Articolo 1 della Legge 29 luglio 1949, n. 467
Articolo 2
Versione
6 agosto 1949
Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile: Celibi Ammogliati
L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.
Entrata in vigore il 6 agosto 1949