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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 452/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 14.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in proprio e quale tutore del minore Parte_1 Persona_1
entrambi nella qualità di eredi legittimi di deceduta in data 20.12.2018 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vetere giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del Commissario Straordinario e legale E_ rappresentante pro tempore, Dott.ssa , nominata con D.C.A. del 08.01.2021, Controparte_2 con sede in Via San Martino rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Annibale Larocca CP_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI Per parte appellante del proposto appello, riformare ed annullare la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto
e, per l'effetto, stante l'accertata responsabilità nel verificarsi degli eventi di cui in premessa del personale sanitario in servizio presso il ovvero Controparte_3
l'imperizia e la negligenza posta in essere dallo stesso, condannare l'appellata in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dall'istante da quantificare nella misura richiesta in applicazione del principio della personalizzazione del danno e di tutte le circostanze del caso ovvero in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento lesivo sino al soddisfo. All'accoglimento dell'appello deve seguire, altresì, quale giuridica conseguenza, la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio in accoglimento dello specifico motivo di appello testè dedotto, nonchè del presente grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, rigettare i motivi di gravame, siccome inammissibili ed infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio innanzi al Persona_2
Tribunale di Cosenza l' , al fine di accertare e dichiarare la Controparte_4 responsabilità ovvero l'imperizia e la negligenza posta in essere dal personale medico in servizio presso detta struttura e la condanna dell'ente sanitario al risarcimento di tutti i danni ammontanti in
€ 850.000,00 in conseguenza dell'omesso espletamento di tutti gli esami clinici necessari e dell'errata e superficiale valutazione delle risultanze cliniche acquisite in occasione dei ricoveri presso l' , nonché della mancata prescrizione di adeguate terapie domiciliari Parte_2 da parte del personale medico in servizio.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto quanto segue:
• in data 30.05.2015, a causa dell'insorgenza di uno stato confusionale, si è recata presso il
Pronto Soccorso dell' di ovi gli specialisti di turno, valutata la Controparte_5 CP_1 situazione clinica, ne hanno disposto l'immediato ricovero presso l'U.O.C. di Neurologia;
• durante la degenza, è stata sottoposta a diversi esami diagnostici, tra i quali l'ECG ed esami ematochimici, dai quali sono emerse problematiche rilevanti;
• in particolare, le risultanze del TC CE hanno evidenziato la presenza “in fossa cranica posteriore di area di densità semil liquorale a sede cerebellare inferiore sin;
IV ventricolo ampliato …ampliati gli spazi sub aracnoidei in misura maggiore dal lato sn;
ipodensità lacunari da lesioni vascolari”;
• dall'esame RM CE, invece, è emerso: “plurime aree focali come da lesioni ischemiche di recente insorgenza su verosimile base embolica … ipoplasia dell'emisfero cerebellare sia con conseguente ampliamento degli spazi liquorali adiacenti”, dai quali si evinceva l'evoluzione in atto della lesione ischemica e di conseguenza, la necessità di ulteriori accertamenti;
• in data 04.04.2015, nonostante tali risultanze, è stata dimessa con la diagnosi di “ischemie cerebrali multiple di probabile natura embolica in paziente con forame ovale pervio e ipertensione arteriosa” con contestuale prescrizione di una terapia molto blanda e certamente inadeguata per una paziente morbosa, come comprovato dalla circostanza che già in data
01.05.2015, è stata nuovamente ricoverata presso l'U.O.C. di Neurologia della medesima struttura ospedaliera ove le è stata diagnosticata un'ulteriore ischemia cerebellare;
• anche in occasione di tale secondo ricovero, i medici incuranti delle difficoltà insorte a carico dell'apparato deambulatorio nonché difficoltà nel linguaggio, hanno sottovalutato il considerevole peggioramento delle sue condizioni di salute e in data 07.05.2015 è stata dimessa con la diagnosi di “ischemia del corpo calloso e della cella media di destra in paziente con sindrome da anticorpi antifosfolipidi”, consigliandole l'esecuzione di un intervento di chiusura forale orale pervio e prescrivendole una terapia domiciliare identica alla precedente che si è dimostrata inefficace ed inappropriata;
• a causa del progressivo peggioramento delle condizioni di salute, in data 19.05.2015 è stata nuovamente ricoverata presso l'Anthea Hospital di Bari, ove è stata sottoposta a terapia riabilitativa e a intervento chirurgico di chiusura del forame ovale e anulo-plastica della valvola mitralica, per poi essere dimessa successivamente in data 08.06.2015;
• nonostante il necessario intervento chirurgico, il persistere dell'ipoestesia, dei disturbi nel linguaggio e nell'equilibrio, oltre ai deficit uditivi, ha costretto l'istante a un ulteriore ricovero in data 13.12.2015 presso il reparto di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese; • in occasione di tale ricovero, espletati i dovuti esami diagnostici e le necessarie consulenze specialistiche, è stata dimessa in data 30.12.2015 con la diagnosi di “ischemie cerebrali recidivanti in paziente con S da antifosfolipidi e connettivite indifferenziata”;
Ha quindi dedotto la responsabilità del personale sanitario in servizio presso l' E_
, in quanto se il personale medico avesse diligentemente espletato tutte le cure necessarie,
[...] evitando le dimissioni e prescrivendo un'adeguata terapia, si sarebbe evitato il verificarsi di gravi ed irreversibili danni in capo all'istante, poiché le ripetute ischemie sarebbero state scongiurate con l'assunzione di farmaci antitrombotici.
Promosso il procedimento di mediazione obbligatoria, lo stesso si è concluso con esito negativo.
Per tale ragione ha citato in giudizio l' al fine di sentire dichiarare E_
l'esclusiva responsabilità di quest'ultima al peggioramento delle sue condizioni di salute, chiedendo, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 850.000,00 il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.
Alla domanda ha resistito l' , la quale preliminarmente ha chiesto di E_ essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio sia nei confronti dell'
[...]
, dell' nonché nei confronti dell'Azienda Controparte_6 Controparte_7
Ospedaliera Universitaria Senese per tutti i trattamenti dagli stessi eseguiti nei confronti di Per_2
[...]
Inoltre, l' ha sottolineato l'assoluta correttezza dell'operato del personale medico Controparte_8 sanitario in forza alla;
segnatamente, si è dato atto della conformità dell'operato Parte_3 dei sanitari rispetto alle prescrizioni di legge ed alle regole della scienza medica, senza possibilità di ravvisare alcuna condotta negligente e imprudente, da porre in rapporto di causalità con i postumi sofferti dall'attrice.
Infine, ha altresì precisato che l'evento è da ascrivere esclusivamente al comportamento palesemente negligente posto in essere dalla medesima nel corso dell'iter clinico ed in occasione dei due ricoveri effettuati presso la struttura sanitaria.
Il Giudice di Prime Cure ha disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio sulla scorta dell'insussistenza di alcun litisconsorzio necessario nei confronti delle richiamate strutture ospedaliere e non ravvisando alcuna responsabilità da ascrivere alle strutture in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Nelle more del giudizio di primo grado e segnatamente in data 20/12/2018, è Persona_2 deceduta. Con comparsa di costituzione in riassunzione si è costituito in giudizio in proprio Parte_1
e quale tutore del minore , nella qualità di eredi legittimi di Persona_1 Persona_2 che si sono riportate alle difese svolte dal de cuius.
La causa è stata istruita mediante CTU Medico-Legale a firma del Dott. e Persona_3
Dott.ssa e prova per testi. Persona_4
Con Sentenza n. 426/2022 pubblicata il 06.03.2022 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto:
“Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' al E_ pagamento di € 6.099,00, oltre interessi calcolati come in parte motiva sino al soddisfo;
- Dichiara compensate le spese di giudizio e pone definitivamente a carico dell' E_
gli esborsi per c.t.u.
[...]
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado sulla scorta della Consulenza Tecnica espletata, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 15%, liquidando sulla base delle Tabelle di
Milano, il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza in
Euro 6.099,00, tenendo conto della percentuale accertata e dal fatto che l'istante è sopravvissuta al ricovero del 30.03.2015, cui è riconducibile il danno subito complessivamente 3 anni e 265 giorni, essendo deceduta il 20.12.2018, senza alcun ulteriore aumento, in quanto, non sono stati forniti elementi per la personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito in concreto elementi per l'incrementare l'ammontare, pur essendo gravata dal relativo onere, atteso che è escluso ogni automatismo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, in proprio e quale tutore del minore Parte_1 Persona_1 ha interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24.03.2022.
Con comparsa depositata in data 13.06.2022 si è costituita in giudizio l' E_
la quale, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis
[...]
c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con Ordinanza dell'01 marzo 2024, il Collegio ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08 gennaio 2025.
L'udienza dell'08 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 10 gennaio 2025 comunicato in data 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. 2.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
2.2. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha escluso, non solo la possibilità di calcolare il danno biologico unitario moltiplicando la percentuale di invalidità predetta con il valore del punto rapportato all'età della parte danneggiata al momento del fatto, stante l'intervenuto decesso della danneggiata in corso di causa, ma ha altresì escluso la possibilità di un ulteriore aumento del danno da premorienza, non essendo stati forniti elementi per incrementare l'ammontare.
Gli appellanti rilevano che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, le condizioni soggettive della danneggiata hanno costituito oggetto di prova testimoniale, la cui valutazione è stata del tutto omessa dal giudicante.
Evidenziano di avere articolato specifici capitoli di prova sul punto nella memoria 183 comma VI n.
2 c.p.c., che concernevano la compromissione dello stile di vita dell'istante in conseguenza degli eventi ischemici, stante l'impossibilità per la stessa di svolgere gli atti quotidiani della vita compresi quelli più elementari quali lavarsi, vestirsi, esprimersi.
Il Giudice di primo grado, ha quindi omesso di valutare la prova testimoniale, cui i testi escussi hanno confermato le circostanze intese a provare quelle condizioni soggettive della danneggiata che il
Giudice ha ritenuto non dimostrate, con conseguente omessa personalizzazione del danno.
Ove, quindi, il giudicante avesse valutato correttamente ed integralmente tutte le risultanze istruttorie, sarebbe dovuto addivenire ad un accoglimento totale della domanda, quantificando il danno in misura notevolmente superiore a quella determinata nella sentenza impugnata.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Deve qui in primo luogo evidenziarsi che il motivo nella sua articolazione sconta una certa confusione tra le nozioni di danno psichico e personalizzazione del danno biologico. La Corte di Cassazione, al contrario, ha da tempo definitivamente chiarito che il peggioramento degli aspetti dinamico relazionali della persona costituisce l'in sé del danno biologico con il quale può o meno concorrere il c.d. danno morale subiettivo e cioè una sofferenza psichica interiore che, ove allegata e provata, deve essere autonomamente risarcita, sebbene in concreto i sistemi tabellari prevedano poi delle forme di liquidazione basate su una percentuale del danno biologico strettamente inteso. La c.d. personalizzazione, invece, è una nozione che attiene a quelle ipotesi in cui, per particolari ragioni contingenti e/o personali, le conseguenze della lesione fisica sulla vita dinamico relazionale del danneggiato siano maggiori di quelle ordinariamente attendibili per lesioni della medesima entità.
Nel caso in esame, quindi, i fatti allegati con la prova orale in quanto rappresentativi dell'incidenza della menomazione sulle ordinarie attività della danneggiata concernono appunto la personalizzazione del danno e non il danno morale.
Ciò premesso deve anche rilevarsi che dalla lettura della consulenza tecnica svolta in primo grado emerge con chiarezza che gli esiti invalidanti permanenti causalmente riconducibili al ritardo diagnostico dei sanitari dell' e, in particolare, gli esiti di ischemia E_ del corpo calloso e della cella media di destra lieve deficit del nervo facciale sinistro, sono solo una parte del complessivo quadro patologico da cui la paziente era affetta e che, una volta adeguata la terapia farmacologica, le eventuali successive lesioni non sono riconducibili alla responsabilità dei sanitari. Il quadro patologico restituito dalla consulenza tecnica d'ufficio è in realtà un quadro patologico complesso tanto che già all'epoca del primo ricovero la paziente era affetta da una atrofia del cervelletto di sinistra con lesione ischemica del cervelletto sinistro ed incoordinazione motoria, una alterazione della vascolarizzazione cerebrale e cerebellare con atrofia del IV ventricolo, ampliamento degli spazi sub aracnoidei e lesione ischemica pontina sede cui sono correlate alterazioni del gusto-tatto-udito. Tutte dette lesioni appunto perché già presenti al momento del ricovero non sono eziologicamente riconducibili al ritardo diagnostico e sono sicuramente idonee a determinare quella notevole alterazione delle abitudini di vita quotidiana riferite dai testi che, al contrario, non sono compatibili con un danno biologico del solo 15%.
2.3. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese del giudizio.
Adducono che il divario tra la pretesa azionata e il danno concreto liquidato, in ragione del quale il giudice ha compensato le spese di lite, è conseguenza non già di una azzardata quantificazione del danno da parte dell'istante, quanto piuttosto sia dell'erronea applicazione delle regole che disciplinano la personalizzazione del danno e la sua quantificazione da parte del giudice, sia della prematura scomparsa dell'istante, che ha comportato l'applicazione di una diversa regola di quantificazione dei danni patiti dalla stessa. Il Giudice non ha tenuto conto delle circostanze del caso concreto sottoposto alla sua attenzione, della fondatezza della domanda e del fatto che la divergenza tra quanto chiesto e quanto liquidato dipendeva da cause non imputabile alla parte istante, deceduta sua malgrado nelle more del giudizio e nonostante ciò ha erroneamente disposto la compensazione delle spese.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Se è vero infatti che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che – fermo il divieto di condanna della parte sia pur parzialmente vittoriosa – l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella indicata dall'attore può comportare, nel concorso delle altre circostanza di cui all'art. 92 c.p.c. la compensazione totale o parziale delle spese e, tuttavia, nel caso in esame non solo non concorreva alcuna delle altre circostanze di cui all'art. 92 c.p.c. ma l'accoglimento in misura minore è dipeso da una serie di variabili, ivi compreso il decesso dell'attrice in corso di causa, non valutabili ex ante onde la compensazione delle spese non trova, nel caso dato, alcuna giustificazione.
Le spese di lite del primo grado vanno quindi poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da€ 5201 a € 26.000 ) e quindi nell'importo complessivo ni € 5077.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da€ 5201 a € 26.000 ) e quindi nell'importo complessivo ni €
5077. Attesa l'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato le spese dovranno essere corrisposte in favore dell'erario.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale tutore di avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Persona_1
426/2022 e nei confronti di così provvede: E_ in parziale accoglimento dell'appello condanna l' al pagamento nei E_ confronti dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 5077 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; conferma nel resto la sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite di questo grado del E_ giudizio che liquida in € 5089 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% disponendo che il pagamento sia effettuato nei confronti dell'Erario.
Così deciso il 20 aprile 202
Il consigliere estensore Il Presidente Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 452/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza dell'08.01.2025 con provvedimento comunicato alle parti il 14.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
in proprio e quale tutore del minore Parte_1 Persona_1
entrambi nella qualità di eredi legittimi di deceduta in data 20.12.2018 Persona_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Vetere giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
in persona del Commissario Straordinario e legale E_ rappresentante pro tempore, Dott.ssa , nominata con D.C.A. del 08.01.2021, Controparte_2 con sede in Via San Martino rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Annibale Larocca CP_1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI Per parte appellante del proposto appello, riformare ed annullare la sentenza gravata nei capi impugnati col presente atto
e, per l'effetto, stante l'accertata responsabilità nel verificarsi degli eventi di cui in premessa del personale sanitario in servizio presso il ovvero Controparte_3
l'imperizia e la negligenza posta in essere dallo stesso, condannare l'appellata in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni ingiustamente subiti dall'istante da quantificare nella misura richiesta in applicazione del principio della personalizzazione del danno e di tutte le circostanze del caso ovvero in quell'altra somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia o da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento lesivo sino al soddisfo. All'accoglimento dell'appello deve seguire, altresì, quale giuridica conseguenza, la condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del primo grado di giudizio in accoglimento dello specifico motivo di appello testè dedotto, nonchè del presente grado di giudizio in applicazione del principio generale della soccombenza, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, - In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello, con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, rigettare i motivi di gravame, siccome inammissibili ed infondati in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, condannare gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, , ha convenuto in giudizio innanzi al Persona_2
Tribunale di Cosenza l' , al fine di accertare e dichiarare la Controparte_4 responsabilità ovvero l'imperizia e la negligenza posta in essere dal personale medico in servizio presso detta struttura e la condanna dell'ente sanitario al risarcimento di tutti i danni ammontanti in
€ 850.000,00 in conseguenza dell'omesso espletamento di tutti gli esami clinici necessari e dell'errata e superficiale valutazione delle risultanze cliniche acquisite in occasione dei ricoveri presso l' , nonché della mancata prescrizione di adeguate terapie domiciliari Parte_2 da parte del personale medico in servizio.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto quanto segue:
• in data 30.05.2015, a causa dell'insorgenza di uno stato confusionale, si è recata presso il
Pronto Soccorso dell' di ovi gli specialisti di turno, valutata la Controparte_5 CP_1 situazione clinica, ne hanno disposto l'immediato ricovero presso l'U.O.C. di Neurologia;
• durante la degenza, è stata sottoposta a diversi esami diagnostici, tra i quali l'ECG ed esami ematochimici, dai quali sono emerse problematiche rilevanti;
• in particolare, le risultanze del TC CE hanno evidenziato la presenza “in fossa cranica posteriore di area di densità semil liquorale a sede cerebellare inferiore sin;
IV ventricolo ampliato …ampliati gli spazi sub aracnoidei in misura maggiore dal lato sn;
ipodensità lacunari da lesioni vascolari”;
• dall'esame RM CE, invece, è emerso: “plurime aree focali come da lesioni ischemiche di recente insorgenza su verosimile base embolica … ipoplasia dell'emisfero cerebellare sia con conseguente ampliamento degli spazi liquorali adiacenti”, dai quali si evinceva l'evoluzione in atto della lesione ischemica e di conseguenza, la necessità di ulteriori accertamenti;
• in data 04.04.2015, nonostante tali risultanze, è stata dimessa con la diagnosi di “ischemie cerebrali multiple di probabile natura embolica in paziente con forame ovale pervio e ipertensione arteriosa” con contestuale prescrizione di una terapia molto blanda e certamente inadeguata per una paziente morbosa, come comprovato dalla circostanza che già in data
01.05.2015, è stata nuovamente ricoverata presso l'U.O.C. di Neurologia della medesima struttura ospedaliera ove le è stata diagnosticata un'ulteriore ischemia cerebellare;
• anche in occasione di tale secondo ricovero, i medici incuranti delle difficoltà insorte a carico dell'apparato deambulatorio nonché difficoltà nel linguaggio, hanno sottovalutato il considerevole peggioramento delle sue condizioni di salute e in data 07.05.2015 è stata dimessa con la diagnosi di “ischemia del corpo calloso e della cella media di destra in paziente con sindrome da anticorpi antifosfolipidi”, consigliandole l'esecuzione di un intervento di chiusura forale orale pervio e prescrivendole una terapia domiciliare identica alla precedente che si è dimostrata inefficace ed inappropriata;
• a causa del progressivo peggioramento delle condizioni di salute, in data 19.05.2015 è stata nuovamente ricoverata presso l'Anthea Hospital di Bari, ove è stata sottoposta a terapia riabilitativa e a intervento chirurgico di chiusura del forame ovale e anulo-plastica della valvola mitralica, per poi essere dimessa successivamente in data 08.06.2015;
• nonostante il necessario intervento chirurgico, il persistere dell'ipoestesia, dei disturbi nel linguaggio e nell'equilibrio, oltre ai deficit uditivi, ha costretto l'istante a un ulteriore ricovero in data 13.12.2015 presso il reparto di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese; • in occasione di tale ricovero, espletati i dovuti esami diagnostici e le necessarie consulenze specialistiche, è stata dimessa in data 30.12.2015 con la diagnosi di “ischemie cerebrali recidivanti in paziente con S da antifosfolipidi e connettivite indifferenziata”;
Ha quindi dedotto la responsabilità del personale sanitario in servizio presso l' E_
, in quanto se il personale medico avesse diligentemente espletato tutte le cure necessarie,
[...] evitando le dimissioni e prescrivendo un'adeguata terapia, si sarebbe evitato il verificarsi di gravi ed irreversibili danni in capo all'istante, poiché le ripetute ischemie sarebbero state scongiurate con l'assunzione di farmaci antitrombotici.
Promosso il procedimento di mediazione obbligatoria, lo stesso si è concluso con esito negativo.
Per tale ragione ha citato in giudizio l' al fine di sentire dichiarare E_
l'esclusiva responsabilità di quest'ultima al peggioramento delle sue condizioni di salute, chiedendo, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in € 850.000,00 il tutto con rivalutazione monetaria e interessi.
Alla domanda ha resistito l' , la quale preliminarmente ha chiesto di E_ essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio sia nei confronti dell'
[...]
, dell' nonché nei confronti dell'Azienda Controparte_6 Controparte_7
Ospedaliera Universitaria Senese per tutti i trattamenti dagli stessi eseguiti nei confronti di Per_2
[...]
Inoltre, l' ha sottolineato l'assoluta correttezza dell'operato del personale medico Controparte_8 sanitario in forza alla;
segnatamente, si è dato atto della conformità dell'operato Parte_3 dei sanitari rispetto alle prescrizioni di legge ed alle regole della scienza medica, senza possibilità di ravvisare alcuna condotta negligente e imprudente, da porre in rapporto di causalità con i postumi sofferti dall'attrice.
Infine, ha altresì precisato che l'evento è da ascrivere esclusivamente al comportamento palesemente negligente posto in essere dalla medesima nel corso dell'iter clinico ed in occasione dei due ricoveri effettuati presso la struttura sanitaria.
Il Giudice di Prime Cure ha disatteso la richiesta di integrazione del contraddittorio sulla scorta dell'insussistenza di alcun litisconsorzio necessario nei confronti delle richiamate strutture ospedaliere e non ravvisando alcuna responsabilità da ascrivere alle strutture in termini di negligenza, imprudenza ed imperizia.
Nelle more del giudizio di primo grado e segnatamente in data 20/12/2018, è Persona_2 deceduta. Con comparsa di costituzione in riassunzione si è costituito in giudizio in proprio Parte_1
e quale tutore del minore , nella qualità di eredi legittimi di Persona_1 Persona_2 che si sono riportate alle difese svolte dal de cuius.
La causa è stata istruita mediante CTU Medico-Legale a firma del Dott. e Persona_3
Dott.ssa e prova per testi. Persona_4
Con Sentenza n. 426/2022 pubblicata il 06.03.2022 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto:
“Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna l' al E_ pagamento di € 6.099,00, oltre interessi calcolati come in parte motiva sino al soddisfo;
- Dichiara compensate le spese di giudizio e pone definitivamente a carico dell' E_
gli esborsi per c.t.u.
[...]
In estrema sintesi, il Giudice di primo grado sulla scorta della Consulenza Tecnica espletata, ha riconosciuto un danno biologico permanente pari al 15%, liquidando sulla base delle Tabelle di
Milano, il danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza in
Euro 6.099,00, tenendo conto della percentuale accertata e dal fatto che l'istante è sopravvissuta al ricovero del 30.03.2015, cui è riconducibile il danno subito complessivamente 3 anni e 265 giorni, essendo deceduta il 20.12.2018, senza alcun ulteriore aumento, in quanto, non sono stati forniti elementi per la personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito in concreto elementi per l'incrementare l'ammontare, pur essendo gravata dal relativo onere, atteso che è escluso ogni automatismo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, in proprio e quale tutore del minore Parte_1 Persona_1 ha interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 24.03.2022.
Con comparsa depositata in data 13.06.2022 si è costituita in giudizio l' E_
la quale, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 bis
[...]
c.p.c., nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con Ordinanza dell'01 marzo 2024, il Collegio ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'08 gennaio 2025.
L'udienza dell'08 gennaio 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 10 gennaio 2025 comunicato in data 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi di cui all'art. 190 c.p.c. 2.1 Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.
Dal contenuto dell'appello emerge che nel caso di specie, l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 27199 del 2017, ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (Cass. civ., 20 luglio 2018, n. 19333).
2.2. Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha escluso, non solo la possibilità di calcolare il danno biologico unitario moltiplicando la percentuale di invalidità predetta con il valore del punto rapportato all'età della parte danneggiata al momento del fatto, stante l'intervenuto decesso della danneggiata in corso di causa, ma ha altresì escluso la possibilità di un ulteriore aumento del danno da premorienza, non essendo stati forniti elementi per incrementare l'ammontare.
Gli appellanti rilevano che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, le condizioni soggettive della danneggiata hanno costituito oggetto di prova testimoniale, la cui valutazione è stata del tutto omessa dal giudicante.
Evidenziano di avere articolato specifici capitoli di prova sul punto nella memoria 183 comma VI n.
2 c.p.c., che concernevano la compromissione dello stile di vita dell'istante in conseguenza degli eventi ischemici, stante l'impossibilità per la stessa di svolgere gli atti quotidiani della vita compresi quelli più elementari quali lavarsi, vestirsi, esprimersi.
Il Giudice di primo grado, ha quindi omesso di valutare la prova testimoniale, cui i testi escussi hanno confermato le circostanze intese a provare quelle condizioni soggettive della danneggiata che il
Giudice ha ritenuto non dimostrate, con conseguente omessa personalizzazione del danno.
Ove, quindi, il giudicante avesse valutato correttamente ed integralmente tutte le risultanze istruttorie, sarebbe dovuto addivenire ad un accoglimento totale della domanda, quantificando il danno in misura notevolmente superiore a quella determinata nella sentenza impugnata.
Il motivo è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Deve qui in primo luogo evidenziarsi che il motivo nella sua articolazione sconta una certa confusione tra le nozioni di danno psichico e personalizzazione del danno biologico. La Corte di Cassazione, al contrario, ha da tempo definitivamente chiarito che il peggioramento degli aspetti dinamico relazionali della persona costituisce l'in sé del danno biologico con il quale può o meno concorrere il c.d. danno morale subiettivo e cioè una sofferenza psichica interiore che, ove allegata e provata, deve essere autonomamente risarcita, sebbene in concreto i sistemi tabellari prevedano poi delle forme di liquidazione basate su una percentuale del danno biologico strettamente inteso. La c.d. personalizzazione, invece, è una nozione che attiene a quelle ipotesi in cui, per particolari ragioni contingenti e/o personali, le conseguenze della lesione fisica sulla vita dinamico relazionale del danneggiato siano maggiori di quelle ordinariamente attendibili per lesioni della medesima entità.
Nel caso in esame, quindi, i fatti allegati con la prova orale in quanto rappresentativi dell'incidenza della menomazione sulle ordinarie attività della danneggiata concernono appunto la personalizzazione del danno e non il danno morale.
Ciò premesso deve anche rilevarsi che dalla lettura della consulenza tecnica svolta in primo grado emerge con chiarezza che gli esiti invalidanti permanenti causalmente riconducibili al ritardo diagnostico dei sanitari dell' e, in particolare, gli esiti di ischemia E_ del corpo calloso e della cella media di destra lieve deficit del nervo facciale sinistro, sono solo una parte del complessivo quadro patologico da cui la paziente era affetta e che, una volta adeguata la terapia farmacologica, le eventuali successive lesioni non sono riconducibili alla responsabilità dei sanitari. Il quadro patologico restituito dalla consulenza tecnica d'ufficio è in realtà un quadro patologico complesso tanto che già all'epoca del primo ricovero la paziente era affetta da una atrofia del cervelletto di sinistra con lesione ischemica del cervelletto sinistro ed incoordinazione motoria, una alterazione della vascolarizzazione cerebrale e cerebellare con atrofia del IV ventricolo, ampliamento degli spazi sub aracnoidei e lesione ischemica pontina sede cui sono correlate alterazioni del gusto-tatto-udito. Tutte dette lesioni appunto perché già presenti al momento del ricovero non sono eziologicamente riconducibili al ritardo diagnostico e sono sicuramente idonee a determinare quella notevole alterazione delle abitudini di vita quotidiana riferite dai testi che, al contrario, non sono compatibili con un danno biologico del solo 15%.
2.3. Con il secondo motivo, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese del giudizio.
Adducono che il divario tra la pretesa azionata e il danno concreto liquidato, in ragione del quale il giudice ha compensato le spese di lite, è conseguenza non già di una azzardata quantificazione del danno da parte dell'istante, quanto piuttosto sia dell'erronea applicazione delle regole che disciplinano la personalizzazione del danno e la sua quantificazione da parte del giudice, sia della prematura scomparsa dell'istante, che ha comportato l'applicazione di una diversa regola di quantificazione dei danni patiti dalla stessa. Il Giudice non ha tenuto conto delle circostanze del caso concreto sottoposto alla sua attenzione, della fondatezza della domanda e del fatto che la divergenza tra quanto chiesto e quanto liquidato dipendeva da cause non imputabile alla parte istante, deceduta sua malgrado nelle more del giudizio e nonostante ciò ha erroneamente disposto la compensazione delle spese.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Se è vero infatti che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che – fermo il divieto di condanna della parte sia pur parzialmente vittoriosa – l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore a quella indicata dall'attore può comportare, nel concorso delle altre circostanza di cui all'art. 92 c.p.c. la compensazione totale o parziale delle spese e, tuttavia, nel caso in esame non solo non concorreva alcuna delle altre circostanze di cui all'art. 92 c.p.c. ma l'accoglimento in misura minore è dipeso da una serie di variabili, ivi compreso il decesso dell'attrice in corso di causa, non valutabili ex ante onde la compensazione delle spese non trova, nel caso dato, alcuna giustificazione.
Le spese di lite del primo grado vanno quindi poste a carico della parte soccombente e liquidate secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da€ 5201 a € 26.000 ) e quindi nell'importo complessivo ni € 5077.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da€ 5201 a € 26.000 ) e quindi nell'importo complessivo ni €
5077. Attesa l'ammissione degli appellanti al patrocinio a spese dello Stato le spese dovranno essere corrisposte in favore dell'erario.
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1 proprio e quale tutore di avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Persona_1
426/2022 e nei confronti di così provvede: E_ in parziale accoglimento dell'appello condanna l' al pagamento nei E_ confronti dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 5077 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; conferma nel resto la sentenza;
condanna l' al pagamento delle spese di lite di questo grado del E_ giudizio che liquida in € 5089 oltre iva cpa e rimborso spese generali al 15% disponendo che il pagamento sia effettuato nei confronti dell'Erario.
Così deciso il 20 aprile 202
Il consigliere estensore Il Presidente Silvana Ferriero Carmela Ruberto