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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 1912/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1912/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Parte_1 C.F._1
Pacifico (C.F: ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te C.F._2
domicilia in Casavatore (NA) alla via G. Gigante n. 3;
E
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Grasso Parte_2 C.F._3
(C.F: ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Casandrino (NA) alla via Andrea Della Rossa n. 16;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
N° R.G. 1912/ 2024
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 1/07/2025, le parti hanno depositato note scritte, confermando la volontà di divorziare alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 maggio 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25 aprile 2007 in Arzano (NA), in costanza del quale nasceva un figlio, (in Napoli il 26 luglio 2008), e dedotta una crisi coniugale Per_1 tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Fissato termine perentorio ex art 127 ter c.p.c. per il 12 settembre 2024, pervenute le note scritte, con sentenza non definitiva pubblicata in data 25 settembre 2024 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza del 1° luglio 2025 sostituita con il deposito di note scritte di udienza, le parti, con note depositate il 25 giugno 2025, rappresentavano la volontà di divorziare alle stesse condizioni di cui al ricorso introduttivo.
################################################
In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge N° R.G. 1912/ 2024
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Giudice relatore nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n.
415/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 25/09/2024 - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 aprile 2007 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/05/1979, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arzano (Atto n. 17, parte II,
Serie A, anno 2007), alle condizioni tra loro concordate in ricorso, da intendersi qui richiamate e trascritte;
-dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro N° R.G. 1912/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1912/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Parte_1 C.F._1
Pacifico (C.F: ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te C.F._2
domicilia in Casavatore (NA) alla via G. Gigante n. 3;
E
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Grasso Parte_2 C.F._3
(C.F: ), in virtù di procura in atti, presso il cui studio elett.te domicilia in C.F._4
Casandrino (NA) alla via Andrea Della Rossa n. 16;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord;
N° R.G. 1912/ 2024
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 1/07/2025, le parti hanno depositato note scritte, confermando la volontà di divorziare alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 10 maggio 2024 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25 aprile 2007 in Arzano (NA), in costanza del quale nasceva un figlio, (in Napoli il 26 luglio 2008), e dedotta una crisi coniugale Per_1 tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale emettersi la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Fissato termine perentorio ex art 127 ter c.p.c. per il 12 settembre 2024, pervenute le note scritte, con sentenza non definitiva pubblicata in data 25 settembre 2024 il Tribunale pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio.
All'udienza del 1° luglio 2025 sostituita con il deposito di note scritte di udienza, le parti, con note depositate il 25 giugno 2025, rappresentavano la volontà di divorziare alle stesse condizioni di cui al ricorso introduttivo.
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In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge N° R.G. 1912/ 2024
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione figurata dei coniugi dinanzi al Giudice relatore nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n.
415/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 25/09/2024 - passata in giudicato -; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l. div. riformato dalla legge
147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 25 aprile 2007 da
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
06/05/1979, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arzano (Atto n. 17, parte II,
Serie A, anno 2007), alle condizioni tra loro concordate in ricorso, da intendersi qui richiamate e trascritte;
-dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa, Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro N° R.G. 1912/ 2024