CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 708/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 dicembre 2023,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso in appello dall'Avv. Luigi Ferrara e dall'Avv. Massimiliano Orlando
(pec: , Email_1
appellante
contro
, Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
487/2023 d.d. 14.07.2023, non notificata.-
In punto: graduatorie GPS.-
CONCLUSIONI
: Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello: A)
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al reinserimento nelle GPS con riconoscimento
1 anche in via provvisoria dei titoli non riconosciuti, e del riconoscimento giuridico e non di fatto del servizio prestato fino al 20 febbraio 2023, rapporto come valido a tutti gli effetti di legge;
B) e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente il dispositivo dell' prot. n 358 del 17,02,2023 (dispositivo Controparte_2 allegato) con il quale è stata disposta la rideterminazione del punteggio spettante alla candidata e del pedissequo Decreto di depennamento Prot. n. 2754/2023 Parte_1 del 20 febbraio 2023, comunicato mezzo Pec il successivo 21 febbraio 2023, a firma del
D.S. Prof.ssa con cui si depenna la ricorrente dalle GPS ambito Persona_1 provinciale di Venezia per la classe di concorso A018 graduatoria valida per il biennio
2022/23/24; 2. annullare e/o riformare integralmente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con la docente Sig.ra , Parte_1
Prot. n. 2811/2023 del 22 febbraio 2023, comunicato mezzo Pec in pari data, a firma del D.S. Prof.ssa con cui si depenna la ricorrente dalle GPS ambito Persona_1 provinciale di Venezia per la classe di concorso A018 graduatoria valida per il biennio
2022/23/24; 3. annullare e/o riformare integralmente la nota riservata, emessa dall' , Direzione Generale Ufficio I del 07 febbraio 2020 provvedimento mai CP_3 conosciuto e mai notificato al ricorrente per le motivazioni ivi indicate restate comunque riservate;
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente, docente per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A018, originariamente inserita al posto n. 142 delle Graduatorie
Provinciali e di Istituto seconda fascia, chiedeva l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento dell' n. 358 del 17.2.2023 (rideterminazione del Controparte_4 punteggio da punti 48 a punti 31, sottratti, dunque, i complessivi 17 punti portati da quattro titoli dichiarati ma non valutati), del provvedimento di risoluzione anticipata
Dirigente scolastico del di Mestre (VE) dal contratto di lavoro a termine Controparte_5 del 22.3.2023 (che dichiarava il servizio prestato dal 15.10.2002 al 20.02.2023 come di fatto e non di diritto) e della nota riservata dell' del 7.2.2023 e, per CP_3
l'effetto, l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio non decurtato (48 punti invece di 31) con conseguente condanna delle resistenti all'esatto riposizionamento in graduatoria e al riconoscimento giuridico del servizio prestato sino al 20.02.2023.
2 Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice adito, la nullità del ricorso per difetto dello specifico oggetto della domanda, il difetto di integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti inseriti in graduatoria e pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle domande attoree e concludendo comunque nel merito per l'infondatezza della domanda.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite stante “la particolarità delle questioni”.
In via preliminare, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito nonché della richiesta di integrazione del contraddittorio.
In parte motiva osservava che:
1) contrariamente da quanto sembrerebbe emergere da alcuni passaggi del ricorso introduttivo, la sig. non è stata affatto depennata dalle Pt_1 graduatorie, per cui oggetto del presente giudizio è in via esclusiva la valutazione della rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente, la corretta individuazione della posizione alla stessa spettante in GPS di II fascia ed infine la legittimità della risoluzione del rapporto lavorativo a seguito della rettifica del punteggio;
2) così delimitata la materia del contendere, è necessario esaminare singolarmente i titoli considerati non utilizzabili dall'Amministrazione, non senza evidenziare che la stessa ricorrente rileva nell'atto introduttivo di aver indicato nella domanda di inserimento in graduatoria il punteggio erroneo di 48 punti, anziché 39;
a) quanto al diploma di perfezionamento annuale “La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi speciali”, valevole 2 punti, rilasciato dall'Accademia di Belle Arti DI di Stefanaconi il
20.07.2019 e dichiarato dalla ricorrente quale ulteriore titolo culturale alla pag.
3 di 20 della domanda, a detta dell'Amministrazione, lo stesso non avrebbe potuto essere valutato “in quanto non valido in riferimento alla nota prot. n. 9650 Contr del 24.05.2022 dell' per la Calabria”, ove si precisa che “agli atti non risultano provvedimenti di autorizzazione all'erogazione dei seguenti corsi: … diploma di perfezionamento annuale in “la didattica, la funzione del docente e l'integrazione scolastica degli alunni con BES – 1500 ore/24CFU”; orbene, a fronte dell'eccezione del era onere di parte ricorrente quantomeno smentire CP_1
l'assunto, allegando la validità del titolo;
viceversa, anche nelle note
3 conclusive, parte ricorrente si limita a sottolineare la perfetta buona fede della sig. , senza peraltro evidenziare alcun elemento fattuale da cui presumere Pt_1 che il diploma sia stato correttamente conseguito;
b) con riferimento alla certificazione linguistica di livello B2 “ESOL B2 CEFR”, conseguita presso il British Institute il 28.10.2019, l'Amministrazione assume trattarsi di titolo erroneamente inserito dalla candidata alla pag. 4 di 20 della domanda, nella sezione relativa ai titoli di perfezionamento CLIL valutabili ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010; sul punto è sufficiente osservare che la stessa ricorrente dà atto dell'erroneo inserimento del titolo de quo nella sezione sbagliata, avvalendosi in tal modo dell'attribuzione di 6 punti in più rispetto al dovuto;
c) quanto al Master di I livello “Insegnare Con La Metodologia CLIL”, valevole 6 punti, conseguito dalla ricorrente presso la IUM Academy School il 22.09.2021, il asserisce che lo stesso è stato erroneamente inserito dalla docente CP_1 ricorrente nella sezione titoli Clil conseguiti ai sensi dell'art. 14 del D.M.
249/2010, laddove viceversa trattasi di titolo non rientrante fra quelli contemplati dall'art.14 del D.M. cit;
l'eccezione è fondata ed infatti l'art. 14 del
D.M. 249/2010 prevede, al comma 1, che ai corsi di perfezionamento in analisi possano accedere “gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa”; la ricorrente è pacificamente in possesso della sola certificazione linguistica di livello B2, per cui non poteva accedere al Master e conseguire il relativo diploma;
d) infine, quanto al Master di I livello “L'insegnamento della lingua italiana come L2 per stranieri” conseguito presso la IUM Academy School il 21.07.2020 ed inserito dalla docente, in domanda, nella tab. 4 B.16, a pag. 7 di 20, lo stesso
è stato legittimamente espunto dai titoli valutabili in quanto l'istituto Ium
Academy non rientra fra gli Atenei compresi nell'Allegato A al D.M. n. 92 del
23.02.2016 legittimati a rilasciare i suddetti titoli”;
3) appurato che i titoli indicati sono stati erroneamente inseriti nella domanda dalla sig. e che pertanto correttamente l'Amministrazione ha provveduto Pt_1
a non valutarli, resta da precisare, in merito alla tempestività dei controlli, che
i controlli sulle graduatorie vengono effettuati in occasione del primo rapporto 4 di lavoro e così è stato per l'appunto anche nel caso della sig. , come del Pt_1 resto segnalato all'interessata dallo stesso USP”.
2. Impugna la sentenza formulando due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole della decisione per violazione del principio di buon andamento e d'imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 21novies della l n. 241/1990, contraddittorietà e iniquità per assenza di riscontro di notizia di reato, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.M. 259/2010 e del D.M.N. 92/2016, difetto d'istruttoria e di motivazione nonché eccesso di potere per mancata correzione di errore materiale.
2.1.1. Rileva, in particolare, che dalle prove fornite in giudizio si evince agevolmente che l' non fa più parte dell' a decorrere da Controparte_6 CP_7 novembre 2020, laddove ha invece conseguito il titolo in data antecedente (anno
2018/2019).
2.1.2. In relazione ai titoli rilasciati l'Università IUM Academy School ribadisce che il Decreto
Direttoriale d.d. 21.01.2009 l'autorizzava ad “istituire una scuola superiore per mediatori linguistici ad Afragola”, con conseguente diritto al riconoscimento degli stessi.
2.1.3. Tanto premesso insiste nel riconoscimento del relativo punteggio illegittimamente decurtato nonché all'esatto riposizionamento nelle graduatorie finali GPS secondo il seguente calcolo degli attestati titoli per un totale di 39 punti, rilevando che la scuola ne aveva attribuiti solamente 31 punti decurtando quelli dei titoli dell'Istituto Ium
Academy School e del BES:
a) corso di aggiornamento BES della DI (2 punti);
b) Clil della Ium Academy School (3 punti);
c) master L2 della Ium Accademy School (3 punti);
d) inglese b2 della British Istitute Esol Certificate (3 punti);
e) certificazioni informatiche: coding 0,5, tablet 0,5, lim 0,5, e informatica pekit 0,5,
(2 punti);
f) punteggio titoli di accesso: 24 punti;
g) punti per servizio svolto: per supplenza a Milano: 2 punti
Rileva, altresì, che a seguito della pubblicazione delle GPS la ricorrente inoltrava prontamente il modulo di rettifica specificando che il punteggio corretto era 39 anziché il punteggio erroneo di 48 giacché nella sezione titoli erano stati commessi, in buona fede e con errore scusabile, delle inesattezze nella compilazione della domanda.
5 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 1, 4,
35 e 36 della Costituzione, dell'art. 2697 c.c., artt. 7 e 21novies della l. n. 241/90.
Evidenzia di non aver mai attestato alcun documento falso o maggiorato consapevolmente un punteggio superiore avendo sollecitato immediatamente la correzione dell'errore nella compilazione della domanda e che tale comportamento non può assurgere a dichiarazioni false o mendaci, con la conseguenza che al rapporto di lavoro interrotto per perdita di punteggio deve essere riconosciuto il regime giuridico di diritto e non di fatto e che il DM 640/17 attribuisce al dirigente scolastico il potere di effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del docente con possibilità di modificare il punteggio attribuito con conseguente diritto, dunque, al riconoscimento giuridico e non di fatto del servizio prestato “dal 13 ottobre 2002 al 20 febbraio 2023” con attribuzione di otto (8 punti).
3. Nonostante la regolarità della notifica dell'appello il restava intimato. CP_1
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
04.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
6. In via preliminare osserva la Corte che il richiamo alla l. n. 241/1990 - pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n.
165/2001 (ex multis cfr. n. 8328/2010, C.d.A. VE n. 818/2023)- è inconferente, vertendo la fattispecie su atti aventi la natura di poteri datoriali di diritto privato, laddove si disciplinano rapporti con soggetti intranei alla P.A. e non che ambiscono ad accedere al rapporto di lavoro.
7. Il motivo di gravame relativo alla validità del titolo BES rilasciato dall'Accademia di Belle
Arti “FIDIA” è inammissibile non confrontandosi con il dictum dell'impugnata sentenza che ne ha negato rilievo perché non risultano provvedimenti di autorizzazione al corso, Cont laddove la nota all. 9 del specifica altresì che con riferimento agli attestati relativi ai corsi appena elencati nessun beneficio dovrà essere accordato all'interessato.
8. Lo stesso dicasi per il riconoscimento dei titoli rilasciati l'Università IUM Academy School non confrontandosi il gravame con il dictum dell'impugnata sentenza che ha negato valore ai titoli perché l'Istituto “non rientra fra gli Atenei compresi nell'Allegato A al
D.M. n. 92 del 23.02.2016 legittimati a rilasciare i suddetti titoli”.
9. Nel riepilogare, poi, a pag. 8 del gravame gli ulteriori punteggi di cui avrebbe diritto non sottopone a critica quanto indicato dal giudice del lavoro lagunare per negarne validità.
6 10. Da un tanto consegue la legittimità della decurtazione del punteggio da 49 a 31, la nullità per violazione di norma imperativa dell'incarico a termine del 22.3.2023 (che dichiarava il servizio prestato dal 15.10.2002 al 20.02.2023 come di fatto e non di diritto) laddove anche nel P.I. contrattualizzato ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs. n.
n. 165/2001, il reclutamento alle dipendenze delle PP.AA. può avvenire esclusivamente all'esito di corretta individuazione del lavoratore in base alla disciplina di riferimento al momento della costituzione del rapporto di lavoro, quindi nel rispetto delle posizioni in graduatoria (cfr. da ultimo Cass. n. 23090/2025, in particolare 6.3.) Cont
9. Nulla sulle spese essendo rimasto il intimato.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 04.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 dicembre 2023,
da
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di mandato Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso in appello dall'Avv. Luigi Ferrara e dall'Avv. Massimiliano Orlando
(pec: , Email_1
appellante
contro
, Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
487/2023 d.d. 14.07.2023, non notificata.-
In punto: graduatorie GPS.-
CONCLUSIONI
: Parte_1 in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello: A)
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al reinserimento nelle GPS con riconoscimento
1 anche in via provvisoria dei titoli non riconosciuti, e del riconoscimento giuridico e non di fatto del servizio prestato fino al 20 febbraio 2023, rapporto come valido a tutti gli effetti di legge;
B) e per l'effetto annullare e/o riformare integralmente il dispositivo dell' prot. n 358 del 17,02,2023 (dispositivo Controparte_2 allegato) con il quale è stata disposta la rideterminazione del punteggio spettante alla candidata e del pedissequo Decreto di depennamento Prot. n. 2754/2023 Parte_1 del 20 febbraio 2023, comunicato mezzo Pec il successivo 21 febbraio 2023, a firma del
D.S. Prof.ssa con cui si depenna la ricorrente dalle GPS ambito Persona_1 provinciale di Venezia per la classe di concorso A018 graduatoria valida per il biennio
2022/23/24; 2. annullare e/o riformare integralmente la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con la docente Sig.ra , Parte_1
Prot. n. 2811/2023 del 22 febbraio 2023, comunicato mezzo Pec in pari data, a firma del D.S. Prof.ssa con cui si depenna la ricorrente dalle GPS ambito Persona_1 provinciale di Venezia per la classe di concorso A018 graduatoria valida per il biennio
2022/23/24; 3. annullare e/o riformare integralmente la nota riservata, emessa dall' , Direzione Generale Ufficio I del 07 febbraio 2020 provvedimento mai CP_3 conosciuto e mai notificato al ricorrente per le motivazioni ivi indicate restate comunque riservate;
Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15% ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente, docente per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A018, originariamente inserita al posto n. 142 delle Graduatorie
Provinciali e di Istituto seconda fascia, chiedeva l'annullamento o la disapplicazione del provvedimento dell' n. 358 del 17.2.2023 (rideterminazione del Controparte_4 punteggio da punti 48 a punti 31, sottratti, dunque, i complessivi 17 punti portati da quattro titoli dichiarati ma non valutati), del provvedimento di risoluzione anticipata
Dirigente scolastico del di Mestre (VE) dal contratto di lavoro a termine Controparte_5 del 22.3.2023 (che dichiarava il servizio prestato dal 15.10.2002 al 20.02.2023 come di fatto e non di diritto) e della nota riservata dell' del 7.2.2023 e, per CP_3
l'effetto, l'accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio non decurtato (48 punti invece di 31) con conseguente condanna delle resistenti all'esatto riposizionamento in graduatoria e al riconoscimento giuridico del servizio prestato sino al 20.02.2023.
2 Si costituiva il eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del CP_1
Giudice adito, la nullità del ricorso per difetto dello specifico oggetto della domanda, il difetto di integrità del contraddittorio rispetto ai soggetti inseriti in graduatoria e pregiudicati dall'eventuale accoglimento delle domande attoree e concludendo comunque nel merito per l'infondatezza della domanda.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite stante “la particolarità delle questioni”.
In via preliminare, rilevava l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito nonché della richiesta di integrazione del contraddittorio.
In parte motiva osservava che:
1) contrariamente da quanto sembrerebbe emergere da alcuni passaggi del ricorso introduttivo, la sig. non è stata affatto depennata dalle Pt_1 graduatorie, per cui oggetto del presente giudizio è in via esclusiva la valutazione della rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente, la corretta individuazione della posizione alla stessa spettante in GPS di II fascia ed infine la legittimità della risoluzione del rapporto lavorativo a seguito della rettifica del punteggio;
2) così delimitata la materia del contendere, è necessario esaminare singolarmente i titoli considerati non utilizzabili dall'Amministrazione, non senza evidenziare che la stessa ricorrente rileva nell'atto introduttivo di aver indicato nella domanda di inserimento in graduatoria il punteggio erroneo di 48 punti, anziché 39;
a) quanto al diploma di perfezionamento annuale “La didattica, la funzione del docente e l'inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi speciali”, valevole 2 punti, rilasciato dall'Accademia di Belle Arti DI di Stefanaconi il
20.07.2019 e dichiarato dalla ricorrente quale ulteriore titolo culturale alla pag.
3 di 20 della domanda, a detta dell'Amministrazione, lo stesso non avrebbe potuto essere valutato “in quanto non valido in riferimento alla nota prot. n. 9650 Contr del 24.05.2022 dell' per la Calabria”, ove si precisa che “agli atti non risultano provvedimenti di autorizzazione all'erogazione dei seguenti corsi: … diploma di perfezionamento annuale in “la didattica, la funzione del docente e l'integrazione scolastica degli alunni con BES – 1500 ore/24CFU”; orbene, a fronte dell'eccezione del era onere di parte ricorrente quantomeno smentire CP_1
l'assunto, allegando la validità del titolo;
viceversa, anche nelle note
3 conclusive, parte ricorrente si limita a sottolineare la perfetta buona fede della sig. , senza peraltro evidenziare alcun elemento fattuale da cui presumere Pt_1 che il diploma sia stato correttamente conseguito;
b) con riferimento alla certificazione linguistica di livello B2 “ESOL B2 CEFR”, conseguita presso il British Institute il 28.10.2019, l'Amministrazione assume trattarsi di titolo erroneamente inserito dalla candidata alla pag. 4 di 20 della domanda, nella sezione relativa ai titoli di perfezionamento CLIL valutabili ai sensi dell'art. 14 del D.M. 249/2010; sul punto è sufficiente osservare che la stessa ricorrente dà atto dell'erroneo inserimento del titolo de quo nella sezione sbagliata, avvalendosi in tal modo dell'attribuzione di 6 punti in più rispetto al dovuto;
c) quanto al Master di I livello “Insegnare Con La Metodologia CLIL”, valevole 6 punti, conseguito dalla ricorrente presso la IUM Academy School il 22.09.2021, il asserisce che lo stesso è stato erroneamente inserito dalla docente CP_1 ricorrente nella sezione titoli Clil conseguiti ai sensi dell'art. 14 del D.M.
249/2010, laddove viceversa trattasi di titolo non rientrante fra quelli contemplati dall'art.14 del D.M. cit;
l'eccezione è fondata ed infatti l'art. 14 del
D.M. 249/2010 prevede, al comma 1, che ai corsi di perfezionamento in analisi possano accedere “gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa”; la ricorrente è pacificamente in possesso della sola certificazione linguistica di livello B2, per cui non poteva accedere al Master e conseguire il relativo diploma;
d) infine, quanto al Master di I livello “L'insegnamento della lingua italiana come L2 per stranieri” conseguito presso la IUM Academy School il 21.07.2020 ed inserito dalla docente, in domanda, nella tab. 4 B.16, a pag. 7 di 20, lo stesso
è stato legittimamente espunto dai titoli valutabili in quanto l'istituto Ium
Academy non rientra fra gli Atenei compresi nell'Allegato A al D.M. n. 92 del
23.02.2016 legittimati a rilasciare i suddetti titoli”;
3) appurato che i titoli indicati sono stati erroneamente inseriti nella domanda dalla sig. e che pertanto correttamente l'Amministrazione ha provveduto Pt_1
a non valutarli, resta da precisare, in merito alla tempestività dei controlli, che
i controlli sulle graduatorie vengono effettuati in occasione del primo rapporto 4 di lavoro e così è stato per l'appunto anche nel caso della sig. , come del Pt_1 resto segnalato all'interessata dallo stesso USP”.
2. Impugna la sentenza formulando due (2) motivi di appello. Parte_1
2.1. Con il primo motivo si duole della decisione per violazione del principio di buon andamento e d'imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 21novies della l n. 241/1990, contraddittorietà e iniquità per assenza di riscontro di notizia di reato, violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.M. 259/2010 e del D.M.N. 92/2016, difetto d'istruttoria e di motivazione nonché eccesso di potere per mancata correzione di errore materiale.
2.1.1. Rileva, in particolare, che dalle prove fornite in giudizio si evince agevolmente che l' non fa più parte dell' a decorrere da Controparte_6 CP_7 novembre 2020, laddove ha invece conseguito il titolo in data antecedente (anno
2018/2019).
2.1.2. In relazione ai titoli rilasciati l'Università IUM Academy School ribadisce che il Decreto
Direttoriale d.d. 21.01.2009 l'autorizzava ad “istituire una scuola superiore per mediatori linguistici ad Afragola”, con conseguente diritto al riconoscimento degli stessi.
2.1.3. Tanto premesso insiste nel riconoscimento del relativo punteggio illegittimamente decurtato nonché all'esatto riposizionamento nelle graduatorie finali GPS secondo il seguente calcolo degli attestati titoli per un totale di 39 punti, rilevando che la scuola ne aveva attribuiti solamente 31 punti decurtando quelli dei titoli dell'Istituto Ium
Academy School e del BES:
a) corso di aggiornamento BES della DI (2 punti);
b) Clil della Ium Academy School (3 punti);
c) master L2 della Ium Accademy School (3 punti);
d) inglese b2 della British Istitute Esol Certificate (3 punti);
e) certificazioni informatiche: coding 0,5, tablet 0,5, lim 0,5, e informatica pekit 0,5,
(2 punti);
f) punteggio titoli di accesso: 24 punti;
g) punti per servizio svolto: per supplenza a Milano: 2 punti
Rileva, altresì, che a seguito della pubblicazione delle GPS la ricorrente inoltrava prontamente il modulo di rettifica specificando che il punteggio corretto era 39 anziché il punteggio erroneo di 48 giacché nella sezione titoli erano stati commessi, in buona fede e con errore scusabile, delle inesattezze nella compilazione della domanda.
5 2.2. Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 1, 4,
35 e 36 della Costituzione, dell'art. 2697 c.c., artt. 7 e 21novies della l. n. 241/90.
Evidenzia di non aver mai attestato alcun documento falso o maggiorato consapevolmente un punteggio superiore avendo sollecitato immediatamente la correzione dell'errore nella compilazione della domanda e che tale comportamento non può assurgere a dichiarazioni false o mendaci, con la conseguenza che al rapporto di lavoro interrotto per perdita di punteggio deve essere riconosciuto il regime giuridico di diritto e non di fatto e che il DM 640/17 attribuisce al dirigente scolastico il potere di effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del docente con possibilità di modificare il punteggio attribuito con conseguente diritto, dunque, al riconoscimento giuridico e non di fatto del servizio prestato “dal 13 ottobre 2002 al 20 febbraio 2023” con attribuzione di otto (8 punti).
3. Nonostante la regolarità della notifica dell'appello il restava intimato. CP_1
4. La causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del
04.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è inammissibile e comunque infondato nel merito.
6. In via preliminare osserva la Corte che il richiamo alla l. n. 241/1990 - pacificamente non applicabile al rapporto di lavoro pubblico cd. privatizzato e disciplinato dal d. lgs. n.
165/2001 (ex multis cfr. n. 8328/2010, C.d.A. VE n. 818/2023)- è inconferente, vertendo la fattispecie su atti aventi la natura di poteri datoriali di diritto privato, laddove si disciplinano rapporti con soggetti intranei alla P.A. e non che ambiscono ad accedere al rapporto di lavoro.
7. Il motivo di gravame relativo alla validità del titolo BES rilasciato dall'Accademia di Belle
Arti “FIDIA” è inammissibile non confrontandosi con il dictum dell'impugnata sentenza che ne ha negato rilievo perché non risultano provvedimenti di autorizzazione al corso, Cont laddove la nota all. 9 del specifica altresì che con riferimento agli attestati relativi ai corsi appena elencati nessun beneficio dovrà essere accordato all'interessato.
8. Lo stesso dicasi per il riconoscimento dei titoli rilasciati l'Università IUM Academy School non confrontandosi il gravame con il dictum dell'impugnata sentenza che ha negato valore ai titoli perché l'Istituto “non rientra fra gli Atenei compresi nell'Allegato A al
D.M. n. 92 del 23.02.2016 legittimati a rilasciare i suddetti titoli”.
9. Nel riepilogare, poi, a pag. 8 del gravame gli ulteriori punteggi di cui avrebbe diritto non sottopone a critica quanto indicato dal giudice del lavoro lagunare per negarne validità.
6 10. Da un tanto consegue la legittimità della decurtazione del punteggio da 49 a 31, la nullità per violazione di norma imperativa dell'incarico a termine del 22.3.2023 (che dichiarava il servizio prestato dal 15.10.2002 al 20.02.2023 come di fatto e non di diritto) laddove anche nel P.I. contrattualizzato ai sensi degli artt. 35 e 36 del Dlgs. n.
n. 165/2001, il reclutamento alle dipendenze delle PP.AA. può avvenire esclusivamente all'esito di corretta individuazione del lavoratore in base alla disciplina di riferimento al momento della costituzione del rapporto di lavoro, quindi nel rispetto delle posizioni in graduatoria (cfr. da ultimo Cass. n. 23090/2025, in particolare 6.3.) Cont
9. Nulla sulle spese essendo rimasto il intimato.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 04.12.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
7