CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/12/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliera relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 311/2019 R.G., vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
AN AL e IG LE ed elettivamente domiciliata in Potenza presso lo studio dell'avv.to Francesco Boni
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.09.2008,
[...]
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Persona_1
pagina 1 di 12 493/2008 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, in favore dell'appellata, della somma di euro 35.074,04 oltre interessi dal 03.03.2008 sino al soddisfo, nonché delle spese della procedura monitoria di ingiunzione, per non avere gli stessi adempiuto all'obbligazione di pagamento sugli stessi gravante in forza di assegno n. 0067946161-10 tratto sul c.c. n. 23827, privo di fondi ed intestato al de cuius, . Persona_1
Gli attori, nel merito, hanno dedotto, preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo in quanto non recante l'indicazione, neppure sommaria, circa l'oggetto e le ragioni della pretesa creditoria azionata, non essendo chiara la natura del rapporto fondamentale sottostante;
nel merito, hanno eccepito la nullità dell'assegno in quanto privo della indicazione del prenditore e della data e sarebbe stato in seguito riempito con una data (03.03.2008) successiva a quella del decesso dell'emittente (12.04.2007), affermando di essere in possesso di una copia dell'assegno priva dell'indicazione della data e di avere proposto querela presso la
Procura della Repubblica di Potenza, per essere l'assegno artefatto.
Gli opponenti, pertanto, hanno chiesto in via preliminare la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale, nonché sempre in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo in quanto privo delle condizioni di cui agli artt. 634,635,638 e 125 c.p.c. e comunque, in quanto emesso sulla base di un titolo radicalmente nullo;
con conseguente condanna dell'ingiungente al pagamento delle spese del giudizio.
2.Si è ritualmente costituita in giudizio la parte opposta che ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo di avere concesso un prestito dell'importo di euro
35.000,00 al de cuius, il quale a garanzia della restituzione della somma mutuata aveva rilasciato l'assegno post-datato in suo favore e che, in ogni caso, trattandosi di titolo di credito e, quindi, di un negozio astratto, si deve prescindere dal rapporto sottostante.
3. Con sentenza n. 308/2019, il Tribunale di Potenza ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 493/2008, condannato gli opponenti al pagamento pagina 2 di 12 in solido della somma di euro 35.000,00, oltre interessi dalla data del 03.03.2008 fino al soddisfo, nonché delle spese processuali.
A sostegno della decisione, ha ritenuto il primo Giudice che:
- il ricorso introduttivo non fosse nullo, avendo la parte ingiungente assolto all'onere di precisare le ragioni della domanda, avendo indicato tanto l'oggetto mediato ed immediato quanto il titolo della stessa, rappresentato dall'assegno bancario;
-che la mancata indicazione del prenditore non rende invalido l'assegno bancario che in tali casi vale come assegno bancario al portatore ai sensi dell'art. 5 del R.D.
n. 1736/1933;
- che l'assegno posdatato non è nullo ma è privo di efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 20 del d.p.r. n. 642 del 1972, non essendo in regola con l'imposta di bollo, ed è pagabile a vista ex art 31 del R.D. n. 1736 del 1933;
- che, invece, è affetto da nullità il patto di garanzia perché contrario a norme imperative, ma non l'intero assegno che ha il valore di mera promessa di pagamento ex art 1988 cc;
-sulla promessa di pagamento, pertanto, si fonda l'azione causale, il cui esperimento
è implicito nell'esercizio dell'azione cartolare, proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo. Trattandosi, dunque, di una promessa di pagamento, il prenditore non era onerato di fornire la prova del rapporto sottostante, dovendo l'emittente fornire quella di fatti estintivi e modificativi del diritto fatto valere, dei quali, tuttavia, non ha fornito dimostrazione alcuna.
Il Giudicante, nel ritenere che l'assegno fosse completo in tutti i suoi elementi ivi inclusa l'indicazione della data, la cui presenza era stata negata dagli opposti, ha valorizzato la testimonianza resa da , che ha riferito di aver visto Testimone_1
l'assegno, nella disponibilità di completo in tutte le sue parti. Controparte_1
Infine il giudice ha proceduto alla revoca del decreto ingiuntivo dal momento che è stato chiesto e pronunciato per un importo maggiore di quello riconoscibile al creditore opposto in quanto comprensivo delle spese relative al protesto che non sono dovute trattandosi di un titolo di credito nullo.
pagina 3 di 12 4. Avverso la sentenza, hanno proposto appello, con atto di citazione notificato in data 07.06.2019, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, quali eredi di , i quali hanno chiesto la
[...] Persona_1
riforma della sentenza gravata , previo accertamento che gli stessi nulla devono all'appellata con la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento del proposto appello, hanno addotto i seguenti motivi:
a) errata valutazione della testimonianza resa da , la cui Testimone_1
interpretazione è risultata “molto lontana da quanto effettivamente riferito dal medesimo ed incartato nel verbale”. Il teste non avrebbe confermato nessuna circostanza per averla vista direttamente, fatta eccezione per la somma di denaro vista in casa del de cuius e per l'assegno completo in tutti i suoi elementi;
tale ultima circostanza non dovrebbe essere veritiera posto che Persona_1
disponeva di una copia in bianco dell'assegno;
[...]
b) errata qualificazione dell'assegno quale promessa di pagamento. A dire dell'appellante, benché la giurisprudenza qualifichi quale promessa di pagamento l'assegno post-datato, nel caso di specie, lo stesso sarebbe comunque inidoneo a valere come tale;
c) difformità tra chiesto e pronunciato, per avere il Giudice di prime cure riconosciuto una tutela più ampia di quella articolata dalla creditrice con il ricorso monitorio poiché ha ammesso l'azione causale a fronte della sola azione cartolare esperita da parte appellata.
5.Si è regolarmente costituita in giudizio chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, nonché la condanna al pagamento delle spese del giudizio, sostenendo, nel merito, l'infondatezza dei motivi di appello.
6. All'udienza del 20.05.2025, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 4 di 12 7. Con la comparsa conclusionale, gli appellanti hanno prodotto documentazione relativa all'azione esecutiva esercitata dalla parte creditrice e hanno dedotto di avere corrisposto all'appellata la somma di euro 18.185,00, in virtù dell'ordinanza di assegnazione conclusiva della procedura esecutiva presso terzi recante r.g.e. n.
2283/2021 Trib. Monza, azionata in forza della sentenza gravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata. L'eccezione è infondata e deve essere respinta. L'appellante ha, infatti, circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
9. Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto va respinto.
9.1. Occorre prioritariamente valutare il terzo motivo di appello con il quale l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto di poter valutare l'azione causale, che è stata ritenuta implicitamente esercitata con la proposizione dell'azione cartolare fondata sull'assegno bancario. A dire dell'appellante, invece, tale domanda non sarebbe stata proposta e, pertanto, non avrebbe dovuto essere valutata, avendo il Giudice di prime cure fornito una tutela più ampia rispetto a quella richiesta da parte ingiungente, con ciò violando l'art. 112 c.p.c.
Il Collegio non condivide tale assunto.
Con l'azione cartolare, fondata sul titolo di credito (assegno o cambiale), il creditore, sfruttando alcune delle principali caratteristiche di questo, quali la letteralità e l'astrattezza, mira a far valere l'obbligazione di pagamento di quanto indicato nel titolo incorporante il diritto senza che sia necessario alcun riferimento al rapporto giuridico sottostante, che si presume sussistente;
mentre l'azione causale, da far valere in un giudizio ordinario, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo, basandosi sul rapporto fondamentale connesso con l'emissione del titolo pagina 5 di 12 di credito e mirando a far valere la pretesa con lo stesso connessa, esige che sia indicato il rapporto giuridico fondamentale.
Affinché l'azione causale possa dirsi inclusa nella proposizione della cartolare è, pertanto, necessario che si faccia riferimento al rapporto sottostante.
Ebbene, l'assunto secondo cui, nel caso di specie, parte appellata non abbia esercitato l'azione causale è smentito dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, ove l'opposta ha specificato e circostanziato il rapporto connesso al titolo cartolare azionato con la procedura monitoria, affermando di aver concesso a un prestito Persona_1 di euro 35.000,00 in contanti, che lo stesso li versò su un conto corrente a lui intestato e che, a garanzia, della puntuale restituzione delle somme mutuata, emise l'assegno n. 0067946161-10, indicando quale data per l'incasso il 03.03.2008.
Il Collegio ritiene, pertanto, di non doversi discostare dalla motivazione del Giudice del primo grado che correttamente ha ritenuto esercitata l'azione causale con l'esperimento della cartolare, avendo parte opposta allegato, quale titolo dell'azione causale, del prestito tra privati garantito dall'assegno, la prova della cui sussistenza
è dedotta dalla produzione dell'assegno azionato.
Sul punto, è costante l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
Sent. n. 26 del 03/01/2017) secondo cui nella richiesta di decreto ingiuntivo è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., posto che l'azione causale inerisce la medesima vicenda sostanziale posta a fondamento dell'azione cartolare, la cui fondatezza è stata esclusa.
Alla luce delle precedenti considerazioni, non si rileva alcun contrasto tra il chiesto e il pronunciato, avendo condivisibilmente il Tribunale esaminato la domanda causale della creditrice fondata sul rapporto obbligatorio sottostante.
9.2. Con il primo motivo di appello, parte appellante si duole che il Giudice di prime cure avrebbe fondato l'intera motivazione della sentenza sulla testimonianza resa da fratello di che avrebbe visto Testimone_1 Controparte_1
pagina 6 di 12 l'assegno compilato in ogni sua parte, inclusa la data del 03.03.2008, sconfessando l'assunto secondo cui l'assegno rilasciato da fosse privo Persona_1 dell'indicazione della data. A dire dell'appellante, l'interpretazione del Tribunale sarebbe andata oltre il reale contenuto della dichiarazione testimoniale.
Orbene, ritiene la Corte che dal raffronto tra la valutazione della prova testimoniale eseguita dal Giudice del primo grado e quanto è stato effettivamente dichiarato in sede di assunzione della prova, non risulta alcuna “interpretazione in senso estensivo”. In particolare, dalla sentenza gravata si legge:” il teste , Testimone_1
fratello della creditrice opposta e nipote di – con dichiarazioni Persona_1 precise e circostanziate e della cui attendibilità non ci sono motivi per dubitare – ha riferito di aver visto l'assegno bancario nella disponibilità di
[...]
completo in ogni sua parte e di aver appreso che il titolo di credito era CP_1
stato emesso dallo zio a garanzia della restituzione della somma di euro 35.000,00 allo stesso consegnata a titolo di prestito”. Niente di diverso rispetto a quanto asserito all'udienza del 11.10.2013 dal teste, che ha riferito “è vera la circostanza di cui al capo d) e preciso che so tanto in quanto mia sorella mi ha mostrato il suddetto assegno completo in ogni sua parte”. Il capo d) era così formulato:” vero che, a garanzia del proprio debito il Sig. rilasciava Persona_1 assegno di c.c. tratto sulla Banca MERIDIANA spa – Filiale di Avigliano – di €
35.000,00 datato 03/03/2008 beneficiario ”. Controparte_1
Il Tribunale, quindi, ha riprodotto fedelmente il contenuto della dichiarazione resa da , che ha affermato di aver visto direttamente l'assegno di cui è Testimone_1
causa completo in tutti i suoi elementi, inclusa la data del 03.03.2008, poiché glielo aveva mostrato la sorella, Controparte_1
Peraltro, le dichiarazioni rese sul punto da , fratello della convenuta, Testimone_1 appaiono coerenti tra loro e concordanti con quanto riferito dall'opposta nel corso dell'interrogatorio formale laddove ha affermato che l'assegno da lei azionato era completo e che quello prodotto dagli opponenti, benché recante lo stesso numero di quello azionato, in realtà, non era lo stesso.
pagina 7 di 12 Parte appellante si è doluta soltanto dell'interpretazione che della dichiarazione è stata fornita che, però è scevra da vizi logico giuridici, non avendo contestato né la valutazione della deposizione testimoniale, né il giudizio sull'attendibilità del teste né tantomeno la credibilità e la rilevanza probatoria della dichiarazione. Ha fatto riferimento al rapporto di parentela del teste con Per_1 Controparte_1
circostanza che tuttavia non ha alcuna rilevanza sulla capacità di testimoniare, posto che la sentenza n. 248 del 1994 della Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo il divieto, ex art. 248 c.p.c., per i parenti di testimoniare, non consente più una valutazione aprioristica di non credibilità del teste.
Ed invero non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (v. Cass. Sez. I, Ord. n. 6001 del
28/02/2023).
Deve, pertanto, ritenersi provata la circostanza della completezza dell'assegno alla luce degli elementi probatori in precedenza descritti.
L'appellante, opponente nel giudizio di primo grado, non ha invece fornito né la prova dell'alterazione dell'assegno, essendosi limitata ad affermare di non comprendere perché avrebbe conservato per sé una Persona_1 copia dell'assegno in bianco, né la prova che l'assegno prodotto in copia fosse lo stesso assegno posto a fondamento del procedimento monitorio;
a ciò si aggiunga che il procedimento penale, instaurato a seguito della querela contro ignoti presso la
Procura della Repubblica di Potenza, è stata archiviato.
Si evidenzia, in ogni caso, che pur a voler prescindere dalla testimonianza resa e, quindi, anche a voler ritenere che l'assegno fosse privo di data, l'esito della decisione non sarebbe stato differente, considerato che anche l'assegno privo di data, benché non valido titolo esecutivo, ha il valore di una promessa di pagamento pagina 8 di 12 ex art. 1988 c.c., non diversamente dall'assegno post-datato emesso con funzione non già solutoria ma di garanzia.
9.3. Anche il secondo motivo di doglianza, con il quale è stata contestata la riconosciuta natura di promessa di pagamento dell'assegno, è infondato.
L'assegno privo dell'indicazione della data è radicalmente nullo e non valevole come titolo esecutivo, posto che gli artt. 1, n. 5) e 2 del R.D. n. 1736/1933 (Legge sull'assegno) impongono l'indicazione della data e del luogo di emissione dell'assegno bancario, quali requisiti di validità dello stesso;
tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ancorché nullo, l'assegno privo di data ha la valenza di promessa di pagamento con le conseguenze con essa connesse. In particolare, secondo la
Suprema Corte: “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento
a norma dell'art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto“ (cfr Cass.
Sez. II, Ord. n.19051 del 06/07/2021).
Del pari, anche la post – datazione dell'assegno non determina la invalidità del titolo ma soltanto la nullità del patto di garanzia sullo stesso apposto, con la conseguenza che l'assegno pur non rivestendo la natura essendo di un titolo esecutivo deve essere considerato una promessa di pagamento : “La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale” (Cass. Sez. III, n.
5069 del 03/03/2010; n. 35192 del 30/11/2022; n. 18831 del 03/04/2024).
Deve, pertanto, considerarsi irrilevante ai fini dell'efficacia e della validità dell'assegno quale promessa di pagamento sia la circostanza che sia stato emesso in pagina 9 di 12 bianco (senza l'indicazione della data) in funzione di garanzia, sia che sia stato consegnato con l'indicazione di una data successiva rispetto a quella di emissione
(assegno post-datato).
Nel caso di specie, non sussiste alcun dubbio in merito alla configurazione dell'assegno bancario quale promessa di pagamento, posto che lo stesso contiene una dichiarazione di volontà unilaterale sostanziantesi nell'assunzione di un impegno a pagare un determinato importo proprio nei confronti del soggetto possessore dell'assegno ed indicato come beneficiario nel titolo di credito stesso.
La promessa di pagamento si caratterizza perché i soggetti nei cui confronti sono rese le dichiarazioni godono di una relevatio ab onere probandi, nel senso che sono esonerati dal fornire la prova del rapporto obbligatorio sottostante al fine di far valere il relativo credito, per effetto del fenomeno dell'astrazione processuale e, pertanto, in deroga al principio di cui all'art. 2697 c.c. (che impone al creditore che intende azionare un credito fornire la prova dei fatti costitutivi dello stesso), sarà il debitore a dover fornire la prova di fatti estintivi e modificativi del debito riconosciuto.
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito la prova della sua caducazione, inesistenza o estinzione, nonostante avessero allegato che alcun rapporto era intercorso tra ed il de cuius, Controparte_1 Persona_1
, nella cui posizione giuridica soggettiva sono subentrati.
[...]
Di contro, parte opposta, pur non essendone onerata, ha fornito la prova del rapporto sottostante fondamentale, sostanziatosi in un prestito tra privati in relazione al quale l'assegno è stato emesso in funzione di garanzia.
Alla luce di quanto argomentato, l'appello deve essere respinto.
Con la comparsa Nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, gli appellanti hanno chiesto di considerare già versata alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1
18.185,00, e di scomputarla dalla somma complessiva indicata nella sentenza impugnata.
Gli appellanti hanno, infine, chiesto, in caso di rigetto dell'appello, di procedere allo scomputo della somma di euro 18.185,00 da loro nelle more versata a Per_1
pagina 10 di 12 in virtù dell'ordinanza di assegnazione conclusiva della procedura CP_1
esecutiva presso terzi recante r.g.e. n. 2283/2021 Trib. Monza, azionata in forza della sentenza gravata.
Per suffragare la predetta domanda hanno prodotto dei documenti che sono stati depositati unitamente alla comparsa conclusionale .
La parte appellata ha eccepito l'inammissibilità della produzione perché tardiva.
L'eccezione è fondata.
Gli appellanti, infatti, hanno depositato i documenti tardivamente soltanto con la comparsa conclusionale trattandosi, peraltro, di documenti risalenti all'anno 2022 ( quali l'ordinanza di assegnazione delle somme del Tribunale di Monza e l'estratto contabile con l'indicazione di alcuni bonifici) che ben potevano essere prodotti in precedenza previa autorizzazione del giudice così come la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale ha dichiarato che sono state Parte_2 trattenute dal suo stipendio somme pari complessivamente ad euro 18.185,00 in favore della creditrice. In disparte ogni giudizio sul suo valore probatorio di tale scrittura, la stessa reca la data dell'11.7.2025 ossia una data successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni ma si tratta di un atto che poteva essere formato dalla parte anche prima di tale data.
La Corte ritiene che la produzione documentale sia inammissibile per i seguenti motivi.
L'art 345 comma 3 cpc prevede : “Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile…”.
Il principio enucleabile dalla norma è che nel giudizio di appello vige il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti ad eccezione che la parte dimostri di non aver potuto proporli ovvero produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ( cfr. Cass n. 20786/2025;
n.16289/2024; n.29566/2023; n.26522/2017).
pagina 11 di 12 Nel caso di specie la parte interessata ha del tutto omesso di allegare l'impossibilità ad essa non imputabile di produrre in precedenza i documenti.
10. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 tenuto conto della non complessità della causa e del valore della stessa (scaglione di valore € 26.001,00 - €
52.000,00).
Dà atto dell'obbligo a carico delle parti appellanti di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, alla rifusione, in solido, delle spese di lite in favore di liquidate in euro 3.809,00, per compensi, oltre spese Controparte_1 generali, iva e cpa, come per legge.
-dichiara l'obbligo a carico delle appellanti di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Gesummaria dott. Michele Videtta
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della d.ssa
Francesca Silla, magistrato ordinario in tirocinio presso la Corte di Appello di
Potenza.
pagina 12 di 12