Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GRIECO Parte_1
ANNA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MERCONE Controparte_1
SILVESTRO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/06/2024, parte ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale sono nati due figli, (28.07.2016) e Per_1
(18.06.2020), ha chiesto adottarsi gli opportuni provvedimenti in punto di affido, Per_2
collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli della coppia.
Con comparsa di risposta, parte resistente ha chiesto rigettarsi le avverse richieste.
All'udienza del 21.01.2025, le parti personalmente presenti hanno dichiarato di aver raggiunto un
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Con riguardo alle condizioni dell'accordo, le parti hanno previsto:
1. Affido ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione sita in Capodrise (CE), alla via Rossini n. 6, di proprietà dei figli minori. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. Sarà, inoltre, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale in modo separato per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Il IG. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro e nel rispetto delle Controparte_1
superiori eIGenze dei minori, incontrerà i figli secondo il seguente PIANO GENITORIALE: - il martedì il IG. preleverà i bambini dall'uscita di scuola per riaccompagnarli alle ore 21 CP_1
presso la residenza della madre;
- il giovedì preleverà il bambino più piccolo all'uscita di scuola per riaccompagnarlo il giorno successivo o a scuola o sempre presso la loro residenza mentre preleverà il bambino più grande all'uscita del catechismo per essere riaccompagnato il giorno successivo o a scuola o sempre presso la loro residenza;
- per quanto attiene i fine settimana, a settimane alterne il padre preleverà il bambino più piccolo all'uscita di scuola del giovedì mentre sempre il giovedì il figlio più grande dalla fine del catechismo per riaccompagnare entrambi presso la loro residenza la domenica alle ore 20:00; - durante il periodo estivo 15 giorni. Detto periodo dovrà essere comunicato entro il 30 maggio di ogni anno mediante lettera raccomandata o diverso modo prescelto come canale di comunicazione ( Mail - Messaggi Wp etc etc). Resta inteso, inoltre, che il genitore con cui la prole trascorrerà le vacanze dovrà preventivamente comunicare il luogo di villeggiatura con i relativi recapiti telefonici. Durante il periodo di vacanza il genitore con cui la prole starà dovrà consentire all'altro genitore di telefonare almeno una volta al giorno previa scelta di idonea fascia oraria;
- durante le vacanze natalizie, il padre avrà la facoltà di trascorrere con i minori, secondo il criterio dell'alternanza, la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e il 31/12 o il 01/01; - Il principio dell'alternanza verrà, inoltre, rispettato anche per le vacanze pasquali, per cui i figli trascorreranno con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- Il principio dell'alternanza varrà anche per le altre festività (giorno dell'Epifania, 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre); - I minori trascorreranno con il IG. il giorno della festa del papà, il giorno del compleanno e CP_1 dell'onomastico del IG. , indipendentemente dal calendario di visite ordinario. CP_1
Analogamente i minori trascorreranno con la SI il giorno della festa della mamma, il Pt_1
2 giorno del compleanno e dell'onomastico della IG.ra , indipendentemente dal calendario di Pt_1
visite ordinario;
- per gli onomastici e compleanni dei bambini un anno li trascorreranno con il padre e l'anno successivo con la madre sempre nel rispetto dell'alternanza;
3. Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento Controparte_1 Pt_1 dei figli, la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese;
4. Il IG. concorrerà, inoltre, al 50 % nel pagamento delle spese straordinarie per Controparte_1
i figli, nel rispetto del protocollo adottato dall'Ill.mo Tribunale adito. Il IG. rimborserà, CP_1 inoltre, alla IG.ra la somma di € 1.000,00 (mille/00), quale sua quota per le spese Pt_1
straordinarie per i figli dalla stessa anticipate. Il predetto importo verrà corrisposto in rate mensili di € 50,00, con decorrenza dal 01/02/2025;
5. L'assegno unico universale erogato dall'Inps sarà ripartito al 50% tra i genitori, così come normativamente previsto;
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21/01/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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