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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/11/2024, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2725/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANTANO CP_1 C.F._1
SILVIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANTANO CP_2 C.F._2
SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 12 FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio civile in data 30/12/2007; CP_1 CP_2
dall'unione sono nati i figli (in data 08/04/2010) ed (in Persona_1 Persona_2
data 01/09/2015), minori;
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E LA CASA CONIUGALE
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
- La casa coniugale, sita in Modena (MO), Via Donatori di Sangue n. 49 viene assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti così come già divisi tra i CP_2
coniugi. Tale abitazione, intestata di comune accordo a è stata acquistata e CP_2
ristrutturata dai ricorrenti per un costo totale di euro 570.000,00
(cinquecentosettantamila/00) ripartiti come segue:
• euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00) mediante mutui bancari e CP_2
liquidità;
euro 90.000,00 (novantamila/00) mediante liquidità; CP_1
- Pertanto, alla vendita di tale abitazione ciascuno dei ricorrenti avrà diritto ad incassare la somma di cui sopra oltre ad un mezzo dell'eventuale maggior somma realizzata con la vendita.
- Nel caso in cu decidesse di cambiare abitazione avrà diritto CP_2 CP_1
di acquistare l'immobile sito in Modena (MO), Via Donatori di Sangue n. 49, versando a pagina 2 di 12 la somma di euro 480.000,00 ed impegnandosi sin d'ora a versare CP_2 CP_2
anche la metà della maggior somma ottenuta nel caso di successiva rivendita
[...]
dell'immobile a un terzo
- nel caso in cui decidesse di restare con i figli nell'abitazione familiare, non CP_2
dovrà versare nulla a fino al compimento di 18 anni del figlio . A CP_1 Per_2
tale data si deciderà di comune accordo se vendere l'immobile dividendo le somme come sopra specificato (euro 480.000,00 a ed euro 90.000,00 a , CP_2 CP_1
oltre all'eventuale plusvalenza ottenuta dalla vendita dell'immobile da dividersi al 50% tra i due ricorrenti, ovvero se uno dei coniugi vorrà acquistare l'abitazione versando all'altro una somma che verrà successivamente concordata.
Per_
- I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
abitazione e residenza principale presso la madre, in Modena (MO), Via Donatori di
Sangue n. 49.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
- Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- In particolare, ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica, e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti.
pagina 3 di 12 - Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari che si occupano dei figli ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei minori;
- Ogni genitore si impegna a far sì che l'altro conosca l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità;
- Le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli minori saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, i quali provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno presso di sé;
- Le deduzioni fiscali per i figli resteranno a favore d CP_2
- Qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita dei figli, i genitori si rivolgeranno al Mediatore Familiare;
- I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali;
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
L'ISTRUZIONE DEI MINORI ALICE Persona_2
Per quanto concerne, specificamente, l'istruzione dei figli minori dei ricorrenti, si prevede che:
- l'iscrizione a scuola dei figli verrà eseguita a cura della madre;
pagina 4 di 12 Per_
- i ricorrenti hanno deciso, di comune accordo, che la figlia frequenti la scuola secondaria di secondo grado “Liceo ginnasio statale Muratori – San Carlo” di Modena e che il figli frequenti la scuola paritaria “San Faustino” di Modena;
Per_2
- le spese inerenti all'assistenza pediatrica, del pre e post scuola e le istruzioni a casa che dovessero rendersi necessarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%
cadauno;
- le attività extra – curriculari dei figli verranno decise dai genitori di comune accordo, i quali provvederanno alle relative spese, comprese quelle della divisa e dell'equipaggiamento, nella misura del 50% cadauno;
- i costi e gli impegni relativi alla partecipazione dei minori ai campi estivi verranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%;
- i genitori hanno deciso, di comune accordo, che il minore seguirà la religione cattolica e che i relativi costi saranno sostenuti al 50% da ciascun genitore.
CP_3
- qualora i minori dovessero ammalarsi, subire incidenti o ricoveri ospedalieri il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
- le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali,
ortodontiche dei minori verranno discusse e pagate al 50% da ciascun genitore;
- i genitori hanno deciso e decideranno, di comune accordo, i nominativi degli operatori sanitari dei minori.
COMUNICAZIONI TRA I GENITORI E TRA GENITORI E I FIGLI MINORI
- Ciascun genitore fornirà e riceverà informazioni aggiornate, mantenendo, a tal fine, un telefono operativo anche di notte;
pagina 5 di 12 - i contatti telefonici e / o via internet tra il genitore e i figli potranno avvenire in qualsiasi momento e non saranno interrotti o controllati dall'altro genitore;
- il costo del cellulare sarà pagato da entrambi i genitori;
- i genitori comunicheranno tra loro di persona, tramite telefono e tramite messaggi anche di posta elettronica.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO OCCUPARSI DELLA CURA DEI MINORI
- I genitori concordano che possano provvedere alla cura dei minori, oltre ai ricorrenti,
anche i nonni paterni e la nonna materna, previo accordo con gli scriventi;
- i nonni paterni e la nonna materna sono autorizzati a prelevare i minori da scuola, previo accordo con gli scriventi.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Qualora dovessero insorgere eventuali controversie nell'esecuzione del piano genitoriale
(doc. 5), i genitori tenteranno di addivenire a una risoluzione in modo cooperativo e in assenza dei minori;
- nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo, i ricorrenti sceglieranno un professionista che li aiuti a risolvere le questioni controverse, sostenendo il costo della prestazione nella misura del 50% ciascuno;
- il piano genitoriale prodotto sub. doc. 5 potrà essere modificato in forma scritta, con accordo di entrambe le parti, e depositato in Tribunale.
SPOSTAMENTI DEL MINORE
- Quando i minori verranno accompagnati da un'abitazione all'altra porteranno con sé le informazioni necessarie per l'assunzione di medicinali, compiti a casa, attività extra –
curriculari, orari dei pasti e del riposo, oltre a tutti gli effetti personali non presenti presso la residenza dell'altro genitore.
pagina 6 di 12 - Il genitore collocatario provvederà ad accompagnare i figli presso l'altro genitore, ovvero presso l'istituto scolastico o la casa degli altri soggetti addetti alla cura del minore.
COLLOCAZIONE SETTIMANALE DEL MINORE
I figli dei ricorrenti saranno collocati presso la residenza di ciascun genitore secondo il seguente calendario settimanale:
- settimane 1-3-5;
- settimane 2-4;
pagina 7 di 12 - Il venerdì a cena e durante la notte i figli saranno collocati alternativamente uno presso l'abitazione del padre l'altro presso quella della madre salvo diversi accordi nel caso uno dei due genitori abbia l'esigenza di andare fuori per i weekend con o senza i figli.
- Il presente calendario verrà rispettato anche nel periodo di vacanza scolastica estiva e durante le vacanze natalizie e pasquali fatta salva la possibilità per i genitori di concordare eventuali modifiche che potranno essere considerate legittime esclusivamente in caso di accordo tra gli stessi.
FESTIVITÀ
Le vacanze scolastiche verranno scandite in base al calendario delle scuole frequentate dai minori. Salvo diversi accordi, i minori trascorreranno:
- la festività del primo novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- la festività dell'8 dicembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- le festività del 24, 25 e 26 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
pagina 8 di 12 - le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- le festività di Pasqua e Pasquetta con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- la festività del 25 aprile con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- la festività del primo maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- il 2 giugno, data di compleanno della Sig.ra i minori trascorreranno la CP_2
giornata con la madre dalle ore 9:00 del mattino (o dal giorno precedente previo accordo)
sino alle ore 9.00 del giorno successivo ovvero all'orario di inizio delle lezioni, eccetto il caso in cui tale giornata rientri nell'arco del periodo di ferie in cui i ragazzi sono fuori sede e affidati al padre;
- il 10 agosto, data di compleanno del Sig. i minori trascorreranno la CP_1
giornata con il padre dalle ore 9:00 del mattino (o dal giorno precedente previo accordo)
sino alle ore 9.00 del giorno successivo tranne se tale giornata rientra nell'arco del periodo di ferie estive in cui i ragazzi sono fuori sede affidati alla madre.
Per_
- i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno l'8 aprile e il 1° Per_2
settembre) con entrambi i genitori, salvo diverso comune accordo.
PERIODI DI VACANZA
- Ogni genitore potrà viaggiare con i figli quando essi saranno collocati presso la sua residenza;
- ciascun genitore avrà a disposizione 14 giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori: detti periodi non potranno interferire con il calendario scolastico dei figli;
pagina 9 di 12 - le vacanze estive dovranno essere calendarizzate entro il mese di aprile di ogni anno;
- i minori potranno viaggiare con il genitore al di fuori del Paese di residenza previa debita informativa (relativa all'itinerario, indirizzo, numero di telefono) fornita all'altro genitore almeno 7 giorni prima della partenza per i viaggi in Italia e 15 giorni prima per i viaggi all'estero.
PATTI AGGIUNTIVI
I Sigg concordano che: CP_1 CP_2
- solo loro potranno essere chiamati “mamma” e “papà” dai figli minori;
- i figli potranno, in futuro, guidare automobili o motocicli;
- i figli potranno, raggiunta l'età prevista dalla legge, trovare un lavoro;
- i figli potranno richiedere il rilascio del passaporto;
- sui social network non potranno essere pubblicate foto dei minori;
- i figli potranno sottoporsi a interventi chirurgici non necessari e urgenti ovvero farsi un tatuaggio e / o un piercing solo previa autorizzazione di entrambi i genitori;
- i figli potranno accedere ai membri della famiglia allargata di ciascun genitore;
- eventuali partner dei ricorrenti potranno essere presentati ai figli esclusivamente una volta decorsi almeno 6 mesi dall'inizio della frequentazione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi dalla separazione dei ricorrenti.
SPESE LEGALI
Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute in pari misura da entrambi i coniugi.
CLAUSOLA DI DEFINIZIONE TOMBALE
Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi più nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui pagina 10 di 12 non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, CP_1 CP_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a CP_1
SS (CB) e nata il [...] a [...] CP_2
pagina 11 di 12 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SS (CB) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n. 37, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2725/2024 promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANTANO CP_1 C.F._1
SILVIA
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANTANO CP_2 C.F._2
SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
avente ad oggetto: separazione consensuale pagina 1 di 12 FATTO
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio civile in data 30/12/2007; CP_1 CP_2
dall'unione sono nati i figli (in data 08/04/2010) ed (in Persona_1 Persona_2
data 01/09/2015), minori;
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21/06/2024 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i predetti coniugi hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E LA CASA CONIUGALE
- I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
- La casa coniugale, sita in Modena (MO), Via Donatori di Sangue n. 49 viene assegnata alla Sig.ra con i beni e gli arredi ivi contenuti così come già divisi tra i CP_2
coniugi. Tale abitazione, intestata di comune accordo a è stata acquistata e CP_2
ristrutturata dai ricorrenti per un costo totale di euro 570.000,00
(cinquecentosettantamila/00) ripartiti come segue:
• euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00) mediante mutui bancari e CP_2
liquidità;
euro 90.000,00 (novantamila/00) mediante liquidità; CP_1
- Pertanto, alla vendita di tale abitazione ciascuno dei ricorrenti avrà diritto ad incassare la somma di cui sopra oltre ad un mezzo dell'eventuale maggior somma realizzata con la vendita.
- Nel caso in cu decidesse di cambiare abitazione avrà diritto CP_2 CP_1
di acquistare l'immobile sito in Modena (MO), Via Donatori di Sangue n. 49, versando a pagina 2 di 12 la somma di euro 480.000,00 ed impegnandosi sin d'ora a versare CP_2 CP_2
anche la metà della maggior somma ottenuta nel caso di successiva rivendita
[...]
dell'immobile a un terzo
- nel caso in cui decidesse di restare con i figli nell'abitazione familiare, non CP_2
dovrà versare nulla a fino al compimento di 18 anni del figlio . A CP_1 Per_2
tale data si deciderà di comune accordo se vendere l'immobile dividendo le somme come sopra specificato (euro 480.000,00 a ed euro 90.000,00 a , CP_2 CP_1
oltre all'eventuale plusvalenza ottenuta dalla vendita dell'immobile da dividersi al 50% tra i due ricorrenti, ovvero se uno dei coniugi vorrà acquistare l'abitazione versando all'altro una somma che verrà successivamente concordata.
Per_
- I figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_2
abitazione e residenza principale presso la madre, in Modena (MO), Via Donatori di
Sangue n. 49.
- I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
- Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
- In particolare, ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni relative alla scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli, richiedendole direttamente all'istituto scolastico o alla struttura medica, e sottoscriverà ogni documentazione necessaria per consentire all'altro di avere accesso ai predetti documenti.
pagina 3 di 12 - Ogni genitore avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sanitari che si occupano dei figli ed entrambi dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza dei minori;
- Ogni genitore si impegna a far sì che l'altro conosca l'indirizzo di casa e del luogo di lavoro e ogni altro contatto utile in caso di necessità;
- Le spese per il mantenimento e l'educazione dei figli minori saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, i quali provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando li avranno presso di sé;
- Le deduzioni fiscali per i figli resteranno a favore d CP_2
- Qualora dovessero sorgere delle controversie sulle decisioni relative alla vita dei figli, i genitori si rivolgeranno al Mediatore Familiare;
- I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali;
- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale,
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
L'ISTRUZIONE DEI MINORI ALICE Persona_2
Per quanto concerne, specificamente, l'istruzione dei figli minori dei ricorrenti, si prevede che:
- l'iscrizione a scuola dei figli verrà eseguita a cura della madre;
pagina 4 di 12 Per_
- i ricorrenti hanno deciso, di comune accordo, che la figlia frequenti la scuola secondaria di secondo grado “Liceo ginnasio statale Muratori – San Carlo” di Modena e che il figli frequenti la scuola paritaria “San Faustino” di Modena;
Per_2
- le spese inerenti all'assistenza pediatrica, del pre e post scuola e le istruzioni a casa che dovessero rendersi necessarie saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%
cadauno;
- le attività extra – curriculari dei figli verranno decise dai genitori di comune accordo, i quali provvederanno alle relative spese, comprese quelle della divisa e dell'equipaggiamento, nella misura del 50% cadauno;
- i costi e gli impegni relativi alla partecipazione dei minori ai campi estivi verranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%;
- i genitori hanno deciso, di comune accordo, che il minore seguirà la religione cattolica e che i relativi costi saranno sostenuti al 50% da ciascun genitore.
CP_3
- qualora i minori dovessero ammalarsi, subire incidenti o ricoveri ospedalieri il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
- le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali,
ortodontiche dei minori verranno discusse e pagate al 50% da ciascun genitore;
- i genitori hanno deciso e decideranno, di comune accordo, i nominativi degli operatori sanitari dei minori.
COMUNICAZIONI TRA I GENITORI E TRA GENITORI E I FIGLI MINORI
- Ciascun genitore fornirà e riceverà informazioni aggiornate, mantenendo, a tal fine, un telefono operativo anche di notte;
pagina 5 di 12 - i contatti telefonici e / o via internet tra il genitore e i figli potranno avvenire in qualsiasi momento e non saranno interrotti o controllati dall'altro genitore;
- il costo del cellulare sarà pagato da entrambi i genitori;
- i genitori comunicheranno tra loro di persona, tramite telefono e tramite messaggi anche di posta elettronica.
ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO OCCUPARSI DELLA CURA DEI MINORI
- I genitori concordano che possano provvedere alla cura dei minori, oltre ai ricorrenti,
anche i nonni paterni e la nonna materna, previo accordo con gli scriventi;
- i nonni paterni e la nonna materna sono autorizzati a prelevare i minori da scuola, previo accordo con gli scriventi.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Qualora dovessero insorgere eventuali controversie nell'esecuzione del piano genitoriale
(doc. 5), i genitori tenteranno di addivenire a una risoluzione in modo cooperativo e in assenza dei minori;
- nel caso in cui non sia possibile trovare un accordo, i ricorrenti sceglieranno un professionista che li aiuti a risolvere le questioni controverse, sostenendo il costo della prestazione nella misura del 50% ciascuno;
- il piano genitoriale prodotto sub. doc. 5 potrà essere modificato in forma scritta, con accordo di entrambe le parti, e depositato in Tribunale.
SPOSTAMENTI DEL MINORE
- Quando i minori verranno accompagnati da un'abitazione all'altra porteranno con sé le informazioni necessarie per l'assunzione di medicinali, compiti a casa, attività extra –
curriculari, orari dei pasti e del riposo, oltre a tutti gli effetti personali non presenti presso la residenza dell'altro genitore.
pagina 6 di 12 - Il genitore collocatario provvederà ad accompagnare i figli presso l'altro genitore, ovvero presso l'istituto scolastico o la casa degli altri soggetti addetti alla cura del minore.
COLLOCAZIONE SETTIMANALE DEL MINORE
I figli dei ricorrenti saranno collocati presso la residenza di ciascun genitore secondo il seguente calendario settimanale:
- settimane 1-3-5;
- settimane 2-4;
pagina 7 di 12 - Il venerdì a cena e durante la notte i figli saranno collocati alternativamente uno presso l'abitazione del padre l'altro presso quella della madre salvo diversi accordi nel caso uno dei due genitori abbia l'esigenza di andare fuori per i weekend con o senza i figli.
- Il presente calendario verrà rispettato anche nel periodo di vacanza scolastica estiva e durante le vacanze natalizie e pasquali fatta salva la possibilità per i genitori di concordare eventuali modifiche che potranno essere considerate legittime esclusivamente in caso di accordo tra gli stessi.
FESTIVITÀ
Le vacanze scolastiche verranno scandite in base al calendario delle scuole frequentate dai minori. Salvo diversi accordi, i minori trascorreranno:
- la festività del primo novembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- la festività dell'8 dicembre con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- le festività del 24, 25 e 26 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
pagina 8 di 12 - le festività del 31 dicembre e del 1° gennaio con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- le festività di Pasqua e Pasquetta con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- la festività del 25 aprile con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
- la festività del primo maggio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari;
- il 2 giugno, data di compleanno della Sig.ra i minori trascorreranno la CP_2
giornata con la madre dalle ore 9:00 del mattino (o dal giorno precedente previo accordo)
sino alle ore 9.00 del giorno successivo ovvero all'orario di inizio delle lezioni, eccetto il caso in cui tale giornata rientri nell'arco del periodo di ferie in cui i ragazzi sono fuori sede e affidati al padre;
- il 10 agosto, data di compleanno del Sig. i minori trascorreranno la CP_1
giornata con il padre dalle ore 9:00 del mattino (o dal giorno precedente previo accordo)
sino alle ore 9.00 del giorno successivo tranne se tale giornata rientra nell'arco del periodo di ferie estive in cui i ragazzi sono fuori sede affidati alla madre.
Per_
- i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno l'8 aprile e il 1° Per_2
settembre) con entrambi i genitori, salvo diverso comune accordo.
PERIODI DI VACANZA
- Ogni genitore potrà viaggiare con i figli quando essi saranno collocati presso la sua residenza;
- ciascun genitore avrà a disposizione 14 giorni consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori: detti periodi non potranno interferire con il calendario scolastico dei figli;
pagina 9 di 12 - le vacanze estive dovranno essere calendarizzate entro il mese di aprile di ogni anno;
- i minori potranno viaggiare con il genitore al di fuori del Paese di residenza previa debita informativa (relativa all'itinerario, indirizzo, numero di telefono) fornita all'altro genitore almeno 7 giorni prima della partenza per i viaggi in Italia e 15 giorni prima per i viaggi all'estero.
PATTI AGGIUNTIVI
I Sigg concordano che: CP_1 CP_2
- solo loro potranno essere chiamati “mamma” e “papà” dai figli minori;
- i figli potranno, in futuro, guidare automobili o motocicli;
- i figli potranno, raggiunta l'età prevista dalla legge, trovare un lavoro;
- i figli potranno richiedere il rilascio del passaporto;
- sui social network non potranno essere pubblicate foto dei minori;
- i figli potranno sottoporsi a interventi chirurgici non necessari e urgenti ovvero farsi un tatuaggio e / o un piercing solo previa autorizzazione di entrambi i genitori;
- i figli potranno accedere ai membri della famiglia allargata di ciascun genitore;
- eventuali partner dei ricorrenti potranno essere presentati ai figli esclusivamente una volta decorsi almeno 6 mesi dall'inizio della frequentazione e comunque non prima che siano decorsi 6 mesi dalla separazione dei ricorrenti.
SPESE LEGALI
Le spese legali relative alla presente procedura verranno sostenute in pari misura da entrambi i coniugi.
CLAUSOLA DI DEFINIZIONE TOMBALE
Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi più nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui pagina 10 di 12 non richiamati, rinunciando ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alla conseguente azione giudiziale”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.;
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è
divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, CP_1 CP_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] a CP_1
SS (CB) e nata il [...] a [...] CP_2
pagina 11 di 12 2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SS (CB) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2007, atto n. 37, Parte I serie -)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento,
quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/11/2024
Il Presidente relatore
Eleonora Ramacciotti
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