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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 797 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 797 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il ONroparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CORTINA VINCENZO, elettivamente domiciliato in LARGO
AONIO PALEARIO N. 7 03100 presso il difensore avv. CORTINA CP_1
VINCENZO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ONroparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI MAMBRO ANTONIO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA GIOVANNI PASCOLI, 118 03043 CASSINO presso il difensore avv. DI MAMBRO ANTONIO;
APPELLATO
1
Oggetto appello avverso l'Ordinanza resa in data 16/01/2022 dal Giudice del Tribunale
Ordinario di Cassino nel giudizio RG n. 953/2021 promosso ex art. 702 bis cpc
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il ha esposto ONroparte_2
di avere avuto molteplici rapporti contrattuali con la resistente
[...]
, ONroparte_3
Ha esposto che dalla documentazione contabile fornita al Curatore era emersa l'esistenza di un credito nei confronti della CP_1
Nel ricostruire i rapporti tra le parti in dettaglio ha premesso che al 31.12.2007 la era debitrice nei confronti della della somma di €. ONroparte_2 CP_1
179.386,00, come risultava anche dal bilancio e dalla relativa nota integrativa (pag. 15) della stessa al 31.12.2007. Ha esposto, però, di avere nell'anno 2008 ceduto CP_1
ONr beni strumentali alla per complessivi € 465.079,00, e che, sempre nel medesimo anno la aveva venduto alla Saf crediti al prezzo di complessivi €. 516.995,00. CP_2
Ha dedotto che la aveva solo parzialmente corrisposto le somme di cui ai CP_1
suddetti titoli e di essere ancora creditore nei confronti della stessa della residua somma di € 77.899,00 al pagamento della quale ha chiesto condannarsi la convenuta.
La convenuta ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito la pretesa. Ha esposto che il credito vantato nei confronti della parte attrice era superiore a quello indicato in bilancio e che, pertanto, compiute le reciproche compensazioni non residuava alcun debito.
La domanda è stata integralmente accolta.
A fondamento della decisione il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, ha posto il rilievo che l'importo di € 179.386,00 quale posta attiva a favore della CP_1
, e da questa contestata nel quantum, era indicata nel bilancio al 31.12.2007 e che
[...]
2 pertanto, i dati contabili posti a fondamento della richiesta della parte attrice erano provati dalla documentazione allegata.
Ha così deciso:
Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € CP_1
77.899,00, oltre interessi ex art D.Lgs. n. 231/2002 dal 31.12.2015 (data del saldo ONr debito avvenuto a mezzo assegni) sino all'integrale soddisfo a favore del
Fallimento CP_2
ON Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 8.436,50 di cui € 406,50 per esborsi e € 8.030,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. ON Ha proposto appello la
Quale primo motivo di appello ha contestato il rigetto della eccezione di prescrizione.
Sul punto il Tribunale ha affermato che l'eccezione era infondata in quanto “l'ultimo pagamento è avvenuto nel 2015 e il termine al riguardo è quello ordinario ai sensi dell'art. 2946 c.c.” Ha sostenuto che per giurisprudenza consolidata i pagamenti parziali hanno efficacia interruttiva della prescrizione solo in quanto possano configurarsi come riconoscimento del debito, vale a dire qualora il comportamento del debitore sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass.
Ord. n. 28822 del 19/10/2021; Cass. Ord. 1082 del 17/01/2019; Cass. Ord. n. 18 del
01/01/2018; Cass. Ord. n. 7820 del 27/03/2017;).
L'appellante ha dedotto che nel caso in esame non vi era alcun elemento che consentiva ONr di qualificare i versamenti effettuati dalla fino al 2015 come acconti della maggior somma pretesa dalla Curatela, invece che diretti ad estinguere il minor debito correttamente calcolato sulla base delle deduzioni indicate in comparsa di costituzione.
Ha esposto che come indicato in una missiva inviata alla Curatela in data 12/11/2018 il pagamento del 31/12/2015 era da considerare a saldo dell'esposizione debitoria.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione doveva essere accolta, dal momento che il credito della curatela deriverebbe dai due atti di cessione del 19/06/2008 e la richiesta del
3 Curatore per il pagamento per la presunta differenza di € 77.899,00 è pervenuta alla resistente ben oltre il termine decennale ordinario.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Inesistenza del credito. Omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado del documento recante riconoscimento di debito da parte della CP_4
tempestivamente depositato
Ha esposto che la ricostruzione effettuata in sentenza in ordine al riconoscimento del ONr debito contenuto in bilancio era smentito dal documento n. 2 prodotto dalla in allegato alla comparsa di costituzione e del quale il Tribunale non aveva tenuto conto.
Nella cessione di attrezzature del 19/06/2008, non prodotta dalla Curatela, la CP_2
per mezzo dei suoi liquidatori Sig. e Sig. riconosceva Parte_1 CP_5
di essere debitrice nei confronti della dell'importo di € 257.286,00, e pertanto CP_1
il pagamento del prezzo veniva concordato tenuto conto di quell'importo e non di quello minore indicato in bilancio.
Ha esposto che il documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione costituiva un regolare ed efficace contratto firmato dai rappresentanti delle parti contenente un espresso riconoscimento di debito.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto della domanda della controparte.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Per il carattere assorbente può esaminarsi il secondo motivo di appello, relativo all'omessa valutazione di un documento decisivo ai fini della controversia.
Pacifica l'esistenza dei rapporti tra le parti, costituisce questione dirimente la valutazione dell'importo del credito che l'appellante ha portato in compensazione nel contesto dei diversi rapporti contrattuali intercorsi.
Il Tribunale ha considerato quale importo del debito dell'appellato la somma indicata dall'appellante in bilancio e sulla base di questa iscrizione ha concluso per l'esistenza di un credito in favore dell'appellato.
4 In realtà nel documento n. 2 (costituito dal contratto con il quale la parte appellata ha ceduto attrezzature alla parte appellante) il debito dell'appellato è quantificato concordemente dalle parti in misura di €. 257.286,00, e non nella minore misura indicata in bilancio.
Questo contratto, tempestivamente allegato e non contestato dall'appellato, rappresenta indubbiamente un pieno riconoscimento dell'importo del debito.
Quantificato questo in detta misura ne consegue che, una volta compensati i reciproci rapporti, non residua alcun credito in favore del fallimento.
Per quanto riguarda invece il rilievo da dare alla posta di bilancio si osserva che la stessa pone, come è noto, solo una presunzione di veridicità.
In più occasioni la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 22/05/2009) ha affermato che l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato.
Il contratto sottoscritto tra le parti costituisce evidentemente una valida prova contraria.
Peraltro, la parte appellante ha chiarito le ragioni per la indicazione di quel determinato importo, specificando di averlo iscritto al netto dell'IVA e tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Il documento in questione che, va precisato, è successivo al bilancio non è stato contestato dall'appellato che si è limitato ad invocare l'applicazione dei dati di bilancio. Alcuna contestazione è stata sollevata neppure sul fatto che, considerando l'importo indicato, il contratto non residuerebbe alcun credito in favore del fallimento.
Nulla sul valore di questo documento è stato indicato in motivazione dal Tribunale. ONr Pertanto, la avendo versato successivamente la complessiva somma di €
724.789,00, ha estinto interamente il suo debito nei confronti della Il calcolo CP_2
dei rapporti dare/avere è il seguente: € 982.074,00 per corrispettivo cessioni –
5 724.789,00 per pagamenti effettuati dalla SAF – 257.286,00 per compensazione con debito della CP_2
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere accolto e la domanda avanzata in primo grado dall'appellata deve essere respinta. ON In data 01.06.2022 la ha provveduto con bonifico al pagamento della somma precettata di € 132.617,51, somma alla restituzione della quale l'appellata deve essere, quindi, condannata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'Ordinanza resa in data
16/01/2022 dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino nel giudizio RG n.
953/2021 promosso ex art. 702 bis cpc, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma integrale della ordinanza impugnata, respinge la domanda avanzata in primo grado da ONroparte_2
[...]
2) Condanna alla ONroparte_2
restituzione in favore di della somma ONroparte_3
di €. 132.617,51 corrisposta in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali con decorrenza dal versamento;
3) Condanna al ONroparte_2
pagamento in favore di delle spese ONroparte_3
del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €. 9.000,00 per compensi e per il secondo grado in €. 1.138,50 per spese ed €. 12.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 5/11/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 797 /2022 promossa da:
(C.F. ), con il ONroparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CORTINA VINCENZO, elettivamente domiciliato in LARGO
AONIO PALEARIO N. 7 03100 presso il difensore avv. CORTINA CP_1
VINCENZO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ONroparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI MAMBRO ANTONIO, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in VIA GIOVANNI PASCOLI, 118 03043 CASSINO presso il difensore avv. DI MAMBRO ANTONIO;
APPELLATO
1
Oggetto appello avverso l'Ordinanza resa in data 16/01/2022 dal Giudice del Tribunale
Ordinario di Cassino nel giudizio RG n. 953/2021 promosso ex art. 702 bis cpc
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado il ha esposto ONroparte_2
di avere avuto molteplici rapporti contrattuali con la resistente
[...]
, ONroparte_3
Ha esposto che dalla documentazione contabile fornita al Curatore era emersa l'esistenza di un credito nei confronti della CP_1
Nel ricostruire i rapporti tra le parti in dettaglio ha premesso che al 31.12.2007 la era debitrice nei confronti della della somma di €. ONroparte_2 CP_1
179.386,00, come risultava anche dal bilancio e dalla relativa nota integrativa (pag. 15) della stessa al 31.12.2007. Ha esposto, però, di avere nell'anno 2008 ceduto CP_1
ONr beni strumentali alla per complessivi € 465.079,00, e che, sempre nel medesimo anno la aveva venduto alla Saf crediti al prezzo di complessivi €. 516.995,00. CP_2
Ha dedotto che la aveva solo parzialmente corrisposto le somme di cui ai CP_1
suddetti titoli e di essere ancora creditore nei confronti della stessa della residua somma di € 77.899,00 al pagamento della quale ha chiesto condannarsi la convenuta.
La convenuta ha eccepito la prescrizione e contestato nel merito la pretesa. Ha esposto che il credito vantato nei confronti della parte attrice era superiore a quello indicato in bilancio e che, pertanto, compiute le reciproche compensazioni non residuava alcun debito.
La domanda è stata integralmente accolta.
A fondamento della decisione il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione, ha posto il rilievo che l'importo di € 179.386,00 quale posta attiva a favore della CP_1
, e da questa contestata nel quantum, era indicata nel bilancio al 31.12.2007 e che
[...]
2 pertanto, i dati contabili posti a fondamento della richiesta della parte attrice erano provati dalla documentazione allegata.
Ha così deciso:
Condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € CP_1
77.899,00, oltre interessi ex art D.Lgs. n. 231/2002 dal 31.12.2015 (data del saldo ONr debito avvenuto a mezzo assegni) sino all'integrale soddisfo a favore del
Fallimento CP_2
ON Condanna la al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 8.436,50 di cui € 406,50 per esborsi e € 8.030,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA come per legge. ON Ha proposto appello la
Quale primo motivo di appello ha contestato il rigetto della eccezione di prescrizione.
Sul punto il Tribunale ha affermato che l'eccezione era infondata in quanto “l'ultimo pagamento è avvenuto nel 2015 e il termine al riguardo è quello ordinario ai sensi dell'art. 2946 c.c.” Ha sostenuto che per giurisprudenza consolidata i pagamenti parziali hanno efficacia interruttiva della prescrizione solo in quanto possano configurarsi come riconoscimento del debito, vale a dire qualora il comportamento del debitore sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass.
Ord. n. 28822 del 19/10/2021; Cass. Ord. 1082 del 17/01/2019; Cass. Ord. n. 18 del
01/01/2018; Cass. Ord. n. 7820 del 27/03/2017;).
L'appellante ha dedotto che nel caso in esame non vi era alcun elemento che consentiva ONr di qualificare i versamenti effettuati dalla fino al 2015 come acconti della maggior somma pretesa dalla Curatela, invece che diretti ad estinguere il minor debito correttamente calcolato sulla base delle deduzioni indicate in comparsa di costituzione.
Ha esposto che come indicato in una missiva inviata alla Curatela in data 12/11/2018 il pagamento del 31/12/2015 era da considerare a saldo dell'esposizione debitoria.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione doveva essere accolta, dal momento che il credito della curatela deriverebbe dai due atti di cessione del 19/06/2008 e la richiesta del
3 Curatore per il pagamento per la presunta differenza di € 77.899,00 è pervenuta alla resistente ben oltre il termine decennale ordinario.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
Inesistenza del credito. Omessa valutazione da parte del Giudice di primo grado del documento recante riconoscimento di debito da parte della CP_4
tempestivamente depositato
Ha esposto che la ricostruzione effettuata in sentenza in ordine al riconoscimento del ONr debito contenuto in bilancio era smentito dal documento n. 2 prodotto dalla in allegato alla comparsa di costituzione e del quale il Tribunale non aveva tenuto conto.
Nella cessione di attrezzature del 19/06/2008, non prodotta dalla Curatela, la CP_2
per mezzo dei suoi liquidatori Sig. e Sig. riconosceva Parte_1 CP_5
di essere debitrice nei confronti della dell'importo di € 257.286,00, e pertanto CP_1
il pagamento del prezzo veniva concordato tenuto conto di quell'importo e non di quello minore indicato in bilancio.
Ha esposto che il documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione costituiva un regolare ed efficace contratto firmato dai rappresentanti delle parti contenente un espresso riconoscimento di debito.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto della domanda della controparte.
L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato.
Per il carattere assorbente può esaminarsi il secondo motivo di appello, relativo all'omessa valutazione di un documento decisivo ai fini della controversia.
Pacifica l'esistenza dei rapporti tra le parti, costituisce questione dirimente la valutazione dell'importo del credito che l'appellante ha portato in compensazione nel contesto dei diversi rapporti contrattuali intercorsi.
Il Tribunale ha considerato quale importo del debito dell'appellato la somma indicata dall'appellante in bilancio e sulla base di questa iscrizione ha concluso per l'esistenza di un credito in favore dell'appellato.
4 In realtà nel documento n. 2 (costituito dal contratto con il quale la parte appellata ha ceduto attrezzature alla parte appellante) il debito dell'appellato è quantificato concordemente dalle parti in misura di €. 257.286,00, e non nella minore misura indicata in bilancio.
Questo contratto, tempestivamente allegato e non contestato dall'appellato, rappresenta indubbiamente un pieno riconoscimento dell'importo del debito.
Quantificato questo in detta misura ne consegue che, una volta compensati i reciproci rapporti, non residua alcun credito in favore del fallimento.
Per quanto riguarda invece il rilievo da dare alla posta di bilancio si osserva che la stessa pone, come è noto, solo una presunzione di veridicità.
In più occasioni la Corte di Cassazione (Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 22/05/2009) ha affermato che l'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una presunzione semplice di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al suindicato di legittimità, se sufficientemente motivato.
Il contratto sottoscritto tra le parti costituisce evidentemente una valida prova contraria.
Peraltro, la parte appellante ha chiarito le ragioni per la indicazione di quel determinato importo, specificando di averlo iscritto al netto dell'IVA e tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Il documento in questione che, va precisato, è successivo al bilancio non è stato contestato dall'appellato che si è limitato ad invocare l'applicazione dei dati di bilancio. Alcuna contestazione è stata sollevata neppure sul fatto che, considerando l'importo indicato, il contratto non residuerebbe alcun credito in favore del fallimento.
Nulla sul valore di questo documento è stato indicato in motivazione dal Tribunale. ONr Pertanto, la avendo versato successivamente la complessiva somma di €
724.789,00, ha estinto interamente il suo debito nei confronti della Il calcolo CP_2
dei rapporti dare/avere è il seguente: € 982.074,00 per corrispettivo cessioni –
5 724.789,00 per pagamenti effettuati dalla SAF – 257.286,00 per compensazione con debito della CP_2
In ragione di quanto premesso l'appello deve essere accolto e la domanda avanzata in primo grado dall'appellata deve essere respinta. ON In data 01.06.2022 la ha provveduto con bonifico al pagamento della somma precettata di € 132.617,51, somma alla restituzione della quale l'appellata deve essere, quindi, condannata.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'Ordinanza resa in data
16/01/2022 dal Giudice del Tribunale Ordinario di Cassino nel giudizio RG n.
953/2021 promosso ex art. 702 bis cpc, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma integrale della ordinanza impugnata, respinge la domanda avanzata in primo grado da ONroparte_2
[...]
2) Condanna alla ONroparte_2
restituzione in favore di della somma ONroparte_3
di €. 132.617,51 corrisposta in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali con decorrenza dal versamento;
3) Condanna al ONroparte_2
pagamento in favore di delle spese ONroparte_3
del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in €. 9.000,00 per compensi e per il secondo grado in €. 1.138,50 per spese ed €. 12.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
Roma 5/11/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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