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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/10/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4280/2020 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ARIZZI GAETANA che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. DOMENICO ANDRE' che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. Parte_2
48/2020 emessa dal Giudice di Pace di Messina, nella causa iscritta al n. 2940/2019 R.G., lamentando plurimi vizi di legittimità e di motivazione.
L'appellante ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il
Giudice di prime cure pronunciato ultra petita, liquidando il danno anche in relazione al reato di ingiuria ex art. 594 c.p., nonostante l'imputato fosse stato assolto per tale fattispecie nel giudizio penale.
Ha contestato, inoltre, l'erronea applicazione del criterio equitativo puro nella liquidazione del danno non patrimoniale, in assenza di una motivazione congrua e di una valutazione conforme ai parametri tabellari, in particolare quelli elaborati dal Tribunale di Milano, ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità come standard di riferimento per la quantificazione del danno biologico.
Il ha evidenziato che la documentazione sanitaria versata in atti giustificava, al più, Pt_2 una liquidazione pari a € 443,23, comprensiva di danno biologico temporaneo e danno morale, calcolato nella misura del 33,33% del primo.
Ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della personalità del danneggiato, , già coinvolto in numerosi procedimenti penali e Controparte_1 protagonista di condotte eclatanti, ritenute idonee a ridimensionare la portata offensiva delle espressioni e delle minacce oggetto del giudizio.
Ha contestato, infine, la liquidazione delle spese processuali, ritenuta contraddittoria e non proporzionata al ridimensionamento della domanda risarcitoria, originariamente pari a €
4.500,00 e accolta solo per € 2.500,00.
In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda risarcitoria nei limiti del giusto e del provato, e con conseguente rideterminazione delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, e in subordine ne ha contestato l'infondatezza nel merito.
L'appellato ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, sia sotto il profilo logico-giuridico che probatorio, evidenziando come il Giudice di Pace avesse correttamente applicato i principi in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, valorizzando le risultanze del giudizio penale irrevocabile e la documentazione medica attestante le lesioni subite.
Ha ribadito che, una volta accertata la responsabilità penale del convenuto, il giudice civile
è vincolato sul punto e può procedere solo alla liquidazione del quantum, valutando il nesso causale e le conseguenze pregiudizievoli. In tale contesto, ha sostenuto la legittimità della liquidazione equitativa operata dal Giudice di Pace, fondata su elementi oggettivi quali la gravità delle espressioni ingiuriose e minacciose, il contesto pubblico dell'aggressione, l'età della vittima e la documentazione sanitaria. L'appellato ha, infine, richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in tema di danno non patrimoniale, ribadendo la possibilità di personalizzazione del risarcimento in presenza di lesioni a diritti costituzionalmente garantiti.
L'appello è infondato. In primo luogo, va evidenziato che il primo motivo di appello basato sul fatto che il
Giudice di Pace avrebbe tenuto conto nella quantificazione del danno anche del reato ex art. 594 c.p., escluso in sede penale, deve essere rigettato in quanto privo di riscontro probatorio.
Ed invero non può non rappresentarsi che in nessun atto di causa è stata rinvenuta la sentenza di condanna n. 155/2016 emessa dal Giudice di Pace di Messina, confermata dal
Tribunale di Messina.
A tal fine, si osserva che dal frontespizio del procedimento di primo grado emerge che l'odierna appellante abbia ritirato il fascicolo di primo grado e non restituito lo stesso.
A fronte di tale dato va, poi, rilevato che l'appellante ha allegato il file zip denominato
“fascicolo di primo grado” al cui interno, però, non è stata allegata alcuna sentenza penale di condanna.
Ne discende che il primo motivo di appello, in mancanza di riscontro probatorio, deve essere rigettato non sussistendo gli elementi per verificare se il decidente abbia pronunciato ultra petita.
Quanto alla liquidazione del danno, il Giudice di Pace ha correttamente applicato il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., in conformità ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando derivante da lesione di diritti inviolabili della persona, deve essere allegato e provato, ma può essere liquidato in via equitativa ove la prova dell'ammontare risulti oggettivamente difficile o impossibile.
Nel caso di specie, la documentazione medica ha attestato lesioni compatibili con l'aggressione subita, con prognosi di sette giorni, e la condotta del convenuto, avvenuta in luogo pubblico e accompagnata da espressioni minacciose, ha integrato una lesione alla sfera morale e relazionale dell'attore, giustificando la liquidazione del danno in misura congrua.
Le censure relative alla mancata applicazione delle tabelle milanesi non colgono nel segno, poiché tali parametri, pur rappresentando un utile strumento di orientamento (Cass. civ., n.
12913/2020), non vincolano il giudice di merito, il quale conserva ampia discrezionalità nella valutazione equitativa, purché – come nel caso in esame - sorretta da motivazione logica e coerente.
Nel caso in esame, infatti, il Giudice di Pace ha motivato la liquidazione del danno valorizzando: la natura e gravità della condotta lesiva accertata in sede penale (minaccia e lesioni personali); il contesto pubblico dell'aggressione; le espressioni verbali utilizzate (“pezzo di merda”, “se no ti macino il cervello”); la documentazione medica attestante lesioni fisiche con prognosi di sette giorni;
l'età e la condizione soggettiva della vittima.
Tali elementi costituiscono un quadro probatorio sufficiente per procedere alla liquidazione equitativa, anche in assenza di richiamo alle tabelle milanesi.
Infatti, sebbene le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano siano ritenute dalla giurisprudenza un parametro utile per garantire uniformità (Cass. civ., n. 12913/2020; Cass. civ., n. 9950/2017), esse non sono vincolanti e non costituiscono fonte normativa.
Il loro mancato utilizzo non determina, di per sé, un vizio della sentenza, purché la liquidazione sia sorretta da una motivazione congrua e coerente, come avvenuto nel caso di specie.
L'appellante ha, infine, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese di lite, ritenendo che, in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea e del ridimensionamento dell'importo richiesto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese o, quantomeno, una più incisiva riduzione.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza, salvo che il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ravvisi gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione, per disporne la compensazione.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accolto la domanda risarcitoria dell'attore, seppur in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo la fondatezza della pretesa e condannando il convenuto al pagamento della somma di € 2.500,00, oltre interessi legali.
La riduzione dell'importo rispetto alla domanda originaria non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per disporre la compensazione delle spese, in assenza di una reciproca soccombenza o di circostanze eccezionali.
Al contrario, il Giudice di Pace ha correttamente applicato il principio della soccombenza, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, e ha operato una riduzione del 30% dei compensi, in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, proprio in considerazione del ridimensionamento della domanda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, utilizzando i parametri medi solo per la fase studio ed introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria e decisionale, in ragione della modesta complessità di queste ultime.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.702,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), con l'obbligo dell' appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Messina il 28/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza