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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/09/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10033/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, via Invrea n. 11/13, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luca Fornaciari che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, digitalmente domiciliata presso gli Avv. Rosanna Stifano e A. Luca Controparte_1
Cesareo, con studio in Genova, via Caffaro n. 1/12, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per mandato agli atti del fascicolo digitale;
- convenuta -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, a) accertare e dichiarare che la porzione del lastrico solare meglio indicata nella piantina allegata agli atti (doc. 3 fascicolo attoreo) è in uso esclusivo della Sig.ra Pt_1
, per i suesposti motivi;
b) per l'effetto, accertare dichiarare e costituire la servitù di
[...] passaggio, per tutti i suesposti motivi, dalla porzione di lastrico solare in uso esclusivo della
Sig.ra ed a favore della porzione oggetto di causa;
c) determinare l'esatto Controparte_1 confine tra la porzione in oggetto e quella confinante, in uso esclusivo della Sig.ra CP_1
per tutti i suesposti motivi, consentendo così all'esponente di spostare la
[...] delimitazione in oggi presente a seconda di quanto risulterà in esito al presente giudizio;
Vinte
1 le spese e gli onorari di causa, comprese le eventuali spese tecniche di CTU e di CCTTPP, oltre ad ogni altra spesa connessa al presente giudizio, nonché alle spese per il prodromico procedimento di mediazione. In via istruttoria, si insta per il licenziamento di CTU tecnica volta ad accertare, esaminati i luoghi e gli atti di causa, a) la titolarità dell'uso esclusivo della porzione di lastrico solare segnalata nella piantina allegata (doc. 3 del fascicolo attoreo) in capo alla Sig.ra in forza dell'atto di acquisto da ella stipulato (doc. 2 del Parte_1 fascicolo attoreo); b) la necessità di accedere alla porzione per cui è causa solo dalla porzione confinante, in uso esclusivo della Sig.ra c) l'esatto confine tra la porzione per cui CP_1
è causa e quella confinante, in uso esclusivo della Sig.ra Si chiede sin da ora di CP_1 autorizzare il CTU ad accedere ad ogni ufficio al fine di recuperare ogni atto e documento di cui potrà aver bisogno al fine di rispondere ai suddetti quesiti”; parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in rito ed in merito;
- A) In via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è di proprietà ed in uso esclusivo della OR
; - B) Sempre in via riconvenzionale, in subordine, in forza dell'eccezione Controparte_1 svolta, accertare l'intervenuta usucapione della porzione di terrazzo meglio indicata alla lettera “D” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, e conseguentemente accertare e dichiarare la proprietà esclusiva della stessa in capo alla OR;
- C) In Controparte_1 conseguenza di quanto sopra, dichiarare altresì inammissibile, improcedibile, inaccoglibile e/o infondata, o come meglio, e comunque respingere la domanda di riconoscimento di servitù coattiva di passaggio gravante sulla porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “E” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, in favore della porzione sub “D”; - D) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'esatto confine tra le proprietà delle signore CP_1
e con riferimento alle porzioni di terrazzo per cui è causa;
-E) In
[...] Parte_1 ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili, inaccoglibili e/o infondate, o come meglio,
e comunque respingere le domande tutte formulate dalla OR nei confronti Parte_1 della OR , mandandone la stessa completamente assolta;
Porre a carico Controparte_1 di chi di ragione, in ossequio al criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A., ivi comprese quelle delle procedure di mediazione civile obbligatoria, con distrazione in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano espressamente antistatari”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
ed ha esposto che: Controparte_1
1) è proprietaria dell'appartamento sito in Genova, viale Centurione Bracelli 44A/17, acquistato in data 15.09.1989 a mezzo rogito del TA , che comprende anche Per_1
l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare di copertura soprastante il suo appartamento;
2) ha dunque l'uso esclusivo di tutta la porzione del lastrico solare soprastante l'immobile, confinante con la porzione in uso esclusivo a , nonché con la porzione Controparte_1 sovrastante all'appartamento sito al n. 44/17;
3) nel corso degli anni è sorta una disputa circa la titolarità dell'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare, meglio evidenziato nella piantina allegata (doc. 3), contraddistinta dalla lettera D. Tale porzione, benché soprastante il suo appartamento è stata rivendicata anche dalla convenuta, proprietaria dell'immobile confinante sito in viale Bracelli n. 44A/18;
4) con scrittura datata 8.5.2014 ha concordato con di chiudere la porzione Controparte_1 per cui oggi si discute, consentendo l'accesso solo per casi eccezionali riguardanti situazione di comprovata necessità, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla proprietà o all'uso esclusivo della stessa;
5) con la presente azione intende quindi stabilire la titolarità dell'uso esclusivo della porzione di lastrico in oggetto, anche in vista di una futura vendita/locazione dell'immobile.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
si è ritualmente costituita, contestando integralmente le ragioni in fatto Controparte_1 ed in diritto esposte da controparte e, anche in via riconvenzionale, ha osservato quanto segue:
1) è proprietaria dell'appartamento ad uso abitativo sito in Genova, viale Virginia Centurione
Bracelli n. 44A int. 18, la cui proprietà le è pervenuta da e e Parte_2 CP_2 Pt_3
che avevano fatto acquisto di tale immobile in forza di rogito TA ,
[...] Persona_2 già della residenza notarile di Genova, in data 19 maggio 1965;
2) ha sempre goduto dell'intera porzione di terrazzo delimitata dalle lettere “E” e “D”, che
è un unico spazio senza limitazioni apparenti, come emerge anche dalle fotografie aeree dell'area, acquisite dal Comune di Genova, relative agli anni 1968, 1994 e 1998;
3) nel maggio 2014, si è risolta a sottoscrivere l'accordo prodotto da controparte al solo fine di evitare discussioni con quest'ultima, che lamentava asserite immissioni di rumori provenienti dalla porzione di terrazzo sub “D”. Come previsto dal numero 3 della scrittura, che subordinava l'accordo alla permanenza delle parti nella residenza di viale Virginia Centurione Bracelli, in
3 seguito al trasferimento di residenza di , la cancellata tra i fondi “E” e “D” è stata Parte_1 rimossa, senza opposizione da parte dell'attrice.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che oggetto della presente controversia è la porzione indicata con la lettera “D” nello schema planimetrico prodotto da parte attrice sub doc.
3.
E' pacifico che dalla proprietà si accede alla porzione indicata con la lettera “E” CP_1
(ed anche alla porzione per cui è causa) e dalla proprietà alla porzione indicata con la Pt_1 lettera “F” mentre la zona indicata come “volumi tecnici” ricomprende la porzione condominiale nella quale sono ricoverati il motore dell'impianto di ascensore e i depositi dell'acqua.
E' parimenti non contestato che la cancellata posta tra le porzioni indicate con le lettere “D” ed “E” è stata installata soltanto in seguito alla scrittura privata del 8 maggio 2014 (v. doc. 4 di parte attrice) e che, prima di tale data, non fosse presente alcuna altra cancellata fino al confine delle porzioni indicate con le lettere “D” e “C”.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che ha acquistato il seguente Parte_1 immobile: “…appartamento facente parte della causa sita in Genova viale Virginia Centurione
Bracelli civico numero quarantaquattro A (44 A)…sopra con terrazzo di copertura… E' annesso a detto appartamento e compreso quindi nella presente vendita, l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare di copertura soprastante l'appartamento stesso…” (v. doc.
2 - fascicolo di parte attrice).
L'atto di acquisto di , a rogito TA del 29.09.2010, riprende Controparte_1 Per_3 la descrizione contenuta nell'atto di provenienza originario del 1965, specificando che all'appartamento compete: “…l'uso esclusivo di una parte del terrazzo di copertura del caseggiato e precisamente quella soprastante l'appartamento in oggetto, delimitata da cancellata sui muri di perimetro e verso lo scomparto di terrazzo in uso esclusivo all'appartamento distinto con il numero interno diciassette…” (v. docc. 1 e 5 - fascicolo di parte convenuta).
Tale ultima dicitura descrive uno spazio il cui unico confine menzionato è quello verso la porzione di terrazzo dell'interno 17 (ovvero la porzione indicata con la lettera “C”) e, dunque, avente ad oggetto le porzioni indicate con le lettere “E” e “D”, che peraltro sono state utilizzate nella loro interezza anche dai danti causa della convenuta (v. verbali delle udienze del
19.06.2024 e del 23.10.2024), mentre l'atto di acquisto dell'attrice non contiene specificazioni
4 di confini o delimitazioni e neppure fa riferimento a due porzioni distinte di terrazzo (“F” e
“D”) o alle modalità di accesso alla porzione “D” da parte di . Parte_1
Le ragioni esposte inducono perciò a ritenere che “l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare”, cui viene fatto riferimento nell'atto di acquisto dell'attrice, non comprende anche la porzione sub “D” e, pertanto, la domanda di accertamento della titolarità dell'uso esclusivo della porzione di terrazzo di copertura oggetto di causa proposta da va Parte_1 rigettata, con la conseguente superfluità di esame delle domande di declaratoria e costituzione di servitù di passaggio e di regolamento di confini.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla convenuta e, per l'effetto, va dichiarato che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” nella planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è in uso esclusivo di . Controparte_1
Superfluo è l'esame delle domande proposte dalla convenuta in via subordinata.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dell'attrice e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento della titolarità dell'uso esclusivo della porzione di terrazzo di copertura oggetto di causa proposta da;
Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiara che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” nella planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è in uso esclusivo di;
Controparte_1
- condanna a rifondere delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Così deciso in Genova, in data 29.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 10033/2023 R.G. e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Genova, via Invrea n. 11/13, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Luca Fornaciari che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione;
- attrice -;
e
, digitalmente domiciliata presso gli Avv. Rosanna Stifano e A. Luca Controparte_1
Cesareo, con studio in Genova, via Caffaro n. 1/12, che la rappresentano e difendono, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per mandato agli atti del fascicolo digitale;
- convenuta -;
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti così hanno concluso: parte attrice:“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, a) accertare e dichiarare che la porzione del lastrico solare meglio indicata nella piantina allegata agli atti (doc. 3 fascicolo attoreo) è in uso esclusivo della Sig.ra Pt_1
, per i suesposti motivi;
b) per l'effetto, accertare dichiarare e costituire la servitù di
[...] passaggio, per tutti i suesposti motivi, dalla porzione di lastrico solare in uso esclusivo della
Sig.ra ed a favore della porzione oggetto di causa;
c) determinare l'esatto Controparte_1 confine tra la porzione in oggetto e quella confinante, in uso esclusivo della Sig.ra CP_1
per tutti i suesposti motivi, consentendo così all'esponente di spostare la
[...] delimitazione in oggi presente a seconda di quanto risulterà in esito al presente giudizio;
Vinte
1 le spese e gli onorari di causa, comprese le eventuali spese tecniche di CTU e di CCTTPP, oltre ad ogni altra spesa connessa al presente giudizio, nonché alle spese per il prodromico procedimento di mediazione. In via istruttoria, si insta per il licenziamento di CTU tecnica volta ad accertare, esaminati i luoghi e gli atti di causa, a) la titolarità dell'uso esclusivo della porzione di lastrico solare segnalata nella piantina allegata (doc. 3 del fascicolo attoreo) in capo alla Sig.ra in forza dell'atto di acquisto da ella stipulato (doc. 2 del Parte_1 fascicolo attoreo); b) la necessità di accedere alla porzione per cui è causa solo dalla porzione confinante, in uso esclusivo della Sig.ra c) l'esatto confine tra la porzione per cui CP_1
è causa e quella confinante, in uso esclusivo della Sig.ra Si chiede sin da ora di CP_1 autorizzare il CTU ad accedere ad ogni ufficio al fine di recuperare ogni atto e documento di cui potrà aver bisogno al fine di rispondere ai suddetti quesiti”; parte convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis;
Previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in rito ed in merito;
- A) In via riconvenzionale e nel merito, accertare e dichiarare che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è di proprietà ed in uso esclusivo della OR
; - B) Sempre in via riconvenzionale, in subordine, in forza dell'eccezione Controparte_1 svolta, accertare l'intervenuta usucapione della porzione di terrazzo meglio indicata alla lettera “D” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, e conseguentemente accertare e dichiarare la proprietà esclusiva della stessa in capo alla OR;
- C) In Controparte_1 conseguenza di quanto sopra, dichiarare altresì inammissibile, improcedibile, inaccoglibile e/o infondata, o come meglio, e comunque respingere la domanda di riconoscimento di servitù coattiva di passaggio gravante sulla porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “E” della planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, in favore della porzione sub “D”; - D) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'esatto confine tra le proprietà delle signore CP_1
e con riferimento alle porzioni di terrazzo per cui è causa;
-E) In
[...] Parte_1 ogni caso, dichiarare inammissibili, improcedibili, inaccoglibili e/o infondate, o come meglio,
e comunque respingere le domande tutte formulate dalla OR nei confronti Parte_1 della OR , mandandone la stessa completamente assolta;
Porre a carico Controparte_1 di chi di ragione, in ossequio al criterio della soccombenza, le spese, competenze ed onorari di lite, oltre C.P.A. ed I.V.A., ivi comprese quelle delle procedure di mediazione civile obbligatoria, con distrazione in favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano espressamente antistatari”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
ed ha esposto che: Controparte_1
1) è proprietaria dell'appartamento sito in Genova, viale Centurione Bracelli 44A/17, acquistato in data 15.09.1989 a mezzo rogito del TA , che comprende anche Per_1
l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare di copertura soprastante il suo appartamento;
2) ha dunque l'uso esclusivo di tutta la porzione del lastrico solare soprastante l'immobile, confinante con la porzione in uso esclusivo a , nonché con la porzione Controparte_1 sovrastante all'appartamento sito al n. 44/17;
3) nel corso degli anni è sorta una disputa circa la titolarità dell'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare, meglio evidenziato nella piantina allegata (doc. 3), contraddistinta dalla lettera D. Tale porzione, benché soprastante il suo appartamento è stata rivendicata anche dalla convenuta, proprietaria dell'immobile confinante sito in viale Bracelli n. 44A/18;
4) con scrittura datata 8.5.2014 ha concordato con di chiudere la porzione Controparte_1 per cui oggi si discute, consentendo l'accesso solo per casi eccezionali riguardanti situazione di comprovata necessità, lasciando impregiudicata ogni questione relativa alla proprietà o all'uso esclusivo della stessa;
5) con la presente azione intende quindi stabilire la titolarità dell'uso esclusivo della porzione di lastrico in oggetto, anche in vista di una futura vendita/locazione dell'immobile.
Ha dunque concluso nei termini suindicati.
si è ritualmente costituita, contestando integralmente le ragioni in fatto Controparte_1 ed in diritto esposte da controparte e, anche in via riconvenzionale, ha osservato quanto segue:
1) è proprietaria dell'appartamento ad uso abitativo sito in Genova, viale Virginia Centurione
Bracelli n. 44A int. 18, la cui proprietà le è pervenuta da e e Parte_2 CP_2 Pt_3
che avevano fatto acquisto di tale immobile in forza di rogito TA ,
[...] Persona_2 già della residenza notarile di Genova, in data 19 maggio 1965;
2) ha sempre goduto dell'intera porzione di terrazzo delimitata dalle lettere “E” e “D”, che
è un unico spazio senza limitazioni apparenti, come emerge anche dalle fotografie aeree dell'area, acquisite dal Comune di Genova, relative agli anni 1968, 1994 e 1998;
3) nel maggio 2014, si è risolta a sottoscrivere l'accordo prodotto da controparte al solo fine di evitare discussioni con quest'ultima, che lamentava asserite immissioni di rumori provenienti dalla porzione di terrazzo sub “D”. Come previsto dal numero 3 della scrittura, che subordinava l'accordo alla permanenza delle parti nella residenza di viale Virginia Centurione Bracelli, in
3 seguito al trasferimento di residenza di , la cancellata tra i fondi “E” e “D” è stata Parte_1 rimossa, senza opposizione da parte dell'attrice.
Ha quindi precisato le conclusioni così come sopra riportato.
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva che oggetto della presente controversia è la porzione indicata con la lettera “D” nello schema planimetrico prodotto da parte attrice sub doc.
3.
E' pacifico che dalla proprietà si accede alla porzione indicata con la lettera “E” CP_1
(ed anche alla porzione per cui è causa) e dalla proprietà alla porzione indicata con la Pt_1 lettera “F” mentre la zona indicata come “volumi tecnici” ricomprende la porzione condominiale nella quale sono ricoverati il motore dell'impianto di ascensore e i depositi dell'acqua.
E' parimenti non contestato che la cancellata posta tra le porzioni indicate con le lettere “D” ed “E” è stata installata soltanto in seguito alla scrittura privata del 8 maggio 2014 (v. doc. 4 di parte attrice) e che, prima di tale data, non fosse presente alcuna altra cancellata fino al confine delle porzioni indicate con le lettere “D” e “C”.
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta che ha acquistato il seguente Parte_1 immobile: “…appartamento facente parte della causa sita in Genova viale Virginia Centurione
Bracelli civico numero quarantaquattro A (44 A)…sopra con terrazzo di copertura… E' annesso a detto appartamento e compreso quindi nella presente vendita, l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare di copertura soprastante l'appartamento stesso…” (v. doc.
2 - fascicolo di parte attrice).
L'atto di acquisto di , a rogito TA del 29.09.2010, riprende Controparte_1 Per_3 la descrizione contenuta nell'atto di provenienza originario del 1965, specificando che all'appartamento compete: “…l'uso esclusivo di una parte del terrazzo di copertura del caseggiato e precisamente quella soprastante l'appartamento in oggetto, delimitata da cancellata sui muri di perimetro e verso lo scomparto di terrazzo in uso esclusivo all'appartamento distinto con il numero interno diciassette…” (v. docc. 1 e 5 - fascicolo di parte convenuta).
Tale ultima dicitura descrive uno spazio il cui unico confine menzionato è quello verso la porzione di terrazzo dell'interno 17 (ovvero la porzione indicata con la lettera “C”) e, dunque, avente ad oggetto le porzioni indicate con le lettere “E” e “D”, che peraltro sono state utilizzate nella loro interezza anche dai danti causa della convenuta (v. verbali delle udienze del
19.06.2024 e del 23.10.2024), mentre l'atto di acquisto dell'attrice non contiene specificazioni
4 di confini o delimitazioni e neppure fa riferimento a due porzioni distinte di terrazzo (“F” e
“D”) o alle modalità di accesso alla porzione “D” da parte di . Parte_1
Le ragioni esposte inducono perciò a ritenere che “l'uso esclusivo di una porzione del lastrico solare”, cui viene fatto riferimento nell'atto di acquisto dell'attrice, non comprende anche la porzione sub “D” e, pertanto, la domanda di accertamento della titolarità dell'uso esclusivo della porzione di terrazzo di copertura oggetto di causa proposta da va Parte_1 rigettata, con la conseguente superfluità di esame delle domande di declaratoria e costituzione di servitù di passaggio e di regolamento di confini.
Va invece accolta la domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla convenuta e, per l'effetto, va dichiarato che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” nella planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è in uso esclusivo di . Controparte_1
Superfluo è l'esame delle domande proposte dalla convenuta in via subordinata.
Le spese di lite vanno poste per soccombenza a carico dell'attrice e si liquidano, come in dispositivo, nei valori medi, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento della titolarità dell'uso esclusivo della porzione di terrazzo di copertura oggetto di causa proposta da;
Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiara che la porzione di terrazzo, meglio indicata alla lettera “D” nella planimetria prodotta sub 3 da parte attrice, è in uso esclusivo di;
Controparte_1
- condanna a rifondere delle spese di lite che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Così deciso in Genova, in data 29.09.2025
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