collegamento genetico o funzionale. In tale evenienza, stante la diversità delle cause e degli oggetti, sul piano della loro connessione e interdipendenza, il nesso tra i negozi è riscontrabile solo sul piano soggettivo, collegamento che determina un'influente ed irrilevante connessione rappresentata dall'identità, solo occasionale fra il soggetto che ha pagato l'indennità per mancato preavviso ed il soggetto che ha riscosso il “welcome bonus”,
Signora Ricorrente_1.
Inoltre, quand'anche si concordasse sul fatto che il “bonus di ingresso” rappresenta una forma di incentivazione, una modalità che la Banca Mandante utilizza per invogliare il promotore finanziario di altre banche a cambiare mandante e, quindi, riconosce il rimborso a fronte di oneri di inizio di attività, in realtà
l'importo maggiormente rappresentato e rimborsato è la penale che il promotore finanziario deve pagare alla precedente banca mandante, ciò non rende ragione del fatto che, comunque, non può essere considerato, ex art. 109 TUIR, inerente un costo, dedotto dal reddito di impresa, sostenuto per potersi liberare, attraverso dimissioni senza preavviso.,da un contratto di lavoro dipendente con altra Banca, la
Società_3, diversa da quella, Società_2, che ha erogato il “welcome bonus”.
Del resto, la comunicazione del 12/04/2018 indirizzata da Società_2 S.p.A. alla Dr.ssa Ricorrente_1, recita:
“Tale importo si riterrà da Lei definitivamente acquisito qualora, al termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipulazione del Suo Contratto di Agenzia con la Banca, Lei abbia raggiunto l'obiettivo pari a € 22.400.000 di complessiva Raccolta Netta di cui almeno € 16.800.000 attraverso Servizi/Prodotti di comparto 1 e 2, così come definiti nella documentazione che verrà da Lei sottoscritta all'atto del Suo inserimento nella nostra rete agenziale. Lei si impegna a mantenere strettamente confidenziale ogni informazione relativa ai colloqui intercorsi e al contenuto della presente, provvedendo a custodire con la massima cura, diligenza e riservatezza ogni dato, documento e/o informazione. In caso contrario il presente accordo si intenderà immediatamente risolto ex art. 1456 cod. civ., senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno nei Suoi confronti e con Suo pagamento a favore della Banca, a titolo di penale, del complessivo importo di euro
83.075, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno”. Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'Appellante, non si tratta di un rimborso per l'onere risarcitorio sostenuto dalla Ricorrente_1 per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, bensì di un importo riconosciuto da Società_2 per sostenere i costi di inizio attività, e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi monetari in un certo lasso temporale.
Il fatto è che l'onere sostenuto dalla Signora Ricorrente_1 per inadempimento contrattuale è riconducibile unicamente al rapporto di lavoro dalla stessa instaurato con Società_3 e non può essere assolutamente riferito alla titolare di reddito di impresa, che deve sostenere l'onere dell'indennità di mancato preavviso e per tale onere ne ottiene il rimborso da Società_2 , con la conseguenza che si deve condividere l'affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui “Il welcome bonus riconosciuto alla Sig.ra Ricorrente_1 da Società_2 non può costituire la contropartita per l'indennità di mancato preavviso versato a Società_3”.
Pertanto, l'inadempimento contrattuale sotteso al riconoscimento dell'indennità per mancato preavviso è un fatto antigiuridico e l'onere sostenuto per risarcire il danno da esso derivante, non rappresenta un costo inerente alla produzione dei ricavi, atteso, come detto che l'inadempimento contrattuale è avvenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e non di un rapporto di collaborazione con la Società_2, in qualità di consulente/promotore finanziario produttivo del reddito di impresa, ovvero estraneo al reddito di impresa di cui la contribuente era titolare.
In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 15932/2021, ha escluso la deducibilità dell'indennità per mancato preavviso, in ragione della natura risarcitoria della stessa ed indipendentemente dalla riferibilità ad un rapporto di lavoro dipendente, ritenendo che “non è deducibile dal reddito di impresa il risarcimento danni, pattuito mediante accordo transattivo con l'altra parte, a seguito di inadempimento contrattuale”, in base all'articolo 109, comma 5, del Tuir, secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ai ricavi, poiché il concetto di inerenza trova il suo fondamento nello stesso sistema del reddito d'impresa, con la conseguenza che non sono deducibili quei costi ascrivibili a sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, perché in questo caso il nesso di inerenza si spezza, costituendo un costo da cui non deriva un ricavo. In sostanza, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, i costi devono essere inerenti all'attività d'impresa stessa, ovvero sostenuti esclusivamente per la produzione del reddito d'impresa (art. 109 TUIR). Il versamento dell'indennità è legato alla cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente, non all'avvio o alla gestione della nuova attività imprenditoriale. Inoltre, l'indennità è un onere relativo a un pregresso rapporto di lavoro dipendente - quindi, non vi né coincidenza, né connessione temporale fra le due diverse erogazioni, mentre la deduzione viene richiesta nell'ambito di un reddito d'impresa (come promotore finanziario), avviata in tempi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente per dimissioni da parte della Signora Ricorrente_1. Non c'è correlazione diretta tra i due frangenti temporali e i costi deducibili per un professionista o un'impresa sono quelli direttamente collegati e sostenuti nell'esercizio dell'attività stessa, come spese per collaboratori, contributi previdenziali obbligatori, spese bancarie e commissioni relative al conto dell'attività. Il costo dell'indennità di mancato preavviso non rientra in questa categoria.
Va altresì respinto il secondo motivo di impugnazione relativo alla deducibilità dell'acquisto di vestiario di cui alla fattura 2018/RV/00035 emessa da Società_1 spa per Euro 227,79, atteso che quello del promotore finanziario non è un lavoro che richiede uno specifico abbigliamento, o che imponga di indossare una divisa, per cui per il principio di inerenza disciplinato dall'art. 109, comma 5, del DPR 917/86 che consente la deducibilità dei costi correlati con l'attività che produce ricavi imponibili, sono indeducibili i costi sostenuti per far fronte a bisogni estranei all'attività di impresa, come le spese per l'abbigliamento, che sarebbero deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività e l'inerenza è esclusa se le stesse sono genericamente intese a influire sull'immagine dei professionisti coinvolti.
Il rigetto dell'appello, induce a condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4500,00 oltre accessori
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
SISTO OV, Relatore
PALADINO DAVIDE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 614/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2§tiscali.it - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara - Corso Risorgimento 26 28100 Novara NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U010300110 IRPEF-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
le parti insistono sui rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 614/2024, la Signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal Dr. Difensore_1, e dal Dr. Difensore_2, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara n. 51/2024 pronunciata il 30/05/2024 e depositata in segreteria il 11/06/2024, con la quale veniva respinto, con condanna alle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, il ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n.
T7U010300110/2022 relativo all'anno 2018 emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Novara, con il quale l'Ufficio contestava quanto segue.
1) La deduzione fiscale da parte dell'appellante dell'indennità di mancato preavviso pagata alla Società_3 per avere interrotto il proprio rapporto di lavoro con la stessa senza averne dato il necessario preavviso previsto contrattualmente per Euro 75.352,55; importi rimborsati dalla Società_2 spa e sottoposti dall'appellante a tassazione a titolo di ricavi.
2) La deduzione fiscale dell'acquisto di vestiario di cui alla fattura n. 2018/RV/000355 emessa da Società_1
spa in data 06/10/2018 per Euro 227,79.
L'Ufficio riprende quindi a tassazione le predette somme accertando a carico dell'Appellante una maggiore
Imposta IRPEF di Euro 32.499,00, una maggiore addizionale regionale IRPEF di Euro 2.517,00 ed una maggiore addizionale comunale IRPEF di Euro 605,00 , oltre a sanzioni ed interessi.
I motivi di appello ripropongono sostanzialmente le eccezioni non accolte in primo grado e possono essere così riassunti.
1) mancata violazione del principio di inerenza;
2) deducibilità dal reddito di impresa dell'inadempimento contrattuale;
3) deducibilità dal reddito di impresa dei costi pari a € 227,79 relativi all'acquisto di vestiario di cui alla fattura 2018/RV/00035 emessa da Società_1 spa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Novara evidenziando che le doglianze dell'appellante sarebbero prive di fondamento, poiché la Corte di Giustizia Tributaria di I grado ha correttamente ritenuto fondato il recupero operato dell'Ufficio, per “ palese violazione del principio di inerenza”. Inoltre, secondo l'appellata ciò che conta non sarebbe la natura della predetta indennità, ma che la stessa è stata corrisposta nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente per violazione del patto di stabilità sottoscritto dalla sig.ra Ricorrente_1 e dalla Società_3, che in quanto tale non può costituire un componente negativo del reddito di impresa, non essendo funzionale alla sua produzione. Infine, viene rilevato che i costi per l'acquisto degli abiti utilizzati da un promotore finanziario non sono deducibili, in quanto non se ne ravvisa l'inerenza per lo svolgimento dell'attività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai controlli effettuati in Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2018, risultava che la sig.ra Ricorrente_1, titolare della omonima ditta individuale avente partita iva n. P.IVA_1 ed esercente dal 27/04/2018 l'attività di “promotore finanziario” (codice attività 661921) aveva presentato il Modello Unico PF dichiarando un reddito d'impresa pari a € 118.056,00. L'Ufficio Controlli con invito n. I00095/2022 prot. n. 2022/8095, richiedeva alla signora Ricorrente_1, la produzione di documentazione giustificativa del reddito e dei costi dedotti. Detto invito era rimasto inevaso, per cui veniva notificato, a mezzo pec in data 07/03/2022,
l'invito n. T7UI10300063/2022 ad instaurare il contraddittorio, in data 30/03/2022, per attivare il procedimento di accertamento con adesione.
L'Ufficio evidenziava nel corso del contraddittorio, ribadendolo nell'avviso di accertamento che l'indennità di mancato preavviso richiesta alla dipendente Ricorrente_1 da Società_3 per inadempimento contrattuale (violazione del patto di stabilità stipulato in data 12.02.2016) nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente in essere non potesse costituire per la dr.ssa Ricorrente_1 componente negativo di reddito deducibile dal reddito d'impresa prodotto nell'ambito del rapporto di agenzia con Società_2 S.p.A..
Fermo restando quanto innanzi esposto in merito all'indeducibilità dell'importo di € 75.352,55 imputato al conto 63.05.51 “Spese generali varie” ed illegittimamente dedotto in violazione dell'art. 109 del D.P.R.
917/1986 ai fini della determinazione del reddito d'impresa, esaminata la documentazione prodotta in data
30/03/2022, l'Ufficio rilevava in merito ai restanti componenti negativi di reddito dedotti l'indebita deduzione dell'importo di € 227,79 imputato al medesimo conto n. 63.05.51 “Spese generali varie”, relativo alla fattura n. 2018/RV/0000355 emessa da “Società_1 S.p.A.” in data 06/10/2018, relativa ad acquisti non inerenti ( vestiario).
Essendo questi i fatti, questo Collegio osserva che l'indennità di mancato preavviso pagata in occasione delle dimissioni rassegnate il 04/05/2018 dal lavoratore dipendente, Signora Ricorrente_1 alla Società_3 a seguito del patto di stabilità stipulato fra il lavoratore e il datore di lavoro il 12.02.2016 non è deducibile dal reddito d'impresa, derivante dalla sottoscrizione, immediatamente dopo, da parte della stessa Signora
Ricorrente_1 con Società_2, di un contratto di collaborazione quale consulente finanziario con Partita IVA e stipulando con la stessa Società_2 un piano integrativo provvigionale che prevedeva, tra l'altro, un "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) riconosciuto a fronte di costi/oneri e/o impegni economici di inizio di attività.
E ciò per la diversa natura delle diverse somme erogate a titolo di risarcimento danno per mancato preavviso e di "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) riconosciuto a fronte di costi/oneri e/o impegni economici di inizio di attività di promotore finanziario in forza alla Società_2. Invero, la somma pagata dal dipendente all'ex datore di lavoro (la Società_3) ha natura risarcitoria per il mancato rispetto dell'obbligo contrattuale di preavviso e non può configurarsi come un costo inerente all'attività d'impresa successivamente iniziata attraverso il contratto di collaborazione stipulato con Società_2.
Anche dal punto di vita temporale non esiste un collegamento fra i due importi, atteso che l'indennità di preavviso è stata puntualmente e dettagliatamente prevista e disciplinata, attraverso il patto di stabilità concordato e sottoscritto il 12.02.2016 - a nulla rilevando l'effettiva erogazione venuta ad opera della contribuente in occasione delle dimissioni rassegnate il 04.05.2018 – mentre il "Welcome Bonus" ( o bonus di ingresso) è stato erogato e concordato due anni e tre mesi dopo, in occasione delle dimissioni e dell'ingresso in Società_2 della Signora Ricorrente_1.
E non vale obiettare che le due somme erano perfettamente corrispondenti e, quindi, che l'indennità erogata da Società_2 era stata riconosciuta a fronte di costi/oneri e/o impegni economici derivanti dalle dimissioni rassegnate in qualità di lavoratore dipendente di Società_3, costituendo, quindi, la contropartita per l'indennità di mancato preavviso versato, atteso che non vi è un collegamento oggettivamente funzionale tra le due erogazioni. In tema di collegamento negoziale, deve distinguersi tra contratto plurilaterale o complesso, nel quale lo scopo comune rileva direttamente sulla causa concreta del contratto che resta unica,
e contratti collegati, nel senso che non esiste un nesso teleologico con determinazione di un'unica causa dei due negozi ,dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quella propria dei singoli atti. Nel caso al nostro esame si sono realizzati due negozi strutturalmente distinti e solo occasionalmente - e non funzionalmente – collegati, retti da autonoma causa, rispetto ai quali non può configurarsi un collegamento genetico o funzionale. In tale evenienza, stante la diversità delle cause e degli oggetti, sul piano della loro connessione e interdipendenza, il nesso tra i negozi è riscontrabile solo sul piano soggettivo, collegamento che determina un'influente ed irrilevante connessione rappresentata dall'identità, solo occasionale fra il soggetto che ha pagato l'indennità per mancato preavviso ed il soggetto che ha riscosso il “welcome bonus”,
Signora Ricorrente_1.
Inoltre, quand'anche si concordasse sul fatto che il “bonus di ingresso” rappresenta una forma di incentivazione, una modalità che la Banca Mandante utilizza per invogliare il promotore finanziario di altre banche a cambiare mandante e, quindi, riconosce il rimborso a fronte di oneri di inizio di attività, in realtà
l'importo maggiormente rappresentato e rimborsato è la penale che il promotore finanziario deve pagare alla precedente banca mandante, ciò non rende ragione del fatto che, comunque, non può essere considerato, ex art. 109 TUIR, inerente un costo, dedotto dal reddito di impresa, sostenuto per potersi liberare, attraverso dimissioni senza preavviso.,da un contratto di lavoro dipendente con altra Banca, la
Società_3, diversa da quella, Società_2, che ha erogato il “welcome bonus”.
Del resto, la comunicazione del 12/04/2018 indirizzata da Società_2 S.p.A. alla Dr.ssa Ricorrente_1, recita:
“Tale importo si riterrà da Lei definitivamente acquisito qualora, al termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla stipulazione del Suo Contratto di Agenzia con la Banca, Lei abbia raggiunto l'obiettivo pari a € 22.400.000 di complessiva Raccolta Netta di cui almeno € 16.800.000 attraverso Servizi/Prodotti di comparto 1 e 2, così come definiti nella documentazione che verrà da Lei sottoscritta all'atto del Suo inserimento nella nostra rete agenziale. Lei si impegna a mantenere strettamente confidenziale ogni informazione relativa ai colloqui intercorsi e al contenuto della presente, provvedendo a custodire con la massima cura, diligenza e riservatezza ogni dato, documento e/o informazione. In caso contrario il presente accordo si intenderà immediatamente risolto ex art. 1456 cod. civ., senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno nei Suoi confronti e con Suo pagamento a favore della Banca, a titolo di penale, del complessivo importo di euro
83.075, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno”. Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'Appellante, non si tratta di un rimborso per l'onere risarcitorio sostenuto dalla Ricorrente_1 per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, bensì di un importo riconosciuto da Società_2 per sostenere i costi di inizio attività, e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi monetari in un certo lasso temporale.
Il fatto è che l'onere sostenuto dalla Signora Ricorrente_1 per inadempimento contrattuale è riconducibile unicamente al rapporto di lavoro dalla stessa instaurato con Società_3 e non può essere assolutamente riferito alla titolare di reddito di impresa, che deve sostenere l'onere dell'indennità di mancato preavviso e per tale onere ne ottiene il rimborso da Società_2 , con la conseguenza che si deve condividere l'affermazione della sentenza di primo grado, secondo cui “Il welcome bonus riconosciuto alla Sig.ra Ricorrente_1 da Società_2 non può costituire la contropartita per l'indennità di mancato preavviso versato a Società_3”.
Pertanto, l'inadempimento contrattuale sotteso al riconoscimento dell'indennità per mancato preavviso è un fatto antigiuridico e l'onere sostenuto per risarcire il danno da esso derivante, non rappresenta un costo inerente alla produzione dei ricavi, atteso, come detto che l'inadempimento contrattuale è avvenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e non di un rapporto di collaborazione con la Società_2, in qualità di consulente/promotore finanziario produttivo del reddito di impresa, ovvero estraneo al reddito di impresa di cui la contribuente era titolare.
In tal senso di è espressa la Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 15932/2021, ha escluso la deducibilità dell'indennità per mancato preavviso, in ragione della natura risarcitoria della stessa ed indipendentemente dalla riferibilità ad un rapporto di lavoro dipendente, ritenendo che “non è deducibile dal reddito di impresa il risarcimento danni, pattuito mediante accordo transattivo con l'altra parte, a seguito di inadempimento contrattuale”, in base all'articolo 109, comma 5, del Tuir, secondo cui i costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ai ricavi, poiché il concetto di inerenza trova il suo fondamento nello stesso sistema del reddito d'impresa, con la conseguenza che non sono deducibili quei costi ascrivibili a sanzioni pecuniarie irrogate per punire comportamenti illeciti del contribuente, perché in questo caso il nesso di inerenza si spezza, costituendo un costo da cui non deriva un ricavo. In sostanza, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, i costi devono essere inerenti all'attività d'impresa stessa, ovvero sostenuti esclusivamente per la produzione del reddito d'impresa (art. 109 TUIR). Il versamento dell'indennità è legato alla cessazione del precedente rapporto di lavoro dipendente, non all'avvio o alla gestione della nuova attività imprenditoriale. Inoltre, l'indennità è un onere relativo a un pregresso rapporto di lavoro dipendente - quindi, non vi né coincidenza, né connessione temporale fra le due diverse erogazioni, mentre la deduzione viene richiesta nell'ambito di un reddito d'impresa (come promotore finanziario), avviata in tempi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente per dimissioni da parte della Signora Ricorrente_1. Non c'è correlazione diretta tra i due frangenti temporali e i costi deducibili per un professionista o un'impresa sono quelli direttamente collegati e sostenuti nell'esercizio dell'attività stessa, come spese per collaboratori, contributi previdenziali obbligatori, spese bancarie e commissioni relative al conto dell'attività. Il costo dell'indennità di mancato preavviso non rientra in questa categoria.
Va altresì respinto il secondo motivo di impugnazione relativo alla deducibilità dell'acquisto di vestiario di cui alla fattura 2018/RV/00035 emessa da Società_1 spa per Euro 227,79, atteso che quello del promotore finanziario non è un lavoro che richiede uno specifico abbigliamento, o che imponga di indossare una divisa, per cui per il principio di inerenza disciplinato dall'art. 109, comma 5, del DPR 917/86 che consente la deducibilità dei costi correlati con l'attività che produce ricavi imponibili, sono indeducibili i costi sostenuti per far fronte a bisogni estranei all'attività di impresa, come le spese per l'abbigliamento, che sarebbero deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell'attività e l'inerenza è esclusa se le stesse sono genericamente intese a influire sull'immagine dei professionisti coinvolti.
Il rigetto dell'appello, induce a condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in ragione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in
€ 4500,00 oltre accessori