CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 334/ 2025 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra
Parte_1
AVV. MANZO ALESSANDRA
AVV. RAGO RAFFAELLA
Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. MARESCA ARTURO AVV. CANALI DE ROSSI STEFANO Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 5253/2024 pubbl. il 02/02/2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n. 5253/2024 del 2/02/2025 la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa fra e Parte_1 [...]
rinviando il giudizio alla medesima Corte in altra Controparte_1 composizione. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza cassata, nell'ambito di
1 un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva respinto l'impugnativa del licenziamento intimato da Controparte_2
a per superamento del periodo di comporto.
[...] Parte_1
La Corte territoriale confermava quanto affermato dal primo giudice secondo il quale talune assenze del lavoratore non potevano essere scomputabili dal periodo di comporto e respingeva il motivo di reclamo con cui il lavoratore si lamentava che nel periodo di comporto fossero stati ricompresi “complessivi 22 giorni di assenza ingiustificata fatti registrare tra il 2016 e il 2017, non indennizzati dall e che CP_3
l'azienda aveva provveduto a detrarre dalla retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2018”. In particolare il Collegio negava che il lavoratore potesse beneficiare “di ulteriori giorni di malattia in conseguenza del mancato riconoscimento dei presupposti per l'indennizzabilità degli stessi da parte dell' , peraltro in un contesto in cui il CP_3 mancato riconoscimento della tutela previdenziale era dovuto all'assenza del ricorrente stesso alle visite di controllo disposte dall'Istituto” e assumeva che “quel che conta è che il datore non abbia beneficiato, durante le assenze, della prestazione lavorativa del proprio dipendente”.
La Cassazione accoglieva il primo motivo di censura del nella Parte_1 parte in cui deduceva l'erronea applicazione dell'art. 2110 c.c.. e osservava che, premesso che ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 c.c., “l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”, risulta dalla stessa sentenza impugnata che la società aveva qualificato i complessivi 22 giorni in controversia come “assenza ingiustificata”, tanto da trattenere per quei giorni la retribuzione. Pertanto, continuava la S.C., la società non poteva addurre come fatto costitutivo del suo potere di recesso assenze che essa stessa non riteneva di ricondurre all'ipotesi di malattia. La Corte territoriale aveva invece ritenuto dirimente la mancata prestazione lavorativa in quei giorni, non considerando che era stata proprio la società ad imputare tale mancanza a motivi diversi dalla malattia per cui non poteva poi, contraddittoriamente, computare gli stessi giorni come malattia ai fini della decorrenza del periodo di comporto. Riassume il giudizio con ricorso depositato il 20.02.2025 e Parte_1 resiste con memoria Controparte_1
Il ricorrente in riassunzione deduce l'illegittimità del licenziamento intimato al per aver erroneamente computato nel periodo di comporto giorni Parte_1 qualificati dalla stessa parte datoriale quali giorni di assenza ingiustificata. Argomenta di aver già dedotto nei precedenti scritti l'illegittimità del licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto rappresentando che, erroneamente, erano stati computati n. 22 giorni di “assenza ingiustificata”, considerato che detti periodi (individuati come segue: nel triennio 19.2.2015/19.2.2018 i seguenti periodi: dal 6.3.2016 al 7.3.2016, quindi dal 12.3.2016 al 13.3/2016, dal 19.3.2016 al 20.3.2016, dal 20.10.2016 al 21.10.2016, altresì dal 7.3.2016 al 21.10.2016, nonché infine dal 7.3.2017 al 10.3.2017) non sono stati ritenuti indennizzabili dall' e il datore aveva CP_3
2 provveduto a detrarre dalla retribuzione (cedolino paga mese di febbraio del 2018) quanto precedentemente corrisposto come indennità di malattia. Conclude deducendo che
“assenza ingiustificata” non equivale a malattia e che è irrilevante che il lavoratore abbia giustificato tale assenza con un certificato medico. Parte resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto lo stesso non contiene alcuna richiesta di applicare una qualsivoglia tutela specifica conseguente alla richiesta dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Aggiunge che la Suprema Corte di Cassazione non ha deciso la causa nel merito bensì ha enunciato il principio di diritto e rinviato alla Corte d'Appello competente
– in diversa composizione – per la decisione di merito, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Premesso inoltre che la Cassazione con l'ordinanza rescindente ha affermato il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro non puo' considerare nel periodo di comporto i giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sostiene che nella fattispecie in esame si sia attenuta alla legge ed al principio CP_1 affermato dalla Cassazione. Se per legge l'assenza a visita di controllo determina la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia e non certo la decadenza dallo stato di malattia, va considerato che ha fatto registrare assenze per Parte_1 malattia, con tanto di certificato medico, anche in riferimento ai periodi oggetto di annullamento dell'indennità di malattia da parte dell' , ragion per cui quelle assenze CP_3 rilevano indubbiamente ai fini del comporto. Chiede pertanto il rigetto per indeterminatezza della domanda e che comunque la Corte pronunci in ossequio all'art. 112 c.p.c.In via subordinata evidenzia che in ogni caso la tutela prevederebbe la reintegrazione c.d.
“attenuata” nel posto di lavoro, con un risarcimento limitato ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione. Il ricorso in riassunzione è parzialmente meritevole di accoglimento. L'ordinanza rescindente, dichiarato inammissibile il secondo motivo di censura, accoglieva il primo motivo ritenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente computato nel periodo di comporto 22 giorni non indennizzati dall a titolo di malattia e CP_3 qualificati dalla parte datoriale quali giorni di assenza ingiustificata. La Corte territoriale aveva ritenuto dirimente la mancata prestazione lavorativa in tali giornate ma la Suprema Corte ha evidenziato che è stata proprio la società ad imputare tale mancanza a motivi diversi dalla malattia per cui non poteva, contraddittoriamente, computare gli stessi giorni ai fini del superamento del periodo di comporto. Parte ricorrente in riassunzione correttamente rappresenta che i 22 giorni di assenza ingiustificata sono da individuarsi nelle seguenti giornate: dal 6.3.2016 al 7.3.2016, dal 12.3.2016 al 13.3/2016, dal 19.3.2016 al 20.3.2016, dal 20.10.2016 al 21.10.2016, dal 7.3.2016 al 21.10.2016 e infine dal 7.3.2017 al 10.3.2017.
Con comunicazione del 19/02/2018 il ricorrente è stato licenziato per superamento del periodo di comporto “come previsto dal vigente contratto collettivo che prevede, in caso di malattia, un periodo di conservazione del posto al lavoratore non in prova di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti (art. 37 del CCNL Ceramica – Industria)”.
3 Ai sensi dell'art. 37 CCNL ceramica industria “in caso di interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, sempre che non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti;
3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti”. Nel caso di specie la stessa parte resistente in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha dedotto (si veda cap 20 della memoria) che il ricorrente è risultato assente per 367 giorni (fino al giorno del licenziamento) nell'arco del periodo dal 6/05/2015 al 28/02/2018.
Ne consegue che l'accertamento in concreto della computabilità dei 22 giorni di
“assenza ingiustificata” di cui si discute acquisisce nel caso di specie un valore dirimente ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso, vista la contestazione di superamento del periodo di comporto per soli due giorni. Parte resistente ripropone le argomentazioni addotte nei precedenti gradi di giudizio a fondamento della tesi della piena computabilità dei suddetti 22 giorni nel comporto chiedendo a questo Collegio una rivalutazione della questione non piu' ammissibile a seguito delle statuizioni dell'ordinanza rescindente. Infatti è noto (si veda per tutte Cass. n.20887/18) che laddove la sentenza di annullamento della S.C. abbia accolto un motivo di ricorso avente ad oggetto la per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nella specie identificata, si veda pag. 3 dell'ordinanza, negli art. 2 L 604/66 e art. 2110 c.c.) il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio. Afferma infatti la
S.C. che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità”.
Nel caso di specie le argomentazioni svolte dal resistente sono proprio volte ad una riconsiderazione del percorso logico della S.C. che nell'enunciare il principio di diritto vincolante in questa sede ha negato il valore dirimente attribuito dalla Corte territoriale alla mancata prestazione lavorativa nei giorni in contestazione, per palese contraddittorietà tra
4 l'imputazione datoriale a motivi diversi dalla malattia e la successiva considerazione di detti giorni di assenza in termini di malattia computabile ai fini del periodo di comporto. Ha quindi attribuito a tale accertamento una valenza assorbente (anche rispetto alla diversa questione della copertura previdenziale dell'evento da parte dell' , come espressamente CP_3 si legge a pag 5 dell'ordinanza) che ha condotto ad una conclusione (non riconducibilità delle suddette assenze a malattia computabile ai fini del comporto) non piu' riesaminabile da questa Corte in sede di rinvio.
Cio' posto, in relazione al regime di tutela conseguente all'accertata illegittimità del recesso in oggetto, è infondata l'eccezione preliminare, sollevata da parte resistente, di inammissibilità del ricorso in riassunzione per assenza della indicazione e richiesta di una specifica tutela. Nelle conclusioni del ricorso ex art. 392 cpc la parte chiede di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o invalidità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato in danno del signor
Con ogni statuizione in merito alle spese dei diversi gradi di giudizio, Parte_1 ivi compreso quello di legittimità.”
La S.C. ha infatti in piu' occasioni ribadito (si veda ex multis la recente Cass.
n.6384 del 10/03/2025) che l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione (in termini: Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2017, n. 30529; Cass.,
Sez., 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27392; Cass., Sez. 1, 28 aprile 2022, n. 13414; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2024, n. 5787).
Tale conclusione è condivisibilmente basata sulla considerazione per cui “nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio. Infatti, l'atto di riassunzione è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che - ex artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validità dell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, la domanda originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (in termini: Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2003, n. 14616; Cass., Sez. 3, 2 febbraio 2007, n. 2309; Cass., Sez. 5, 7 ottobre 2016, n. 20166; Cass., Sez. 3, 9 maggio 2019, n. 12240; Cass., Sez. 5, 22 giugno 2021, n.
17755; Cass, Sez. 2, 16 febbraio 2022, n. 5042; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2023, n. 10057)”.
5 Ebbene, nel caso di specie le conclusioni del ricorso ex art. 414 cpc originariamente proposto dal erano sufficientemente chiare e dettagliate nella indicazione del Parte_1 regime sanzionatorio invocato, afferente alla massima e piena tutela reintegratoria, nella quale devono implicitamente intendersi ricomprese le piu' ridotte forme di tutela previste dall'art. 18 St. lav. nella formulazione temporalmente applicabile al caso di specie. La parte chiedeva infatti di “ordinare alla convenuta, stante il requisito dimensionale, di reintegrare/riammettere ex art. 1 comma 46 L. 92/2012 e art. 18 L. 300/1970 il ricorrente nel posto di lavoro con le stesse mansioni, lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione, conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o a quella diversa che si riterrà di Giustizia, con conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”. Venendo ora alla determinazione del regime sanzionatorio applicabile al caso di specie, deve ritenersi che il licenziamento in oggetto è nullo in quanto adottato violazione di norma imperativa (art. 2110 c.c.). La questione ha costituito, come è noto, oggetto di un arresto delle Sezioni Unite (si veda Cassazione civile, sez. un., 22/05/2018 n. 12568) che ha aderito alla tesi della nullità. La Corte in primo luogo riafferma la ricostruzione giuridica della fattispecie in esame in questi termini: “secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sè idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. D'altronde, il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sè non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); nè per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali. In altre parole, nell'art. 2110 cod. civ., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Piu' recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, (ud.
21/02/2024, dep. 19/04/2024), n.10640) ha ribadito che con la pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12568 del 2018, hanno affermato la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla
6 contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità; hanno ribadito come il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisca una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966; hanno chiarito che il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali;
hanno statuito che nell'art. 2110, comma 2, cod. civ. si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale (in conformità, di recente, Cass. n. 27334 del 2022); Si noti che l'assunto secondo cui quella in esame è un'autonoma fattispecie di licenziamento non è smentito dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 284/17; Cass. n. 8707/16; Cass. n. 23920/2010; Cass. n. 23312/2010; Cass. n. 11092/2005) che ritiene tale recesso assimilabile ad uno per giustificato motivo oggettivo anzichè per motivi disciplinari: si tratta d'una mera "assimilazione" (e non "identificazione") affermata al solo fine di escludere la necessità d'una previa completa contestazione (indispensabile, invece, in tema di responsabilità disciplinare), da parte datoriale, delle circostanze di fatto (le assenze per malattia) relative alla causale e di cui il lavoratore ha conoscenza personale e diretta (fermo restando ovviamente - l'onere del datore di lavoro di allegare e provare l'avvenuto superamento del periodo di non recedibilità)”.
Così qualificato il recesso in esame la S.C. ha ritenuto di dover dare continuità alla giurisprudenza che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91). Muovendo dall'interpretazione dell'art. 2110 cod. civ., comma 2, accolta fin dalla summenzionata Cass.
S.U. n. 2072/80, va evidenziato che il carattere imperativo della norma, in combinata lettura con l'art. 1418 cod. civ., non consente soluzioni diverse. E' noto che dottrina e giurisprudenza definiscono l'imperatività delle norme in rapporto all'esigenza di salvaguardare valori morali o sociali o valori propri d'un dato ordinamento giuridico. E il valore della tutela della salute è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento - atteso che l'art. 32 Cost. lo definisce come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" - così come lo è quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, all'art. 1 Cost., comma 1, artt. 4 e 35 Cost. e ss.). In questa cornice di riferimento è agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di
7 tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro. Ricondotta, sulla base delle considerazioni che precedono, la fattispecie in esame alla categoria della nullità (virtuale), rilevata la pacifica sussistenza del requisito cd. dimensionale, specificamente dedotto in ricorso ex art. 414 cpc e non in contestazione, considerato altresì che il lavoratore è stato assunto il 19.9.2000, non puo' tuttavia trovare applicazione il regime di tutela “piena” richiesto da parte ricorrente per le condivisibili e consolidate considerazioni svolte, da ultimo, da Cass. sez lav. n. 15604 del 4 giugno 2024 che ha ritenuto infondato un motivo di censura con il quale si sosteneva che, trattandosi di licenziamento dichiarato illegittimo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c. perché intimato in costanza di malattia al di fuori dell'ipotesi di superamento del periodo di comporto, non opera il limite delle dodici mensilità nella determinazione dell'indennità risarcitoria per cui la parte datoriale doveva essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, senza alcuna limitazione. La Corte, nel rilevare l'infondatezza di tale opzione interpretativa, osserva quanto segue: “la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 12568/2018), con cui è stata affermata la nullità, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. , del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità; si è precisato che, all'affermazione della nullità del licenziamento in discorso, non osta l'avere il vigente testo dell'art. 18, legge n. 300 del 1970 (come novellato ex lege n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. , nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno; infatti, in considerazione d'un minor giudizio di riprovazione dell'atto assunto in violazione di norma imperativa, ben può il legislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatorio pur in presenza della medesima sanzione di nullità, di guisa che la citata previsione del comma 7 dell'art. 18 si pone come norma speciale rispetto a quella generale contenuta nel comma 1 là dove si parla di altri casi di nullità previsti dalla legge”. In sostanza, pur trattandosi di un licenziamento nullo, il regime di tutela applicabile non è quello di cui al comma 1 bensì il “regime sanzionatorio speciale” di cui al comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, dell'art. 18 legge n. 300/1970, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (Cass n. 27334/2022). Ne consegue che, annullato il recesso per tale ragione illegittimo, parte datoriale deve essere condannata a reintegrare l'odierno ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite di dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
8 Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, in parziale accoglimento dell'originario ricorso ex art. 414 cpc annulla il licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 19/02/2018 e condanna la Controparte_1
a reintegrare nel posto di lavoro e a pagargli
[...] Parte_1 un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite di dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
condanna la alla refusione delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.550,00 per il primo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, Avv. Umberto Liberati, € 3.310,00 per grado di appello, € 2.800,00 per il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, € 3.500,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso spese forfettario nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per ogni fase, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Giovanna Ciardi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: Giovanna Ciardi Presidente Beatrice Marrani Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 23.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 334/ 2025 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
tra
Parte_1
AVV. MANZO ALESSANDRA
AVV. RAGO RAFFAELLA
Ricorrente in riassunzione E
Controparte_1
AVV. MARESCA ARTURO AVV. CANALI DE ROSSI STEFANO Resistente in riassunzione
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza della Cassazione n. 5253/2024 pubbl. il 02/02/2025. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza n. 5253/2024 del 2/02/2025 la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma resa fra e Parte_1 [...]
rinviando il giudizio alla medesima Corte in altra Controparte_1 composizione. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza cassata, nell'ambito di
1 un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva respinto l'impugnativa del licenziamento intimato da Controparte_2
a per superamento del periodo di comporto.
[...] Parte_1
La Corte territoriale confermava quanto affermato dal primo giudice secondo il quale talune assenze del lavoratore non potevano essere scomputabili dal periodo di comporto e respingeva il motivo di reclamo con cui il lavoratore si lamentava che nel periodo di comporto fossero stati ricompresi “complessivi 22 giorni di assenza ingiustificata fatti registrare tra il 2016 e il 2017, non indennizzati dall e che CP_3
l'azienda aveva provveduto a detrarre dalla retribuzione dei mesi di gennaio e febbraio 2018”. In particolare il Collegio negava che il lavoratore potesse beneficiare “di ulteriori giorni di malattia in conseguenza del mancato riconoscimento dei presupposti per l'indennizzabilità degli stessi da parte dell' , peraltro in un contesto in cui il CP_3 mancato riconoscimento della tutela previdenziale era dovuto all'assenza del ricorrente stesso alle visite di controllo disposte dall'Istituto” e assumeva che “quel che conta è che il datore non abbia beneficiato, durante le assenze, della prestazione lavorativa del proprio dipendente”.
La Cassazione accoglieva il primo motivo di censura del nella Parte_1 parte in cui deduceva l'erronea applicazione dell'art. 2110 c.c.. e osservava che, premesso che ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 c.c., “l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità”, risulta dalla stessa sentenza impugnata che la società aveva qualificato i complessivi 22 giorni in controversia come “assenza ingiustificata”, tanto da trattenere per quei giorni la retribuzione. Pertanto, continuava la S.C., la società non poteva addurre come fatto costitutivo del suo potere di recesso assenze che essa stessa non riteneva di ricondurre all'ipotesi di malattia. La Corte territoriale aveva invece ritenuto dirimente la mancata prestazione lavorativa in quei giorni, non considerando che era stata proprio la società ad imputare tale mancanza a motivi diversi dalla malattia per cui non poteva poi, contraddittoriamente, computare gli stessi giorni come malattia ai fini della decorrenza del periodo di comporto. Riassume il giudizio con ricorso depositato il 20.02.2025 e Parte_1 resiste con memoria Controparte_1
Il ricorrente in riassunzione deduce l'illegittimità del licenziamento intimato al per aver erroneamente computato nel periodo di comporto giorni Parte_1 qualificati dalla stessa parte datoriale quali giorni di assenza ingiustificata. Argomenta di aver già dedotto nei precedenti scritti l'illegittimità del licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto rappresentando che, erroneamente, erano stati computati n. 22 giorni di “assenza ingiustificata”, considerato che detti periodi (individuati come segue: nel triennio 19.2.2015/19.2.2018 i seguenti periodi: dal 6.3.2016 al 7.3.2016, quindi dal 12.3.2016 al 13.3/2016, dal 19.3.2016 al 20.3.2016, dal 20.10.2016 al 21.10.2016, altresì dal 7.3.2016 al 21.10.2016, nonché infine dal 7.3.2017 al 10.3.2017) non sono stati ritenuti indennizzabili dall' e il datore aveva CP_3
2 provveduto a detrarre dalla retribuzione (cedolino paga mese di febbraio del 2018) quanto precedentemente corrisposto come indennità di malattia. Conclude deducendo che
“assenza ingiustificata” non equivale a malattia e che è irrilevante che il lavoratore abbia giustificato tale assenza con un certificato medico. Parte resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in riassunzione in quanto lo stesso non contiene alcuna richiesta di applicare una qualsivoglia tutela specifica conseguente alla richiesta dichiarazione di illegittimità del licenziamento. Aggiunge che la Suprema Corte di Cassazione non ha deciso la causa nel merito bensì ha enunciato il principio di diritto e rinviato alla Corte d'Appello competente
– in diversa composizione – per la decisione di merito, nel rispetto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte. Premesso inoltre che la Cassazione con l'ordinanza rescindente ha affermato il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro non puo' considerare nel periodo di comporto i giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sostiene che nella fattispecie in esame si sia attenuta alla legge ed al principio CP_1 affermato dalla Cassazione. Se per legge l'assenza a visita di controllo determina la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia e non certo la decadenza dallo stato di malattia, va considerato che ha fatto registrare assenze per Parte_1 malattia, con tanto di certificato medico, anche in riferimento ai periodi oggetto di annullamento dell'indennità di malattia da parte dell' , ragion per cui quelle assenze CP_3 rilevano indubbiamente ai fini del comporto. Chiede pertanto il rigetto per indeterminatezza della domanda e che comunque la Corte pronunci in ossequio all'art. 112 c.p.c.In via subordinata evidenzia che in ogni caso la tutela prevederebbe la reintegrazione c.d.
“attenuata” nel posto di lavoro, con un risarcimento limitato ad un massimo di 12 mensilità della retribuzione. Il ricorso in riassunzione è parzialmente meritevole di accoglimento. L'ordinanza rescindente, dichiarato inammissibile il secondo motivo di censura, accoglieva il primo motivo ritenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente computato nel periodo di comporto 22 giorni non indennizzati dall a titolo di malattia e CP_3 qualificati dalla parte datoriale quali giorni di assenza ingiustificata. La Corte territoriale aveva ritenuto dirimente la mancata prestazione lavorativa in tali giornate ma la Suprema Corte ha evidenziato che è stata proprio la società ad imputare tale mancanza a motivi diversi dalla malattia per cui non poteva, contraddittoriamente, computare gli stessi giorni ai fini del superamento del periodo di comporto. Parte ricorrente in riassunzione correttamente rappresenta che i 22 giorni di assenza ingiustificata sono da individuarsi nelle seguenti giornate: dal 6.3.2016 al 7.3.2016, dal 12.3.2016 al 13.3/2016, dal 19.3.2016 al 20.3.2016, dal 20.10.2016 al 21.10.2016, dal 7.3.2016 al 21.10.2016 e infine dal 7.3.2017 al 10.3.2017.
Con comunicazione del 19/02/2018 il ricorrente è stato licenziato per superamento del periodo di comporto “come previsto dal vigente contratto collettivo che prevede, in caso di malattia, un periodo di conservazione del posto al lavoratore non in prova di 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti (art. 37 del CCNL Ceramica – Industria)”.
3 Ai sensi dell'art. 37 CCNL ceramica industria “in caso di interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, sempre che non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) 8 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
2) 10 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti;
3) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni compiuti”. Nel caso di specie la stessa parte resistente in sede di memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha dedotto (si veda cap 20 della memoria) che il ricorrente è risultato assente per 367 giorni (fino al giorno del licenziamento) nell'arco del periodo dal 6/05/2015 al 28/02/2018.
Ne consegue che l'accertamento in concreto della computabilità dei 22 giorni di
“assenza ingiustificata” di cui si discute acquisisce nel caso di specie un valore dirimente ai fini dell'accertamento della legittimità del recesso, vista la contestazione di superamento del periodo di comporto per soli due giorni. Parte resistente ripropone le argomentazioni addotte nei precedenti gradi di giudizio a fondamento della tesi della piena computabilità dei suddetti 22 giorni nel comporto chiedendo a questo Collegio una rivalutazione della questione non piu' ammissibile a seguito delle statuizioni dell'ordinanza rescindente. Infatti è noto (si veda per tutte Cass. n.20887/18) che laddove la sentenza di annullamento della S.C. abbia accolto un motivo di ricorso avente ad oggetto la per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (nella specie identificata, si veda pag. 3 dell'ordinanza, negli art. 2 L 604/66 e art. 2110 c.c.) il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, trattandosi di preclusione processuale che opera su tutte le questioni costituenti il presupposto logico ed inderogabile della pronuncia di cassazione, prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio. Afferma infatti la
S.C. che “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità”.
Nel caso di specie le argomentazioni svolte dal resistente sono proprio volte ad una riconsiderazione del percorso logico della S.C. che nell'enunciare il principio di diritto vincolante in questa sede ha negato il valore dirimente attribuito dalla Corte territoriale alla mancata prestazione lavorativa nei giorni in contestazione, per palese contraddittorietà tra
4 l'imputazione datoriale a motivi diversi dalla malattia e la successiva considerazione di detti giorni di assenza in termini di malattia computabile ai fini del periodo di comporto. Ha quindi attribuito a tale accertamento una valenza assorbente (anche rispetto alla diversa questione della copertura previdenziale dell'evento da parte dell' , come espressamente CP_3 si legge a pag 5 dell'ordinanza) che ha condotto ad una conclusione (non riconducibilità delle suddette assenze a malattia computabile ai fini del comporto) non piu' riesaminabile da questa Corte in sede di rinvio.
Cio' posto, in relazione al regime di tutela conseguente all'accertata illegittimità del recesso in oggetto, è infondata l'eccezione preliminare, sollevata da parte resistente, di inammissibilità del ricorso in riassunzione per assenza della indicazione e richiesta di una specifica tutela. Nelle conclusioni del ricorso ex art. 392 cpc la parte chiede di “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o invalidità e/o comunque l'inefficacia del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato in danno del signor
Con ogni statuizione in merito alle spese dei diversi gradi di giudizio, Parte_1 ivi compreso quello di legittimità.”
La S.C. ha infatti in piu' occasioni ribadito (si veda ex multis la recente Cass.
n.6384 del 10/03/2025) che l'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione (in termini: Cass., Sez. 2, 19 dicembre 2017, n. 30529; Cass.,
Sez., 2, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., Sez. 5, 1 dicembre 2020, n. 27392; Cass., Sez. 1, 28 aprile 2022, n. 13414; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2024, n. 5787).
Tale conclusione è condivisibilmente basata sulla considerazione per cui “nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento - da loro fatto - a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l'effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio. Infatti, l'atto di riassunzione è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che - ex artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validità dell'atto, sia richiesta una specifica indicazione del petitum, la domanda originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall'assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (in termini: Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2003, n. 14616; Cass., Sez. 3, 2 febbraio 2007, n. 2309; Cass., Sez. 5, 7 ottobre 2016, n. 20166; Cass., Sez. 3, 9 maggio 2019, n. 12240; Cass., Sez. 5, 22 giugno 2021, n.
17755; Cass, Sez. 2, 16 febbraio 2022, n. 5042; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2023, n. 10057)”.
5 Ebbene, nel caso di specie le conclusioni del ricorso ex art. 414 cpc originariamente proposto dal erano sufficientemente chiare e dettagliate nella indicazione del Parte_1 regime sanzionatorio invocato, afferente alla massima e piena tutela reintegratoria, nella quale devono implicitamente intendersi ricomprese le piu' ridotte forme di tutela previste dall'art. 18 St. lav. nella formulazione temporalmente applicabile al caso di specie. La parte chiedeva infatti di “ordinare alla convenuta, stante il requisito dimensionale, di reintegrare/riammettere ex art. 1 comma 46 L. 92/2012 e art. 18 L. 300/1970 il ricorrente nel posto di lavoro con le stesse mansioni, lo stesso inquadramento e la stessa retribuzione, conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento del danno pari alla retribuzione maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o a quella diversa che si riterrà di Giustizia, con conseguente versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali”. Venendo ora alla determinazione del regime sanzionatorio applicabile al caso di specie, deve ritenersi che il licenziamento in oggetto è nullo in quanto adottato violazione di norma imperativa (art. 2110 c.c.). La questione ha costituito, come è noto, oggetto di un arresto delle Sezioni Unite (si veda Cassazione civile, sez. un., 22/05/2018 n. 12568) che ha aderito alla tesi della nullità. La Corte in primo luogo riafferma la ricostruzione giuridica della fattispecie in esame in questi termini: “secondo ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa S.C. (cfr., ex aliis, v. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91), ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisce una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sè idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3. D'altronde, il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sè non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); nè per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali. In altre parole, nell'art. 2110 cod. civ., comma 2, si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia od infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale. Piu' recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 19/04/2024, (ud.
21/02/2024, dep. 19/04/2024), n.10640) ha ribadito che con la pronuncia le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 12568 del 2018, hanno affermato la nullità del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla
6 contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità; hanno ribadito come il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituisca una fattispecie autonoma di licenziamento, vale a dire una situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quelle riconducibili ai concetti di giusta causa o giustificato motivo di cui all'art. 2119 cod. civ. e agli artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966; hanno chiarito che il mero protrarsi di assenze oltre un determinato limite stabilito dalla contrattazione collettiva - o, in difetto, dagli usi o secondo equità - di per sé non costituisce inadempimento alcuno (trattandosi di assenze pur sempre giustificate); né per dare luogo a licenziamento si richiede un'accertata incompatibilità fra tali prolungate assenze e l'assetto organizzativo o tecnico-produttivo dell'impresa, ben potendosi intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto pur ove, in concreto, il rientro del lavoratore possa avvenire senza ripercussioni negative sugli equilibri aziendali;
hanno statuito che nell'art. 2110, comma 2, cod. civ. si rinviene un'astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l'interesse del lavoratore a disporre d'un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all'organizzazione aziendale (in conformità, di recente, Cass. n. 27334 del 2022); Si noti che l'assunto secondo cui quella in esame è un'autonoma fattispecie di licenziamento non è smentito dalla giurisprudenza (v. Cass. n. 284/17; Cass. n. 8707/16; Cass. n. 23920/2010; Cass. n. 23312/2010; Cass. n. 11092/2005) che ritiene tale recesso assimilabile ad uno per giustificato motivo oggettivo anzichè per motivi disciplinari: si tratta d'una mera "assimilazione" (e non "identificazione") affermata al solo fine di escludere la necessità d'una previa completa contestazione (indispensabile, invece, in tema di responsabilità disciplinare), da parte datoriale, delle circostanze di fatto (le assenze per malattia) relative alla causale e di cui il lavoratore ha conoscenza personale e diretta (fermo restando ovviamente - l'onere del datore di lavoro di allegare e provare l'avvenuto superamento del periodo di non recedibilità)”.
Così qualificato il recesso in esame la S.C. ha ritenuto di dover dare continuità alla giurisprudenza che considera nullo il licenziamento intimato solo per il protrarsi delle assenze dal lavoro, ma prima ancora che il periodo di comporto risulti scaduto (cfr. Cass. n. 24525/14; Cass. n. 1404/12; Cass. n. 12031/99; Cass. n. 9869/91). Muovendo dall'interpretazione dell'art. 2110 cod. civ., comma 2, accolta fin dalla summenzionata Cass.
S.U. n. 2072/80, va evidenziato che il carattere imperativo della norma, in combinata lettura con l'art. 1418 cod. civ., non consente soluzioni diverse. E' noto che dottrina e giurisprudenza definiscono l'imperatività delle norme in rapporto all'esigenza di salvaguardare valori morali o sociali o valori propri d'un dato ordinamento giuridico. E il valore della tutela della salute è sicuramente prioritario all'interno dell'ordinamento - atteso che l'art. 32 Cost. lo definisce come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" - così come lo è quello del lavoro (basti pensare, in estrema sintesi, all'art. 1 Cost., comma 1, artt. 4 e 35 Cost. e ss.). In questa cornice di riferimento è agevole evidenziare come la salute non possa essere adeguatamente protetta se non all'interno di
7 tempi sicuri entro i quali il lavoratore, ammalatosi o infortunatosi, possa avvalersi delle opportune terapie senza il timore di perdere, nelle more, il proprio posto di lavoro. Ricondotta, sulla base delle considerazioni che precedono, la fattispecie in esame alla categoria della nullità (virtuale), rilevata la pacifica sussistenza del requisito cd. dimensionale, specificamente dedotto in ricorso ex art. 414 cpc e non in contestazione, considerato altresì che il lavoratore è stato assunto il 19.9.2000, non puo' tuttavia trovare applicazione il regime di tutela “piena” richiesto da parte ricorrente per le condivisibili e consolidate considerazioni svolte, da ultimo, da Cass. sez lav. n. 15604 del 4 giugno 2024 che ha ritenuto infondato un motivo di censura con il quale si sosteneva che, trattandosi di licenziamento dichiarato illegittimo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110 c.c. perché intimato in costanza di malattia al di fuori dell'ipotesi di superamento del periodo di comporto, non opera il limite delle dodici mensilità nella determinazione dell'indennità risarcitoria per cui la parte datoriale doveva essere condannata al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegra, senza alcuna limitazione. La Corte, nel rilevare l'infondatezza di tale opzione interpretativa, osserva quanto segue: “la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 12568/2018), con cui è stata affermata la nullità, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. , del licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità; si è precisato che, all'affermazione della nullità del licenziamento in discorso, non osta l'avere il vigente testo dell'art. 18, legge n. 300 del 1970 (come novellato ex lege n. 92 del 2012) collocato la violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. , nel comma 7 anziché nel comma 1 (riservato ad altre ipotesi di nullità previste dalla legge), con conseguente applicazione del regime reintegratorio attenuato anziché pieno; infatti, in considerazione d'un minor giudizio di riprovazione dell'atto assunto in violazione di norma imperativa, ben può il legislatore graduare diversamente il rimedio ripristinatorio pur in presenza della medesima sanzione di nullità, di guisa che la citata previsione del comma 7 dell'art. 18 si pone come norma speciale rispetto a quella generale contenuta nel comma 1 là dove si parla di altri casi di nullità previsti dalla legge”. In sostanza, pur trattandosi di un licenziamento nullo, il regime di tutela applicabile non è quello di cui al comma 1 bensì il “regime sanzionatorio speciale” di cui al comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, dell'art. 18 legge n. 300/1970, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro (Cass n. 27334/2022). Ne consegue che, annullato il recesso per tale ragione illegittimo, parte datoriale deve essere condannata a reintegrare l'odierno ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite di dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.
8 Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto, in parziale accoglimento dell'originario ricorso ex art. 414 cpc annulla il licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 19/02/2018 e condanna la Controparte_1
a reintegrare nel posto di lavoro e a pagargli
[...] Parte_1 un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel limite di dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto, oltre accessori;
condanna la alla refusione delle Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.550,00 per il primo grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario di parte ricorrente, Avv. Umberto Liberati, € 3.310,00 per grado di appello, € 2.800,00 per il giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, € 3.500,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso spese forfettario nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per ogni fase, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente Beatrice Marrani Giovanna Ciardi
9