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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2085 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a Cagliari il 28/11/1981, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento, con reciproca rinuncia ad un assegno di mantenimento.
3) A definizione delle questioni patrimoniali ed economiche, i coniugi si obbligano
a vendere l'immobile dagli stessi acquistato a rogito 30/7/2015, e pertinente posto auto, sito in San Sperate, Via XI Febbraio n. 24, distinto in Catasto
Fabbricati al Fg. 5, mappale 75, sub. 9, Cat. A/3, classe 3, vani 7,5, r.c. €
406,71, al miglior prezzo di mercato determinato dall'Agenzia Immobiliare, cui conferiranno incarico e, altresì, a ripartire in parti uguali, detratto il residuo mutuo contratto per l'acquisto, il prezzo ricavato dalla vendita. CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2085 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 21/06/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi , nato a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a Cagliari il 28/11/1981, vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Le parti concordano che ciascun coniuge provvederà al proprio sostentamento, con reciproca rinuncia ad un assegno di mantenimento.
3) A definizione delle questioni patrimoniali ed economiche, i coniugi si obbligano
a vendere l'immobile dagli stessi acquistato a rogito 30/7/2015, e pertinente posto auto, sito in San Sperate, Via XI Febbraio n. 24, distinto in Catasto
Fabbricati al Fg. 5, mappale 75, sub. 9, Cat. A/3, classe 3, vani 7,5, r.c. €
406,71, al miglior prezzo di mercato determinato dall'Agenzia Immobiliare, cui conferiranno incarico e, altresì, a ripartire in parti uguali, detratto il residuo mutuo contratto per l'acquisto, il prezzo ricavato dalla vendita. CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2