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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9200 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 11.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2266/2024
TRA
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Ambrogio Del Parte_1 C.F._1
Deo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.01.2025 il ricorrente esponeva:
- che in data 25.01.2025 veniva a conoscenza degli avvisi di addebito n. 37120240017794433000 e n. 37120240017794534000 notificatigli dall' CP_2
- che tali atti facevano riferimento a presunti debiti contributivi per gli anni 2018 e 2019 per un totale di € 14.500,00;
- che tali somme non erano dovute in quanto prescritte alla data di ricezione della raccomandata.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, che il sollecito ed i ruoli in esse incorporati non erano mai stati ritualmente e correttamente notificati. Evidenziava di essere titolare di un'azienda e come tale di avere attiva, per obbligo di legge, una pec riferita alla sola azienda che possedeva e che usava esclusivamente per la propria attività imprenditoriale. Altresì, precisava di non essere presente con il proprio codice fiscale all'interno del registro INAD, ma solo all'interno del registro INIPEC che raccoglie però le pec non personali ma delle aziende. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale, così stabilita dall'art. 3 comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “previa “Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato”, Voglia fissare
l'udienza di comparizione delle parti e per l'effetto, all'udienza di discussione, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare l'atto impugnato con il presente ricorso meglio indicato nella sezione oggetto del ricorso nonché tutti gli atti presupposti cui si riferisce, nella parte riferita al ruolo emesso dagli enti impositori oggi convenuti anch'essi citati per i motivi di cui al ricorso ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per i motivi di cui al ricorso
e che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti oltre che per l'immotivata applicazione degli interessi e delle ulteriori sanzioni, annullando la pretesa creditoria. Voglia altresì condannare
i convenuti tutti in solido tra loro in persona degli amministratori pro tempore, al pagamento delle spese di lite, compensi legali oltre a Iva e Cpa come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare la revoca della sospensiva concessa inaudita altera CP_1 parte;
eccepiva l'inammissibilità dell'azione per tardiva opposizione;
evidenziava che l'indirizzo era proprio l'indirizzo utilizzato dalla ditta individuale, dichiarato sia alla Email_1
CP_ Camera di Commercio che all' per l'accesso ai servizi telematici, come da documentazione depositata agli atti;
contestava, infine, l'opposizione nel merito siccome del tutto infondata.
Concludeva mel modo seguente: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per tardiva impugnazione, con vittoria di spese;
- in via subordinata rigettare il ricorso nel merito, con vittoria di spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione allega e prova l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione in data CP_1
19.12.2024 all'indirizzo pec essendo tale indirizzo dichiarato sia alla Camera Email_1
CP_ di Commercio che all' per l'accesso ai servizi telematici, inoltre risulta anche dalla visura camerale in atti. Pertanto, privo di pregio è quanto dedotto da parte ricorrente circa la non utilizzabilità del suddetto indirizzo pec, trattandosi in ogni caso in contestazione di un debito aziendale, consistente nella richiesta di pagamento dei contributi dovuti ai braccianti agricoli, non pagati negli anni 2018 e
2019 quale titolare della omonima ditta individuale RA SQ. E' pertanto decorso il termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 Decreto Legislativo 46/99 per la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito scaduto in data 28.1.2025, essendo stato il ricorso depositato in data 30.1.2025.
Per quanto riguarda la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, che si riferiscono ai mesi da aprile 2018 a dicembre 2019, si deve tener conto della sospensione dei termini causa COVID. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, si deve tenere conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182).
Nel caso di specie, essendo stati gli avvisi notificati in data 19.12.2024, nonostante la sospensione dei termini causa COVID, risultano prescritti i contributi relativi all'anno 2018 di cui all'avviso di addebito n. 37120240017794534000 e i contributi dovuti fino a febbraio 2019 ( compreso) di cui all'avviso n. 37120240017794433000 mentre per il resto, i contributi di cui all'avviso n.
37120240017794433000 non essendo decorsi i termini di prescrizione, risultano dovuti, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono essere compensate per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati nell'avviso di addebito n. 37120240017794534000 relativi all'anno 2018 e i contributi dovuti fino a febbraio 2019 (compreso), portati dall'avviso n. 37120240017794433000, in quanto prescritti.
- rigetta per il resto
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in 1348 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 11.12.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 2266/2024
TRA
CF , rappresentato e difeso dall'avv. Ambrogio Del Parte_1 C.F._1
Deo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.pt., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide De Gasperi, n. 55, presso l'Avvocatura INPS, giusta procura agli atti;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.01.2025 il ricorrente esponeva:
- che in data 25.01.2025 veniva a conoscenza degli avvisi di addebito n. 37120240017794433000 e n. 37120240017794534000 notificatigli dall' CP_2
- che tali atti facevano riferimento a presunti debiti contributivi per gli anni 2018 e 2019 per un totale di € 14.500,00;
- che tali somme non erano dovute in quanto prescritte alla data di ricezione della raccomandata.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, che il sollecito ed i ruoli in esse incorporati non erano mai stati ritualmente e correttamente notificati. Evidenziava di essere titolare di un'azienda e come tale di avere attiva, per obbligo di legge, una pec riferita alla sola azienda che possedeva e che usava esclusivamente per la propria attività imprenditoriale. Altresì, precisava di non essere presente con il proprio codice fiscale all'interno del registro INAD, ma solo all'interno del registro INIPEC che raccoglie però le pec non personali ma delle aziende. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale, così stabilita dall'art. 3 comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335. Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “previa “Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato”, Voglia fissare
l'udienza di comparizione delle parti e per l'effetto, all'udienza di discussione, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare l'atto impugnato con il presente ricorso meglio indicato nella sezione oggetto del ricorso nonché tutti gli atti presupposti cui si riferisce, nella parte riferita al ruolo emesso dagli enti impositori oggi convenuti anch'essi citati per i motivi di cui al ricorso ed in particolare per l'intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per i motivi di cui al ricorso
e che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti oltre che per l'immotivata applicazione degli interessi e delle ulteriori sanzioni, annullando la pretesa creditoria. Voglia altresì condannare
i convenuti tutti in solido tra loro in persona degli amministratori pro tempore, al pagamento delle spese di lite, compensi legali oltre a Iva e Cpa come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva l' chiedendo in via preliminare la revoca della sospensiva concessa inaudita altera CP_1 parte;
eccepiva l'inammissibilità dell'azione per tardiva opposizione;
evidenziava che l'indirizzo era proprio l'indirizzo utilizzato dalla ditta individuale, dichiarato sia alla Email_1
CP_ Camera di Commercio che all' per l'accesso ai servizi telematici, come da documentazione depositata agli atti;
contestava, infine, l'opposizione nel merito siccome del tutto infondata.
Concludeva mel modo seguente: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'azione per tardiva impugnazione, con vittoria di spese;
- in via subordinata rigettare il ricorso nel merito, con vittoria di spese”.
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione allega e prova l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto di impugnazione in data CP_1
19.12.2024 all'indirizzo pec essendo tale indirizzo dichiarato sia alla Camera Email_1
CP_ di Commercio che all' per l'accesso ai servizi telematici, inoltre risulta anche dalla visura camerale in atti. Pertanto, privo di pregio è quanto dedotto da parte ricorrente circa la non utilizzabilità del suddetto indirizzo pec, trattandosi in ogni caso in contestazione di un debito aziendale, consistente nella richiesta di pagamento dei contributi dovuti ai braccianti agricoli, non pagati negli anni 2018 e
2019 quale titolare della omonima ditta individuale RA SQ. E' pertanto decorso il termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 Decreto Legislativo 46/99 per la tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito scaduto in data 28.1.2025, essendo stato il ricorso depositato in data 30.1.2025.
Per quanto riguarda la prescrizione quinquennale dei crediti azionati, che si riferiscono ai mesi da aprile 2018 a dicembre 2019, si deve tener conto della sospensione dei termini causa COVID. L'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. L'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni. In base a tali disposizioni, si deve tenere conto di tali 311 giorni di sospensione (gg. 129 + 182).
Nel caso di specie, essendo stati gli avvisi notificati in data 19.12.2024, nonostante la sospensione dei termini causa COVID, risultano prescritti i contributi relativi all'anno 2018 di cui all'avviso di addebito n. 37120240017794534000 e i contributi dovuti fino a febbraio 2019 ( compreso) di cui all'avviso n. 37120240017794433000 mentre per il resto, i contributi di cui all'avviso n.
37120240017794433000 non essendo decorsi i termini di prescrizione, risultano dovuti, assorbita ogni altra valutazione.
Le spese, in considerazione dell'accoglimento parziale, possono essere compensate per la metà, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi previdenziali portati nell'avviso di addebito n. 37120240017794534000 relativi all'anno 2018 e i contributi dovuti fino a febbraio 2019 (compreso), portati dall'avviso n. 37120240017794433000, in quanto prescritti.
- rigetta per il resto
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente che, compensate per la metà, si liquidano in 1348 Euro, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, il 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia