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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TO RE, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22035080351 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienz 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Territoriale Atti Pubblici Successioni e Rimborsi Iva di Brescia ha notificato al notaio Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione n. 22035080351 dell'anno 2022, con il quale, in relazione all'atto del 28/7/2022, registrato in via telematica in data 29/7/2022 al n. 41175 serie 1T, ha recuperato l'imposta di donazione dovuta di € 24.000,00. Con il richiamato atto l'Ufficio ha ritenuto che, nell'ambito del “patto di famiglia” oggetto di registrazione, i trasferimenti posti in essere tra fratelli assegnatari e fratelli non assegnatari scontino l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6% sul valore eccedente la franchigia di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 2 commi 49 e 49 bis DL 262/2006 convertito dalla L. n. 286/2006, dovendosi applicare, secondo le prospettazioni dell'Ufficio, le aliquote e le franchigie previste secondo il grado di parentela che intercorre tra il legittimario assegnatario ed il legittimario non assegnatario.
Il dott. Ricorrente_1, con domicilio fiscale in Gavardo (BS), Indirizzo_1,
Difensore_3rappresentato e difeso per procura speciale dall'Avv. - pec:
Email_1, presso il cui Studio Legale e Società_1, sito in Milano, Indirizzo_1, ha eletto domicilio;
dalla dott.ssa Difensore_2 - pec:
Email_3 Difensore_1) e dal dott. - pec:
Email_4, dopo avere premesso l'avvenuta presentazione di istanza all'Ufficio formulata da Nominativo_1 – dante causa - contenente l'invito ad annullare l'atto notificato in applicazione dell'istituto della “Autotutela” rimasta orfana di riscontro, ha proposto tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Territoriale di Brescia, domandando, con il
2 favore delle spese di causa, l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione. A sostegno delle domande il ricorrente ha eccepito:
1. illegittimità dell'avviso di liquidazione per insussistenza della responsabilità del notaio (violazione degli artt. 42 e 57
d.p.r. 131/1986);
2. illegittimità dell'avviso di liquidazione per insussistenza dei presupposti per la rettifica della franchigia e dell'aliquota di imposta applicabili alla liquidazione (violazione dell'art. 2, co. 49 del d.l. 262/2006);
3. illegittimità dell'avviso di liquidazione per vizio di motivazione;
4. nullità dell'atto per omessa sottoscrizione in violazione all'art. 42 del dpr 600/73. Mancata allegazione della delega di firma.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso con la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992. Obietta
l'Ufficio che l'articolo 57 del Dpr 131/1986 prevede che la solidarietà “tributaria” è sostanzialmente coincidente con quella di tipo “generale” prevista dall'articolo 1292 del codice civile con facoltà dell'Ufficio di scegliere l'obbligato a cui rivolgersi per la notificazione dell'avviso di liquidazione. Quanto al merito opina che il disponente avesse già espressamente posto a carico dei legittimari beneficiari un onere consistente nella corresponsione al disponente medesimo della somma di € 700.000,00; la restante somma di € 2.800.000,00 (data da € 3.500.000,00 – 700.000,00 inferiore di cui al punto B) dell'atto è stata attribuita ai legittimari assegnatari;
soggiunge inoltre che…L'agevolazione recata dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in
3 favore degli altri partecipanti al contratto. Infondata la denunciata assenza di motivazione dell'atto notificato che puntualmente individua in fatto ed in diritto i presupposti della pretesa impositiva con l'indicazione della imposta dovuta. Quanto ai poteri di firma,
l'Ufficio rappresenta che l'avviso di liquidazione è stato sottoscritto dal Capo Team 1
Gestione e Controllo Atti dott. Nominativo_2, delegato dal Direttore Provinciale Nominativo_3
Lucarelli, con atto dispositivo n. 75/2022 prot. n. 238648 del 5/8/2022, depositato in sede di costituzione in giudizio.
Seguivano il deposito di una memoria a cura della difesa del ricorrente con la quale, nel richiamare la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2025 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto Patto di famiglia - “Attribuzioni compensative” dall'assegnatario al legittimario non assegnatario - Imposta di donazione - Articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del
1990 sostanzialmente confermava, in parte, il quadro giuridico delle tesi esposte con il ricorso introduttivo ribadite con lo scritto successivo;
illustra la vicenda contenziosa insistendo con le già tratte conclusioni con il contributo di molteplici sentenze di legittimità. A sua volta l'Agenzia delle entrate di Brescia depositava memoria segnalando che in conformità della richiamata risoluzione ha proceduto a nuova valutazione dell'atto in oggetto e per l'effetto ha notificato al contribuente -con atto prot. R.U. 95246 del
27/03/2025- provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione domandando che sia disposta la compensazione delle spese del giudizio evidenziando che la fattispecie di causa era oggetto di ampie discussioni dottrinali e di diversi interventi giurisprudenziali e che l'Agenzia si è prontamente adeguata alle indicazioni fornite dalla
Risoluzione n. 12/2025 procedendo a notificare il provvedimento di annullamento alla parte. All'udienza celebrata in forma mista con il collegamento da remoto del difensore
4 del ricorrente e in presenza con il funzionario dell'Agenzia delle entrate, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa richiamando gli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Nel quadro generale del passaggio generazionale dell'impresa con il quale l'imprenditore intende anticipare la successione ai discendenti che hanno manifestato interesse ed attitudine alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con il “Patto di famiglia” - che è un istituto giuridico disciplinato negli articoli da 768 bis a 768 octies del Codice civile, introdotto nell'ordinamento con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 - questi può disporre il passaggio dell'azienda ovvero, delle partecipazioni sociali in ipotesi di ente titolare, ai legittimari. Tuttavia coloro i quali appartenenti al medesimo gruppo familiare, pur avendone titolo, non intendano assumere ruoli o titolarità nell'attività imprenditoriale, il proprietario può disporre che gli altri legittimari non assegnatari siano destinatari di dedicata liquidazione da parte dei legittimari assegnatari. Rampolla evidente che il negozio è unico, finalizzato al mantenimento dell'impresa senza compromettere le ragioni economiche dei legittimari non assegnatari. In questo ricostruito quadro quindi la lettura, interpretazione e qualificazione del Patto non ammette una lettura atomistica, per come proposta dall'Ufficio in forza della quale ogni elemento che compone l'atto per come formalizzato, diviene giuridica essenza avulsa da qualsiasi contesto per come giuridicamente formato. La volontà espressa dal disponente in virtù della quale i legittimari assegnatari devono procedere alla liquidazione a favore dei restanti non è, come correttamente osservato dalla difesa, un atto negoziale a sé ma solo l'esecuzione di un obbligo legale che, in termini giuridici ed operativi si risolve in una donazione del
5 disponente in favore del legittimario non assegnatario, di modo che diviene applicabile alla liquidazione, ai fini impositivi, quanto disposto dall'articolo 58, comma 1 del D. Lgs
346/90 posto che l'atto formalizzato dalle parti è espressione della donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario con la conseguenza, ai fini della liquidazione, che deve essere computata la aliquota ridotta e la franchigia collegata da assumere con riferimento al rapporto di parentela che non è in discussione.
L'assetto motivazionale qui indicato si colloca in un ampio fascio di pronunce giurisprudenziali di legittimità p.e. 19627/2024; 19561/2022; 29506/2020 - come coerentemente richiamate dalla difesa del ricorrente - che hanno sterilizzato la pronuncia della Corte di Cassazione con la sentenza richiamata dall'ufficio (Cass. n. 32823/2018) superando anche ed in modo reiterato quanto contenuto nella circolare n. 3/2008 sebbene ribadito con successiva circolare n. 18/2013 per come mobilitate dall'Ufficio ma detto ordine di idee, come in anteriorità motivato, non può essere condiviso. Alle circolari, risoluzioni e note si può sicuramente consentire la loro importanza come strumento utile per lo studio e la riedificazione del significato della mens legis il cui contenuto, tuttavia, non crea vincoli per i contribuenti che restano liberi di non uniformarsi come si desume anche dalla organica lettura dell'art. 10 L. 212/2000 – Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate, nelle more del giudizio, che fu preceduto da una istanza in “Autotutela” e quando già, ed in aggiunta, il contribuente ebbe a versare le somme in pendenza dell'istaurata causa, ha emesso provvedimento in “Autotutela” sulla base delle indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 12/2025 (il cui contenuto non ricomprende ulteriori svariate ipotesi) domandando la cessazione del giudizio a spese compensate che, tuttavia, non avendo trovato riscontro esplicito dalla difesa del contribuente, non può
6 essere disposta. A tale riguardo la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni ex articolo 92, comma 2, Cpc, che va esclusa in quando il ricorso deve essere accolto sul merito;
le restanti eccezioni risultano così assorbite. All'accoglimento del ricorso l'Agenzia delle entrate è onerata dal pagamento delle spese di causa a favore de ricorrente nella misura complessiva di € 3.600,00 di cui, per la fase introduttiva ed istruttoria € 1.200,00; per la fase decisionale € 2.400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sull'onorario e del contributo unificato di € 120,00 ed in aggiunta la Cassa di previdenza e l'Iva laddove dovuta.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso. Pone a carico dell'Agenzia delle entrate il pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.
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Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TO RE, Presidente SEDDIO VALTER, Relatore SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22035080351 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienz 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio Territoriale Atti Pubblici Successioni e Rimborsi Iva di Brescia ha notificato al notaio Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione n. 22035080351 dell'anno 2022, con il quale, in relazione all'atto del 28/7/2022, registrato in via telematica in data 29/7/2022 al n. 41175 serie 1T, ha recuperato l'imposta di donazione dovuta di € 24.000,00. Con il richiamato atto l'Ufficio ha ritenuto che, nell'ambito del “patto di famiglia” oggetto di registrazione, i trasferimenti posti in essere tra fratelli assegnatari e fratelli non assegnatari scontino l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6% sul valore eccedente la franchigia di € 100.000,00, ai sensi dell'art. 2 commi 49 e 49 bis DL 262/2006 convertito dalla L. n. 286/2006, dovendosi applicare, secondo le prospettazioni dell'Ufficio, le aliquote e le franchigie previste secondo il grado di parentela che intercorre tra il legittimario assegnatario ed il legittimario non assegnatario.
Il dott. Ricorrente_1, con domicilio fiscale in Gavardo (BS), Indirizzo_1,
Difensore_3rappresentato e difeso per procura speciale dall'Avv. - pec:
Email_1, presso il cui Studio Legale e Società_1, sito in Milano, Indirizzo_1, ha eletto domicilio;
dalla dott.ssa Difensore_2 - pec:
Email_3 Difensore_1) e dal dott. - pec:
Email_4, dopo avere premesso l'avvenuta presentazione di istanza all'Ufficio formulata da Nominativo_1 – dante causa - contenente l'invito ad annullare l'atto notificato in applicazione dell'istituto della “Autotutela” rimasta orfana di riscontro, ha proposto tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Brescia – Ufficio Territoriale di Brescia, domandando, con il
2 favore delle spese di causa, l'annullamento integrale dell'avviso di liquidazione. A sostegno delle domande il ricorrente ha eccepito:
1. illegittimità dell'avviso di liquidazione per insussistenza della responsabilità del notaio (violazione degli artt. 42 e 57
d.p.r. 131/1986);
2. illegittimità dell'avviso di liquidazione per insussistenza dei presupposti per la rettifica della franchigia e dell'aliquota di imposta applicabili alla liquidazione (violazione dell'art. 2, co. 49 del d.l. 262/2006);
3. illegittimità dell'avviso di liquidazione per vizio di motivazione;
4. nullità dell'atto per omessa sottoscrizione in violazione all'art. 42 del dpr 600/73. Mancata allegazione della delega di firma.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle entrate di Brescia per domandare la reiezione del ricorso con la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992. Obietta
l'Ufficio che l'articolo 57 del Dpr 131/1986 prevede che la solidarietà “tributaria” è sostanzialmente coincidente con quella di tipo “generale” prevista dall'articolo 1292 del codice civile con facoltà dell'Ufficio di scegliere l'obbligato a cui rivolgersi per la notificazione dell'avviso di liquidazione. Quanto al merito opina che il disponente avesse già espressamente posto a carico dei legittimari beneficiari un onere consistente nella corresponsione al disponente medesimo della somma di € 700.000,00; la restante somma di € 2.800.000,00 (data da € 3.500.000,00 – 700.000,00 inferiore di cui al punto B) dell'atto è stata attribuita ai legittimari assegnatari;
soggiunge inoltre che…L'agevolazione recata dall'articolo 3, comma 4-ter, del TUS, si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l'attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali in
3 favore degli altri partecipanti al contratto. Infondata la denunciata assenza di motivazione dell'atto notificato che puntualmente individua in fatto ed in diritto i presupposti della pretesa impositiva con l'indicazione della imposta dovuta. Quanto ai poteri di firma,
l'Ufficio rappresenta che l'avviso di liquidazione è stato sottoscritto dal Capo Team 1
Gestione e Controllo Atti dott. Nominativo_2, delegato dal Direttore Provinciale Nominativo_3
Lucarelli, con atto dispositivo n. 75/2022 prot. n. 238648 del 5/8/2022, depositato in sede di costituzione in giudizio.
Seguivano il deposito di una memoria a cura della difesa del ricorrente con la quale, nel richiamare la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2025 dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto Patto di famiglia - “Attribuzioni compensative” dall'assegnatario al legittimario non assegnatario - Imposta di donazione - Articolo 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del
1990 sostanzialmente confermava, in parte, il quadro giuridico delle tesi esposte con il ricorso introduttivo ribadite con lo scritto successivo;
illustra la vicenda contenziosa insistendo con le già tratte conclusioni con il contributo di molteplici sentenze di legittimità. A sua volta l'Agenzia delle entrate di Brescia depositava memoria segnalando che in conformità della richiamata risoluzione ha proceduto a nuova valutazione dell'atto in oggetto e per l'effetto ha notificato al contribuente -con atto prot. R.U. 95246 del
27/03/2025- provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione domandando che sia disposta la compensazione delle spese del giudizio evidenziando che la fattispecie di causa era oggetto di ampie discussioni dottrinali e di diversi interventi giurisprudenziali e che l'Agenzia si è prontamente adeguata alle indicazioni fornite dalla
Risoluzione n. 12/2025 procedendo a notificare il provvedimento di annullamento alla parte. All'udienza celebrata in forma mista con il collegamento da remoto del difensore
4 del ricorrente e in presenza con il funzionario dell'Agenzia delle entrate, le parti hanno illustrato la vicenda contenziosa richiamando gli atti di causa e la Corte si riservava la decisione.
Motivi della decisione
Nel quadro generale del passaggio generazionale dell'impresa con il quale l'imprenditore intende anticipare la successione ai discendenti che hanno manifestato interesse ed attitudine alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, con il “Patto di famiglia” - che è un istituto giuridico disciplinato negli articoli da 768 bis a 768 octies del Codice civile, introdotto nell'ordinamento con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 - questi può disporre il passaggio dell'azienda ovvero, delle partecipazioni sociali in ipotesi di ente titolare, ai legittimari. Tuttavia coloro i quali appartenenti al medesimo gruppo familiare, pur avendone titolo, non intendano assumere ruoli o titolarità nell'attività imprenditoriale, il proprietario può disporre che gli altri legittimari non assegnatari siano destinatari di dedicata liquidazione da parte dei legittimari assegnatari. Rampolla evidente che il negozio è unico, finalizzato al mantenimento dell'impresa senza compromettere le ragioni economiche dei legittimari non assegnatari. In questo ricostruito quadro quindi la lettura, interpretazione e qualificazione del Patto non ammette una lettura atomistica, per come proposta dall'Ufficio in forza della quale ogni elemento che compone l'atto per come formalizzato, diviene giuridica essenza avulsa da qualsiasi contesto per come giuridicamente formato. La volontà espressa dal disponente in virtù della quale i legittimari assegnatari devono procedere alla liquidazione a favore dei restanti non è, come correttamente osservato dalla difesa, un atto negoziale a sé ma solo l'esecuzione di un obbligo legale che, in termini giuridici ed operativi si risolve in una donazione del
5 disponente in favore del legittimario non assegnatario, di modo che diviene applicabile alla liquidazione, ai fini impositivi, quanto disposto dall'articolo 58, comma 1 del D. Lgs
346/90 posto che l'atto formalizzato dalle parti è espressione della donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario con la conseguenza, ai fini della liquidazione, che deve essere computata la aliquota ridotta e la franchigia collegata da assumere con riferimento al rapporto di parentela che non è in discussione.
L'assetto motivazionale qui indicato si colloca in un ampio fascio di pronunce giurisprudenziali di legittimità p.e. 19627/2024; 19561/2022; 29506/2020 - come coerentemente richiamate dalla difesa del ricorrente - che hanno sterilizzato la pronuncia della Corte di Cassazione con la sentenza richiamata dall'ufficio (Cass. n. 32823/2018) superando anche ed in modo reiterato quanto contenuto nella circolare n. 3/2008 sebbene ribadito con successiva circolare n. 18/2013 per come mobilitate dall'Ufficio ma detto ordine di idee, come in anteriorità motivato, non può essere condiviso. Alle circolari, risoluzioni e note si può sicuramente consentire la loro importanza come strumento utile per lo studio e la riedificazione del significato della mens legis il cui contenuto, tuttavia, non crea vincoli per i contribuenti che restano liberi di non uniformarsi come si desume anche dalla organica lettura dell'art. 10 L. 212/2000 – Statuto del contribuente. L'Agenzia delle entrate, nelle more del giudizio, che fu preceduto da una istanza in “Autotutela” e quando già, ed in aggiunta, il contribuente ebbe a versare le somme in pendenza dell'istaurata causa, ha emesso provvedimento in “Autotutela” sulla base delle indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 12/2025 (il cui contenuto non ricomprende ulteriori svariate ipotesi) domandando la cessazione del giudizio a spese compensate che, tuttavia, non avendo trovato riscontro esplicito dalla difesa del contribuente, non può
6 essere disposta. A tale riguardo la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni ex articolo 92, comma 2, Cpc, che va esclusa in quando il ricorso deve essere accolto sul merito;
le restanti eccezioni risultano così assorbite. All'accoglimento del ricorso l'Agenzia delle entrate è onerata dal pagamento delle spese di causa a favore de ricorrente nella misura complessiva di € 3.600,00 di cui, per la fase introduttiva ed istruttoria € 1.200,00; per la fase decisionale € 2.400,00 oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15 % sull'onorario e del contributo unificato di € 120,00 ed in aggiunta la Cassa di previdenza e l'Iva laddove dovuta.
P.Q.M.
La Corte, a scioglimento della riserva, accoglie il ricorso. Pone a carico dell'Agenzia delle entrate il pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente come liquidate in motivazione. dott. Valter Seddio – est. dott. Fiorenzo Tomaselli – pres.
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