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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 4542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4542 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 10076/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10076 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promosso ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Giacomelli in Venezia-Mestre, Viale San Marco n. 49/c (pec:
, la quale lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(nata a [...] il [...]), contumace;
CP_1
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.49
c.p.c..
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso che di seguito si riproducono: “disporre la separazione coniugale dalla moglie ed il successivo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis-49 c.p.c., CP_1
alle seguenti condizioni 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di trasferire ove crede la propria residenza. 2) Nulla corrisponderà il marito alla moglie e quest'ultima al marito a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.
(ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Venezia 2. Nulla corrisponderà il marito alla moglie e quest'ultima al marito a titolo di assegno divorzile. Vittoria di spese e competenze”. conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi in accoglimento del
ricorso, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, lo scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, il signor espone di aver contratto Parte_1
matrimonio con la signora in data 4.2.2014, matrimonio celebrato a Londra e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 179, parte II, serie C, uff. 9, dell'anno
2018.
Dall'unione non sono nati figli. I coniugi, insieme al figlio che la sig.ra aveva avuto da una precedente relazione, hanno vissuto CP_1
nel Regno Unito fino al 2018, trasferendosi successivamente in Italia presso l'abitazione di proprietà della signora sita in Venezia-Lido, via Cipro n. 2. CP_1
Il ricorrente rappresenta che negli ultimi anni i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati in modo irrimediabile, fino a quando, nell'ottobre del 2024, egli aveva dovuto lasciare la casa familiare, costretto dall'odierna convenuta la quale affermava di doversi dedicare integralmente al figlio, che si trovava agli arresti domiciliari.
Da allora i coniugi non hanno più convissuto, limitandosi a pochi contatti telefonici sempre caratterizzati da liti.
Venuta meno l'affectio coniugalis, ritenendo non proseguibile la vita matrimoniale e non avendo la sig.ra dato alcun riscontro all'invito a procedere al deposito di un ricorso congiunto, il sig. CP_1 [...]
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_1
senza alcun obbligo di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Al riguardo, il ricorrente documenta di lavorare come assistente familiare e di percepire circa 1.000,00 euro al mese e deduce che la sig.ra lavora presso la Fondazione Querini Stampalia per nove mesi CP_1
all'anno e percepisce l'indennità di disoccupazione per i restanti mesi.
Il ricorrente ha inoltre richiesto che, passata in giudicato la sentenza di separazione, il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio indicandone le condizioni.
*****
All'udienza del 3.07.2025 è comparso personalmente il solo ricorrente il quale ha confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione con la sig.ra e ha insistito per la pronuncia di separazione e, CP_1
all'esito, di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato ha quindi dichiarato la contumacia della convenuta e rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM., pervenute in data 15.09.2025.
*******
La domanda di separazione proposta dal ricorrente deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza si desume dalle allegazioni del ricorrente - il quale ha dedotto di avere da tempo lasciato la casa familiare e di avere solo sporadici contatti telefonici con la moglie - nonché e dal comportamento processuale tenuto dalla medesima che non ha dato riscontro alla lettera raccomandata di invito alla separazione consensuale e, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, dimostrando così un assoluto disinteresse per la vicenda matrimoniale.
Null'altro deve provvedersi in questa sede in assenza di ulteriori domande di ordine economico.
Considerato che con il ricorso il sig. ha proposto domande cumulate di separazione Parte_1
e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e
473-bis.51 cod. proc. civ., non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio a Londra in data 04.2.2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 179, parte II, serie C, uff. 9, dell'anno 2018.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 25.09.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10076 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promosso ai sensi dell'art. 473-bis.47 c.p.c. da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta
Giacomelli in Venezia-Mestre, Viale San Marco n. 49/c (pec:
, la quale lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
(nata a [...] il [...]), contumace;
CP_1
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.47 e 473-bis.49
c.p.c..
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso che di seguito si riproducono: “disporre la separazione coniugale dalla moglie ed il successivo scioglimento del matrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis-49 c.p.c., CP_1
alle seguenti condizioni 1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di trasferire ove crede la propria residenza. 2) Nulla corrisponderà il marito alla moglie e quest'ultima al marito a titolo di contributo al mantenimento essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti. Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R.
(ovvero) autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al
P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti condizioni 1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
Venezia 2. Nulla corrisponderà il marito alla moglie e quest'ultima al marito a titolo di assegno divorzile. Vittoria di spese e competenze”. conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi in accoglimento del
ricorso, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, lo scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2025, il signor espone di aver contratto Parte_1
matrimonio con la signora in data 4.2.2014, matrimonio celebrato a Londra e trascritto CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 179, parte II, serie C, uff. 9, dell'anno
2018.
Dall'unione non sono nati figli. I coniugi, insieme al figlio che la sig.ra aveva avuto da una precedente relazione, hanno vissuto CP_1
nel Regno Unito fino al 2018, trasferendosi successivamente in Italia presso l'abitazione di proprietà della signora sita in Venezia-Lido, via Cipro n. 2. CP_1
Il ricorrente rappresenta che negli ultimi anni i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati in modo irrimediabile, fino a quando, nell'ottobre del 2024, egli aveva dovuto lasciare la casa familiare, costretto dall'odierna convenuta la quale affermava di doversi dedicare integralmente al figlio, che si trovava agli arresti domiciliari.
Da allora i coniugi non hanno più convissuto, limitandosi a pochi contatti telefonici sempre caratterizzati da liti.
Venuta meno l'affectio coniugalis, ritenendo non proseguibile la vita matrimoniale e non avendo la sig.ra dato alcun riscontro all'invito a procedere al deposito di un ricorso congiunto, il sig. CP_1 [...]
ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi Parte_1
senza alcun obbligo di reciproco mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Al riguardo, il ricorrente documenta di lavorare come assistente familiare e di percepire circa 1.000,00 euro al mese e deduce che la sig.ra lavora presso la Fondazione Querini Stampalia per nove mesi CP_1
all'anno e percepisce l'indennità di disoccupazione per i restanti mesi.
Il ricorrente ha inoltre richiesto che, passata in giudicato la sentenza di separazione, il Tribunale pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio indicandone le condizioni.
*****
All'udienza del 3.07.2025 è comparso personalmente il solo ricorrente il quale ha confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione con la sig.ra e ha insistito per la pronuncia di separazione e, CP_1
all'esito, di scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato ha quindi dichiarato la contumacia della convenuta e rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM., pervenute in data 15.09.2025.
*******
La domanda di separazione proposta dal ricorrente deve essere accolta. Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza si desume dalle allegazioni del ricorrente - il quale ha dedotto di avere da tempo lasciato la casa familiare e di avere solo sporadici contatti telefonici con la moglie - nonché e dal comportamento processuale tenuto dalla medesima che non ha dato riscontro alla lettera raccomandata di invito alla separazione consensuale e, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, dimostrando così un assoluto disinteresse per la vicenda matrimoniale.
Null'altro deve provvedersi in questa sede in assenza di ulteriori domande di ordine economico.
Considerato che con il ricorso il sig. ha proposto domande cumulate di separazione Parte_1
e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e
473-bis.51 cod. proc. civ., non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1
matrimonio a Londra in data 04.2.2014, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 179, parte II, serie C, uff. 9, dell'anno 2018.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 25.09.2025.
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore