Art. 1.
A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile: Celibi Ammogliati
L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.
A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennita' militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia e' stabilita nella seguente misura lorda mensile: Celibi Ammogliati
L'indennita' mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie e' fissata nella misura di L. 1200 nette.