Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 505
Articolo 2
- Legge 27 ottobre 1988, n. 505
Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1988, n. 505
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22 novembre 1988
22 novembre 1988
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