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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/04/2024, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 768/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Salerno n. 5323/2021, pubblicata il 6.12.2021.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gianfranco Cadeddu e dall'avv. Fabio Cadeddu, presso i quali elettivamente domicilia nel loro studio in Salerno al n.8 della Via Ruggiero Giordano;
Appellante
E
p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De
Maio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato S. Severino (Sa) alla via S.
Rocco n. 32;
Appellata
CONCLUSIONI
1 All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa,
che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.1.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 5323/2021 del Giudice di Pace di Salerno, con la quale - respinta l'eccezione di ingiustificata duplicazione del titolo esecutivo proposta dall'opposta - era rigettata l'opposizione avanzata in primo grado dall'opponente avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 846/2020, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con l'opposto decreto ingiuntivo n. 846/2020 veniva Parte_1
condannato al pagamento della somma di € 833,46, oltre agli accessori ed alle spese della procedura monitoria, dovuta in virtù della sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Nocera
Inferiore, la quale aveva posto le spese di CTU a carico del nella misura di 1/3, Parte_1
spese interamente anticipate dalla Controparte_1
Il predetto decreto ingiuntivo era opposto avanti al Giudice di Pace di Salerno dall'odierno appellante, che lamentava la inutile duplicazione del titolo esecutivo concernente il diritto alla rivalsa della quota di propria spettanza delle spese di CTU, già corrisposte per l'intero dalla essendo all'uopo sufficiente il titolo costituito dalla sentenza Controparte_1
n. 880/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con la sentenza oggetto di appello, il Giudice di Pace di Salerno, negando che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore potesse costituire titolo nei confronti del e Parte_1
condividendo la ritualità e l'ammissibilità del ricorso in sede monitoria, confermava il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, condannava l'opponente anche Parte_1
alla refusione delle spese del giudizio.
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio il lamentava il mancato Parte_1
accertamento, ad opera del Giudice di prime cure, della fondatezza della pretesa fatta valere dalla n sede monitoria, ossia il preteso diritto alla rivalsa pro quota Controparte_1
di quanto per intero sarebbe stato pagato al CTU, mancando, alla stregua della documentazione in atti, la prova di tale pagamento ad opera della società ricorrente;
veniva,
2 inoltre, reiterata l'eccezione già proposta in primo grado, quanto alla illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Respingere la domanda di pagamento come proposta, in sede monitoria e nel successivo giudizio di
merito, dalla nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
e, quindi, annullare la sentenza del Giudice Onorario di Pace di Salerno, dott. Giuseppe Carlucci, n.
5323/2021 resa, pubblicata e comunicata il 6/12/2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n.846/2020, reso il 17/6-6/7/2020 dal Giudice di Pace di Salerno e notificato all'ingiunto il 7/8/2020.
2. Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio ed alla
restituzione di tutte le somme corrisposte -ove corrisposte- dall'appellante in forza della sentenza
appellata e del richiamato decreto ingiuntivo.”
Con comparsa depositata in data 19.4.2022 si costituiva la Controparte_1
eccependo la inammissibilità e improponibilità dell'appello proposto, in quanto
[...]
carente dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c.; la tardività dell'eccezione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso, sollevata dall'appellante, per la prima volta, solo in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado;
l'infondatezza nel merito dell'appello, di cui chiedeva il rigetto, con condanna del al pagamento delle spese Parte_1
e degli onorari di causa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023 e, successivamente, rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio, essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
3 Nella specie, l'atto di appello depositato da presenta i requisiti sopra Parte_1
evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame,
tanto vero che l'appellata ha potuto predisporre idonea difesa, che postulava la piena intellegibilità dei motivi di gravame.
In via altrettanto preliminare occorre rilevare che l'impugnata sentenza - con cui è stata rigettata l'opposizione proposta da e confermato il d.i. n. 846/2020 - è Parte_1
stata resa dal Giudice di Pace di Salerno secondo equità, ai sensi dell'art. 113, co. 2, c.p.c.,
atteso che, con la domanda introduttiva del ricorso monitorio, la Controparte_1
chiedeva la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma complessiva di €
833,46, oltre interessi legali dalla domanda (marzo 2020), sicchè, pur aggiungendo alla sorte capitale gli interessi legali secondo il criterio previsto dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione del valore della controversia, non si supera il limite di € 1.100,00 previsto dal citato art. 113
co. 2 c.p.c. per le pronunce secondo equità del Giudice di Pace, atteso che “nella
determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese
processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione” (Cass. civ. n.
10188/2021).
In proposito, è bene ricordare che le sentenze del Giudice di Pace rese in cause di valore non superiore ad € 1.100,00 sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (Cass.
n. 4079/05, n. 4890/07).
Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., la sentenza impugnata è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel primo motivo di appello, con cui la ditta appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento delle prove,
assumendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere provato il diritto della società
opposta alla rivalsa pro quota di quanto sarebbe stato dalla stessa pagato per intero al CTU.
4 Tali doglianze sono inammissibili, in quanto, in primo luogo, non si deduce specificamente né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano quelle inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 3715/15 in ordine al malgoverno delle risultanze istruttorie), né
quelle relative alla violazione dell'art. 1299 c.c. sulla sussistenza dei presupposti per esercitare il diritto di regresso, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà
luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo.
Neppure può ritenersi che parte appellante abbia lamentato la violazione di principi regolatori della materia, atteso che, in tal caso, la stessa avrebbe dovuto indicare il principio violato.
Invero, “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità,
l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod.
proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice
di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n. 3005/14).
Ammissibile è, invece, il secondo motivo di appello, con cui si deduce l'inutile duplicazione del titolo esecutivo, con conseguente violazione, tra gli altri, del divieto di abuso del diritto e degli strumenti processuali, riconducibile al canone costituzionale di solidarietà e buona fede di cui all'art. 2 Cost. In particolare, parte appellante ha dedotto che la sentenza n. 880/19
del Tribunale di Nocera Inferiore fosse già di per sé sola titolo idoneo a fondare l'obbligo alla corresponsione delle spese di consulenza tecnica di ufficio nella misura di 1/3 ad opera del con conseguente ingiustificata duplicazione del titolo esecutivo e inutile Parte_1
aggravio di spese a carico di esso appellante.
Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 4.3.2020, la ha chiesto la condanna Controparte_1
dell'odierno appellante al pagamento della somma di € 833,46, pari ad un terzo dell'importo totale di € 2.500,40, dalla stessa anticipato al CTU in virtù del decreto di liquidazione del
21.6.2018, il quale poneva il pagamento provvisoriamente a carico di parte attrice.
5 Le spese di consulenza, come tutte le spese processuali, pongono un problema di liquidazione e di ripartizione tra i litiganti. Se la liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, disciplinata dagli artt. 168-170 d.p.r. 115/02, deve essere effettuata con decreto ex art. 15 d. lgs. 150/11, la regolazione delle spese di lite, prevista dagli artt. 91 e 92 c.p.c.,
avviene con la sentenza, che non disciplina i rapporti tra le parti ed il c.t.u., ma i rapporti tra le parti del processo ripartendo il compenso dell'ausiliario tra le stesse secondo il principio della soccombenza. Ciò significa che il c.t.u. ha diritto di pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa, mentre l'eventuale ripartizione tra le parti, regolato con la sentenza, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso poiché il principio di soccombenza opera solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. civ. n. 10804/2020; Cass. civ. n. 25047/2018; Cass. civ. n. 23522/2014;
Cass. civ. n. 23586/2008; Cass. civ. n. 6199/1996).
Pertanto, nel caso in cui la parte escussa dal c.t.u. per il pagamento dei suoi compensi non risulti anche quella onerata delle spese di consulenza in sentenza, tale circostanza non potrà
essere opposta all'ausiliario, ma la stessa parte escussa, ove paghi il consulente, potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti delle parti onerate dalla sentenza del pagamento delle spese di consulenza.
In definitiva, l'unico titolo esecutivo azionabile dal c.t.u. è il decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse, e non opponibile ai terzi (Tribunale Termini Imerese, 16/01/2023, n.36;
Tribunale Parma, 12/07/2022, n.121; Tribunale Torino 30/12/2011, n.7654).
Ciò posto, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna appellata deduceva la non esaustività della sentenza n. 880/2019 a fondare il proprio diritto di regresso, mancando nella stessa l'esatta quantificazione della quota dovuta da ognuno dei coobbligati.
Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita per tabulas, laddove, al punto 8 del dispositivo il
Giudice poneva espressamente le spese di CTU a definitivo carico delle parti nella misura di un terzo ciascuno. Né vi poteva essere alcuna incertezza sulla somma dovuta a titolo di regresso, dal momento che tale importo ben poteva essere ricavata per relationem, attraverso
6 il richiamo ad un precedente provvedimento reso dal Giudice in corso di causa e noto alle parti (v. il decreto di liquidazione).
Non vi sono dubbi, allora, che la sentenza resa dal Tribunale di Nocera costituisse già, di per sé sola, titolo idoneo all'esercizio dell'azione di regresso promossa dalla CP_1
con il ricorso monitorio.
[...]
A tutto voler concedere, laddove parte appellata avesse ritenuto la sentenza n. 880/2019
carente sulla statuizione relativa alla ripartizione delle spese di CTU, la stessa non avrebbe,
in ogni caso, potuto agire in separato giudizio.
Pacifico è, infatti, l'orientamento a mente del quale il rimborso delle spese della CTU
anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere richiesto nell'ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27758 del 22 novembre 2017, a mente della quale “In
materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto
quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi
è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il
recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede,
eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei
confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante").
Il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve,
pertanto, essere richiesto nell'ambito dello stesso procedimento, e, anche qualora la richiesta della somma anticipata per sollecitare il rimborso non venisse accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, residuerebbe, quale unico rimedio esperibile, quello di proporre appello per omessa pronuncia, non già la possibilità di incardinare autonomo giudizio in tal senso.
Ne consegue che l'appello proposto da deve essere accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 5323/2021 del Giudice di Pace di Salerno, il decreto ingiuntivo n. 846/2020 deve essere revocato, con condanna dell'appellata alla restituzione
7 di tutte le somme eventualmente corrisposte dall'appellante in forza della sentenza oggetto di gravame.
L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni sulle spese.
Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio esse seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, con conseguente revoca del d.i.
oggetto di opposizione in primo grado, le stesse sono poste a carico della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e liquidate in dispositivo, Controparte_1
secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 “ratione temporis” applicabile (scaglione fino a €
1.100,00) in complessivi € 180,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste a carico della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e liquidate in dispositivo, secondo i criteri di
[...]
cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 332,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%
come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 768/2022
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5323/2021 del Giudice
di Pace di Salerno, accoglie l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 846/2020,
con condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte dall'appellante in forza della predetta sentenza;
2. condanna la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
8 primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 180,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Salerno, lì 16 aprile 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, nella persona della dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 768/2022 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Salerno n. 5323/2021, pubblicata il 6.12.2021.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Gianfranco Cadeddu e dall'avv. Fabio Cadeddu, presso i quali elettivamente domicilia nel loro studio in Salerno al n.8 della Via Ruggiero Giordano;
Appellante
E
p.iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio De
Maio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mercato S. Severino (Sa) alla via S.
Rocco n. 32;
Appellata
CONCLUSIONI
1 All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa,
che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.1.2022, proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 5323/2021 del Giudice di Pace di Salerno, con la quale - respinta l'eccezione di ingiustificata duplicazione del titolo esecutivo proposta dall'opposta - era rigettata l'opposizione avanzata in primo grado dall'opponente avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 846/2020, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
In particolare, con l'opposto decreto ingiuntivo n. 846/2020 veniva Parte_1
condannato al pagamento della somma di € 833,46, oltre agli accessori ed alle spese della procedura monitoria, dovuta in virtù della sentenza n. 880/2019 del Tribunale di Nocera
Inferiore, la quale aveva posto le spese di CTU a carico del nella misura di 1/3, Parte_1
spese interamente anticipate dalla Controparte_1
Il predetto decreto ingiuntivo era opposto avanti al Giudice di Pace di Salerno dall'odierno appellante, che lamentava la inutile duplicazione del titolo esecutivo concernente il diritto alla rivalsa della quota di propria spettanza delle spese di CTU, già corrisposte per l'intero dalla essendo all'uopo sufficiente il titolo costituito dalla sentenza Controparte_1
n. 880/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con la sentenza oggetto di appello, il Giudice di Pace di Salerno, negando che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore potesse costituire titolo nei confronti del e Parte_1
condividendo la ritualità e l'ammissibilità del ricorso in sede monitoria, confermava il decreto ingiuntivo opposto e, di conseguenza, condannava l'opponente anche Parte_1
alla refusione delle spese del giudizio.
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio il lamentava il mancato Parte_1
accertamento, ad opera del Giudice di prime cure, della fondatezza della pretesa fatta valere dalla n sede monitoria, ossia il preteso diritto alla rivalsa pro quota Controparte_1
di quanto per intero sarebbe stato pagato al CTU, mancando, alla stregua della documentazione in atti, la prova di tale pagamento ad opera della società ricorrente;
veniva,
2 inoltre, reiterata l'eccezione già proposta in primo grado, quanto alla illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “1.
Respingere la domanda di pagamento come proposta, in sede monitoria e nel successivo giudizio di
merito, dalla nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
e, quindi, annullare la sentenza del Giudice Onorario di Pace di Salerno, dott. Giuseppe Carlucci, n.
5323/2021 resa, pubblicata e comunicata il 6/12/2021 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n.846/2020, reso il 17/6-6/7/2020 dal Giudice di Pace di Salerno e notificato all'ingiunto il 7/8/2020.
2. Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio ed alla
restituzione di tutte le somme corrisposte -ove corrisposte- dall'appellante in forza della sentenza
appellata e del richiamato decreto ingiuntivo.”
Con comparsa depositata in data 19.4.2022 si costituiva la Controparte_1
eccependo la inammissibilità e improponibilità dell'appello proposto, in quanto
[...]
carente dei requisiti di cui all'art 342 c.p.c.; la tardività dell'eccezione relativa alla carenza di titolarità del rapporto controverso, sollevata dall'appellante, per la prima volta, solo in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado;
l'infondatezza nel merito dell'appello, di cui chiedeva il rigetto, con condanna del al pagamento delle spese Parte_1
e degli onorari di causa, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2023 e, successivamente, rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità
dell'appello ex art. 342 c.p.c. è priva di pregio, essendo oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
3 Nella specie, l'atto di appello depositato da presenta i requisiti sopra Parte_1
evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame,
tanto vero che l'appellata ha potuto predisporre idonea difesa, che postulava la piena intellegibilità dei motivi di gravame.
In via altrettanto preliminare occorre rilevare che l'impugnata sentenza - con cui è stata rigettata l'opposizione proposta da e confermato il d.i. n. 846/2020 - è Parte_1
stata resa dal Giudice di Pace di Salerno secondo equità, ai sensi dell'art. 113, co. 2, c.p.c.,
atteso che, con la domanda introduttiva del ricorso monitorio, la Controparte_1
chiedeva la condanna dell'odierno appellante al pagamento della somma complessiva di €
833,46, oltre interessi legali dalla domanda (marzo 2020), sicchè, pur aggiungendo alla sorte capitale gli interessi legali secondo il criterio previsto dall'art. 10 c.p.c. per la determinazione del valore della controversia, non si supera il limite di € 1.100,00 previsto dal citato art. 113
co. 2 c.p.c. per le pronunce secondo equità del Giudice di Pace, atteso che “nella
determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese
processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione” (Cass. civ. n.
10188/2021).
In proposito, è bene ricordare che le sentenze del Giudice di Pace rese in cause di valore non superiore ad € 1.100,00 sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità, anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità oppure abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità (Cass.
n. 4079/05, n. 4890/07).
Ciò comporta che, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., la sentenza impugnata è appellabile
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali
o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Nessuna di tali ipotesi ricorre nel primo motivo di appello, con cui la ditta appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed il travisamento delle prove,
assumendo che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere provato il diritto della società
opposta alla rivalsa pro quota di quanto sarebbe stato dalla stessa pagato per intero al CTU.
4 Tali doglianze sono inammissibili, in quanto, in primo luogo, non si deduce specificamente né la violazione di norme costituzionali o comunitarie, né la violazione di norme sul procedimento, tra le quali non rientrano quelle inerenti alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 3715/15 in ordine al malgoverno delle risultanze istruttorie), né
quelle relative alla violazione dell'art. 1299 c.c. sulla sussistenza dei presupposti per esercitare il diritto di regresso, essendo quest'ultima una regola di diritto sostanziale che dà
luogo ad un error in iudicando e non ad un error in procedendo.
Neppure può ritenersi che parte appellante abbia lamentato la violazione di principi regolatori della materia, atteso che, in tal caso, la stessa avrebbe dovuto indicare il principio violato.
Invero, “In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità,
l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod.
proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice
di pace si ponga con esso in contrasto” (Cass. ord. n. 3005/14).
Ammissibile è, invece, il secondo motivo di appello, con cui si deduce l'inutile duplicazione del titolo esecutivo, con conseguente violazione, tra gli altri, del divieto di abuso del diritto e degli strumenti processuali, riconducibile al canone costituzionale di solidarietà e buona fede di cui all'art. 2 Cost. In particolare, parte appellante ha dedotto che la sentenza n. 880/19
del Tribunale di Nocera Inferiore fosse già di per sé sola titolo idoneo a fondare l'obbligo alla corresponsione delle spese di consulenza tecnica di ufficio nella misura di 1/3 ad opera del con conseguente ingiustificata duplicazione del titolo esecutivo e inutile Parte_1
aggravio di spese a carico di esso appellante.
Il secondo motivo di appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 4.3.2020, la ha chiesto la condanna Controparte_1
dell'odierno appellante al pagamento della somma di € 833,46, pari ad un terzo dell'importo totale di € 2.500,40, dalla stessa anticipato al CTU in virtù del decreto di liquidazione del
21.6.2018, il quale poneva il pagamento provvisoriamente a carico di parte attrice.
5 Le spese di consulenza, come tutte le spese processuali, pongono un problema di liquidazione e di ripartizione tra i litiganti. Se la liquidazione del compenso dovuto all'ausiliario, disciplinata dagli artt. 168-170 d.p.r. 115/02, deve essere effettuata con decreto ex art. 15 d. lgs. 150/11, la regolazione delle spese di lite, prevista dagli artt. 91 e 92 c.p.c.,
avviene con la sentenza, che non disciplina i rapporti tra le parti ed il c.t.u., ma i rapporti tra le parti del processo ripartendo il compenso dell'ausiliario tra le stesse secondo il principio della soccombenza. Ciò significa che il c.t.u. ha diritto di pretendere il compenso da qualunque delle parti in causa, mentre l'eventuale ripartizione tra le parti, regolato con la sentenza, è rilevante solo ai fini del rapporto interno tra le stesse e, quindi, ai fini del regresso poiché il principio di soccombenza opera solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. civ. n. 10804/2020; Cass. civ. n. 25047/2018; Cass. civ. n. 23522/2014;
Cass. civ. n. 23586/2008; Cass. civ. n. 6199/1996).
Pertanto, nel caso in cui la parte escussa dal c.t.u. per il pagamento dei suoi compensi non risulti anche quella onerata delle spese di consulenza in sentenza, tale circostanza non potrà
essere opposta all'ausiliario, ma la stessa parte escussa, ove paghi il consulente, potrà agire in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti delle parti onerate dalla sentenza del pagamento delle spese di consulenza.
In definitiva, l'unico titolo esecutivo azionabile dal c.t.u. è il decreto di liquidazione emesso a suo favore, mentre il diverso titolo esecutivo costituito dalla sentenza è azionabile soltanto tra le parti stesse, e non opponibile ai terzi (Tribunale Termini Imerese, 16/01/2023, n.36;
Tribunale Parma, 12/07/2022, n.121; Tribunale Torino 30/12/2011, n.7654).
Ciò posto, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, l'odierna appellata deduceva la non esaustività della sentenza n. 880/2019 a fondare il proprio diritto di regresso, mancando nella stessa l'esatta quantificazione della quota dovuta da ognuno dei coobbligati.
Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita per tabulas, laddove, al punto 8 del dispositivo il
Giudice poneva espressamente le spese di CTU a definitivo carico delle parti nella misura di un terzo ciascuno. Né vi poteva essere alcuna incertezza sulla somma dovuta a titolo di regresso, dal momento che tale importo ben poteva essere ricavata per relationem, attraverso
6 il richiamo ad un precedente provvedimento reso dal Giudice in corso di causa e noto alle parti (v. il decreto di liquidazione).
Non vi sono dubbi, allora, che la sentenza resa dal Tribunale di Nocera costituisse già, di per sé sola, titolo idoneo all'esercizio dell'azione di regresso promossa dalla CP_1
con il ricorso monitorio.
[...]
A tutto voler concedere, laddove parte appellata avesse ritenuto la sentenza n. 880/2019
carente sulla statuizione relativa alla ripartizione delle spese di CTU, la stessa non avrebbe,
in ogni caso, potuto agire in separato giudizio.
Pacifico è, infatti, l'orientamento a mente del quale il rimborso delle spese della CTU
anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere richiesto nell'ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio (cfr.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27758 del 22 novembre 2017, a mente della quale “In
materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto
quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi
è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il
recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede,
eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei
confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante").
Il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve,
pertanto, essere richiesto nell'ambito dello stesso procedimento, e, anche qualora la richiesta della somma anticipata per sollecitare il rimborso non venisse accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, residuerebbe, quale unico rimedio esperibile, quello di proporre appello per omessa pronuncia, non già la possibilità di incardinare autonomo giudizio in tal senso.
Ne consegue che l'appello proposto da deve essere accolto e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 5323/2021 del Giudice di Pace di Salerno, il decreto ingiuntivo n. 846/2020 deve essere revocato, con condanna dell'appellata alla restituzione
7 di tutte le somme eventualmente corrisposte dall'appellante in forza della sentenza oggetto di gravame.
L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alle statuizioni sulle spese.
Quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio esse seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, con conseguente revoca del d.i.
oggetto di opposizione in primo grado, le stesse sono poste a carico della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e liquidate in dispositivo, Controparte_1
secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 “ratione temporis” applicabile (scaglione fino a €
1.100,00) in complessivi € 180,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che l'appello è stato accolto, sono poste a carico della Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., e liquidate in dispositivo, secondo i criteri di
[...]
cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 332,00 a titolo di compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%
come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel proc. n. 768/2022
R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5323/2021 del Giudice
di Pace di Salerno, accoglie l'opposizione e revoca il Decreto Ingiuntivo n. 846/2020,
con condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme eventualmente corrisposte dall'appellante in forza della predetta sentenza;
2. condanna la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
8 primo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 180,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
3. condanna la in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., al pagamento, in favore di , delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
Salerno, lì 16 aprile 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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