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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
1887, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Leoci Claudia e Avv. Sportelli Vincenzo), Parte_1
e
(Avv. Galluzzi Marta), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2025, il ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale erano nati i figli (n. il 9.4.2017), (n. il 9.5.2012) ed (n. il Per_1 Per_2 Per_3
21.7.2013), riconosciuti da entrambi i genitori;
che dall'anno 2023 cessava la relazione sentimentale e la convivenza tra le parti;
che la aveva iniziato a trascurare i figli tanto che questi si trasferivano CP_1 presso l'abitazione paterna, ove lo stesso era coadiuvato dai suoi genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sè, di disciplinare il diritto di visita della madre nei termini indicati in ricorso, ponendo a carico della l'obbligo di corrispondere CP_1
€170,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio.
La resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.6.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento dei figli minori.
All'udienza dell'11.6.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata il 10.6.2025; la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 21.2.2025. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei minori e (nati da una relazione tra i loro genitori Per_1 Per_2 Per_3 non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
I minori avranno residenza anagrafica presso il padre e trascorreranno pari tempo (15 giorni consecutivi) presso ciascun genitore, con diritto di visita di ciascuno di essi nel periodo di permanenza dei figli presso l'altro.
Le parti provvederanno, altresì, direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso il loro domicilio, contribuendo in pari misura alle spese straordinarie.
L'AUU verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta il 9.6.2025 e depositata il 10.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott. Giuseppe DISABATO Presidente
Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA Giudice
Dott.ssa Tiziana DI GIOIA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine
1887, avente per oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, vertente tra
(Avv. Leoci Claudia e Avv. Sportelli Vincenzo), Parte_1
e
(Avv. Galluzzi Marta), Controparte_1
nonché
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.2.2025, il ricorrente, premesso: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la resistente nel corso della quale erano nati i figli (n. il 9.4.2017), (n. il 9.5.2012) ed (n. il Per_1 Per_2 Per_3
21.7.2013), riconosciuti da entrambi i genitori;
che dall'anno 2023 cessava la relazione sentimentale e la convivenza tra le parti;
che la aveva iniziato a trascurare i figli tanto che questi si trasferivano CP_1 presso l'abitazione paterna, ove lo stesso era coadiuvato dai suoi genitori;
tutto ciò premesso, chiedeva di prevedere l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso di sè, di disciplinare il diritto di visita della madre nei termini indicati in ricorso, ponendo a carico della l'obbligo di corrispondere CP_1
€170,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ciascun figlio.
La resistente si costituiva in giudizio con memoria del 10.6.2025 rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo in ordine all'affido e mantenimento dei figli minori.
All'udienza dell'11.6.2025 le parti, presenti personalmente, confermavano le condizioni indicate nella convenzione sottoscritta e depositata il 10.6.2025; la causa era, quindi, rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Il P.M. interveniva in giudizio come da nota del 21.2.2025. TRIBUNALE DI B ARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
- Pagina 2 d i 2 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalle parti, che attiene alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici dei minori e (nati da una relazione tra i loro genitori Per_1 Per_2 Per_3 non fondata sul matrimonio) è fondata e va accolta.
Non vi sono ragioni ostative all'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, come dagli stessi richiesto in atti, tali quindi da derogare alla regola privilegiata dal legislatore.
I minori avranno residenza anagrafica presso il padre e trascorreranno pari tempo (15 giorni consecutivi) presso ciascun genitore, con diritto di visita di ciascuno di essi nel periodo di permanenza dei figli presso l'altro.
Le parti provvederanno, altresì, direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva permanenza presso il loro domicilio, contribuendo in pari misura alle spese straordinarie.
L'AUU verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Trattasi di accordo in relazione al quale non emerge alcun vizio o impedimento legale ostativo;
talchè, esso ben può essere integralmente recepito in questa sede.
Le spese di lite vanno compensate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, con l'intervento del P.M., così dispone: provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nella convenzione sottoscritta il 9.6.2025 e depositata il 10.6.2025, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta;
nulla per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TIZIANA DI GIOIA
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE DISABATO