Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n. 11036/2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
______________________________________________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 04/02/2025
Alle ore 9.50, sono presenti:
l'avv.to DI BELLO WALTER per parte attrice;
Parte_1
l'avv.to GRIMALDI ANTONIO DOMENICO per il convenuto Controparte_1
l'avv.to ELEONORA PETRILLO, per delega dell'avv.to Piscitelli, per la CP_2
I difensori discutono oralmente ex art. 281 sexies cpc riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il giudice preso atto, a seguito della discussione orale si ritira in camera di consiglio ed i difensori si allontanano dall'aula.
*****
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il giudice
Gabriella Martone
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Gabriella Martone, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11036/2017 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: lesione personale, vertente: tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione, dall'avv.to Walter Di Bello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in San Cipriano D'Aversa alla via Starza n.
8;
ATTRICE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_1 sede in Santa Maria Capua Vetere alla Via Antonino Pio n. 5, rappresentato e difeso, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Antonio Domenico Grimaldi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Curti alla via IV Novembre n. 46;
CONVENUTO
nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2 tempore, con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, come da procura depositata in atti, dall'avv.to Lucia Piscitelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Caserta alla via Fulvio Renella n. 88;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 4.2.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno
2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
2 sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata,
nonché i provvedimenti assunti.
*****
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in
[...]
Santa Maria Capua Vetere il 3.7.2016, alle ore 13.00 circa. In particolare, l'attrice ha dedotto che, mentre si trovava sulla prima rampa di scale del , a causa di una sostanza liquida presente sulla CP_1 superficie, non segnalata, scivolava e rovinava al suolo. In conseguenza del sinistro, l'istante riportava gravi lesioni personali, meglio specificate in atti.
Costituitosi in giudizio, il ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione Controparte_3 passiva ed ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dell , al fine Controparte_4 di essere manlevato in caso di condanna;
nel merito, ha contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto poiché infondate.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita l , la quale preliminarmente Controparte_4 ha chiesto di accertare la violazione dell'art. 1913 c.c. per omessa denuncia del sinistro e di dichiarare il convenuto decaduto dal diritto di indennità ex art. 1915 c.c. o, in subordine, ridurre CP_1
l'indennità in ragione del pregiudizio;
nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in ordine all'an ed al quantum debeatur e, in via gradata, ha chiesto di limitare la condanna al massimale previsto dalla polizza contrattuale.
*****
La pretesa attorea non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Rileva il Tribunale che la fattispecie in esame, descritta obbiettivamente come contesto storico in relazione alla dinamica del sinistro, si attaglia alla disciplina dell'art. 2051 c.c.
L'attrice ha infatti posto a fondamento della ritenuta responsabilità del convenuto (proprietario e custode del bene) un'insidia non prevedibile, asseritamente rappresentata dalla presenza di una sostanza liquida sulla superficie delle scale, non segnalata.
Detta responsabilità risulta qualificata, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, in termini di responsabilità presunta del custode.
In tali casi, ferma l'incombenza, in capo al danneggiato, dell'onere di provare l'evento dannoso e la sua derivazione causale dalla cosa in custodia (ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione della res, potenzialmente lesiva), la responsabilità del custode si presume sussistente, in termini oggettivi, potendo costui fornire la prova liberatoria consistente,
invece, nella dimostrazione del caso fortuito, inteso quale fattore attinente al profilo causale ed estraneo alla sfera di dominio del custode, siccome non riconducibile alla struttura ed al dinamismo intrinseci alla cosa demaniale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 06/06/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21508 del
18/10/2011), bensì ad elementi esterni, connotati da oggettiva imprevedibilità, eccezionalità ed inevitabilità.
Tali elementi possono ritenersi rinvenibili anche nel fatto del terzo o nella condotta colposa dello stesso danneggiato, allorquando essa si ponga come causa esclusiva dell'evento di danno, dotata di autonoma efficienza causale, tale da interrompere il nesso tra res in custodia ed evento (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 21727 del 04/12/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008; Tribunale di Siena, sentenza del
3 29/05/2015, n. 440) - integrandosi altrimenti un'ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15779 del 12/07/2006; recentemente,
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 999 del 20/01/2014).
Orbene, alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel caso in esame deve ritenersi non raggiunta una prova certa e tranquillizzante del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso dedotto (e ciò anche a fronte di un residuale inquadramento della responsabilità del convenuto nell'alveo dell'art. 2043 c.c.).
Durante la fase istruttoria sono stati escussi quattro testi: per la parte attrice, Testimone_1
, e per il convenuto. Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
ha dichiarato: “ero fuori al portoncino del parlando con un mio Testimone_1 Controparte_1 amico ho visto la NO mentre saliva le scale, cadeva a terra e lamentando dolore Parte_1 al braccio destro, ricordo sulla scala vi era una macchia ma non so dire che tipo di liquido era, non vi era alcuna segnalazione di presenza di liquido lungo la scala. Ricordo che la NO non è voluta andare in ospedale e l'abbiamo aiutato a salire in macchina della figlia. Preciso che io ho sentito un tonfo mi sono girato e ho visto la NO a terra e sono accorso per aiutarla”.
– amministratore del condominio all'epoca del sinistro – ha dichiarato di aver Testimone_2 presentato denuncia di sinistro all'agenzia dell'Unipol di San Prisco.
– teste di parte convenuta – ha riferito: “io l'ho saputo dopo di questo sinistro, non Testimone_3 conosco questa NO . Abito in questo condominio Non ho assistito al fatto, ne ho Pt_1 CP_1 sentito parlare dopo che è successo, perché nel condominio si parlava dell'accaduto. Nel condominio questa NO nessuno la conosce. Posso dire che ho percorso la rampa di scale in questione lo Pt_1 stesso giorno del fatto, di solito mi ritiro a casa verso le 12.00 -12.30, e ricordo che sulle scale non vi era nessun liquido”. Si tratta di una rampa di scale che serve per accedere all'ascensore. Io abito all'ultimo piano e devo per forza prendere l'ascensore. Quel giorno c'era il sole, non aveva piovuto. Posso anche dire che in quel periodo dell'anno il condominio è abbastanza deserto, le persone che vi abitano vanno fuori e rientrano di solito la domenica sera. Questa rampa di scale è illuminata dalla luce del sole che entra dal portone di vetro trasparente di accesso al palazzo. Sulle scale in questione non vi è un antiscivolo, ma vi è un corrimano. Le scale non sono molto larghe”. CP_
ultimo teste di parte convenuta ha riferito: “abito nel condominio III al quarto piano. Tes_4
Ricordo che il 03/07/2016, verso le 13.00, non c'era nessun liquido a terra nel codominio. A quell'ora mi ritiro sempre dalla mia passeggiata domenicale, fatta insieme a mia moglie, e, abitando al quarto piano, prendo l'ascensore. C'è una rampa di tre scalini per accedere all'ascensore; quel giorno era buon tempo, non pioveva e ricordo che non c'erano liquidi a terra. Anche la ditta alla quale è affidata la pulizia del palazzo non lavora la domenica. Non ho visto la NO quel giorno. Sulle scale in Pt_1 questione non è presente un antiscivolo, ma c'è un corrimano e ci sono due tappeti a terra: uno all'esterno prima del portoncino e uno all'interno dell'ingresso, prima della rampa di scale, si tratta di un tappetino posto all'interno del pavimento, in un incavo”.
Ebbene, ritiene il giudicante che dette testimonianze non siano idonee a dimostrare la responsabilità del per il sinistro oggetto di causa. CP_1
4 In primo luogo, si evidenzia che l'unico teste ad aver assistito alla verificazione del fatto è _1
.
[...]
La sua testimonianza appare, tuttavia, eccessivamente generica e comunque non idonea a dimostrare la fondatezza della domanda.
Ed infatti, non può sfuggire anzitutto che il teste ha ammesso di non aver visto l'attrice nell'atto di cadere
(“Preciso che io ho sentito un tonfo mi sono girato e ho visto la NO a terra”) e, dunque, egli non ha potuto avvedersi della causa della caduta medesima: la circostanza per cui la sia caduta per Pt_1 essere scivolata sulla sostanza liquida in questione, non può ritenersi dimostrata.
Si osserva, inoltre, che il teste non ha riferito alcunché sulle caratteristiche di tale liquido (“vi _1 era una macchia ma non so dire che tipo di liquido era”), sicché anche l'assunto attoreo, secondo cui la macchia era incolore (e dunque non visibile), non è stato comprovato.
Su tali profili, neppure potrebbero trarsi elementi di conforto dalla documentazione fotografica allegata in atti, dal momento che le fotografie non sono state scattate nell'immediatezza del fatto ma in un momento successivo, e non raffigurano alcuna macchia di liquido presente sulle scale.
Dalle ulteriori testimonianze assunte non emergono elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell'accadimento, con particolare riferimento al nesso causale.
Da ultimo, si evidenzia che i testi di parte convenuta hanno precisato di avere percorso la medesima rampa di scale, nello stesso arco temporale (12.00 – 13.00) e che non vi era traccia del liquido incolore indicato dall'attrice.
Alla luce di tali premesse, non vi è prova che la caduta dell'attrice sia stata “cagionata dalla cosa in custodia”, non potendosi escludere che essa sia stata riconducibile ad una disattenzione e/o distrazione della danneggiata e quindi all'esclusiva responsabilità della stessa (cfr. Cass. sez. III, Sentenza del
20/01/2014, n.999).
Le considerazioni che precedono giustificano il rigetto della domanda attorea.
La domanda di malleva rimane assorbita.
Le spese seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, in favore del convenuto e della terza chiamata (in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria – come nella fattispecie - in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate), in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in applicazione di un valore medio - basso dello scaglione di riferimento, in considerazione della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta o assorbita, così decide:
§- rigetta la domanda attorea;
§- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del liquidate in Controparte_1 complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori, dovuti come per legge;
5 §- condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della , che Controparte_4 liquida in complessivi euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori, dovuti come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 4.2.2025.
Il giudice
Gabriella Martone
6