Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.7314/2023 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 7/2/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.7314/2023 R.G.
tra
, nato a [...], il [...] - C.F. , ed residente in [...]Parte_1 C.F._1
Sebastiano al Vesuvio (NA)alla Via Cozzolino,n.5 ed elett.te domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza
Carità n. 32, presso lo studio degli Avv.ti Mario Gramegna – C.F. – P.IVA C.F._2
n. , e Filippo Mario Gramegna – C.F. – P.IVA n. , P.IVA_1 C.F._3 P.IVA_2
che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
Attore
e
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania, ex art. 283 Controparte_1
e segg. D.lgs. 209/2005 alla Gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, con sede in
Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14 codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di VI , partita I.V.A. R.E.A. n° TV – 364135 società P.IVA_3 P.IVA_4
iscritta all'albo delle imprese n°1.00021 in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore CP_2
e del Dirigente della società dott. nato a [...] il 10 C.F._4 Controparte_4
marzo 1968 C.F. , rapp.ta e difesa in virtù di procura alle liti giusta atto per C.F._5
notar iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di VI, in data 18 Persona_1
dicembre 2014 REP. n° 186905 RACC. n° 30367, dall'avv. Eduardo Marano C.F.
presso il cui studio in Napoli al largo F. Torraca 71 è elettivamente C.F._6
domiciliata. Convenuta
oggetto: risarcimento danni conclusioni per tutte le parti costituite. Come da atti costitutivi e successive note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
deduce che il giorno 26/07/2021 alle ore 4:00 circa in Napoli alla via Cinzia, nel Parte_1
mentre era alla guida dell'auto Peugeot 208 tg. GF553DZ, in prossimità della rotatoria posta all'incrocio tra viale Traiano e via Cinzia, per evitare l'impatto con un autoveicolo non identificato,
che lo aveva sorpassato sulla destra per poi effettuare una manovra di svolta a sinistra, collideva con la parte anteriore del proprio veicolo il muro perimetrale della rotatoria ed a causa del forte impatto con quest'ultimo l'autovettura di esso istante si ribaltava sul lato destro ed il a Pt_1
causa del sinistro riportava lesioni personali;
ciò premesso in questa sede chiede, nei confronti della nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei danni di Controparte_1
competenza del F.G.V.S. , il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro;
costituendosi la nella qualità ha contestato la domanda in fatto e diritto quindi, depositata Controparte_1
documentazione, espletata l'istruttoria e disposta C.T.U. medica del 5/2/2025 a firma del dott.
, la causa è stata assegnata a sentenza. Persona_2 La domanda è stata compiutamente descritta sia in ordine al petitum che alla causa petendi, ed in ordine alla proponibilità l'istante ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alle nella qualità e alla CONSAP spa mediante P.E.C. ed attendendo il decorso del CP_1
termine di legge per instaurare il presente giudizio ma nel merito le domande risarcitorie sono infondate e vanno disattese .
Infatti si verte nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett A del decreto legislativo
209/2005 atteso che l'attore deduce di aver subito lesioni alla persona a seguito di un incidente causato da veicolo non identificato .
In simili fattispecie, come chiarito dalla S.C. , sul danneggiato grava l'onere di provare 1) le modalità del sinistro , 2) l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. in tema Cass. n. 10484/2001, Cass. n. 10762/92).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che la S.C. ha mutato nel tempo il suo orientamento statuendo da ultimo che “In tema di assicurazione obbligatoria per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro
stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento
da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare
una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da
valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al
risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia
presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi
intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto
della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice
sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” ( sentenza Cass. n.9939/2012 ); “In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazi, one di una denuncia o di una
querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno
esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile),
nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il
danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel
cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio,
non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la
circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”
(sent Cass n. 23434/2014 ed analoghe ordinanze nn. 27541/2016 e n 9873/2021).
Nel caso di specie stante il tipo di lesioni subite, frattura delle coste 4°-5°-9° dell'emitorace dx.,
lacerocontusione dell'8° segmento epatico, frattura del processo trasverso di L2 - L3 e L4, frattura
del corpo di L4, con ernie discali L4-L5 e L5-S1, lesione legamentosa della interfalangea prossimale
del 3° dito , non si poteva esigere una denuncia immediata da parte del tanto più che Pt_1
comunque sul posto intervenne la Polizia Municipale che redasse il rapporto in atti .
Sennonchè alla luce delle seguenti considerazioni, ritiene questo giudice che l'istante non abbia ottemperato all'onere di provare il fatto generatore del danno e che il sinistro fosse stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato e non identificabile.
Infatti è vero che il e l'unico teste escusso hanno dichiarato: “Il 26 luglio del 2021 ero in Pt_1
auto da solo ed erano le 4 del mattino e tornavo da casa di un mio amico che abita a Per_3
Pianura e percorrevo via Cinthia per andare a casa e prendere la tangenziale per andare a San
Sebastiano al Vesuvio . Mi seguiva in altra auto un mio amico che doveva andare a Persona_4
casa sua al centro Storico . Ad un certo punto ho visto un veicolo scuro che mi sorpassava da destra
quando stavo per arrivare ad una rotonda;
il veicolo mi ha tagliato la strada e per evitare l'impatto ho urtato contro la rotonda e il veicolo si è adagiato sulla destra ma questo punto ultimo
non lo ricordo e ho visto poi le foto dell'auto nel punto di quiete. Ho perso i sensi e non ricordo
nulla. Preciso che la strada è ampia e consente a due auto di percorrerla affiancata ma si restringe
vero la rotonda . Non ricordo di aver dichiarato qualcosa e mi sono svegliato direttamente in
codice rosso al trauma center I numerosi incidenti che risultano dalla mia scheda sono dovuti al
fatto che per vari anni , essendo poliziotto, ho lavorato sulla moto tra i Ora sono passato alla Per_5
sezione investigativa ma io avrei voluto continuare a lavorare nella sezione Falchi Lo stipendio è
simile al primo eccetto qualche indennità per straordinari. Prima facevo calcio e nuoto ed ero
tesserato ma ora non posso più nuotare né giocare a calcio e anche se potessi a causa del dolore
alla schiena non pratico sport . Io mi sono ricordato dopo l'incidente della presenza dell'auto che
Per mi aveva sorpassato e me lo ha raccontato anche . L'auto scura correva tantissimo mentre io
andavo piano” ( ; “Nel 2021 vivevo a via Pallonetto santa Chiara 17 Sono appartenente alla Pt_1
Polizia Giudiziaria e ho lavorato con e sono suo amico. Il giorno del sinistro il 26/7/2021 alle 4 Pt_1
del mattino circa tornavo da Pianura dove ero stato con a casa di un collega a cena e io ero Pt_1
nella mia auto da solo e 50 metri davanti a me vi era nella sua auto da solo Avevamo bevuto Pt_1
poco a cena, una bottiglia in sei e ci trovavano su via Cinthia direzione Fuorigrotta Non c'era
traffico e tra me e non vi erano altre auto. Quasi prima della rotonda ho visto che un'auto mi Pt_1
sorpassava sulla destra perché in quel punto per ogni senso di marcia vi sono due corsie . Eravamo
io e sulla corsia di sinistra e non andavamo veloci . L'auto berlina grigia correva come un Pt_1
pazzo e dopo aver sorpassato me ha cercato di superare che però aveva già iniziato ad Pt_1
impegnare la rotonda e per evitare l'impatto ha sterzato verso sinistra ed è salito con l'auto sui
gradoni della rotonda e poi l'auto si è ribaltata verso destra. L'auto grigia che non ha colliso con
è andata via su via Cinthia . Io mi sono fermato e ho provato a chiamare il 118 ma non Pt_1
andava il telefono e per fortuna si è trovata lì una volante della questura che mi ha dato supporto Hanno chiamato l'ambulanza e , che non era cosciente , è stato trasportato al E' Pt_1 Per_6
sopraggiunta sui luoghi la Polizia Municipale dopo 20 minuti circa, o mezz'ora, e ho raccontato la
dinamica come l'ho descritta ora ma non mi hanno verbalizzato L'auto di era una Peugeot Pt_1
nera Non sono riuscito in alcun modo a vedere di notte la targa del veicolo che si è allontanato
anche a causa della velocità dell'azione. Anche la rotonda ha due corsie di percorrenza. Quando ho
soccorso non mi rispondeva Aveva la cintura di sicurezza” ( teste ), ma è anche Pt_1 Persona_4
vero che nessuno scontro vi è stato tra l'auto del ed il presunto veicolo rimasto non Pt_1
identificato e la presunzione di cui all'art 2054 secondo comma cc , a parere di questo giudice,
trova applicazione solo in caso di collisione tra i veicoli e quindi non nella fattispecie sub iudice;
anche se si volesse aderire all'orientamento della S.C., che si ribadisce è contraria al dato letterale della norma e non condivisibile, secondo cui la presunzione di pari responsabilità nella causazione
di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è
applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla
collisione ( ord Cass n. 3764/2021 ), comunque l'attore ha l'onere di comprovare l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso, ad opera dell'altro veicolo;
il rapporto della Polizia Municipale è idoneo alla ricostruzione del luogo del sinistro e dei danni riportati dalla
Peugeot 208 attoreo ma sicuramente non rappresenta un elemento probatorio in ordine alla dinamica se si considera che gli agenti sono intervenuti sul posto un'ora dopo il presunto sinistro;
l'unica prova della presenza di un veicolo sconosciuto è data dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso, e non verbalizzato dalla Polizia , ma le sue dichiarazioni sono inficiate dal contenuto del referto del P.S. e della cartella clinica redatta presso l'Ospedale Cardarelli da cui emerge che il era, si sofferente, ma sveglio e cosciente ( ed infatti rifiutava alcune analisi e controlli) e Pt_1
dichiarava di aver perso il controllo dell'auto, di essersi addormentato alla guida e di essere andato ad urtare contro la rotonda, per poi ribaltarsi . Ritiene questo giudice che tali elementi rendano dubbie le allegazioni attoree , le dichiarazioni del teste escusso e la presenza di un veicolo non identificato che avrebbe causato la manovra verso sinistra della Peugeot: se si considera che il fatto si è verificato ad ora tarda, le 4 del mattino, che non vi sarebbe stata collisione tra il veicolo sconosciuto e l'auto del , che nonostante ciò Pt_1
per effettuare una mera deviazione la Peugeot è andata ad urtare con tanta forza contro la rotonda da ribaltarsi, ne deriva che appare molto più verosimile che il abbia perso il Pt_1
controllo per un colpo di sonno , come dichiarato nell'immediatezza dei fatti ai sanitari dell'ospedale.
Non convincendo la ricostruzione dei fatti come da atto di citazione , le domande restano prive di sostegno probatorio e vanno rigettate;
le spese di C.T.U. come liquidate vanno poste definitivamente a carico di il quale va altresì condannato al pagamento delle spese di Parte_1
lite sostenute da parte convenuta e liquidate in dispositivo, in base al DM 55/2014 scaglione fino ad € 52.000,00, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domande attoree.
Condanna al pagamento delle spese di C.T.U. liquidate in decreto e di lite di parte Parte_1
convenuta che liquidano in € 3.800,00 oltre Iva e Cpa se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 11/4/2025 Il Giudice