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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1782/2021promossa da
(Cod. Fisc. e (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F._2 rappresentati e difesi, dall'Avv. Giulio Musto, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Carrara, Viale Zaccagna n. 38/a attori
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Cricca, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio, in Massa, Via Marina Vecchia n. 4 convenuto (Cod. Fisc. ) Controparte_2 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Cricca, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via Marina Vecchia n. 4 convenuta
OGGETTO: accertamento di negozio fiduciario – azione 2932 c.c. – usucapione ex art. 1158 c.c.
CONCLUSIONI
Per gli attori e (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. Parte_1 Parte_2 depositate il 12.11.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 15.11.2024 ed atto di citazione):
“In primis nel riportarsi all'atto di citazione e a tutte le proprie deduzioni, eccezioni e richieste contenute nei propri atti difensivi e nei verbali di udienza, nessuno escluso.
In via istruttoria, parte attrice insiste nelle richieste di prova per testi formulate nella memoria ex art.183 comma VI c.p.c. (n. 2) del 17.03.2023, ritenendole rilevanti anche alla luce della recente sentenza Sez. Un. Cass. civ. nr. 33645/2022. Nel merito conclude per l'accoglimento della domanda come precisato nell'atto di citazione e le relative memorie istruttorie ex art.183 comma 6 c.p.c., si impugna e contesta tutto quanto dedotto e concluso in fatto ed in diritto ex adverso. In particolare i convenuti non hanno mai dimostrato i pagamenti relativi all'acquisto dell'immobile sito in Massa (MS) Via Due Madonne n. 12 e tra l'altro mai occupato dagli stessi, invece parte attrice ha depositato tutta la tracciabilità relativa agli importi versati, comprese le tasse e le utenze, pagamenti provati a livello documentale e mai contestati da parte convenuta.
2 Si insiste quindi per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e compensi che tenga conto del comportamento processuale dei convenuti, in particolare in sede di mediazione in quanto non vi è stata la volontà di definire la vicenda in via bonaria, nonostante parte attrice abbia effettuato numerosi tentativi. Altresì occorre precisare che negli anni, ovvero a partire dall'anno 1998, le spese relative ai lavori di manutenzione ed abbellimento dell'immobile sono state tutte a carico degli attori, sia ordinarie che straordinarie. Infine che il Giudice conceda il termine per il deposito di memorie conclusive ex art. 190 c.p.c..” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024).
“Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
In via principale
• Accertare l'esistenza di un patto fiduciario con cui i sigg. ri e Controparte_1
, si assumevano l'obbligo di trasferire a titolo meramente gratuito, al Controparte_2 momento in cui ne fossero diventati proprietari, il diritto di proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di Massa (MS) via Due Madonne n. 12/5, con relativi accessori e pertinenze, il tutto così distinto in catasto: Foglio 128 Part. 1451, Sub. 6,
Zona cens. 1 Cat. A/2 classe 4;
Foglio 128 Particella 1452 sub 19 cat. A/2 classe a 4; Foglio 128 Part. 1914, Sub. 34,
Foglio 128 Part. 1916, Sub. 34, ai sigg. ri e . Parte_2 Parte_1
• Accertare che i sigg.ri e non hanno adempiuto Controparte_1 Controparte_2 all'obbligazione assunta e di conseguenza emettere contro gli stessi, sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti dell'obbligazione non adempiuta e trasferisca ai sigg. ri e , la proprietà delle unità Parte_1 Parte_2 immobiliari site nel Comune di Massa (MS) via Due Madonne n. 12/5, con relativi accessori e pertinenze, il tutto così distinto in catasto: Foglio 128 Part. 1451, Sub. 6,
Zona cens. 1 Cat. A/2 classe 4; Foglio 128 Particella 1452 sub 19 cat. A/2 classe a 4;
Foglio 128 Part. 1914, Sub. 34, Foglio 128 Part. 1916, Sub. 34.
• Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Massa Carrara di trascrivere
l'emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità.
In via subordinata
3 • Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione della proprietà delle unità immobiliari site nel Comune di
Massa (MS) via Due Madonne n. 12/5, con relativi accessori e pertinenze, il tutto così distinto in catasto: Foglio 128 Part. 1451, Sub. 6, Zona cens. 1 Cat. A/2 classe 4;
Foglio 128 Particella 1452 sub 19 cat. A/2 classe a 4; Foglio 128 Part. 1914, Sub. 34,
Foglio 128 Part. 1916, Sub. 34, a favore della sig.ra per aver mantenuto Parte_1 il possesso in modo continuato, pacifico e ininterrotto a far data dall'anno 1998.
Conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore della medesima.
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per il convenuto (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate il 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 15.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare e/o gradata, dichiarare: a) la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , b) l'intervenuta prescrizione, c) l'annullabilità della Parte_1
“scrittura” ex artt. 184 e 1441 e ss. c.c.; per l'effetto (o per altre eventuali norme: jura novit curia), respingere le domande della parte attrice, vinte le spese. Nel merito, respingere la domanda iuxta alligata et probata, perchè infondata, carente dei presupposti di legge, contraria a norme imperative e non provata. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, dichiarare gli attori tenuti alla formulazione dell'offerta reale ex art. 2932 comma II ed alla restituzione delle somme versate dal convenuto nella misura provata o in quella ritenuta di giustizia. Respingere, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da , perchè infondata, non essendo Parte_1 decorso il tempo utile ai fini dell'usucapione e per mancanza di prova sull'eventuale interversione del possesso. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ingiustamente provocato.”
4 Per la convenuta (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_2 depositate il 13.11.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 15.11.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare e/o gradata, dichiarare: a) la carenza di legittimazione attiva della IG.ra , b) l'intervenuta prescrizione, c) l'annullabilità della Parte_1
“scrittura ex artt. 184 e 1441 e ss. c.c.; per l'effetto (o per altre ed eventuali norme: jura novit curia) respingere le domande della parte attrice, vinte le spese. Nel merito, senza voler invertire l'onere probatorio, respingere la domanda “iuxta alligata et probata” perchè infondata, priva dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, contraria a norme imperative e non provata. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento, dichiarare gli attori tenuti alla formulazione dell'offerta reale ex art.
2932 comma II. Respingere, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
, perchè infondata, non essendo decorso il tempo utile ai fini dell'usucapione,
[...] oltrechè per mancata prova sull'eventuale interversione nel possesso. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio, ingiustamente provocato.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , già coniugati tra loro, convenivano in giudizio, Parte_1 Parte_2 dinanzi al Tribunale di Massa, e , chiedendo che, in Controparte_1 Controparte_2 via principale, venisse accertata e dichiarata l'avvenuta conclusione di un accordo fiduciario, in virtù del quale questi ultimi - non appena ne fossero divenuti proprietari
(attraverso l'assegnazione in loro favore da parte della cooperativa , Parte_3 della quale gli stessi convenuti si erano resi soci, e che aveva realizzato gli alloggi di cui infra) - si erano impegnati a trasferire ai primi, a titolo gratuito, la proprietà di due unità immobiliari di edilizia popolare, facenti parte di un complesso residenziale (site in Comune di Massa, Via Due Madonne n. 12/5, con relativi accessori e pertinenze, compendio distinto in Catasto al Foglio 128, Part. 1451, Sub. 6, Zona cens. 1, Cat.
A/2 classe 4, Foglio, 128 Part. 1452. Sub 19, Cat. A/2, classe a 4, Foglio 128, Part. 5 1914, Sub. 34 e Foglio 128, Part. 1916, Sub. 34), unità che erano state in effetti
(pre)assegnate dalla suddetta cooperativa al fin dal 09.10.1998, in virtù CP_1 della provvista a tal fine procurata dai coniugi in funzione del Parte_4 pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della medesima abitazione;
istavano, altresì, per l'accertamento dell'inadempimento da parte dei convenuti al richiamato patto fiduciario, per non essere stato il compendio immobiliare trasferito a questi ultimi con l'atto traslativo a tal fine occorrente, nonostante le reiterate richieste loro inoltrate a tal fine, e per la pronuncia di sentenza costitutiva degli effetti del contratto non concluso, ex art. 2932 c.c.. In subordine, proponevano domanda volta all'accertamento ed alla declaratoria dell'avvenuto acquisto, in proprio favore, della proprietà delle ridette unità immobiliari, ex art. 1158 c.c., per averle essi possedute, in mancanza di qualsivoglia rimostranza da parte di chicchessia, in modo pacifico, pubblico, continuato ed ininterrotto a far tempo dal 1998 e per la conseguente emissione alla competente Conservatoria dei registri Immobiliari di eseguire la trascrizione del trasferimento oggetto di domanda.
Deducevano gli attori: che costituivano dimostrazione della conclusione dell'allegato patto fiduciario il fatto che essi erano stati immessi dai convenuti nel possesso dell'alloggio e delle sue pertinenze fin dal 1998, avendovi stabilito la propria residenza ed avendo il CP_1 sottoscritto una scrittura con la quale aveva riconosciuto di non essere proprietario dell'abitazione, bensì soltanto persona interposta ai fini del suo acquisto per conto del riconoscendo che tutti i costi a tal fine occorsi erano stati sostenuti Pt_2 interamente da quest'ultimo, nonché il fatto che entrambi i convenuti avevano redatto, nel 1997, rispettivi testamenti olografi, con i quali avevano disposto che l'immobile (a quel tempo ancora in costruzione) al momento della loro dipartita sarebbe stato devoluto al Pt_2 che, in effetti, al costo del mutuo acceso dalla cooperativa per la costruzione Pt_3 degli alloggi e per tutti gli interventi dalla stessa deliberati (quali quelli per l'accatastamento e per l'allaccio delle utenze) aveva fatto fronte fin dall'inizio dagli stessi coniugi ome da ricevute di pagamento prodotte;
Pt_2 che i rapporti con la cooperativa erano sempre stati tenuti soltanto dal Pt_2
6 che nel 2008 era intervenuta separazione personale tra gli stessi attori, essendo la casa coniugale rimasta nella disponibilità della moglie e del figlio per CP_3 accordo in tale sede raggiunto dai coniugi;
che dopo la separazione (così come prima della stessa il , la aveva Pt_2 Pt_1 continuato a pagare le rate del mutuo tramite il sistema bancario;
che il era divenuto effettivamente proprietario dell'alloggio oggetto di Pt_2 giudizio a mezzo atto notarile del 18.03.2013, stipulato a seguito della delibera di assegnazione assunta dall'assemblea dei soci della cooperativa;
Pt_3
che soltanto alla fine del 2020, a fronte della richiesta di provvedere alla stipulazione dell'atto traslativo previsto nell'accordo fiduciario inter partes, il aveva Pt_2 opposto espresso diniego, dichiarando la propria intenzione di non ottemperare all'impegno a suo tempo assunto.
Con distinte comparse si costituivano i convenuti, eccependo, in via pregiudiziale/preliminare, l'improcedibilità, per mancato preventivo esperimento della procedura di mediazione civile obbligatoria prevista ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, avendo la controversia ad oggetto diritti reali, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , per non essere stata ella, in base alla stessa Parte_1 prospettazione attorea, parte del (pur contestato) patto fiduciario, nonché la prescrizione del diritto all'acquisto del compendio immobiliare fatto valere ex adverso, essendo stato il suo trasferimento, secondo lo stesso assunto delle controparti, subordinato alla deliberazione della sua assegnazione da parte dell'assemblea dei soci della cooperativa, che era avvenuta in forza di verbale di pre- assegnazione del 20.02.1996 e, in via definitiva, con quello del 29.10.1998. Nel merito, eccepivano l'annullabilità della scrittura posta a fondamento del ridetto accordo fiduciario, risultando essa, oltre che carente della necessaria prestazione del consenso da parte dell'attrice , priva di data certa, così come della Parte_1 formulazione dell'offerta della prestazione dovuta dall'istante, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2932 c.c., offerta del resto non contenuta neanche nell'atto introduttivo del giudizio;
trattandosi, peraltro, di accordo caratterizzato da causa illecita, in quanto contraria a normativa imperativa, comportando il surrettizio acquisto dell'immobile di edilizia popolare da parte di soggetto non legittimato ad
7 acquistarlo (l'attore ), non avendo il medesimo i requisiti per la Parte_2 partecipazione alla cooperativa che ne aveva deliberato l'assegnazione e per il godimento dei finanziamenti a fondo perduto occorsi per la sua costruzione, occorrendo, ai fini dell'autorizzazione all'eventuale subingresso nella posizione all'avente diritto di altro soggetto che quest'ultimo fosse in possesso dei requisiti soggettivi necessari, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L. n. 179/1992 in materia di edilizia popolare agevolata;
requisiti che gli attori non avevano mai posseduto, con la conseguente preclusione della trasferibilità dell'alloggio in capo agli stessi. Rilevavano, con riferimento alla domanda subordinata ex art. 1158 c.c., che l'assegnazione individuale dell'alloggio al avvenuta in forza di atto CP_1 notarile del 18.03.2013, aveva assunto efficacia interruttiva del termine occorrente ai fini dell'acquisto della proprietà del bene a titolo originario, acquisto che, pertanto, non si era perfezionato, stante il mancato decorso del termine prescritto dalla disposizione codicistica appena citata. Concludevano per il rigetto delle avverse domande e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle stesse, affinchè gli attori venissero dichiarati tenuti alla formulazione dell'offerta reale prevista ex art. 2932 comma 2 c.c., oltre che alla restituzione delle somme versate dal convenuto per divenire proprietario dell'immobile, nella misura che fosse risultata CP_1 provata o comunque ritenuta di giustizia.
La causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati e dato atto che, in pendenza di giudizio - per effetto dell'avvenuto esperimento, nelle more, della procedura di mediazione civile obbligatoria (entro il termine all'uopo assegnato con ordinanza depositata il 22.03.2022) - risulta integrata la condizione di procedibilità il cui originario difetto era stato eccepito dai convenuti (per quanto attestato dal verbale di mancata conciliazione in data 09.11.2022 redatto dinanzi all'organismo deputato, 8 prodotto con la nota di deposito del 11.11.2022), inerendo la controversia, in riferimento alla domanda subordinata volta all'accertamento dell'acquisto per usucapione del diritto di proprietà del compendio immobiliare in capo agli attori, all'esito del giudizio pare innegabile che sia intervenuto inter partes il patto fiduciario dedotto in limine litis, in virtù del quale il convenuto , socio della Controparte_1 cooperativa SIULP Massa 1 ed, in tale qualità, assegnatario dell'alloggio di edilizia popolare oggetto di controversia in forza di verbale del 29.10.1998 (prodotto a corredo della citazione sub doc. 7), divenuto effettivamente, ad ogni effetto di legge, proprietario dello stesso in forza di atto notarile di assegnazione del 18.03.2013, trascritto il 18.03.2013 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione del predetto convenuto), assunse espressamente l'impegno di trasferire in proprietà l'anzidetto immobile, facente parte del complesso residenziale costruito dalla suddetta cooperativa edilizia, a , per l'appunto allorquando la cooperativa Parte_2 medesima avesse provveduto ad assegnargli in via definitiva l'alloggio (ciò che sarebbe in effetti avvenuto, come appena precisato, con rogito del 18.03.2013). Tale conclusione trova inequivoca conferma nella dichiarazione ricognitiva recante la sottoscrizione (non ritualmente disconosciuta nelle forme di cui all'art. 215 comma 1
n. 2 c.p.c. e, quindi da considerare tacitamente riconosciuta) del medesimo dichiarazione che, giova precisare, lungi dal costituire essa stessa l'atto CP_1 attraverso il quale il pactum fiduciae è stato concluso (la cui preesistenza si evince chiaramente dal tenore logico-testuale della medesima dichiarazione), vale a dimostrare, unitamente ad altri univoci e convergenti elementi di valutazione di natura indiziaria, per l'appunto la stipulazione del richiamato accordo fiduciario.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte con recente pronuncia resa a
Sezioni Unite, infatti, ”la dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione”, ma, costituendo una promessa di adempimento di tale ultimo impegno, “ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art.
1988 c.c., una astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova
9 del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 1424/2024); prova contraria che non è stata data in giudizio dal Con CP_1
l'arresto appena citato, peraltro, le Sezioni Unite hanno rimarcato, dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale già diffusosi – anche in riferimento alla prova del mandato senza rappresentanza concernente beni immobili (cfr. Cass. n.
21805/2016, Id. n. 39566/2021) - che “per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario, che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio” (in tal senso, vedasi anche Cass SS.UU. n.
6459/2020, Cass. n. 26988/2020, Id. n. 681172025); di modo che “tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario” (cfr. Cass.
n. 1424/2024 cit.).
La cd. interposizione reale implica il collegamento di due negozi: quello esterno, realmente voluto, concluso con il soggetto terzo (nel caso in questione consistente nell'assegnazione dell'alloggio al in qualità di aderente alla Cooperativa CP_1
SIULP Massa 1), ed un secondo negozio interno, anch'esso realmente voluto, ma ad effetti obbligatori tra interposto ed interponente;
si tratta di una fattispecie a carattere fiduciario fondata sull'accordo che il bene venga in un secondo momento trasferito dall'interposto/fiduciario all'interponente/fiduciante (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9402/2005, Id. n. 17785/2015, Id. n. 1838/1980).
Con la stessa mentovata scrittura, in effetti, il HE ebbe a dichiarare espressamente: “… mi impegno sin da ora ad effettuare la cessione definitiva anche nominativa al IG. ed in difetto ai suoi eredi, nel momento stesso in cui Pt_2
l'Assemblea dei soci della Coop. SIULP Massa 1 delibererà di assegnare la proprietà degli alloggi ai singoli soci” (deliberazione sicuramente intervenuta, essendo stato quello oggetto di causa effettivamente assegnato, con il succitato atto notarile); e ciò riconoscendo contestualmente “di aver avuto solo la funzione di prestanome per poter effettuare l'operazione a favore del IG. ”, vale a dire onde Parte_2 permettere al medesimo (“ed in difetto ai suoi eredi”) “di poter acquistare l'immobile
10 anche se a nome mio” e che gli oneri economici inerenti all'acquisto dell'abitazione erano stati e ed avrebbero continuato ad essere a carico di quest'ultimo (“il quale ha provveduto, provvede e provvederà ad ottemperare a qualsiasi obbligo pecuniario e non inerente l'immobile stesso”), dichiarando anche, infine, “di non avere nulla a che pretendere dal IG. ed in difetto dai suoi eredi” in riferimento all'alloggio in Pt_2 questione, “né rivalere alcun diritto di proprietà sull'immobile medesimo”. Innegabili e significativi riscontri presuntivi che corroborano l'effettiva conclusione del suindicato pactum fiduciae – rendendo in tal guisa irrilevante, in virtù della prova presuntiva al riguardo raggiunta, il rilievo attinente alla contestata carenza di data certa nella suindicata dichiarazione a firma del - sono costituiti, in effetti, dal CP_1 conferimento al da parte di quest'ultimo, della delega predisposta il Pt_2
23.01.1996 ai fini della partecipazione, per proprio conto, alle assemblee della
Cooperativa SIULP Massa 1 (del quale il predetto convenuto era divenuto socio fin dal gennaio 1996); dalla (di per sé incontroversa) immissione dei coniugi Parte_5 el possesso dell'alloggio fin dal 1998, segnatamente fin dall'assunzione della
[...] delibera del 29.10.1998 di preassegnazione al della medesima abitazione CP_1
(nella quale gli attori stabilirono la loro residenza e che venne non a caso assegnata in sede di separazione alla quale genitore collocatario della prole); dal fatto Pt_1 che entrambi i convenuti redassero rispettivi testamenti olografi in data 03.05.1997, disponendo delle rispettive quote di comproprietà dell'immobile oggetto di giudizio
(pari al 50% ciascuno) in favore del dal fatto che le quote delle rate del Pt_2 mutuo acceso nel febbraio 1998 dalla suddetta cooperativa, in riferimento al complesso residenziale realizzato, risultano essere state pagate dapprima dal
- come attestato dalla disponibilità, in capo al medesimo, dalle contabili Pt_2 bancarie relative a bonifici a nome del e destinati alla stessa società CP_1 cooperativa a r.l. SIULP Massa 1, ciò che consente di desumere ragionevolmente, anche in virtù del contenuto dalla messaggistica whatsapp dimessa, che fu per l'appunto l'attore a procurare al socio la provvista per effettuare i suindicati versamenti, o a rimborsarglieli dopo la loro effettuazione - e poi, a seguito della separazione personale tra il predetto e la moglie (intervenuta nel 2008), dalla stessa attraverso il sistema bancario;
risultando documentati, in tal guisa, anche Pt_1
11 pagamenti inerenti agli oneri condominiali e fiscali (ICI ed IMU) ed a spese notarili, queste ultime verosimilmente pertinenti al richiamato rogito di assegnazione dell'alloggio al socio (vedasi, rispettivamente, doc. 4, docc. 1-3, docc. 5-6, CP_1 docc. 10, 11, 11b e 11C).
E' opportuno rilevare che la compartecipazione ai pagamenti de quibus da parte della (della quale non si fa menzione nella succitata dichiarazione sottoscritta Pt_1 del vale a dimostrarne il coinvolgimento nel patto fiduciario concluso inter CP_1 partes, avendovi ella evidentemente prestato adesione;
per altro verso, la redazione del suindicato testamento olografo della coniuge del dimostra, del CP_2 Pt_2 pari, la sua partecipazione allo stesso accordo, risultando l'acquisto dell'alloggio di edilizia popolare da parte di quest'ultimo caduto in comunione legale, ex art. 177 comma 1 lett. a) c.c., evincendosi dall'atto notarile di assegnazione del 18.03.2013
l'opzione per tale regime da parte dei coniugi (cfr. doc. 5 allegato Persona_1 alla comparsa di costituzione del convenuto . Sussiste, pertanto, per le CP_1 ragioni appena esposte, sia la legittimazione passiva della convenuta CP_2
(la cui partecipazione è giustificata in ragione della comproprietà in capo
[...] alla medesima dell'alloggio oggetto dell'azione ex art. 2932 c.c., per l'appunto per quanto appena esposto), sia quella dell'attrice , la cui legittimazione Parte_1
(attiva) è del resto integrata anche dall'allegato acquisto, anche in capo alla stessa, della proprietà dell'abitazione oggetto di giudizio per effetto di usucapione ex art. 1158 c.c., cui si riferisce la domanda subordinata.
Deve escludersi, peraltro, che il pactum fiduciae concluso dalle parti possa considerarsi di per sé nullo, e quindi privo di effetti, per illiceità della causa, in quanto destinato a consentire l'acquisto della proprietà di immobile di edilizia popolare agevolata in favore di soggetti diversi dall'assegnatario del medesimo. In effetti, in virtù dell'art. 20 della L. n. 179/1992 (come modificato dall'art. 3 della L. n. 85/1994, entrato in vigore ben prima dell'assegnazione al dell'alloggio per cui è CP_1 controversia, risalente al 2013), " … gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o
12 locati”. Alla data della notificazione della citazione contenente la domanda giudiziale
– così come, del resto, a quella di ricezione dell'intimazione ad adempiere all'obbligo assunto in forza del pactum fiduciae di cui alla lettera raccomandata A/R del
08.03.2021 (prodotta a corredo dello stesso atto introduttivo sub doc. 12) - risultava in effetti decorso il termine quinquennale (decorrente dall'assegnazione dell'alloggio, avvenuta con atto della Cooperativa SIULP Massa 1 del 29.10.1998 e poi definita con rogito notarile del 21.03.2013) previsto ex lege ai fini della libera trasferibilità in favore di terzi degli alloggi di edilizia popolare agevolata (incluso evidentemente quello oggetto di causa). Come ha avuto modo di precisare la Corte regolatrice, “non
è revocabile in dubbio che, in tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, la L. 28 gennaio 1994, n. 85, art. 3, nel modificare la L. 17 febbraio 1992, n. 179, art.
20, comma 1, abbia liberalizzato, pressochè integralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari, stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (o assegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della Regione, ove sussistenti gravi, sopravvenuti e documentati motivi”, essendo in ogni caso, decorso tale lasso temporale quinquennale, il trasferimento a terzi liberamente consentito, senza necessità di autorizzazione amministrativa di sorta. Come è stato rimarcato in giurisprudenza, peraltro, “la nuova disciplina è di immediata applicazione, e vale anche per le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto di convenzioni ed assegnazioni anteriori alla L. 17 febbraio 1992, n.
179 (poichè a seguito dell'abrogazione, da parte di quest'ultima, delle più restrittive disposizioni della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, sono cadute le clausole, contenute nelle convenzioni tra enti pubblici e cooperative di costruzione di tali alloggi, ispirate alle disposizioni abrogate, ed è venuta meno, per i contratti stipulati in violazione dei limiti di alienazione di cui della cit. L. n. 865, art. 35, la nullità prevista da tale norma, non essendo più in vigore il divieto di libera alienabilità post- quinquennale” (cfr. Cass. n. 26915/2008).
Permane, nondimeno, anche con specifico riferimento alla possibilità di trasferimento a terzi, l'esigenza di rispettare la portata pubblicistica della disciplina in tema di edilizia agevolata convenzionata, come reso evidente, in particolare, dal comma 2
13 del succitato art. 20 della L. n. 179/1992, che il subentrante deve possedere
“i requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro”, pena la perdita del contributo pubblico erogato per la costruzione dell'immobile (essendo il mutuo acceso dalla cooperativa, al cui rimborso hanno preso parte i soci destinatari dell'assegnazione degli alloggi, evidentemente relativo soltanto ad una parte del costo da sostenere, vale a dire quella non coperta dal finanziamento pubblico, nella specie di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto si evince dal mentovato atto notarile di assegnazione del 18.03.2023); con ciò confermando la necessità di un controllo della cooperativa (nel caso in questione non evocata in giudizio) sulle cessioni delle proprie unità abitative, potendo quest'ultima subire gli effetti pregiudizievoli derivanti da una cessione disposta nei confronti di un soggetto privo dei requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione degli stessi. Alcuna allegazione da parte degli attori – ancor prima che la relativa prova - risulta circa il possesso, in capo ai medesimi, dei requisiti soggettivi occorrenti (alla data di proposizione della domanda giudiziale, in riferimento all'invocato subentro della posizione dell'assegnatario per effetto dell'esperita azione ex art. 2932 c.c.) per divenire proprietari dell'alloggio di edilizia agevolata per cui è causa, requisiti previsti in leggi regionali e generalmente consistenti, oltre che nella residenza anagrafica del
Comune nel quale è situato l'alloggio, nell'appartenenza a determinate categorie sociali, nella titolarità di reddito familiare non superiore a determinate soglie stabilite a livello regionale, nella mancata precedente assegnazione in proprietà di altri alloggi. Ciò posto, la lacuna assertiva relativa alla titolarità dei ridetti requisiti soggettivi in capo agli attori assume rilievo dirimente ai fini del rigetto dell''azione ex art. 2932 c.c., così come proposta, atteso che, ai fini del suo accoglimento, essendo essa volta all'acquisto della proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, a norma del comma 2 della stessa disposizione codicistica appena citata gli stessi attori avrebbero dovuto eseguire la controprestazione (consistente nel corrispettivo del medesimo acquisto) o farne offerta con atto introduttivo;
offerta che, per consolidata giurisprudenza, non deve essere necessariamente reale o per intimazione, a norma degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo sufficiente che sia formulata nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 c.c. e, in definitiva, che consista in
14 una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2217/2013, Id. n 26011/2010). In tale contesto, non assume rilievo,
a ben vedere, che, con la mentovata scrittura ricognitiva a firma del lo CP_1 stesso convenuto abba reso dichiarazione di “non avere nulla a pretendere nei confronti del sig. ed in difetto dei suoi eredi, sull'immobile in questione”, Pt_2 valendo essa soltanto nei rapporti tra le medesime parti (in virtù dell'accollo interno trasfuso nel pactum fiduciae concernente gli oneri economici attinenti quota di mutuo gravante sull'assegnatario, oneri dei quali si fece carico il e, dopo di lui, la Pt_2 per effetto della sua adesione allo stesso accordo), non potendo quindi Pt_1 escludere l'effetto della perdita della quota del finanziamento (nella misura di pertinenza di quell'unità immobiliare, parte del più ampio complesso residenziale composto da n. 24 abitazioni) erogato dall'Ente pubblico, contributo che, in dipendenza dell'eventuale trasferimento in proprietà in favore di soggetti privi dei requisiti soggettivi per l'assegnazione della stessa (quali devono ritenersi gli attori, in difetto di specifica allegazione e della relativa prova), in accoglimento dell'azione ex art. 2932 c.c. spiegata in via principale, perderebbe i suoi effetti – in forza del richiamato comma 2 dell'art. 20 della L. n. 179/1992, nella formulazione vigente – di modo che la Cooperativa SIULP Massa 1 (rimasta estranea al giudizio) si ritroverebbe tenuta a dover restituire quel medesimo contributo pubblico (per la quota di pertinenza di quell'alloggio). Avuto riguardo al rilievo pubblicistico della disciplina in tema di edilizia residenziale agevolata, in definitiva, la prestazione che gli attori dovrebbero offrire al fine di rendersi destinatari dell'acquisto attraverso l'azione ex art. 2932 c.c. dovrebbe, in definitiva, non soltanto consistere nella prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo, fino alla sua naturale estinzione – pagamento in riferimento al quale non sussiste certezza, né garanzia di sorta, non essendo stato del resto formulata offerta di estinzione immediata all'atto della proposizione della domanda giudiziale, così come nel restante corso del giudizio – ma anche, per quanto appena precisato, nel ripianare la “perdita” (ovvero la sopravvenuta inefficacia) del contributo pubblico nella misura di pertinenza all'alloggio oggetto di causa (che risulterebbe privo di causa giustificativa), perdita determinata dal
15 trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare a soggetti privi dei requisiti soggettivi previsti ai fini dell'assegnazione dello stesso.
La domanda principale non può pertanto trovare accoglimento.
Va altresì disattesa la domanda subordinata, volta all'accertamento dell'acquisto dell'alloggio per cui è controversia per effetto di possesso ad usucapionem. La disponibilità materiale dell'unità abitativa concessa in favore degli attori dall'assegnatario della stessa – in attuazione del pactum fiduciae inter partes, infatti, non ha radicato in capo a questi ultimi un vero e proprio possesso (caratterizzato dai connotati occorrenti ai fini dell'acquisto del diritto dominicale a titolo originario ai sensi dell'art. 1158 c.c.), essendo ciò avvenuto nel contesto di un vincolo di natura meramente obbligatoria, in vista del divisato atto traslativo, integrando siffatta disponibilità, per consolidata giurisprudenza, una mera detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse ma nomine alieno, inidonea, come tale, a consentire il maturare dei termini utili alla usucapione, salvo che sia dimostrata un'interversio possesionis nei modi previsti ex art. 1141 c.c. (cfr. Cass, SS.UU. n. 7930/2008, Cass.
n. 1296/2010, Id. n. 521172016); presupposto, quest'ultimo, che non può considerarsi integrato dall'avvenuto pagamento, da parte dei coniugi – Pt_2 delle rate di mutuo di pertinenza dell'assegnatario, delle utenze a servizio Pt_1 dell'abitazione e degli oneri condominiali o fiscali ad essa relativi, trattandosi, piuttosto, di anticipazione degli effetti dell'atto traslativo contemplata, già ab origine
(e quindi, per l'appunto in quanto aderente all'intesa sottostante, incompatibile con l'ipotetica interversio possessionis), nel pactum fiduciae intercorso tra le parti (per quanto è dato evincere dalla dichiarazione ricognitiva sottoscritta dal , CP_1 consistendo, segnatamente, nell'attuazione dell'accollo (ad efficacia interna) trasfuso nel vincolo obbligatorio costituito con il medesimo accordo.
La peculiarità della controversia e la compartecipazione delle parti, almeno nella fase ante causam, ad intesa tesa alla surrettizia elusione di disciplina imperativa di rilievo pubblicistico giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
16 Definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, rigetta le domande proposte da e nei confronti di e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 CP_2
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Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, il 05.11.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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