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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/10/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 358/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 657/2023 emessa dal Tribunale di Enna il 9 ottobre 2023
PROPOSTO DA
, nata ad [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
Corso Risorgimento n. 72, (c.f. ), rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Antonino Benintende presso lo studio del quale, in
Leonforte, Via G. D'Annunzio 35, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., corrente in Bologna, via Stalingrado n. 45 (p.iva
1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Cantaro presso P.IVA_1 il cui studio, in Enna, Corso Sicilia n. 117, è elettivamente domiciliata;
Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 657/2023 pubblicata il 9.10.2023 RG n.183/2020, Rep. n. 909/2023 del 9.10.2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Enna in data 9.10.2023 che ha definito la causa civile scritta al n.183/2020 RG accogliere le seguenti conclusioni:
1) Riformare e modificare la ricostruzione del fatto, rilevante ai fini del decidere, erroneamente compiuta dal giudice di primo grado riconoscendo che parte attrice ha prodotto anche la procura notarile a vendere e in ossequio al principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. che gli elementi di prova offerti in produzione da parte attrice, odierna appellante, mai contestati dalla convenuta, odierna appellata, nonché egli elementi di prova offerti dalla stessa sono sufficienti a provare il furto. 2) Voglia modificare la ricostruzione del fatto, rilevante ai fini del decidere, erroneamente compiuta dal giudice di primo grado riconoscendo che i dati contenuti nella chiave elettronica, consegnata dall'odierna appellante alla compagnia assicurativa, sono stati trattati in assenza di contraddittorio ed in violazione delle norme sul trattamento dei dati personali e che in ogni caso non è stata provata loro veridicità escludendo, quindi la loro utilizzabilità ai fini del decidere. 3) in conseguenza voglia accogliere le conclusioni di primo grado e per effetto dire e ritenere che in data
26.02.2018 alle 22,00 circa alla predetta signora , in Parte_1
Catania, piazza Nettuno, veniva rubata la l'autovettura BMW X1 targata
FG 044 NV. Dire e ritenere che i danni subiti a seguito del furto dell'autovettura ammontano ad €. 32.770,00 e, per l'effetto, condannare la
, con sede legale in via Stalingrado 45 Bologna Controparte_1 al risarcimento del danno subito dall'attrice della Parte_1
2 somma di €. 32.770,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del
27.02.2018. Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata CP_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di appello, in via istruttoria per mero scrupolo difensivo ammettere i mezzi di prova indicati dalla Società appellata nella propria memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.. Nel merito rigettare
l'impugnazione proposta dalla signora perché infondata Parte_1 in fatto e in diritto, conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
In ogni caso rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla signora
perché infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, Parte_1 nella non temuta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, ricondurre il risarcimento entro i limiti del contratto stipulato tra le parti e delle relative franchigie. Con vittoria di spese ed onorari.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 13.01.2020 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Enna, la Società
[...]
al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_3 da lei subiti in seguito del furto dell'autovettura BMW X1 targata FG 044
NV, danni che quantificava in €.32.770,00.
A sostegno della domanda deduceva che in data 26.02.2018, verso le ore
22,00 in Catania nella Piazza Nettuno, ignoti asportavano l'autovettura indicata e che, per tale ragione, il giorno successivo,ella aveva sporto regolare denuncia all'Autorità di polizia oltre che procedere alla dichiarazione di perdita di possesso al PRA.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda ritenuta infondata in fatto ed il diritto.
3 Il giudizio veniva istruito mediante deposito documentale e, concessi i termini ex art. 183 c. VI c.p.c., all'udienza del 12.10.2021, precisate le conclusioni, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato la domanda attorea condannando al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite liquidate come in dispositivo. CP_1
Il Tribunale ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalle difese sollevate dalla convenuta Compagnia fossero emersi elementi tali da porre seriamente in dubbio la ricostruzione del furto come narrata in citazione dall'attrice.
Più in particolare il Tribunale ha evidenziato come dall'esame delle chiavi tipo Key Reader - consegnate dalla stessa attrice alla Compagnia - fosse emersa una incongruenza relativa al momento dell'ultimo utilizzo dell'autovettura rilevato attraverso gli accertamenti tecnici compiuti da dai quali tale l'ultimo utilizzo della vettura risulterebbe CP_1 avvenuto ben quattro giorni prima rispetto a quello del furto denunciato dall'attrice, ovvero il 22 febbraio 2018.
Tali accertamenti sulle chiavi erano stati possibili in quanto esse contengono la memoria dei principali dati dell'auto quali il numero di telaio, il chilometraggio, il periodo di utilizzo e di accensione e di spegnimento.
Da ciò il rigetto della domanda.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per i motivi Parte_1 in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 29 maggio 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo
4 alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico ed articolato motivo di gravame l'appellante deduce la erroneità della sentenza della parte in cui, il Tribunale, ha rigettato la domanda risarcitoria ritenendo indimostrato il furto di cui si discute.
A sostegno del motivo si evidenzia come, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, era stata allegata non soltanto la visura del PRA relativa alla perdita di possesso della vettura (certificazione estratta da un Pubblico Registro), ma anche la procura notarile a vendere conferita alla in epoca successiva all'evento per cui è causa Controparte_1 con firma autenticata dal Notaio, Dott.ssa da utilizzare Per_1 nell'ipotesi in cui la vettura fosse stata ritrovata.
La Compagnia, nel pretendere tali documenti, aveva anche richiesto le chiavi dell'autovettura onde procedere alla liquidazione del sinistro al fine di ottenere la dimostrazione che, al momento del furto, l'autovettura fosse stata regolarmente chiusa e non lasciata incustodita. Se così è, precisa l'appellante, in virtù del principio di non contestazione di cui all'articolo
115 c.p.c. il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che tali documenti non erano mai stati mai contestati e che pertanto dovevano porsi a fondamento della domanda in quanto il Giudice è obbligato a decidere sulla base di quanto allegato e provato dovendo utilizzare tutte le prove dedotte da una parte e non contestate in maniera specifica dall'altra.
Nel caso specie, continua appellante, non v'è stata alcuna contestazione con riferimento ai documenti prodotti risultando provata sia l'esistenza del veicolo sia l'avvenuta perdita di possesso della stessa in seguito all'atto fraudolento subito.
****
5 Con altro profilo di gravame l'appellante deduce ancora come, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto, non dimostrato il furto della predetta vettura.
Con motivazione lacunosa e insufficiente il Giudice di prime cure nel rigettare la domanda, ha omesso di indicare quale iter logico giuridico sia stato seguito per giungere a siffatte conclusioni.
La sentenza, anzi, appare contraddittoria nella parte in cui, il Tribunale, per un verso ritiene che i documenti allegati dall'attrice non potessero essere sufficienti a dare contezza dei fatti così come narrati in citazione in quanto provenienti dalla stessa attrice (dimenticando di considerare che il certificato del PRA è atto estratto da un Pubblico Registro) mentre, dall'altro, ha ritenuto di poter porre a fondamento della decisione gli accertamenti tecnici operati sulle chiavi da parte della Compagnia.
Osserva in proposito l'appellante che tali accertamenti sono stati effettuati presso una autofficina autorizzata BMW di Messina cui la aveva consegnato le chiavi senza alcun contraddittorio e senza CP_1 alcuna autorizzazione per cui i risultati ottenuti, proprio perché unilateralmente acquisiti, non potevano porsi a fondamento della decisione anche perché non è stato neppure dimostrato il corretto funzionamento della centralina o la sua taratura.
L'appellante, in proposito, rammenta come tra i dati riportati dalla stessa
Compagnia, erano risultati coincidenti sia l'ora dell'accensione, sia i chilometri percorsi per raggiungere Catania da Leonforte, residuando una incongruenza solo relativamente alla data di ultimo utilizzo rispetto al furto, circostanza ben spiegabile con il fatto che, tale dato (ossia quello della data) probabilmente, a differenza dell'ora che compare sul display, non era mai stata regolarmente impostata.
Si osserva, ancora, che in ogni caso gli accertamenti erano stati compiuti in violazione della Privacy in considerazione che quanto registrato dalle
6 chiavi magnetiche (spostamenti della vettura, ore di utilizzo, chilometri percorsi ecc.) rappresentano dati sensibili e quindi tutelabili.
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa Controparte_4 di costituzione e risposta.
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. - Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere
7 positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
Altro rilievo preliminare concerne il fatto che, per svista, la causa è stata erroneamente posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. anteriforma, quando, invece, con la stessa ordinanza del 21 maggio 2024 la causa era stata rinviata ex artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., con assegnazione del termine ivi previsto per le conclusionali.
L'errore non ha conseguenze apprezzabili, tanto meno sul piano fondamentale della tutela del contraddittorio, per cui non ha effetto invalidante, ma appare doveroso segnalarlo.
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Nel merito l'appello è infondato.
Osserva la Corte che dagli atti di causa emerge, con assoluta certezza, che la vettura BMW X1 oggetto di furto era funzionante e circolante almeno sino alla data del 22 febbraio 2018.
Ciò si evince, a prescindere dalla documentazione allegata dall'attrice, dalle stesse difese della Compagnia convenuta che fa riferimento “ai dialoghi” intercorsi tra le chiavi del veicolo (tipo Key Reader e muniti di centralina) e la vettura stessa per come registrati sino al 22 febbraio
2018.
Deduce l'attrice che l'autovettura in oggetto sia stata oggetto di furto ad opera di ignoti in data 26 Febbraio 2018 tra le ore 22,00 e le ore 00,30 a
Catania, in Piazza Nettuto, ove era stata parcata mentre i coniugi partecipavano ad una festa organizzata da parenti. Persona_2
Risulta incontestato – oltre che documentalmente provato – che la vettura fosse garantita da per le ipotesi di incendio, furto e rapina, CP_1 giusta Polizza n. 1/20116/135/156255821 attiva al momento dell'evento
8 (vedasi all. n. 2 fascicolo attoreo) e che detta Polizza prevedesse un massimale indennizzabile in caso di evento pari ad €. 32.200,00 con una franchigia pari al 10%.
Nel costituirsi il giudizio la Compagnia, sostanzialmente, denega il chiesto ristoro motivandolo con alcune incongruenze evidenziatesi in seguito ad accertamenti tecnici fatti eseguire presso una officina autorizzata BMW a Messina sulle chiavi consegnate – in originale – dalla stessa attrice al fine di ottenere il risarcimento del danno, chiavi che registrano costantemente tutti i dati relativi al veicolo (chilometraggio, stato di usura dei componenti, ora di accensione, percorrenza media ecc.
Da tali accertamenti, secondo la Compagnia, era emerso che l'ultimo utilizzo della vettura fosse avvenuto alle 22.37 del 22 febbraio 2018 (e non il 26 febbraio come indicato dall'attrice), nonché che i chilometri percorsi erano 16.225 e non, come indicato dal , (vedasi le sue Tes_1 dichiarazioni, all. n. 4 del fascicolo di parte convenuta), 9.800 circa.
Dalla lettura della documentazione allegata dalla convenuta CP_1 risulta, effettivamente, un ultimo aggiornamento” il 22.02.2018 alle 22,37 che non coincide con la data del presunto furto.
Parte appellante ha lungamente dedotto sulla inutilizzabilità di tali accertamenti in quanto effettuati “in assenza di contraddittorio” e senza aver dimostrato, quanto meno, il corretto funzionamento della centralina al momento dell'estrazione dei dati, non potendosi escludere, in linea di principio, che le richiamate incongruenze possano derivare da un malfunzionamento della stessa.
Tali eccezioni non possono apprezzarsi.
Deve, in proposito, rilevarsi che parte appellante, nel corso del giudizio di primo grado non ha mai contestato la veridicità degli accertamenti tecnici fatti eseguire dalla BMW ma solo la rilevanza processuale degli stessi
9 (vedasi, in particolare memorie ex art. 183 comma VI n. del 27.04.2021) eccependone la inutilizzabilità in quanto unilateralmente acquisiti.
Tuttavia, non può non evidenziarsi che, nel costituirsi in giudizio, la
Compagnia ha espressamente denegato il risarcimento non solo richiamando gli accertamenti tecnici fatti eseguire presso una officina specializzata, ma allegando ulteriori documenti ed indicando prove orali a supporto.
Osserva la Corte che gli accertamenti contestati, - da intendersi come prove atipiche che nel processo civile assumono una efficacia probatoria simile a quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. – possono essere utilizzate dal Giudice per integrare o rafforzare il proprio convincimento, sempre che siano idonee a fornire un elemento di giudizio se non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale
(fra tante vedasi Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947).
Come sopra ricordato la Compagnia, oltre ad allegare gli esiti degli accertamenti, con le proprie memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. ha prodotto una consulenza del proprio perito, che, in Persona_3 conseguenza di un sinistro stradale che la BMW aveva subito in data
1.02.2018, aveva visionato la vettura in data 6.2.2018 (quindi pochi giorni prima del furto) indicando i Km percorsi in 10.713 (vedasi foto del contachilometri allegata).
Valga a questo punto evidenziare che, per come eccepito dalla CP_1 dalla stessa documentazione tecnica allegata (relativa “alla lettura dei dati del veicolo del 7 gennaio 2018”, ove risulta un chilometraggio di 8.481
Km) nonché dalla citata perizia di , si evidenziano una serie di Per_3
10 incongruenze che riguardano non solo il giorno di ultimo utilizzo della macchina ma anche sul chilometraggio effettivo rispetto a quanto dichiarato dal il 27 febbraio 2018 in denuncia (ovvero 9.800 Tes_1 chilometri), difficilmente spiegabili.
Non può tacersi, invero, che il 22.02.2018, (quindi solo quattro giorni prima del dedotto furto) data di ultima diagnosi, i chilometri percorsi erano diventati 16.225, come se l'auto, cioè, avesse percorso, in un breve periodo, circa 8.000,00 chilometri.
Tali incongruenze giustificano, a parere del Collegio, la correttezza della sentenza impugnata che, proprio valorizzando le prove documentali allegate dalla Compagnia, ha consentito al Giudice di prime cure, di giungere alla decisione avversata.
Ciò anche in quanto, “la formale denuncia presentata dal proprietario alle forze dell'ordine del furto della propria auto non è sufficiente a comprovare che il fatto si sia verificato così come denunciato e quindi quest'atto, sia pure ovviamente necessario, non garantisce l'automatico risarcimento da parte della compagnia di assicurazione con cui si è assicurato il veicolo anche contro il furto.
Cass. Civ. sentenza n. 32637/22 del 7 novembre 2022).
In definitiva, in considerazione delle specifiche e circostanziate eccezioni formulate dalla in ordine al reale verificarsi del furto, l'attrice CP_5 nulla ha allegato (al di là della denuncia e della documentazione relativa alla perdita di possesso), utile a dimostrare che l'evento delittuoso si era effettivamente verificato nei modi e nei tempi narrati.
*****
Alla luce di quanto sopra detto la sentenza deve integralmente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
11
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 657/2023 resa dal Tribunale di Enna in data 9.10.2023 ed appellata da;
Parte_1
Condanna l'appellante a corrispondere all'appellata Compagnia le spese del presente grado del giudizio che liquida in complessive €. 3.600,00 per compensi, oltre spese generali 15%iva e cpa se dovute.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per le rispettive impugnazioni, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 3 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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