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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11974 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24069/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 13/11/2025;
-Viste la Note scritte depositate dalle parti costituite per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalla parte attrice e dalla parte convenuta;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N. 24069/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. NC SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
P.zza G. Bovio n.14 presso lo studio dell'Avv: Eugenio Campese che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amm.re p.t. Dott elett.te dom.to in Napoli alla via Controparte_2
Leone Marsicano n.2 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppola, C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
indirizzo C.F._2
PEC: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 13 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
ed ha esposto che: Controparte_3
-in data 30.09.2020 è stato affidato allo studio tecnico nella persona dell'Ing.
l'incarico di effettuare uno studio di fattibilità al fine di ottenere le Persona_1 agevolazioni fiscali previste dal DL Rilancio, relative alle operazioni di sismabonus o ecobonus. Tale incarico è stato assolto a titolo gratuito dagli stessi in attesa della bozza contrattuale atta, poi, a conferire l'incarico per la redazione del progetto.
Dopo aver effettuato i sopralluoghi dovuti, gli ingegneri hanno redatto una relazione a firma congiunta con la quale hanno espresso un giudizio positivo circa l'applicabilità dei predetti benefici fiscali ed in data 16.06.21, l'assemblea, dopo aver esaminato tale relazione, ha conferito mandato ad entrambi.
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Con delibera, poi, del 21/06/2021 il suddetto Condomino ha affidato all'ing. Per_1
e l'incarico per la redazione del “progetto di massima” delle opere relative Pt_1 all'efficientamento energetico e miglioramento strutturale dell'edificio da realizzare con la formula del Superbonus 110%. Nel contratto di mandato si legge che, il
Condominio, nella prima parte ha affidato ai tecnici l'incarico di redigere un progetto di massima ma nella seconda parte ha richiesto di specificare i lavori da effettuarsi facendo dunque riferimento ad un progetto più dettagliato;
progetto che, in data
18/01/2022, il con delibera, ha approvato accogliendo anche il relativo CP_1 computo metrico con il quale è stato individuato l'importo di lavori complessivi pari ad € 1.452.104,95.
Successivamente, l' ha sollecitato il Condominio a scegliere l'impresa Pt_1 esecutrice dei suddetti lavori, presentando anche dei preventivi, allegati in atti, in modo da iniziare il prima possibile.
Tale sollecito però non è stato accolto dal Condominio in quanto il nuovo amministratore ha comunicato con pec l'intenzione dello stesso di non dar corso ai lavori;
in conseguenza di ciò è stato chiesto dall' al il compenso Pt_1 CP_1 per la prestazione effettuata ma nulla gli è stato conferito al punto che questi, dopo aver chiesto ed ottenuto un parere di congruità dall' sui Controparte_4 corrispettivi professionali dovuti per l'attività espletata, ha adito il Tribunale per sentir condannare il suddetto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1 complessivo di €. 112.494,19 oltre interessi e spese legali.
Si è costituito regolarmente il che ha Controparte_3 eccepito quanto sostenuto dal ricorrente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Nello specifico, parte resistente ha contestato, in via preliminare, la legittimazione attiva e la titolarità del diritto controverso in capo all'Ing. ritenendo che Pt_1
l'incarico di realizzare uno studio di fattibilità è stato conferito a titolo gratuito al solo ed è stato realizzato da questi trovando conferma in ciò la redazione Per_1 del documento posto su carta intestata al solo sebbene la firma sia stata Per_1 apposta da entrambi;
nel merito, ha poi evidenziato che l'incarico attribuito ed approvato con delibera del 18.01.2022 attiene alla redazione di un progetto di massima e non definitivo, progetto non pervenuto ai Condomini i quali hanno approvato i lavori solo in virtù di un computo metrico e di una relazione redatta da
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talché, uno dei Condomini, , ha poi impugnato la suddetta delibera Pt_1 Pt_2 assembleare e ne ha richiesto la revoca, avvenuta in data 23.02.2022 per mancata conoscenza del progetto di massima.
In virtù di ciò, il resistente ha contestato la fondatezza del contratto e ne ha richiesto la nullità in quanto i tecnici, anche se incaricati di redigere un progetto di massima, hanno redatto un progetto definitivo, progetto che si appalesa contrastante con la volontà del atta a voler effettuare interventi conservativi e non CP_1 innovativi.
Infine, il resistente ha contestato il quantum richiesto per la prestazione intellettuale offerta dall' evidenziando che il ricorrente ha richiesto i compensi sulla base Pt_1 dell'importo dei lavori calcolato nel computo metrico avente ad oggetto lavori ultronei, non parametrati all'effettiva necessità del condominio che, per tal motivo, non li avrebbe mai approvati.
Ha contestato poi l'efficacia e la validità del parere di congruità dato dall'ordine degli ingegneri in quanto reso in assenza di informazioni necessarie come la mancata prova dell'effettiva consegna del progetto definitivo ai condomini.
Espletata la consulenza tecnica di ufficio il Giudice, ha rinviato la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Premesso ciò, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta parzialmente per i seguenti motivi.
In via preliminare, non è accoglibile l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo la mancata legittimazione ad agire dell'Ing. in quanto, anche se dal Pt_1 verbale di assemblea del 30.09.2020 emerge che l'incarico circa la prefattibilità era limitato all'Ing. diversamente nella relazione redatta per lo studio di Per_1 fattibilità la firma è stata apposta da entrambi le parti.
Ciò ha trovato riscontro nella delibera del 16.06.2021, approvata dall'assemblea che, dopo aver esaminato la relazione, ha conferito mandato ad entrambi i tecnici (ing.
e , come allegato in atti. Per_1 Pt_1
A ciò si aggiunga che, proprio al momento della stipula del mandato, in data
21.06.21, l'atto di conferimento è stato firmato da entrambi i tecnici anche se nel sostanziale l'apporto del è risultato trascurabile rispetto a quello di Per_1
come si evidenzia dagli atti allegati da parte ricorrente dai quali emerge che Pt_1 tutti gli studi effettuati sono a firma dell' a conferma di ciò vi è anche una Pt_1
- 4 -
comunicazione allegata in atti che lo stesso ha redatto da cui si evince che Per_1 questi è stato compensato dall' e pertanto non è tenuto a ricevere altro. Pt_1
Non è accoglibile neanche l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo al conferimento dell'incarico limitato alla sola redazione del progetto di massima e non di quello definitivo come sostenuto da parte ricorrente.
Sul punto al consulente tecnico di ufficio è stato richiesto quali fossero le attività professionali esattamente demandate al professionista ricorrente ed è emerso, dall'analisi del mandato conferito ai tecnici dal condominio, una certa incongruenza in quanto, nella prima parte dello stesso, si è fatto riferimento ad un “progetto di
Massima” ovvero ad un progetto preliminare come confermato anche nella delibera approvata e allegata in atti;
a conferma di ciò dal mandato si evince espressamente che si tratta di un “Progetto di massima delle opere relative all'efficientamento energetico e miglioramento strutturale dell'edificio…”, nella seconda parte dello stesso invece si è fatto riferimento ad un “progetto definitivo” con cui il Condominio ha conferito all' l'incarico di dettagliare i lavori oggetto dell'appalto, più Pt_1 precisamente: “tutte le attività rientranti negli adempimenti della legge 77/2020 e successive integrazioni, al fine di poter consentire il contratto di appalto con
l'impresa prescelta, la corretta esecuzione delle opere …. Dovranno quindi curare la redazione dei rilievi grafici, condurre eventuali campagne di saggi ed indagini, curare la verifica mediante APE ante e POST del fabbricato con salto di due classi e relative pratiche curare la progettazione per il miglioramento del CP_5 comportamento sismico dell'edificio e deposito al Genio Civile, curare la redazione di CILA ed ogni altra attività rientrante negli adempimenti di legge.”.
A sostegno di ciò vi è anche la delibera del 18.1.22, allegata in atti, con la quale l'assemblea approva il progetto definitivo da cui emerge che “l'assemblea approva il progetto e il computo metrico con relativa relazione per l'importo di lavori complessivi di euro 1.452.104,95”.
Si aggiunga che il progetto dettagliato richiesto dal Condominio trova valenza anche in due preventivi di imprese che si sono dichiarate disponibili ad eseguire il lavoro d'appalto secondo progetto e computi metrici, come allegato in atti. A conferma che trattasi di un progetto definitivo vi sono anche una serie di studi effettuati dall' che, pur avendoli riportati sommariamente nel progetto di massima, li Pt_1 ha poi specificati in quello definitivo, come il cappotto termico per il quale il c.t.u. fa
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presente che il progettista evidenzia, come allegato in atti, anche la possibilità di alternative/varianti ovvero la riduzione dello spessore del medesimo rispetto al progetto definitivo, approvato con l'apposizione di un cappotto di tipo tradizionale
(spessore di 10 cm).
Il consulente tecnico di ufficio precisa poi che nella delibera assembleare del 18.1.22 risulta approvato il progetto definitivo come da computo metrico e quadro economico, compreso quindi l'intervento ecobonus del cappotto termico su facciata condominiale, con consequenziali balconi prospettanti lungo dette facciate.
Alla luce di ciò non si può accogliere quanto contestato dal perché CP_1 proprio questi con la delibera del 18.1.22 ha approvato un progetto dettagliato più simile al definitivo che al preliminare.
In ordine, invece, all'eccezione sollevata dal resistente ed attinente la presenza nella zone in esame di vincoli paesaggistici come confermato anche dall' e quindi Pt_1 dell'impossibilità di applicare le agevolazioni fiscali, nell'elaborato peritale il consulente ha evidenziato che il fabbricato, seppur a confine con zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non è interessato da vincolo;
pertanto il progetto come risultante dagli atti allegati (prefattibilità e successivo progetto definitivo) era attuabile per detta zona e dunque nel caso in esame erano ottenibili le agevolazioni fiscali di cui al Superbonus 110%.
Ne consegue che l'indennizzo di 8.000,00 € che avrebbe dovuto essere conferito all' in caso di mancata applicazione delle suddette agevolazioni non vada Pt_1 attribuito per le ragioni anzidette oltreché per il già approvato progetto da parte dell'assemblea.
Ed ancora, entrando nel merito del progetto, dalla documentazione allegata in atti si rinvia anche ad una relazione tecnica del 7.01.2022 a firma dell'Ing. sullo Pt_1 stato dell'immobile condominiale nonché interventi di progetto per lavori di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico
(SISMABONUS) e tra questi lavori, la parte resistente ha contestato che, per l'approvazione delle modifiche circa la facciata dei balconi sarebbe occorsa l'unanimità; il c.t.u. sul punto, dopo aver analizzato la questione, ha sostenuto che la facciata è parte integrante anche dei singoli balconi privati e che, CP_6
l'intervento mediante cappotto termico con variazioni annesse, è stato accettato, deliberato ed approvato dall'assemblea con tutte le conseguenti responsabilità;
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pertanto anche tale eccezione è da rigettare rientrando la variazione dei balconi nei lavori relativi al capotto termico e dunque necessari per ottenere le agevolazioni fiscali.
Con riguardo poi, l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente circa la mancata redazione dell'APE, ovvero un documento con il quale il tecnico dovrebbe effettuare una valutazione, a seguito dei lavori da eseguirsi, circa la classe di efficienza energetica da attribuirsi all'immobile da ristrutturare e che dovrebbe essere maggiore rispetto a quella precedente, necessaria, così per ottenere le agevolazioni fiscali, il c.t.u. ha evidenziato che il tecnico ha redatto l'APE e che, in fase progettuale, tale documento è relativo sia allo stato dei luoghi (ovvero ante intervento) con determinazione della corrispondente classe energetica, nonché relativo al post intervento che rappresenta però di fatto una “simulazione” (sulla scorta degli interventi proposti) della classe energetica post interventi, ed il tutto si evince, come anzidetto dalla relazione agli atti del tecnico asseveratore con tutte le annesse responsabilità; precisa poi il Ctu nella sua relazione peritale che oggi non è possibile individuare l'effettivo doppio salto di classe visto l'intervento proposto non più realizzato a causa del : infatti l'effettiva sussistenza del superamento CP_1 della doppia classe energetica è fattibile soltanto nel post intervento (ovvero a lavori ultimati). A dimostrazione di quanto sopra, a fine lavori erano previsti anche puntuali Ape per singole unità “opere c.d. trainate” e ciò anche in risposta al punto sollevato dal ctp di parte resistente che richiama l'assenza del Quadro Economico;
pertanto, il Ctu si rimette agli stralci richiamati in bozza depositati dal progettista con riguardo alle tabelle della differente classe energetica (Ape ante/post); sottolinea infine che dubitare della validità del doppio salto di classe energetica dichiarato nella detta documentazione ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, costituirebbe un grave falso in ufficio con tutte le annesse responsabilità da parte del tecnico progettista asseveratore;
pertanto a parere del sottoscritto non può non essere considerato. Inoltre, il detto doppio salto di classe da progetto era consequenziale proprio ad uno intervento standard proposto dal tecnico a mezzo apposizione di cappotto termico di 10 cm di spessore con l'impiego di prodotti certificati, il tutto approvato e deliberato dall'assemblea.
Circa poi l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo al parere di congruità elaborato dall'Ordine degli ingegneri al fine di quantificare in termini economici la
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prestazione lavorativa dell' l'ausiliario ritiene che tale documento redatto Pt_1 dall'Ordine sia congruo a quanto depositato in atti dall' che si assume tutte Pt_1 le annesse responsabilità nel dichiarare quanto da lui svolto.
Alla luce di ciò il il c.t.u. ha evidenziato due soluzioni che si prendono in considerazione: la 1° soluzione con parcella contabilizzata secondo progetto definitivo realizzato dal tecnico nonché approvato, ovvero come richiesto nella seconda parte del mandato deliberato dal “tutte le attività rientranti CP_1 negli adempimenti della legge 77/2020 e successive integrazioni, al fine di poter consentire il contratto di appalto con l'impresa prescelta, la corretta esecuzione delle opere …. Dovranno quindi curare la redazione dei rilievi grafici, condurre eventuali campagne di saggi ed indagini, curare la verifica mediante APE ante e
POST del fabbricato con salto di due classi e relative pratiche curare la CP_5 progettazione per il miglioramento del comportamento sismico dell'edificio e deposito al Genio Civile, curare la redazione di CILA ed ogni altra attività rientrante negli adempimenti di legge.” Ed il tutto come da parcella redatta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, che da un punto di vista tecnico è condivisibile anche da parte di quest'Ufficio ctu.
La 2 soluzione, in funzione della prima parte del mandato deliberato dal condominio, ovvero contabilizzato secondo progetto di massima (preliminare) visto, come suddetto, l'incongruenza dello stesso mandato conferito;
si chiarisce che il progetto di massima (prima parte mandato deliberato) di fatto è assimilabile per contenuti oltre che per esclusione, rispetto al definitivo ed esecutivo, ad un progetto preliminare;
pertanto il sottoscritto si rimette alla doppia soluzione CTU proposta trattandosi di aspetto più legale che tecnico ovvero rimettendosi alla decisione finale del Giudice.
Nella 1° soluzione, l'ammontare dei compensi sarebbe di euro 87.972,42 oltre IVA e cassa 4%, previo parere di congruità richiesto dall'ing. Nella 2° soluzione Pt_1 il ctu il quantum sarebbe di euro 18'415.98 € mediante determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
Dall'esame dei documenti allegati dalle parti e dall'analisi approfondita svolta dal consulente nel suo elaborato peritale, il Tribunale adito, nell'accogliere la domanda proposta da parte ricorrente, propende per la prima soluzione prospettata dal perito.
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Nello specifico, si condanna il condominio di al Controparte_3 pagamento dei compensi a favore dell'Ing. della somma pari ad €. Pt_1
87.972,42 oltre iva e cassa.
Tale decisione deriva dall'aver l'assemblea, in data 18.1.22, approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. questi, infatti, nel dettaglio ha descritto, con il Pt_1 progetto richiesto, i lavori da eseguirsi per ottenere le agevolazioni fiscali, ha effettuato una serie di studi che hanno richiesto impegno e dedizione, confermato anche dai progetti allegati e documentati i quali hanno necessitato per l'elaborazione anche dell'intervento di altre figure professionali che si sono occupate, invece, di aspetti specifici;
a ciò infine si aggiungono i due preventivi elaborati da due imprese contattate dall' anche essi espressione dell'intenzione del Condominio di Pt_1 voler ottenere un progetto dettagliato.
L'approvazione del progetto da parte dell'assemblea è indice che la stessa era a conoscenza degli studi effettuati e della prestazione svolta seppur attraverso una relazione redatta dal tecnico senza l'allegazione di alcun progetto, come sostenuto da parte resistente che, però, prescinde da un dato essenziale, essere a conoscenza di un mandato e di un computo metrico con cui si riportano tutti i lavori nel dettaglio da eseguirsi.
Pertanto, anche se l'assemblea nel conferire mandato all' in una prima parte Pt_1 richiede la redazione del progetto preliminare, successivamente nella seconda parte del mandato si sofferma nel dettaglio sui lavori che il tecnico deve analizzare prima di redigere il computo metrico;
ciò è poi confermato nell'assemblea del 18.1.22 nella quale si evidenzia che il , nell'ordine del giorno, era stato convocato per CP_1 approvare il progetto preliminare, ma poi nella seconda parte del verbale la stessa assemblea approva proprio il progetto definitivo e lo approva espressamente elencando tutti i lavori da eseguirsi.
Ciò a prescindere dal fatto che l'assemblea non abbia ricevuto alcun progetto definitivo in quanto proprio il fatto dirimente di approvare tale progetto implica che l'assemblea fosse a conoscenza della prestazione lavorativa svolta dall'Ing. Pt_1
e che, pertanto, deve essere compensata secondo i parametri quantificati dal consulente nella prima soluzione prospettata così come da condivisione del
Giudicante.
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La conferma di tale compenso è riscontrabile anche dal parere di congruità redatto dall'Ordine degli ingegneri, parere da cui ci si può discostare ma che è ritenuto valido ed efficace e redatto sulla base dei documentati depositati da parte ricorrente con i quali si attesta la prestazione lavorativa svolta.
In merito alle spese di lite del giudizio in esame, le stesse sono poste a carico del ed a favore di e sono Controparte_3 Parte_1 liquidate in virtù del D.M. n. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
37/2018, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da €
52.000,00 ed € 260.000,00) e all'attività concretamente svolta dal difensore a cui si applicano per tutte e 4 le fasi i valori medi, quantificabili in € 14.103,00 per i compensi, ed € 759,00 per esborsi. Oltre r.s.f. al 15% ed IVA e Cap ex lege.
Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'Avv.to Eugenio Campese dichiaratosi antistatario.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate da codesto Tribunale vanno poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_3
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il
[...] al pagamento dei compensi per Controparte_7 la prestazione intellettuale svolta da pari ad € 87.972,42 oltre Parte_1 iva e cassa nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna il al Controparte_7 pagamento delle spese di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in € 14.103,00 per onorario ed 759,00 per esborsi esenti, oltre r.f.s. al 15% e iva e CPA ex lege con attribuzione all' avv.to antistatario Eugenio
Campese;
3) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico del
[...] in p.l.r.p.t., così come liquidate in Controparte_7 atti.
- 10 -
Così deciso in Napoli il 13.11.25 il
Giudice on.
Dr.
NC SS
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
-All'esito della rimessione in decisione per l'udienza del 13/11/2025;
-Viste la Note scritte depositate dalle parti costituite per l'odierna udienza,
-Viste le conclusioni precisate dalla parte attrice e dalla parte convenuta;
-Esaminati gli atti di causa, decide la presente controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della seguente sentenza:
N. 24069/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. NC SS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24069 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
, C.F. , elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
P.zza G. Bovio n.14 presso lo studio dell'Avv: Eugenio Campese che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti PEC Email_1
RICORRENTE
Contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amm.re p.t. Dott elett.te dom.to in Napoli alla via Controparte_2
Leone Marsicano n.2 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Coppola, C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
indirizzo C.F._2
PEC: Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 13 novembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1
ed ha esposto che: Controparte_3
-in data 30.09.2020 è stato affidato allo studio tecnico nella persona dell'Ing.
l'incarico di effettuare uno studio di fattibilità al fine di ottenere le Persona_1 agevolazioni fiscali previste dal DL Rilancio, relative alle operazioni di sismabonus o ecobonus. Tale incarico è stato assolto a titolo gratuito dagli stessi in attesa della bozza contrattuale atta, poi, a conferire l'incarico per la redazione del progetto.
Dopo aver effettuato i sopralluoghi dovuti, gli ingegneri hanno redatto una relazione a firma congiunta con la quale hanno espresso un giudizio positivo circa l'applicabilità dei predetti benefici fiscali ed in data 16.06.21, l'assemblea, dopo aver esaminato tale relazione, ha conferito mandato ad entrambi.
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Con delibera, poi, del 21/06/2021 il suddetto Condomino ha affidato all'ing. Per_1
e l'incarico per la redazione del “progetto di massima” delle opere relative Pt_1 all'efficientamento energetico e miglioramento strutturale dell'edificio da realizzare con la formula del Superbonus 110%. Nel contratto di mandato si legge che, il
Condominio, nella prima parte ha affidato ai tecnici l'incarico di redigere un progetto di massima ma nella seconda parte ha richiesto di specificare i lavori da effettuarsi facendo dunque riferimento ad un progetto più dettagliato;
progetto che, in data
18/01/2022, il con delibera, ha approvato accogliendo anche il relativo CP_1 computo metrico con il quale è stato individuato l'importo di lavori complessivi pari ad € 1.452.104,95.
Successivamente, l' ha sollecitato il Condominio a scegliere l'impresa Pt_1 esecutrice dei suddetti lavori, presentando anche dei preventivi, allegati in atti, in modo da iniziare il prima possibile.
Tale sollecito però non è stato accolto dal Condominio in quanto il nuovo amministratore ha comunicato con pec l'intenzione dello stesso di non dar corso ai lavori;
in conseguenza di ciò è stato chiesto dall' al il compenso Pt_1 CP_1 per la prestazione effettuata ma nulla gli è stato conferito al punto che questi, dopo aver chiesto ed ottenuto un parere di congruità dall' sui Controparte_4 corrispettivi professionali dovuti per l'attività espletata, ha adito il Tribunale per sentir condannare il suddetto al pagamento in suo favore dell'importo CP_1 complessivo di €. 112.494,19 oltre interessi e spese legali.
Si è costituito regolarmente il che ha Controparte_3 eccepito quanto sostenuto dal ricorrente chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Nello specifico, parte resistente ha contestato, in via preliminare, la legittimazione attiva e la titolarità del diritto controverso in capo all'Ing. ritenendo che Pt_1
l'incarico di realizzare uno studio di fattibilità è stato conferito a titolo gratuito al solo ed è stato realizzato da questi trovando conferma in ciò la redazione Per_1 del documento posto su carta intestata al solo sebbene la firma sia stata Per_1 apposta da entrambi;
nel merito, ha poi evidenziato che l'incarico attribuito ed approvato con delibera del 18.01.2022 attiene alla redazione di un progetto di massima e non definitivo, progetto non pervenuto ai Condomini i quali hanno approvato i lavori solo in virtù di un computo metrico e di una relazione redatta da
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talché, uno dei Condomini, , ha poi impugnato la suddetta delibera Pt_1 Pt_2 assembleare e ne ha richiesto la revoca, avvenuta in data 23.02.2022 per mancata conoscenza del progetto di massima.
In virtù di ciò, il resistente ha contestato la fondatezza del contratto e ne ha richiesto la nullità in quanto i tecnici, anche se incaricati di redigere un progetto di massima, hanno redatto un progetto definitivo, progetto che si appalesa contrastante con la volontà del atta a voler effettuare interventi conservativi e non CP_1 innovativi.
Infine, il resistente ha contestato il quantum richiesto per la prestazione intellettuale offerta dall' evidenziando che il ricorrente ha richiesto i compensi sulla base Pt_1 dell'importo dei lavori calcolato nel computo metrico avente ad oggetto lavori ultronei, non parametrati all'effettiva necessità del condominio che, per tal motivo, non li avrebbe mai approvati.
Ha contestato poi l'efficacia e la validità del parere di congruità dato dall'ordine degli ingegneri in quanto reso in assenza di informazioni necessarie come la mancata prova dell'effettiva consegna del progetto definitivo ai condomini.
Espletata la consulenza tecnica di ufficio il Giudice, ha rinviato la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Premesso ciò, la domanda proposta da parte ricorrente va accolta parzialmente per i seguenti motivi.
In via preliminare, non è accoglibile l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo la mancata legittimazione ad agire dell'Ing. in quanto, anche se dal Pt_1 verbale di assemblea del 30.09.2020 emerge che l'incarico circa la prefattibilità era limitato all'Ing. diversamente nella relazione redatta per lo studio di Per_1 fattibilità la firma è stata apposta da entrambi le parti.
Ciò ha trovato riscontro nella delibera del 16.06.2021, approvata dall'assemblea che, dopo aver esaminato la relazione, ha conferito mandato ad entrambi i tecnici (ing.
e , come allegato in atti. Per_1 Pt_1
A ciò si aggiunga che, proprio al momento della stipula del mandato, in data
21.06.21, l'atto di conferimento è stato firmato da entrambi i tecnici anche se nel sostanziale l'apporto del è risultato trascurabile rispetto a quello di Per_1
come si evidenzia dagli atti allegati da parte ricorrente dai quali emerge che Pt_1 tutti gli studi effettuati sono a firma dell' a conferma di ciò vi è anche una Pt_1
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comunicazione allegata in atti che lo stesso ha redatto da cui si evince che Per_1 questi è stato compensato dall' e pertanto non è tenuto a ricevere altro. Pt_1
Non è accoglibile neanche l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo al conferimento dell'incarico limitato alla sola redazione del progetto di massima e non di quello definitivo come sostenuto da parte ricorrente.
Sul punto al consulente tecnico di ufficio è stato richiesto quali fossero le attività professionali esattamente demandate al professionista ricorrente ed è emerso, dall'analisi del mandato conferito ai tecnici dal condominio, una certa incongruenza in quanto, nella prima parte dello stesso, si è fatto riferimento ad un “progetto di
Massima” ovvero ad un progetto preliminare come confermato anche nella delibera approvata e allegata in atti;
a conferma di ciò dal mandato si evince espressamente che si tratta di un “Progetto di massima delle opere relative all'efficientamento energetico e miglioramento strutturale dell'edificio…”, nella seconda parte dello stesso invece si è fatto riferimento ad un “progetto definitivo” con cui il Condominio ha conferito all' l'incarico di dettagliare i lavori oggetto dell'appalto, più Pt_1 precisamente: “tutte le attività rientranti negli adempimenti della legge 77/2020 e successive integrazioni, al fine di poter consentire il contratto di appalto con
l'impresa prescelta, la corretta esecuzione delle opere …. Dovranno quindi curare la redazione dei rilievi grafici, condurre eventuali campagne di saggi ed indagini, curare la verifica mediante APE ante e POST del fabbricato con salto di due classi e relative pratiche curare la progettazione per il miglioramento del CP_5 comportamento sismico dell'edificio e deposito al Genio Civile, curare la redazione di CILA ed ogni altra attività rientrante negli adempimenti di legge.”.
A sostegno di ciò vi è anche la delibera del 18.1.22, allegata in atti, con la quale l'assemblea approva il progetto definitivo da cui emerge che “l'assemblea approva il progetto e il computo metrico con relativa relazione per l'importo di lavori complessivi di euro 1.452.104,95”.
Si aggiunga che il progetto dettagliato richiesto dal Condominio trova valenza anche in due preventivi di imprese che si sono dichiarate disponibili ad eseguire il lavoro d'appalto secondo progetto e computi metrici, come allegato in atti. A conferma che trattasi di un progetto definitivo vi sono anche una serie di studi effettuati dall' che, pur avendoli riportati sommariamente nel progetto di massima, li Pt_1 ha poi specificati in quello definitivo, come il cappotto termico per il quale il c.t.u. fa
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presente che il progettista evidenzia, come allegato in atti, anche la possibilità di alternative/varianti ovvero la riduzione dello spessore del medesimo rispetto al progetto definitivo, approvato con l'apposizione di un cappotto di tipo tradizionale
(spessore di 10 cm).
Il consulente tecnico di ufficio precisa poi che nella delibera assembleare del 18.1.22 risulta approvato il progetto definitivo come da computo metrico e quadro economico, compreso quindi l'intervento ecobonus del cappotto termico su facciata condominiale, con consequenziali balconi prospettanti lungo dette facciate.
Alla luce di ciò non si può accogliere quanto contestato dal perché CP_1 proprio questi con la delibera del 18.1.22 ha approvato un progetto dettagliato più simile al definitivo che al preliminare.
In ordine, invece, all'eccezione sollevata dal resistente ed attinente la presenza nella zone in esame di vincoli paesaggistici come confermato anche dall' e quindi Pt_1 dell'impossibilità di applicare le agevolazioni fiscali, nell'elaborato peritale il consulente ha evidenziato che il fabbricato, seppur a confine con zona sottoposta a vincolo paesaggistico, non è interessato da vincolo;
pertanto il progetto come risultante dagli atti allegati (prefattibilità e successivo progetto definitivo) era attuabile per detta zona e dunque nel caso in esame erano ottenibili le agevolazioni fiscali di cui al Superbonus 110%.
Ne consegue che l'indennizzo di 8.000,00 € che avrebbe dovuto essere conferito all' in caso di mancata applicazione delle suddette agevolazioni non vada Pt_1 attribuito per le ragioni anzidette oltreché per il già approvato progetto da parte dell'assemblea.
Ed ancora, entrando nel merito del progetto, dalla documentazione allegata in atti si rinvia anche ad una relazione tecnica del 7.01.2022 a firma dell'Ing. sullo Pt_1 stato dell'immobile condominiale nonché interventi di progetto per lavori di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico
(SISMABONUS) e tra questi lavori, la parte resistente ha contestato che, per l'approvazione delle modifiche circa la facciata dei balconi sarebbe occorsa l'unanimità; il c.t.u. sul punto, dopo aver analizzato la questione, ha sostenuto che la facciata è parte integrante anche dei singoli balconi privati e che, CP_6
l'intervento mediante cappotto termico con variazioni annesse, è stato accettato, deliberato ed approvato dall'assemblea con tutte le conseguenti responsabilità;
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pertanto anche tale eccezione è da rigettare rientrando la variazione dei balconi nei lavori relativi al capotto termico e dunque necessari per ottenere le agevolazioni fiscali.
Con riguardo poi, l'ulteriore eccezione sollevata da parte resistente circa la mancata redazione dell'APE, ovvero un documento con il quale il tecnico dovrebbe effettuare una valutazione, a seguito dei lavori da eseguirsi, circa la classe di efficienza energetica da attribuirsi all'immobile da ristrutturare e che dovrebbe essere maggiore rispetto a quella precedente, necessaria, così per ottenere le agevolazioni fiscali, il c.t.u. ha evidenziato che il tecnico ha redatto l'APE e che, in fase progettuale, tale documento è relativo sia allo stato dei luoghi (ovvero ante intervento) con determinazione della corrispondente classe energetica, nonché relativo al post intervento che rappresenta però di fatto una “simulazione” (sulla scorta degli interventi proposti) della classe energetica post interventi, ed il tutto si evince, come anzidetto dalla relazione agli atti del tecnico asseveratore con tutte le annesse responsabilità; precisa poi il Ctu nella sua relazione peritale che oggi non è possibile individuare l'effettivo doppio salto di classe visto l'intervento proposto non più realizzato a causa del : infatti l'effettiva sussistenza del superamento CP_1 della doppia classe energetica è fattibile soltanto nel post intervento (ovvero a lavori ultimati). A dimostrazione di quanto sopra, a fine lavori erano previsti anche puntuali Ape per singole unità “opere c.d. trainate” e ciò anche in risposta al punto sollevato dal ctp di parte resistente che richiama l'assenza del Quadro Economico;
pertanto, il Ctu si rimette agli stralci richiamati in bozza depositati dal progettista con riguardo alle tabelle della differente classe energetica (Ape ante/post); sottolinea infine che dubitare della validità del doppio salto di classe energetica dichiarato nella detta documentazione ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, costituirebbe un grave falso in ufficio con tutte le annesse responsabilità da parte del tecnico progettista asseveratore;
pertanto a parere del sottoscritto non può non essere considerato. Inoltre, il detto doppio salto di classe da progetto era consequenziale proprio ad uno intervento standard proposto dal tecnico a mezzo apposizione di cappotto termico di 10 cm di spessore con l'impiego di prodotti certificati, il tutto approvato e deliberato dall'assemblea.
Circa poi l'eccezione sollevata da parte resistente con riguardo al parere di congruità elaborato dall'Ordine degli ingegneri al fine di quantificare in termini economici la
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prestazione lavorativa dell' l'ausiliario ritiene che tale documento redatto Pt_1 dall'Ordine sia congruo a quanto depositato in atti dall' che si assume tutte Pt_1 le annesse responsabilità nel dichiarare quanto da lui svolto.
Alla luce di ciò il il c.t.u. ha evidenziato due soluzioni che si prendono in considerazione: la 1° soluzione con parcella contabilizzata secondo progetto definitivo realizzato dal tecnico nonché approvato, ovvero come richiesto nella seconda parte del mandato deliberato dal “tutte le attività rientranti CP_1 negli adempimenti della legge 77/2020 e successive integrazioni, al fine di poter consentire il contratto di appalto con l'impresa prescelta, la corretta esecuzione delle opere …. Dovranno quindi curare la redazione dei rilievi grafici, condurre eventuali campagne di saggi ed indagini, curare la verifica mediante APE ante e
POST del fabbricato con salto di due classi e relative pratiche curare la CP_5 progettazione per il miglioramento del comportamento sismico dell'edificio e deposito al Genio Civile, curare la redazione di CILA ed ogni altra attività rientrante negli adempimenti di legge.” Ed il tutto come da parcella redatta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, che da un punto di vista tecnico è condivisibile anche da parte di quest'Ufficio ctu.
La 2 soluzione, in funzione della prima parte del mandato deliberato dal condominio, ovvero contabilizzato secondo progetto di massima (preliminare) visto, come suddetto, l'incongruenza dello stesso mandato conferito;
si chiarisce che il progetto di massima (prima parte mandato deliberato) di fatto è assimilabile per contenuti oltre che per esclusione, rispetto al definitivo ed esecutivo, ad un progetto preliminare;
pertanto il sottoscritto si rimette alla doppia soluzione CTU proposta trattandosi di aspetto più legale che tecnico ovvero rimettendosi alla decisione finale del Giudice.
Nella 1° soluzione, l'ammontare dei compensi sarebbe di euro 87.972,42 oltre IVA e cassa 4%, previo parere di congruità richiesto dall'ing. Nella 2° soluzione Pt_1 il ctu il quantum sarebbe di euro 18'415.98 € mediante determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
Dall'esame dei documenti allegati dalle parti e dall'analisi approfondita svolta dal consulente nel suo elaborato peritale, il Tribunale adito, nell'accogliere la domanda proposta da parte ricorrente, propende per la prima soluzione prospettata dal perito.
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Nello specifico, si condanna il condominio di al Controparte_3 pagamento dei compensi a favore dell'Ing. della somma pari ad €. Pt_1
87.972,42 oltre iva e cassa.
Tale decisione deriva dall'aver l'assemblea, in data 18.1.22, approvato il progetto definitivo redatto dall'Ing. questi, infatti, nel dettaglio ha descritto, con il Pt_1 progetto richiesto, i lavori da eseguirsi per ottenere le agevolazioni fiscali, ha effettuato una serie di studi che hanno richiesto impegno e dedizione, confermato anche dai progetti allegati e documentati i quali hanno necessitato per l'elaborazione anche dell'intervento di altre figure professionali che si sono occupate, invece, di aspetti specifici;
a ciò infine si aggiungono i due preventivi elaborati da due imprese contattate dall' anche essi espressione dell'intenzione del Condominio di Pt_1 voler ottenere un progetto dettagliato.
L'approvazione del progetto da parte dell'assemblea è indice che la stessa era a conoscenza degli studi effettuati e della prestazione svolta seppur attraverso una relazione redatta dal tecnico senza l'allegazione di alcun progetto, come sostenuto da parte resistente che, però, prescinde da un dato essenziale, essere a conoscenza di un mandato e di un computo metrico con cui si riportano tutti i lavori nel dettaglio da eseguirsi.
Pertanto, anche se l'assemblea nel conferire mandato all' in una prima parte Pt_1 richiede la redazione del progetto preliminare, successivamente nella seconda parte del mandato si sofferma nel dettaglio sui lavori che il tecnico deve analizzare prima di redigere il computo metrico;
ciò è poi confermato nell'assemblea del 18.1.22 nella quale si evidenzia che il , nell'ordine del giorno, era stato convocato per CP_1 approvare il progetto preliminare, ma poi nella seconda parte del verbale la stessa assemblea approva proprio il progetto definitivo e lo approva espressamente elencando tutti i lavori da eseguirsi.
Ciò a prescindere dal fatto che l'assemblea non abbia ricevuto alcun progetto definitivo in quanto proprio il fatto dirimente di approvare tale progetto implica che l'assemblea fosse a conoscenza della prestazione lavorativa svolta dall'Ing. Pt_1
e che, pertanto, deve essere compensata secondo i parametri quantificati dal consulente nella prima soluzione prospettata così come da condivisione del
Giudicante.
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La conferma di tale compenso è riscontrabile anche dal parere di congruità redatto dall'Ordine degli ingegneri, parere da cui ci si può discostare ma che è ritenuto valido ed efficace e redatto sulla base dei documentati depositati da parte ricorrente con i quali si attesta la prestazione lavorativa svolta.
In merito alle spese di lite del giudizio in esame, le stesse sono poste a carico del ed a favore di e sono Controparte_3 Parte_1 liquidate in virtù del D.M. n. 55/2014 come modificato ed integrato dal D.M.
37/2018, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da €
52.000,00 ed € 260.000,00) e all'attività concretamente svolta dal difensore a cui si applicano per tutte e 4 le fasi i valori medi, quantificabili in € 14.103,00 per i compensi, ed € 759,00 per esborsi. Oltre r.s.f. al 15% ed IVA e Cap ex lege.
Ai sensi dell'art. 93 cpc ne va disposta l'attribuzione all'Avv.to Eugenio Campese dichiaratosi antistatario.
Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate da codesto Tribunale vanno poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del;
Parte_1 Controparte_3
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il
[...] al pagamento dei compensi per Controparte_7 la prestazione intellettuale svolta da pari ad € 87.972,42 oltre Parte_1 iva e cassa nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna il al Controparte_7 pagamento delle spese di giudizio in favore di che si Parte_1 liquidano in € 14.103,00 per onorario ed 759,00 per esborsi esenti, oltre r.f.s. al 15% e iva e CPA ex lege con attribuzione all' avv.to antistatario Eugenio
Campese;
3) pone le spese di consulenza tecnica di ufficio a carico del
[...] in p.l.r.p.t., così come liquidate in Controparte_7 atti.
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Così deciso in Napoli il 13.11.25 il
Giudice on.
Dr.
NC SS
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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